Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/06/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1242/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 14/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/3/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato SARA Parte_1 C.F._1
CONSANI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Corso Garibaldi
n.14, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ROBERTA ROSSETTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Ghezzano (PI), via Calcesana n. 13, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
2) la IA minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento e residenza stabile presso la madre. Ai sensi dell'art.337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la IA relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della IA;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza della IA presso di sé;
1
4) il IG corrisponderà alla IGa , quale contributo al mantenimento della Pt_2 Parte_1 IA , la somma mensile di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul Per_1 conto che la IGa gli comunicherà: tale importo sarà annualmente rivalutato in base Parte_1 agli indici ISTAT prendendo come parametro di riferimento il mese di marzo: qualora il IG dovesse reperire un immobile in locazione l'importo dell'assegno sarà ridotto di € 50,00 Pt_2 rispetto a quello versato con le rivalutazioni previste;
5) l'assegno unico e universale sarà percepito interamente dalla IGa;
Parte_1
6) i genitori si suddivideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la IA da intendersi quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020: le spese extra assegno rimborsabili (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordi tra i genitori sono: spese mediche sanitarie: sono le spese mediche connotate dal carattere della necessità ed urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del
SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali. A titolo esemplificativo si annoverano in questa categoria le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche – compresi occhiali da vista e lenti a contatto – ortopediche ed acustiche;
spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite didattiche scolastiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero, trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dalla prole – es.motorino), spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extrascolastiche: tempo prolungato pre- scuola, dopo-scuola e baby sitter (se già esistente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio ovvero quando la sua esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite da preferire, come ad esempio i nonni), spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o autocarrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del previo accordo e che devono essere documentate sono: spese sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN, esami diagnostici eseguiti presso strutture private, analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati scelti di comune accordo da entrambi
2 i genitori;
spese scolastiche: lezioni private (ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per l'università all'estero, spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;
spese extrascolastiche: baby sitter post separazione (pre-scuola e doposcuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio), viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla prole, attività sportiva anche non agonistica, compresa dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese spese di trasporto e stages), attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore, conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private, spese per comunione, cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Nel caso in cui l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori (ad esempio i tickets per le visite mediche e gli esami diagnostici), lo stesso potrà richiedere almeno 7 giorni prima, il pagamento della quota parte all'altro genitore. Il genitore che percepirà in anticipo la quota parte dovrà fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento il giorno stesso in cui si terrà la visita/esame programmato. Nel caso in cui sia comunicato un secondo preventivo alternativo all'altro genitore, il primo genitore resta libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare solo l'importo pro quota calcolato sulla base del preventivo da lui proposto. Le spese straordinarie sono detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse;
7) a parziale deroga del predetto protocollo sulle spese straordinarie i coniugi concordano che la retta di iscrizione alla scuola privata primaria frequentata dalla IA sarà versata dai Per_1 genitori nella misura del 50% per la parte che non sarà coperta dall'assegno unico universale percepito interamente dalla IGa;
Parte_1
8) il IG corrisponderà alla IGa , quale contributo al proprio Pt_2 Parte_1 mantenimento, la somma mensile di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto che la stessa gli comunicherà: tale importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici
ISTAT prendendo come parametro di riferimento il mese di marzo;
qualora il IG ovesse Pt_2 reperire un immobile in locazione l'importo dell'assegno sarà ridotto di € 50,00 rispetto a quello versato con le rivalutazioni previste;
9) la casa familiare sita in Capannori, Frazione Massa Macinaia, Via di tiglio n.344/H, di proprietà dei genitori del IG viene assegnata con tutti i mobili che l'arredano alla IGa Pt_2
