Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00151/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00888/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 888 del 2025, proposto da
Pv-Greenhydrogen S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti, Pina Lombardi, Alessandro Salzano, Alessandro Alfieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica - Dipartimento dello Sviluppo Sostenibile, Ministero della Cultura, Ministero Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'accertamento
del silenzio illegittimamente serbato dall'amministrazione intimata rispetto alla conclusione della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006, avviata dalla PV-GREENHYDROGEN S.r.l., con riferimento ad un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 22,30 MW e di impianto per la produzione di idrogeno di potenza pari a 4 MW, comprensivo delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale (RTN), da realizzarsi nel Comune di Statte (TA) e per l'accertamento del conseguente obbligo a provvedere da parte dell'Amministrazione intimata,
nonché per la conseguente condanna
dell'amministrazione intimata a (i) provvedere alla conclusione del procedimento, mediante l'emissione del provvedimento favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale, anche mediante - se del caso - nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., e (ii) a rimborsare alla Ricorrente il 50% dei diritti di istruttoria da quest'ultima versati, ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2- ter del d.lgs. n. 152/2006;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica - Dipartimento Sviluppo Sostenibile e del Ministero Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa DA RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha gito, dinanzi a questo T.A.R., per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rispetto al proprio obbligo di provvedere sull’istanza dalla stessa presentata in data 24.11.2023 per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs., 3 aprile 2006, n. 152 in relazione al progetto di un impianto fotovoltaico, da realizzarsi nel Comune di Statte (TA).
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto le seguenti censure:
-Violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 2 della L. n. 241/1990, all’art. 25, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all’art. 17- bis L. n. 241 del 1990 e all’art. 2 della L. n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento di efficacia ed economicità del procedimento amministrativo.
La ricorrente, altresì, ha proposto domanda di accertamento e condanna al rimborso, in proprio favore, del 50% dei diritti di istruttoria versati, pari a complessivi € 15.165,71 di cui agli artt. 33 e 25, comma 2- ter del D.lgs. n. 152/2006.
Le Amministrazioni statali, in data 05.08.2025, si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 27.01.2026 la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è fondato.
È pacifica la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo al Ministero sull’istanza per il rilascio del provvedimento di via di che trattasi; e ciò alla luce del dato letterale degli artt. 23 e ss. del D.lgs. n. 152 del 2006 che pongono in capo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un obbligo autonomo di concludere il procedimento anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR- PNIEC o di omessa espressione del parere da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali.
Tale obbligo di provvedere è stato, più volte ribadito, dalla giurisprudenza amministrativa unanime, che ha chiarito come l’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di pronunciarsi permanga anche in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo (tra le tante, TAR Puglia, Bari Sez. II, n. 500/2024, in senso conforme TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 1728/2024, TAR Puglia, Lecce, Sez. II, n. 929/2024, id. n. 588/2024; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 21.6.2024 n.12670/2024, TAR Sardegna, Sez. I, n. 547/2024).
Nella specie, è incontestato, alla luce delle evenienze documentali in atti, che i termini procedimentali stabiliti dagli artt. 23 e seguenti del D.lgs. n. 152 del 2006 siano stati superati senza che l’Amministrazione procedente abbia concluso il procedimento.
Infatti:
-il progetto presentato dalla ricorrente rientra tra le opere strategiche di cui al PNRR ai sensi del D.lgs. n. 152/2006;
-in data 13.12.2023, previa verifica positiva della completezza della documentazione trasmessa, è stato dato l’avviso pubblico ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 dell’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA formulata dalla ricorrente;
-all’esito delle integrazioni richieste, in data 21.08.2024, il Mase ha pubblicato un secondo avviso il cui termine per le consultazioni è scaduto il 05.09.2024 senza alcun intervento e/o presentazione di osservazioni;
- in data 26.09.2024, la Commissione PNRR_PNIEC ha espresso il proprio parere favorevole (n. 415 del 2024);
- risultano spirati tutti i termini procedimentali previsti tutti i termini previsti, ivi inclusi, quelli suppletivi individuati dall’art. 25, comma 2- quater , D. Lgs. n. 152/2006, per l’esercizio del potere sostitutivo.
Sulla base delle considerazioni che precedono deve dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione ministeriale in relazione all’istanza formulata dalla società ricorrente il 24.11.2023 e sollecitata, da ultimo, con diffida del 03.03.2025.
Conseguentemente, va condannato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’art. 117, c. 2, c.p.a. a concludere il relativo procedimento, con atto espresso e motivato, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Il Collegio, poi, riserva la nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione resistente oltre il termine assegnato, previa istanza della parte ricorrente.
Va, del pari, accolta la domanda di accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all’art 25, comma 2 -ter, del D.lgs. 152/2006.
Per consolidato indirizzo interpretativo, il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi dell’art. 25, comma 2- ter , del D.lgs. n. 152 del 2006, discende “ quale conseguenza diretta e automatica dalla violazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dei termini di conclusione del procedimento, sicché, una volta verificatosi lo sforamento dei termini procedimentali, sorge con ciò stesso consequenzialmente ex lege in capo all’operatore economico istante il diritto al relativo rimborso e, al contempo, il contestuale obbligo a carico del detto Ministero al relativo pagamento” (cfr., tra le tante, T.A.R. Molise, sez. I, 1 ottobre 2025, n. 279; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 9 luglio 2025, n. 1185; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 28 marzo 2025, n. 6359).
Nella specie, la società ricorrente, ha documentato di aver corrisposto - senza che sia intervenuta una specifica contestazione da parte del Ministero resistente - per le spese di istruttoria la somma di €15.165,71.
Dal mancato rispetto dei termini procedurali, così come sopra accertato, deriva, pertanto, il diritto al rimborso del 50% della suddetta somma, pari a € 7.582,85 (S.E.&O).
Le spese, infine, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto:
-dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
-ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare un provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla ricorrente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza;
-riserva la nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione resistente oltre il termine assegnato, previa istanza della parte interessata;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a corrispondere alla società ricorrente - quale rimborso del 50% delle spese di istruttoria - l’importo di €. 7.582,85 (S.E.&O.).
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, se e nella misura in cui lo stesso risulta essere stato corrisposto;
-compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
DA RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA RO | NT PA |
IL SEGRETARIO