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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 859/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4696/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006345830000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006345830000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006345830000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120014857088000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120014857088000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120014857088000 IRPEF-ALTRO 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: come da memoria difensiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, l'istante proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento, in epigrafe indicata nell'esatto estremo numerico, avente ad oggetto IRPEF anno 2005: dedotta la mancata preventiva notifica della cartella di pagamento presupposta, deduceva per ciò la nullità della intimazione nonché la prescrizione del credito tributario.
Depositava controdeduzioni la Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata.
Prospetta il ricorrente, quale principale motivo di doglianza, la omessa notifica della cartella di pagamento n.02820120014857088000 prodromica alla intimazione contestata: da tale evenienza scaturirebbe, secondo il principio generale secondo cui la correttezza della formazione della pretesa impositiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza legalmente predeterminata di atti, la invalidità derivata della intimazione, oltre che la prescrizione del diritto azionato.
Gli è che tuttavia -come comprova la produzione documentale operata dalla resistente A.F.- la questione relativa alla avvenuta notifica della cartella risulta già oggetto di precedente accertamento giudiziale, avendo questa stessa Corte, con sentenza n. 858/2021 resa nell'ambito del giudizio RG 2995/2020, accertato la legittimità della iscrizione a ruolo della imposta, ivi contestata dal contribuente (mediante impugnativa del cd. estratto di ruolo) proprio in ragione della asserita omessa notifica della cartella.
L'accertamento operato in sentenza, avente carattere di definitività, rende palesemente infondata la eccezione di invalidità derivata della intimazione e, nel contempo, la stessa eccezione di prescrizione, trovando nella specie applicazione il disposto di cui all'art. 2953 c.c., con conseguente applicazione alla fattispecie del termine decennale ivi previsto, decorrente dalla definitività della pronuncia che ha accertato la legittimità della iscrizione a ruolo. Spese secondo soccombenza
P.Q.M.
a) rigetta la domanda;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 400,00.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4696/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006345830000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006345830000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006345830000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120014857088000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120014857088000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120014857088000 IRPEF-ALTRO 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: come da memoria difensiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, l'istante proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento, in epigrafe indicata nell'esatto estremo numerico, avente ad oggetto IRPEF anno 2005: dedotta la mancata preventiva notifica della cartella di pagamento presupposta, deduceva per ciò la nullità della intimazione nonché la prescrizione del credito tributario.
Depositava controdeduzioni la Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata.
Prospetta il ricorrente, quale principale motivo di doglianza, la omessa notifica della cartella di pagamento n.02820120014857088000 prodromica alla intimazione contestata: da tale evenienza scaturirebbe, secondo il principio generale secondo cui la correttezza della formazione della pretesa impositiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza legalmente predeterminata di atti, la invalidità derivata della intimazione, oltre che la prescrizione del diritto azionato.
Gli è che tuttavia -come comprova la produzione documentale operata dalla resistente A.F.- la questione relativa alla avvenuta notifica della cartella risulta già oggetto di precedente accertamento giudiziale, avendo questa stessa Corte, con sentenza n. 858/2021 resa nell'ambito del giudizio RG 2995/2020, accertato la legittimità della iscrizione a ruolo della imposta, ivi contestata dal contribuente (mediante impugnativa del cd. estratto di ruolo) proprio in ragione della asserita omessa notifica della cartella.
L'accertamento operato in sentenza, avente carattere di definitività, rende palesemente infondata la eccezione di invalidità derivata della intimazione e, nel contempo, la stessa eccezione di prescrizione, trovando nella specie applicazione il disposto di cui all'art. 2953 c.c., con conseguente applicazione alla fattispecie del termine decennale ivi previsto, decorrente dalla definitività della pronuncia che ha accertato la legittimità della iscrizione a ruolo. Spese secondo soccombenza
P.Q.M.
a) rigetta la domanda;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 400,00.