che continuerà a viverci con la IA e si farà carico di tutte le utenze, ad eccezione di Parte_1 quelle della luce, del gas e dell'acqua, che continueranno ad essere sostenute dai genitori del IG
Pt_2
3 10) il camper targato AF903EV resta di proprietà esclusiva della IGa in quanto Parte_1 acquistato con denaro personale ma rimarrà a disposizione del IG finché non verrà Pt_2 venduto e per viaggiare lo potrà utilizzare solo con la IA;
il IG i impegna comunque Pt_2 ad intervenire agli atti che si rendessero necessari affinché detta intestazione sia effettivamente della sola IGa : i coniugi concordano che la IGa si farà carico della spesa Parte_1 Parte_1 dell'assicurazione mentre tutte le altre tasse e manutenzioni ordinarie e /o straordinarie saranno suddivise tra coniugi al 50%;
11) l'autovettura targata EF805EW intestata al IG esta nella sua esclusiva proprietà e Pt_2 disponibilità così come l'autovettura targata FW526MZ intestata alla IGa resta nella Parte_1 sua esclusiva proprietà e disponibilità: i coniugi si impegnano comunque ad intervenire agli atti che si rendessero necessari affinché le proprietà delle autovetture sia esclusive all'uno e all'altro coniuge;
12) i coniugi danno atto di aver provveduto alla divisione del denaro comune e di non avere altri denari comuni e dichiarano di nulla più avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro se non per le condizioni del presente atto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Montecarlo (LU) il 6/5/2012, dal quale è nato la IA
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza in data 12/5/2025, la sig.ra ha confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Parte_1
Il sig. invece - premesso che il ricorso congiunto lo ha sottoscritto «su Parte_2 pressante richiesta della sig.ra » - ha chiesto «- preliminarmente dichiarare Parte_1
l'ammissibilità della revoca del consenso effettuata con il presente atto dal sig. e Parte_2 per l'effetto dichiarare l'improcedibilità del ricorso congiunto e della presente procedura e di ogni procedura alla stessa connessa, con spese legali compensate;
- in subordine addebitare la separazione dei coniugi alla sigra per le motivazioni ut sopra tutte dedotte: - Parte_1 assegnazione casa coniugale alla sigra che vi abiterà con la IA Parte_1 Per_1
– affidamento congiunto della IA con residenza anagrafica presso la
[...] Persona_1 madre in Lucca Capannori, fraz. Massa Macinaia Via di Tiglio n. 344/h-; ---revoca del contributo di mantenimento per la IA per la motivazione in premessa;
3) collocamento paritario della IA con le seguenti modalità: si intratterrà una settimana con un genitore ed Persona_1 Per_1 una settimana con l'altro genitore;
4)feste e compleanni come gestito attualmente;
5) contribuzione diretta della IA: ogni genitore provvederà al mantenimento ed alle necessità dei figli, nei periodi di spettanza - assegno unico ripartito al 50% tra i genitori;
6) in subordine qualora il sig. Pt_2 dovesse essere tenuto a corrispondere un contributo di mantenimento per la IA, stante anche l'esborso mensile del mutuo sopra meglio precisato di verrà corrisposto un contributo mensile di € 300,00 ed in tale circostanza l'assegno unico potrà essere trattenuto al 100% dalla sigra Parte_1
con il quale provvederà a pagare la retta della scuola privata frequentata da . I
[...] Per_1
4 genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli stessi. Tali spese sono: spese mediche e sanitarie non coperte dal SSN, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche non coperte da assistenza mutualistica e/o convenzionata;
spese scolastiche: tasse di iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature;
tali spese, ove possibile, dovranno essere previamente concordate tra i coniugi e comunque sempre documentate ai fini del rimborso, con conguaglio che dovrà effettuarsi a cadenza mensile come da Protocollo Tribunale di Lucca verrà suddiviso tra i genitori stessi 7) ASSEGNO UNICO: detto emolumento sarà suddiviso al 50% tra i genitori come già allo stato attuale. Tuttavia qualora il sig. dovesse corrispondere Parte_2 un contributo di mantenimento per i figli con il mutuo importo assegno unico potrà essere trattenuto al 100% dalla sigra con il quale provvederà al pagamento della retta della scuola privata, Parte_1 con vittoria di compensi e spese della presente procedura. - nessuna corresponsione di contributo di mantenimento in favore della sigra stante la indipendenza economica di entrambi Parte_1
i coniugi».
La causa è stata quindi rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 14/5/2025.
Evidenza il Collegio che con le nuove disposizioni introdotte con il Decreto Legislativo 149/2022 è stato disciplinato per i procedimenti di separazione e/o di divorzio un rito unico su domanda congiunta, che si conclude per tutti i procedimenti - a differenza dell'abrogato art. 711 cod. proc. civ.
- con una sentenza, facendo pertanto venir meno le differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto preesistenti alla richiamata riforma.
Infatti, nel sistema previgente il procedimento congiunto di separazione e quello di divorzio erano disciplinati da due disposizioni distinte (art. 711 cod. proc. civ. e art. 4, comma 16, Legge 898/1970
e successive modifiche), contenute in canali normativi differenti. Oggi, invece, tali previsioni sono state abrogate espressamente e la relativa disciplina è confluita in un unico rito.
