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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4533 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _______________ _____
Reg. Sent. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________
N° __________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Reg. Gen. Lav.
persona del Giudice EL NO, nella causa iscritta al N. F.A. _______________ 17670/2024 R.G.L. promossa __
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Addì Parte_1 _____________
PA NE e AT ER.
Rilasciata spedizione in forma esecutiva
- ricorrente -
all'Avv.
C O N T R O
_________________
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria. Per _________________ __
- resistente -
All'esito dell'udienza del 27/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
Il Cancelliere
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 4/12/2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire sia l'indennità di accompagnamento sia la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, ritenendo che il ricorrente “non presenta una riduzione della propria autonomia personale correlata all'età, di tale entità, da avere bisogno di un intervento assistenziale permanente continuo e globale, nella sfera individuale e in quella di relazione e, pertanto non è portatore di un handicap grave, ai sensi dell'Art.
3, Comma 3, Legge 104/92.
3) Il ricorrente, sig. in atto è in grado di deambulare, senza l'aiuto permanente Parte_1
di un accompagnatore, ed è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, per cui non necessita di assistenza continua, e non ha diritto all'indennità d'accompagnamento” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1
con separato provvedimento, stante la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003, di parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Palermo, 28/10/2025
IL GIUDICE
EL NO
Sezione Lavoro N° _______________ _____
Reg. Sent. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________
N° __________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Reg. Gen. Lav.
persona del Giudice EL NO, nella causa iscritta al N. F.A. _______________ 17670/2024 R.G.L. promossa __
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Addì Parte_1 _____________
PA NE e AT ER.
Rilasciata spedizione in forma esecutiva
- ricorrente -
all'Avv.
C O N T R O
_________________
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria. Per _________________ __
- resistente -
All'esito dell'udienza del 27/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
Il Cancelliere
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 4/12/2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire sia l'indennità di accompagnamento sia la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, ritenendo che il ricorrente “non presenta una riduzione della propria autonomia personale correlata all'età, di tale entità, da avere bisogno di un intervento assistenziale permanente continuo e globale, nella sfera individuale e in quella di relazione e, pertanto non è portatore di un handicap grave, ai sensi dell'Art.
3, Comma 3, Legge 104/92.
3) Il ricorrente, sig. in atto è in grado di deambulare, senza l'aiuto permanente Parte_1
di un accompagnatore, ed è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, per cui non necessita di assistenza continua, e non ha diritto all'indennità d'accompagnamento” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1
con separato provvedimento, stante la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003, di parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Palermo, 28/10/2025
IL GIUDICE
EL NO