Sentenza 29 gennaio 2000
Massime • 1
La custodia cautelare relativa a reato per il quale sia ancora in corso procedimento penale è da considerare fungibile, ai sensi dell'art.657 c.p.p., con la pena da eseguire in forza di sentenza definitiva di condanna per altro reato alla sola condizione che essa risulti successiva alla data di commissione di detto reato e senza che occorra, quindi, l'ulteriore requisito che trattasi di custodia cautelare sofferta ingiustamente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2000, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 28/01/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N.34010/1999
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N.34010/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso TRIBUNALE di GORIZIAnei confronti di:
CA IO N. IL 10.09.1965
avverso ordinanza del 02.06.1999 TRIBUNALE di GORIZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO lette conclusioni del P.G. Dr. AURELIO GALASSO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia avverso l'ordinanza emessa il 2.6.1999 dal predetto Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale è stata accolta l'istanza di fungibilità ex art.657 c.p.p. presentata da CA IO, ed è stata computata nella pena detentiva complessiva, da eseguire nei confronti del predetto Capone in dipendenza delle sentenze 27.9.1998 del medesimo tribunale e 28.5.1998 del Pretore di Oristano, il periodo di un anno, 6 mesi e 29 giorni di reclusione, sofferto a titolo di custodia cautelare, in relazione ad altro procedimento penale ancora in corso. Il tribunale aveva osservato:
- che, ai fini della possibilità, prevista dall'art. 657 c.p.p., di computare nella pena da espiare i periodi sofferti in custodia cautelare per altro titolo, non è richiesto il requisito della ingiustizia della detenzione, ma l'unica condizione è che tale detenzione sia stata subita dopo la commissione del reato cui si riferisce la condanna da eseguire;
- che tale possibilità era stata già affermata dalla giurisprudenza di questa Corte sotto il vigore del vecchio codice di rito, e che l'art. 657 c.p.p. non contiene alcun profilo innovativo rispetto alle norme abrogate.
Lamenta il ricorrente:
a) violazione dell'art. 657 c.p.p. sotto il profilo che la fungibilità del periodo eventualmente sofferto in custodia cautelare per un reato diverso presuppone pur sempre l'accertamento della sua ingiustizia o inutilità;
b) erronea applicazione della medesima norma sul rilievo che, in ogni caso, il suddetto periodo di detenzione trovava giustificazione in un valido titolo di privazione della libertà personale, cui era seguita condanna sia pure non esecutiva.
Ciò premesso, si osserva che il ricorso non è fondato. Da un attento esame delle disposizioni contenute nell'art. 657 c.p.p. si evince infatti che, qualora sia stata sofferta custodia cautelare per lo stesso reato, o anche per un reato diverso, ovvero sia intervenuta condanna per la quale sia stata totalmente o parzialmente espiata la pena, poi dichiarata estinta per amnistia o indulto o a seguito di revoca della condanna, la carcerazione subita va computata nella quantificazione della pena da espiare in concreto, indipendentemente dalla sua giustizia, ed alla sola condizione che si tratti di carcerazione subita dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la quantità di pena da eseguire. Tale interpretazione è ampiamente confortata dal tenore del primo comma del citato art. 657, che consente chiaramente la fungibilità, nel casi sopra descritti, anche nella ipotesi in cui si tratti di custodia cautelare subita per un reato diverso, anche se la custodia è ancora in corso. Tale ultima puntualizzazione induce a ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che il computo della custodia cautelare sofferta per altro reato - ovverossia in altro procedimento - non è subordinata ad altra condizione se non a quella contenuta nel quarto comma, e cioè la posteriorità di essa rispetto al reato per cui è stata inflitta la condanna definitiva da eseguire.
