Sentenza 17 marzo 2008
Massime • 1
In tema di sequestro conservativo disposto sui beni dell'imputato, la parte civile che ha richiesto ed ottenuto l'emissione del relativo provvedimento ha diritto di ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione della richiesta di riesame davanti al Tribunale, a pena di nullità a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio.
Commentari • 4
- 1. Alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimazione dellaJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui pubblicata, la seconda Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la problematica concernente la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia revocato in tutto o in parte un sequestro conservativo disposto nel suo interesse[1]. Nel caso di specie, il Tribunale di Messina, in veste di giudice del riesame, annullava nei confronti di un imputato un sequestro conservativo, disponendo l'immediata restituzione dei beni all'avente diritto. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione nell'interesse delle parti civili, chiedendosi l'annullamento del provvedimento impugnato per …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni unite tornano sulla legittimazione della parte civile aGiulia Ducoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, hanno stabilito che «il difensore della parte civile ha diritto di ricevere avviso dell'udienza fissata dal tribunale sulla richiesta di riesame proposta dall'imputato avverso una ordinanza di sequestro conservativo e di partecipare all'udienza. In mancanza di tale partecipazione, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che abbia annullato o revocato, in tutto o in parte, il sequestro, al solo scopo di fare accertare le nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.»[1]. Per meglio comprendere la portata della pronuncia …
Leggi di più… - 3. Sequestro preventivo, revoca, parte civile, ricorso per Cassazione, legittimazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 febbraio 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2008, n. 25610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25610 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 17/03/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 726
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 34327/2007
ha pronunciato la seguente: 35817/2007 35819/2007
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI CI, n. a Como il 16.3.1967;
2) Curatela del fallimento della Europa 92 s.r.l.;
3) SC AR, n. a Montecatini Terme l'11.2.1943;
avverso la ordinanza in data 24 settembre 2007 del Tribunale di Genova;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa De Sandro Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 15 giugno 2007, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Genova disponeva, su istanza delle parti civili, il sequestro conservativo di somme di denaro a carico di CI IG, NO LI e AR EC in relazione ai reati di peculato (capi 48 e 53) e di corruzione in atti giudiziari (capo 50) loro rispettivamente ascritti. A seguito di richiesta di riesame presentata dal NI ex artt.318 e 324 c.p.p., con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di
Genova, riduceva l'importo da sottoporre a sequestro in Euro 167.000 (in luogo di Euro 350.000) con riferimento al capo 50 e in Euro 10.000 (in luogo di Euro 20.000) con riferimento al capo 53, confermando il sequestro di Euro 15.000 con riferimento al capo 48. Ricorre per cassazione l'imputata CI NI (R.G. 34327/07), a mezzo dei difensori avvocati Gianluca Gambogi e Vieri Enrico Fabiani, che deducono la sopravvenuta inefficacia del sequestro, in relazione all'art. 675 c.p.c., da ritenere richiamato dall'art. 316 c.p.p., comma 1 e art. 317 c.p.p., comma 3, atteso che i sequestri portati dall'ordinanza del G.u.p. erano stati eseguiti dalle rispettive parte civili oltre il termine di trenta giorni dal deposito del provvedimento.
Ricorre con separato atto la parte civile Curatela del fallimento della Europa 92 s.r.l. (R.G. 35817/07), a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Lapo Gramigni, che deduce la violazione dell'art. 316 c.p.p., art. 185 c.p., artt. 2043, 2055, 1292 e 1294 c.c., osservando che in base alla natura solidale dell'obbligazione ex delicto la garanzia patrimoniale per il creditore doveva essere posta a carico di ciascun obbligato per l'intero importo del presumibile danno da reato, stimato prudenzialmente in Euro 500.000. Solo impropriamente il G.u.p. nel determinare l'importo da assoggettare a sequestro, l'aveva determinato con riferimento a "ciascuno" degli imputati, mentre doveva intendersi che tale somma era stata posta cumulativamente e solidalmente a carico dei medesimi. Ricorre infine, con separato atto, la parte civile SC AR (R.G. 35819/07), a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Giangualberto Pepi, che deduce la violazione degli artt. 318, 324 e 127 c.p.p., rilevando che ad essa parte civile non era stato dato avviso sia della proposizione della richiesta di riesame sia della fissazione della udienza davanti al Tribunale.
Alla odierna udienza i tre procedimenti sono stati riuniti. Osserva la Corte che il ricorso della parte civile SC AR è fondato, e ciò comporta l'assorbimento nella presente statuizione delle questioni proposte negli altri due ricorsi.
Risulta dagli atti che alla parte civile SC non era stato dato avviso della fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposta dall'imputata.
Va al riguardo affermato che l'avviso in questione deve essere dato anche alla parte civile, in quanto il contraddittorio deve estendersi a tutte le parti del processo interessate alla misura in questione (Casa., sez. 4^, 21 giugno 1995, Tirelli), e comunque in tal senso è il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità qualora il sequestro conservativo sui beni dell'imputato sia stato disposto su richiesta della parte civile (v. fra le tante, Sez. 2^, 10 ottobre 2007, Eboli;
Id., 9 marzo 2006, Mauri;
Sez. 5^, 12 dicembre 2003, D'Angelo; Sez. 1^, 7 luglio 1997, Avaltroni;
Sez. 2^, 31 gennaio 1996, Antonelli), come nella specie avvenuto, dato che il sequestro era stato richiesto, tra gli altri, dalla parte civile SC (oltre che da altre parti civili, tra cui il Fallimento Europa 92 s.r.l.).
L'accertata lesione del contraddittorio ha dunque inficiato radicalmente la decisione impugnata, che deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Genova per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2008