Sentenza 8 maggio 2002
Massime • 1
È inoppugnabile l'ordinanza che decide su istanza di correzione di errore materiale, sia in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, non essendo espressamente previsto avverso di essa alcun mezzo di impugnazione, sia perché il richiamo, contenuto nell'art. 130, comma 2, cod. proc. pen., alla necessità che il giudice provveda a norma dell'art. 127 stesso codice, è da intendere solo nel senso che vanno osservate le forme stabilite in quest'ultima disposizione, non già che possa anche essere impugnato il provvedimento che definisce la procedura in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2002, n. 23176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23176 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 08/05/2002
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - N. 1903
3. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - N. 008925/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA ON N. IL 22/09/1957
avverso ORDINANZA del 18/09/2000 CORTE APPELLO di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 18 settembre 2000 la Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, rigettava il ricorso proposto da CA NI, con il quale si chiedeva la correzione dell'errore materiale esistente nell'ordinanza 28.1.1995 emessa ex art. 671 c.p.p. relativamente alla rideterminazione dell'aumento per continuazione fra i fatti di cui alle sentenze 23.4.1994 e 22.5.1997 della sunnominata corte, già unificati per continuazione, e quelli di cui alla sentenza 3.6.1994 dello stesso giudice asseritamente errato in quanto non si era tenuto conto di quanto stabilito nelle prime due sentenze sopra indicate.
Il giudice del merito affermava che nel provvedimento asseritamente affetto da errore materiale era stato tenuto conto della pregressa unificazione per continuazione e si era rideterminata la pena con un aumento per continuazione coincidente con quella di già applicato.
2. Ricorre per cassazione il CA, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce erronea applicazione e violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) e c) c.p.p.), rilevando per l'aumento applicato con l'ordinanza 28.1.1995 della Corte di appello di Bari per il reato satellite era di entità superiore a quella applicata all'odierno ricorrente per il medesimo reato dalla sentenza di cognizione della stessa corte del 23.4.1994. 3. Il ricorso è inammissibile.
Invero, avverso l'ordinanza di correzione di errore materiale ex art.130 c.p.p. il vigente codice di procedura penale non prevede alcun mezzo di impugnazione, la cui esperibilità deve essere espressamente prevista dalla legge stante il principio di tassatività, enunciato dal primo comma dell'art. 568 c.p.p., cui è informato il regime di impugnazioni.
Nè la possibilità di adire con ricorso la Corte di cassazione può farsi derivare, come affermato dalla dottrina (Voena in Compendio al c.p.p. a cura di Chiavario), dalla regolamentazione del procedimento di correzione di errore materiale ("..il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'art. 127..." come dispone l'art. 130 co. 2^ c.p.p.), in quanto la citata disposizione regola soltanto l'iter procedimentale dell'istituto e non già prevede la possibilità di impugnazione dell'ordinanza che definisce la procedura in questione. L'interpretazione accolta è consona non soltanto a quanto affermato dalle Sezione Unite di questa Corte (6.11.1992, Bernini ed altri), secondo cui il rinvio alle forme previste dall'art. 127 c.p.p. deve ritenersi limitato alle regole di svolgimento dell'udienza camerale e non implica la ricezione completa del modello procedimentale previsto da tale norma compresa la possibilità di impugnazione del provvedimento, in quanto la stessa deve essere espressamente prevista dalla legge per il principio della tassatività delle imputazioni e dei relativi mezzi sancito dall'art. 568 co. 1^ c.p.p, ma dallo svolgimento storico dell'istituto della correzione dell'errore materiale.
Infatti, l'art. 149 del codice di rito del 1930, che nella sua forma originaria non prevedeva precise garanzie per la parte privata nello svolgimento della procedura camerale di correzione dell'errore, materiale e che per tale motivo era stato oggetto di due pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 89 del 14.4.1969, con la quale era stato eliminato l'inciso "se possibile" riferito alla citazione della parte interessata, e n 122 del 6.7.1972, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il primo comma del citato art. 149 "nella parie in cui non prevede che all'interessato sia nominato d'ufficio un difensore, ove non l'abbia nominato di fiducia, e, conseguentemente non prevede che al difensore sia notificato l'avviso della data della discussione"), prevedeva al comma 4" la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di correzione: norma interpretata come possibilità di impugnazione soltanto dell'ordinanza che disponeva la correzione dell'errore materiale e non contro l'ordinanza con la quale l'istanza di correzione era stata rigettata (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 4^, 22.9,1994, Franco, Cass. pen. Mass. ann. 1965, 182, m. 187
Tale previsione di impugnazione non è stata ripetuta nell'art. 130 c.p.p. 1988, che regola la procedura della correzione dell'errore materiale, e la relazione ministeriale sull'istituto in questione fa riferimento soltanto all'adeguamento del procedimento alle succitate pronunce della Corte costituzionale (cfr. la relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale (sul punto nulla si dice in quella che accompagna il testo definitivo), in suppl. ord. n. 2 della G.U. n. 250 del 24.10.1988, pag. 50 ), affermando che ".. una prima applicazione della normativa sul procedimento in camera di consiglio (art. 127) si è previ sta per la correzione degli errori materiali;
il che ha permesso di dettare nell'art. 130 una disciplina più stringata e, nello stesso tempo, più completa di quella contenuta nell'attuale art. 149 (già integrata e corretta, peraltro, dalle sentenze della Corte costituzionale n. 83/69 e 122/72..". Da tali proposizioni emerge con chiarezza che il riferimento inserito nel secondo comma dell'art. 130 c.p.p, (il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'art. 127..) riguarda soltanto lo svolgimento della procedura di correzione dell'errore materiale nel contraddittorio tra le parti, mentre l'esclusione dal testo della norma della possibilità di impugnazione della relativa ordinanza, già prevista dall'art. 149 co. 4^ del codice di rito del 1930, e l'affermazione contenuta nella relazione ministeriale di avere dettato per l'art. 130 una disciplina più stringata - che nella comparazione tra le due norme, 149 del codice del 1930 e 130 di quello vigente, non può trovare riferimento che all'eliminazione della possibilità di impugnazione dell'ordinanza correttiva, rimanendo sostanzialmente inalterate le altre disposizioni - convergono nell'esattezza dell'affermazione di esclusione dell'impugnabilità del provvedimento di correzione dell'errore materiale.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di sanzione pecuniaria, meglio indicata in dispositivo, in considerazione della evidente pretestuosità giuridica del gravame proposto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di cinquecento euro a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2002