Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2003, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAL0 0 04 0 3 / 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Transazione, SEZIONE TERZA CIVILE interpretazione sulla reciprocità degli obblighi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22410/99 - Presidente Dott. Angelo GIULIANO Consigliere Dott. Italo PURCARO 740 Cron. Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rop. 13P Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud. 29/10/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE EL, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA CAVOUR 10, presso 10 studio dell'avvocato COSTANTINO GIUSEPPE FAILLACE, giustaCOCCO, difeso dall'avvocato delega in atti;
- ricorrente
contro
COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore Sig. IO Guazzaloca, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 20, difeso dagli avvocati MAURIZIO ANDREOTTI, LUIGI ALBISINNI, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 2025 avversO la sentenza n. 803/99 della Corte d'Appello di 1 BOLOGNA, Sezione I Civile, emessa il 24/05/99 € depositata il 12/07/99 (R.G. 789/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Giovanni udienza del 29/10/02 dal Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Per la migliore comprensione delle vicende occor- re premettere un ante fatto. Nell'anno 1993 il signor NT CA occupò un fabbricato sito in Bologna Via Bavarra 127 e l'area ad esso adiacente, immobile ed area di proprietà della so- cietà Gallotti materiali da costruzione spa. Detta so- cietà con ricorso al Pretore chiese ed ottenne la rein- tegra nel possesso;
ma nelle more di detto giudizio l'immobile e l'area venivano acquistati dal comune di Bologna. Il Comune ed il NT raggiunsero un accordo transattivo (ottobre 1987) ed il Comune accordò al NT la de tenzione dell'immobile e del fondo, senza corrispettivo sino al 30 giugno 1989; il NT assun- se l'impegno di rilasciare immobile e fondo anche prima di tale data se il Comune avesse offerto altra area do- ve il NT avrebbe potuto continuare la propria atti- 2 vità. Scaduto il termine finale il NT non adempiva al rilascio ma consentiva al fratello SC di en- trare nel fondo e di adibirlo a deposito di rottami e ad allevamento di animali. Tanto premesso hanno inizio le vicende del presente giudizio. Con citazione del 15 luglio 1993 il Comune di Bolo- gna ha convenuto dinanzi al locale tribunale il Bron- te CA, chiedendo la riconsegna della porzione im- mobiliare e condanna generica al risarcimento dei danni con vittoria delle spese del grado. Il NT si costi- tuiva e contestava di essere tenuto alla restituzione , in via subordinata chiedeva un indennizzo per migliorie . La causa era documentalmente istruita e con la senten- za del 16 aprile 1997 il Tribunale accoglieva le doman- de del comune, ordinando il rilascio e condannano il NT al risarcimento dei danni ed alla rifusione del- le spese del grado. La decisione era appellata dal NT, che ne chie- deva la riforma;
resisteva il comune chiedendo il ri- getto del gravame. Con sentenza del 12 luglio 1999 la Corte di ap- pello di Bologna rigettava l'appello e condannava 1'appellante alla rifusione delle spese del grado. Con- tro la decisione ricorre il NT deducendo quattro 3 motivi di gravame;
resiste il comune con controricorso. Entrambe le parti hanno prodotto memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai de- dotti motivi, per le seguenti considerazioni. Nel PRIMO MOTIVO si deduce l'error in iudicando per la violazione o falsa applicazione di norme di di- ritto (artt. 1460,1362,1363,1366,1353 ss cod.civ.) ; la tesi è che l'obbligo di rilascio alla data finale ov- vero anche in data anteriore era condizionato dal cor- rispondente previo obbligo da parte del Comune di pro- curare al NT altra area utilizzabile per le sua at- tività. Questa tesi è stata però correttamente contrad- detta dalla interpretazione dell'atto transattivo, da- ta dai giudici del merito , che hanno correlato le varie clausole intendendole come accordo sul termine finale di rilascio , salvo rilascio anticipato alle condizioni date. Tale interpretazione attiene ad una quaestio vo- luntatis ed è insindacabile in questa sede, avendo la ' Corte di appello congruamente motivato sulle ragioni che hanno equilibrato i reciproci vantaggi della tran- sazione. Nel SECONDO MOTIVO si deduce ancora l'error iuris per la violazione dell'art. 1353 (contratto condiziona- to) e 1803 (comodato), per avere la Corte qualificato il 4 rapporto di detenzione gratuita come comodato e non nell'ambito del contratto transattivo condizionato. In senso contrario si Osserva come anche tale apprezza- mento с qualificazione giuridica del rapporto esprima un giudizio in fatto e in diritto sugli effetti giuri- dici che la transazione arrecava alle parti, tenendo conto che l'assumere il NT la veste di un comodata- rio serviva a giustificare la detenzione della res transatta. Non sussiste pertanto alcuna violazione delle norme sostanziali richiamate ed è insindacabile l'interpretazione degli accordi e dei loro effetti giu- ridici. Nel TERZO MOTIVO si deduce L'ERROR IN IUDICANDO E LA ULTRAPETIZIONE, assumendosi che la condanna gene- rica del NT al risarcimento dei danni non doveva contenere l'indicazione del dies a quo (30 giugmo 1989). Il motivo è inammissibile, perché introduce una questione nuova mai sollevata nella fase del merito e per difetto autosufficienza sul punto;
ma è inoltre in- fondato, perché la condanna generica presuppone la veri- fica dell'an debeatur, e cioè dell'inadempimento con- trattuale dai cui deriva il danno, e dunque la determi- nazione del dies a quo appartiene all'an, alla dovero- sità della condotta ed al suo termine di adempimento. Con il QUARTO MOTIVO si deducono due censure : la 5 prima attiene al fatto che la transazione conteneva la rinuncia al ricorso alla autorità giudiziaria;
la se- conda concerne l'omessa pronuncia sul diritto alle mi- gliorie. Circa la prima censura si osserva che essa è ormai preclusa, avendo le parti per ben due gradi accettato il contraddittorio dinanzi alla autorità giudiziaria, così rinunciando alla clausola derogatoria,; circa la seconda censura si osserva che vi è stata una pronuncia implicita di rigetto della domanda per mancanza di pro- va. I giudici del merito infatti ritennero inammissibi- li le prove orali sul punto ed il ricorso non attiene a tale mancata ammissione. In difetto di prova della esi- stenza delle migliorie nulla poteva essere accordato al NT. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricor- rente alla rifusione delle spese del giudizio di cassa- zione , in favore del Comune di Bologna, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna NT CA alla rifusione delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione in favore del Comune di Bologna che li- "Euro. 122,32 per spese,ed in Euro quida in Euro 2000,00 per onorari. 1 Roma 29 ottobre 2002 G. B. Petti I Presidente A.GiulianoPrefidente Il relatore Beth th for Augalo fuition 14.1.03 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si atlesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 14 APR. 2003 serie 4 al n. 15350 versate € 143.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. A 116 del 30/5/2002) (F. Filipp: Scarpino)to IL DIRETTORE DI CANCELLERIA - F