Articolo 3 della Legge 3 aprile 1958, n. 469
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 maggio 1958
Art. 3.
L'assistenza sanitaria e' concessa a mezzo dell'organizzazione sanitaria centrale e periferica dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra:
a) per le cure medico-chirurgiche;
b) per gli accertamenti diagnostici, i farmaci e tutti gli altri mezzi terapeutici;
c) per i ricoveri in Istituti di cura, pubblici, o privati, anche in caso di parto dell'invalida o della moglie dell'invalido.
L'assistenza viene concessa per centottanta giorni consecutivi o complessivi nell'anno solare.
Entrata in vigore il 11 maggio 1958