TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 151
TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, accertando l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione ministeriale in relazione all'istanza formulata dalla società ricorrente, poiché i termini procedimentali stabiliti dalla normativa di riferimento sono stati superati senza che l'Amministrazione procedente abbia concluso il procedimento.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere

    Il Tribunale ha ordinato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare un provvedimento espresso sull'istanza presentata dalla ricorrente entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, riservando la nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

  • Accolto
    Rimborso dei diritti di istruttoria

    Il Tribunale ha accolto la domanda di rimborso, condannando il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a corrispondere alla società ricorrente l'importo di € 7.582,85, pari al 50% delle spese di istruttoria versate, in quanto conseguenza diretta e automatica della violazione dei termini di conclusione del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 151
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 151
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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