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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6426 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13576/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 17 aprile 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13576/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...], il giorno 31.10.1999, C.F.: , e Parte_1 C.F._1
dimorante in Frosinone, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 17, presso lo studio dell'Avv. Carlo Picardi, C.F.: , che lo rappresenta C.F._2
e difende, come da mandato in atti;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'avvocatura dello Stato;
- resistente non costituito -
Oggetto: diniego permesso di soggiorno.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Parte_1
Frosinone di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale (richiesta con istanza rivolta direttamente alla Questura al di fuori del procedimento di richiesta della protezione internazionale) emesso il 08/08/2023 e notificato al ricorrente in data
27/02/2024.
Premette il ricorrente di essere cittadino del Bangladesh;
di aver iniziato a lavorare appena arrivato in Italia, seppur inizialmente senza regolare contratto;
di aver trovato un luogo sicuro in cui vivere grazie ad amici;
di aver lavorato per diverso tempo per la società Anime srl;
di aver ottenuto un contratto di apprendistato professionalizzante fino al 19/12/2027 con la predetta società.
Non si sono costituiti il e la Questura di Frosinone, benché Controparte_1
ritualmente convenute in giudizio.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore della corrente azione debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di Controparte_1
Frosinone un organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Sempre in limine litis, va infine osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-/02/2019, n. 57433/15; c. Pesi Bassi [G.C.] n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_1 Per_2
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della perosna” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_3 CP_3
EL c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_4
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_1 Tes_1
( c. Spagna [GC], § 110; AR c. Romania [GC], § 71; VI e Testimone_2
IR c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan RS Oy e TA
Oy c. Finlandia GC).
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso che qui ci occupa il ricorrente ha dato prova di essersi integrato nel tessuto sociale italiano fin da appena arrivato. Infatti, egli ha dichiarato nel ricorso di aver trovato un alloggio presso suoi amici connazionali. Ha iniziato a lavorare fin da subito come cuoco, anche se in nero, e il suo datore di lavoro ha sempre avuto l'intenzione di regolarizzarlo.
Ciò è attestato dalle due comunicazioni, depositate in atti, a firma dell'Amministratrice della società Anime srl, , in cui dichiara di voler assumere con regolare Persona_5
contratto a tempo indeterminato il ricorrente e di non averlo ancora fatto a causa dell'indisponibilità materiale del passaporto di Il contratto di lavoro Parte_1
regolare è stato ottenuto dal ricorrente, nelle more di questo giudizio, in data 20/12/2024.
Egli ha concluso un contratto di apprendistato professionalizzante come cameriere, con scadenza in data 19/12/2027. Questa circostanza è documentata in atti dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga del mese di gennaio e di febbraio 2025.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art 32comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n.
20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese, stante la regolamentazione del contratto in corso di giudizio nonché la ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese compensate.
Si comunichi.
Roma, 22/04/2025 La Presidente Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 17 aprile 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13576/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...], il giorno 31.10.1999, C.F.: , e Parte_1 C.F._1
dimorante in Frosinone, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 17, presso lo studio dell'Avv. Carlo Picardi, C.F.: , che lo rappresenta C.F._2
e difende, come da mandato in atti;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'avvocatura dello Stato;
- resistente non costituito -
Oggetto: diniego permesso di soggiorno.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Parte_1
Frosinone di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale (richiesta con istanza rivolta direttamente alla Questura al di fuori del procedimento di richiesta della protezione internazionale) emesso il 08/08/2023 e notificato al ricorrente in data
27/02/2024.
Premette il ricorrente di essere cittadino del Bangladesh;
di aver iniziato a lavorare appena arrivato in Italia, seppur inizialmente senza regolare contratto;
di aver trovato un luogo sicuro in cui vivere grazie ad amici;
di aver lavorato per diverso tempo per la società Anime srl;
di aver ottenuto un contratto di apprendistato professionalizzante fino al 19/12/2027 con la predetta società.
Non si sono costituiti il e la Questura di Frosinone, benché Controparte_1
ritualmente convenute in giudizio.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore della corrente azione debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di Controparte_1
Frosinone un organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Sempre in limine litis, va infine osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Il d.l. 130/2020 convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art 19 comma 1.1 d.lvo286/98 e
32.2 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 Cedu tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tuti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, sent14-/02/2019, n. 57433/15; c. Pesi Bassi [G.C.] n. 46410/99, § 59,
CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Germania, § 29; Per_1 Per_2
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della perosna” (S. e c. Regno Unito [GC]). e Per_3 CP_3
EL c. Italia [GC], § 159).
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n.2) [GC], §ù Persona_4
95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali Per_1 Tes_1
( c. Spagna [GC], § 110; AR c. Romania [GC], § 71; VI e Testimone_2
IR c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan RS Oy e TA
Oy c. Finlandia GC).
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Nel caso che qui ci occupa il ricorrente ha dato prova di essersi integrato nel tessuto sociale italiano fin da appena arrivato. Infatti, egli ha dichiarato nel ricorso di aver trovato un alloggio presso suoi amici connazionali. Ha iniziato a lavorare fin da subito come cuoco, anche se in nero, e il suo datore di lavoro ha sempre avuto l'intenzione di regolarizzarlo.
Ciò è attestato dalle due comunicazioni, depositate in atti, a firma dell'Amministratrice della società Anime srl, , in cui dichiara di voler assumere con regolare Persona_5
contratto a tempo indeterminato il ricorrente e di non averlo ancora fatto a causa dell'indisponibilità materiale del passaporto di Il contratto di lavoro Parte_1
regolare è stato ottenuto dal ricorrente, nelle more di questo giudizio, in data 20/12/2024.
Egli ha concluso un contratto di apprendistato professionalizzante come cameriere, con scadenza in data 19/12/2027. Questa circostanza è documentata in atti dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga del mese di gennaio e di febbraio 2025.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art 32comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n.
20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese, stante la regolamentazione del contratto in corso di giudizio nonché la ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese compensate.
Si comunichi.
Roma, 22/04/2025 La Presidente Luciana Sangiovanni