Più nel dettaglio, la disciplina previgente prevista dall'art. 711 cod. proc. civ. richiedeva, non solo una necessaria riconferma della volontà di separarsi, ma anche la conferma delle condizioni riguardanti i coniugi e la prole;
inoltre, si concludeva con un decreto collegiale di omologa in grado di conferire effetti all'atto di natura negoziale delle parti integrante l'accordo dei coniugi sulla decisione di separarsi e sulla regolamentazione dei rapporti reciproci e di quelli con i figli.
A sua volta, il procedimento di divorzio su domanda congiunta, invece, prevedeva che il ricorso indicasse già compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e il Tribunale, sentiti i coniugi, doveva solo verificare l'esistenza dei presupposti di legge per giustificare lo scioglimento del vincolo matrimoniale e valutare se le condizioni pattuite non fossero in contrasto con l'interesse della prole. In caso di esito positivo di tale vaglio, il Tribunale pronunciava sentenza;
laddove, invece, avesse ritenuto le condizioni contrastanti con l'interesse preminente dei figli, il procedimento veniva trasformato da congiunto in contenzioso ai sensi del comma 8, art. 4 Legge
898/1970.
Sulla base delle precedenti evidenti differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto, si erano formati orientamenti ormai granitici nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla diversa efficacia della revoca del consenso di una delle parti all'accordo, sia nel giudizio di omologa della separazione che nel giudizio di divorzio su domanda congiunta.
5 Sul punto, infatti, la Suprema Corte si era pronunciata in precedenza evidenziando le profonde differenze riscontrabili tra le relative discipline anche con riferimento alle conseguenze discendenti dalla revoca del consenso.
I Giudici di Legittimità con riferimento alla revoca intervenuta in tema di divorzio su domanda congiunta così affermavano: «richiamandosi la"domanda congiunta" di divorzio, ad una iniziativa processuale comune e paritetica che, non corrisponde né alla "somma" di due distinte domande di divorzio né alla "adesione" di una parte alla domanda avanzata dall'altra, debba reputarsi inammissibile una rinuncia unilaterale, poiché alla domanda congiunta possono rinunciare congiuntamente soltanto entrambe le parti» (Cfr. Cass., Sez. VI, Ord., 2 maggio 2018, n. 10463).
Ciò diversamente dalla separazione consensuale, ove si riteneva che il consenso dovesse essere espresso in due distinti momenti, ovvero sia all'atto della sottoscrizione del ricorso che dinnanzi al
Presidente, essendo poi il Tribunale, in caso di infruttuoso tentativo di conciliazione, chiamato ad attribuire efficacia all'esterno a tale accordo con il decreto collegiale. Di conseguenza, ciascuno dei coniugi poteva non esprimere il consenso dinnanzi al Presidente fino all'udienza presidenziale, solo successivamente alla quale la revoca era priva di effetto.
Ebbene, l'attuale norma per i procedimenti su domanda congiunta - che si ribadisce è applicabile sia per la separazione su domanda congiunta che per il divorzio su domanda congiunta - prevede, invece, che il Giudice delegato in sede di udienza, dopo essersi limitato a prendere atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, rimetta la causa in decisione.
Pertanto, l'unificazione del rito per i procedimenti di separazione e divorzio ha come naturale conseguenza l'applicazione anche per la separazione consensuale dei principi sopra richiamati della giurisprudenza di legittimità per il divorzio congiunto.
Ne consegue, quindi, che l'accordo intervenuto tra le parti cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473-bis cod. proc. civ. ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali. Il procedimento su domanda congiunta, infatti, non si configura come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.
Deve, pertanto, escludersi che la revoca unilaterale del consenso possa comportare l'arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità.
Peraltro, non sarebbe possibile ammettere la revoca del consenso solo in sede di separazione ed escluderla in sede di divorzio ora che il rito è stato espressamente unificato.
Tale tipo di orientamento, oltretutto si pone in linea con i principi di economicità processuale e di divieto di abuso dei mezzi processuali che sottendono all'esercizio dell'azione giudiziale.
L'espressione di volontà negoziale manifestatasi attraverso il consenso nella domanda congiunta diventa, pertanto, irrevocabile, a meno che il consenso espresso non sia frutto di errore, violenza o dolo, che, tuttavia, non è configurabile nel caso in esame.