Il requisito della ingiustizia o della inutilità della carcerazione sofferta per un reato diverso è richiesto dalla legge soltanto in relazione alle ipotesi contenute nel secondo comma dell'art.657, e cioè in caso di revoca della condanna per abolilio criminis, o in caso di estinzione della pena per amnistia o indulto. Si tratta di ipotesi nettamente distinte da quella prevista nel primo comma, nelle quali la necessità di computo si spiega con l'avvenuta espiazione di un periodo di carcerazione, non più giustificata dalla sopravvenienza di eventi o atti giuridici che rendono non più esigibile la espiazione della pena e, quindi, ingiusta quella eventualmente subita per lo stesso titolo.
Per altro, la interpretazione qui propugnata appare perfettamente in linea con Il noto principio, secondo il quale ciascun periodo di carcerazione, espiato in anticipo, pur avendo trovato eventualmente giustificazione in più titoli restrittivi o in più condanne, non va specificamente imputato a questo o quell'altro titolo, se non quando non quando ciò possa risolversi in un vantaggio per il condannato. Del resto, già poco dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice di rito, questa Corte aveva segnalato che "In tema di fungibilità della pena anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e per i procedimenti iniziati a tale data devono osservarsi, ai sensi dell'art. 260 del D. Lgs. n. 271 del 1989, le disposizioni dell'art.657 cod. proc. pen.; disposizioni che corrispondono sostanzialmente al contenuto precettivo dell'art. 271, quarto comma, cod. proc. pen. del 1930, come interpretato dalla più recente giurisprudenza (v. Cass., Sez. I, sent. n. 367 del 14-03-1990, Scaglione;
nello stesso senso, più recentemente, Sez. I, sent. n. 707 del 1^.3.1999, Accorinti).
Quest'ultima precisazione appare in perfetta conformità alla tesi sostenuta dal tribunale di Gorizia e condivisa da questa Corte. Il riferimento, contenuto in altri arresti giurisprudenziali, alla fungibilità della custodia cautelare subita sine titulo non è enunciativo della tesi contraria, ma è semplicemente rappresentativo del fatto che i casi esaminati rientravano evidentemente nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 657.
Ad ulteriore conforto della interpretazione più favorevole appare utile richiamare anche la relazione al progetto preliminare al nuovo codice di rito, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 della Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24.10.1988, nella quale, a pag. 145, a proposito dell'art. 648 (poi divenuto 657 del progetto definitivo), si legge testualmente: "nel comma 1 si è per altro precisato che anche la custodia subita per altro reato deve essere immediatamente (anche se è ancora in corso) detratta dalla pena da scontare. Si afferma così il principio che la detenzione non convalidata da un titolo definitivo (la cui giustificazione è pertanto ancora subjudice) va comunque imputata alla pena definitiva". Nessun accenno, neanche implicito, alla necessità che si debba trattare di custodia cautelare subita ingiustamente, anzi si fa riferimento ad un principio (quello della immediata computabilità anche della custodia cautelare comunque subita ad altro titolo, ed a prescindere affermato, sotto il vigore del prescindere dalla sua "giustezza"), che era stato già affermato, sotto il vigore del codice abrogato, dalla giurisprudenza di questa Corte.
Nè a mettere in dubbio l'esattezza della superiore interpretazione può addursi il fatto che nella nuova disposizione contenuta nell'art.657 c.p.p. non sia stata ripetuta l'espressione "in ogni caso", contenuta nel quinto comma dell'art. 271 del c.p.p. abrogato. Ciò, in quanto, nel contesto della nuova complessiva regolamentazione della materia, contenuta nell'art. 657 del codice di rito vigente, tale espressione sarebbe risultata pleonastica. Quanto all'altra doglianza, riguardante il rilievo circa la possibilità di computo della custodia cautelare nella determinazione della pena da espiare in relazione alla condanna inflitta per il medesimo reato per il quale era stata applicata la custodia cautelare, è sufficiente osservare che il provvedimento impugnato ha correttamente osservato che non esisteva ancora alcun titolo esecutivo per la nuova condanna e che, in ogni caso, il computo applicato è sempre subordinato alla condizione che il periodo in questione non sia stato già calcolato in altra pena detentiva da espiare.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso del Procuratore della Repubblica di Gorizia, in conformità al motivato parere espresso dal P.G. presso questa Corte, va respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2000