È chiaro che è fatto salvo, comunque, sempre il potere del Tribunale di disattendere la concorde volontà delle parti, qualora le condizioni originariamente concordate dai coniugi siano in contrasto con norme inderogabili e/o con gli interessi dei figli minorenni o figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
6 In presenza di contrasto, infatti, il nuovo dettato normativo all'art. 473-bis.51, comma 4, cod. proc. civ., prevede che il Tribunale convochi le parti, indicando loro le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione ovvero di persistente disaccordo, rigetti allo stato la domanda.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, sussistano i presupposti per la pronuncia della separazione alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Infatti, tali condizioni – sulla base delle risultanze e delle emergenze processuali versate in atti – appaiono rispondenti agli interessi della IA minore e non in contrasto con norme Per_1 imperative, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. Pt_2
Ed invero, il sig. elle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza in Parte_2 data 13/5/2025 ha evidenziato che l'accordo depositato in atti non è rispondente e non è conforme all'interesse della IA minore principalmente per due ordini di motivi: Per_1
1) regime di visita padre-IA che è limitato «ad una frequentazione sterile di soli 2 pomeriggi infrasettimanali e un fine settimana ogni 15 giorni»;
2) intrattenimento di una «relazione extraconiugale affettiva stabile [della sig.ra
[...]
] con tal sig. nella casa coniugale». Parte_1 Per_2
A parere del Collegio, il diritto di visita - così come regolamentato nel ricorso congiunto - non appare in contrasto con l'interesse della IA minore, atteso che al punto 3) è così disciplinato «il IG terrà con sé la IA a settimane alterne, una settimana due pomeriggi da concordare e Pt_2
l'altra settimana sempre due pomeriggi da concordare oltre che dalla mattina del sabato e alla sera della domenica. Durante le festività natalizie e pasquali verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori: in particolare, quanto alle festività natalizie la IA trascorrerà ad anni alterni con un genitore il 24 dicembre, il 26 dicembre ed il 5 gennaio e con l'altro genitore il 25 dicembre, il 31 dicembre-1 gennaio ed il 6 gennaio, mentre quanto alle festività pasquali la IA trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore quello successivo del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno tenere con sé la IA per due settimane anche non consecutive», con la specificazione secondo cui «Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori vorranno prendere nell'interesse della IA e nel rispetto delle esigenze di genitori e IA stessa».
Orbene, il regime di frequentazione così regolamentato assicura sia il diritto della IA minore ad una significativa e piena relazione con il padre, sia il diritto di quest'ultimo ad una piena Per_1 realizzazione della sua relazione con la IA ed all'esplicazione del suo ruolo educativo: tali diritti sono assicurati, nel caso di specie, dal riconoscimento di un regime di frequentazione padre-IA adeguato e bilanciato, atteso che il padre potrà vedere e tenere con sé la IA ogni settimana due pomeriggi da concordare, nonché dalla mattina del sabato e alla sera della domenica.
Senza trascurare, poi, la circostanza secondo cui in ogni caso i medesimi ricorrenti hanno specificato che sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi che i predetti vorranno prendere sempre nell'interesse della IA minore Per_1
Anche la seconda questione sollevata dal sig. priva di ogni fondamento, in quanto è lo Pt_2 stesso he afferma che la sig.ra «già in costanza di matrimonio aveva Pt_2 Parte_1
7 intrattenuto una lunga relazione extraconiugale con un insegnate di GI (…)», non deducendo, in tal modo, né tantomeno provando circostanze e fatti nuovi.
È pressoché evidente, quindi, che la revoca del consenso unilaterale avanzata dal sig. i Pt_2 configura come mera rivalutazione di elementi già presenti al momento della manifestazione del consenso cristallizzato con il deposito del ricorso congiunto.
Infine, appare opportuno specificare che l'affermazione del sig. - riportata nelle note Pt_2 scritte ritualmente depositate - secondo cui il predetto ha sottoscritto il ricorso congiunto «su pressante richiesta della sigra » non configura in nessun modo le fattispecie – Parte_1 peraltro neppure dedotte o in alcun modo lamentate – di dolo, di violenza o errore di cui all'art. 1427 cod. civ., che possiedono ben diversi e più pregnanti presupposti ai fini della loro configurazione.
Nessuna altra allegazione posta alla base della revoca del consenso unilaterale espressa dal sig. erita ulteriore esame. Pt_2
A parere del Collegio, pertanto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta - sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.- atteso che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della IA minore Per_1
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattenderla.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma
1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Montecarlo (LU) in data 6/5/2012, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Montecarlo (LU) all'Atto Numero 2, Parte II,
Serie C, Ufficio UFFICIO PRINCIPALE, dell'Anno 2012, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e formalizzati nel ricorso personalmente sottoscritto dalle parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente
8 rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Montecarlo (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 14/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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