Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
In tema di estinzione del processo esecutivo, l'art. 632 cod. prov. civ. (che all'ultimo comma richiama l'art. 310 cod. proc. civ.) prevede che le spese del processo esecutivo restano a carico della parte che le ha anticipate. Tuttavia tale disposizione va interpretata alla luce delle modifiche apportate al suddetto art. 632 dall'art. 12 legge n. 302 del 1998 (prevedente tra l'altro, che con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione il giudice provvede alla liquidazione delle spese, se richiesto); ne consegue, che, interpretando come compatibili tra loro le due diverse disposizioni del citato art. 632, deve ritenersi che solo ove la dichiarazione di estinzione sia richiesta al giudice dal debitore e dal creditore di comune accordo, con previsione di accollo totale o parziale delle spese al primo, il creditore può chiedere la liquidazione delle spese da lui sostenute, mentre il giudice richiestone dal solo creditore procedente non può emettere un provvedimento di liquidazione in suo favore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2003, n. 5325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5325 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, in persona del Sindaco pro tempore Prof. Francesco Speciale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LATINA 57/1, presso lo studio dell'avvocato CARMELO RAIMONDO, difeso dall'avvocato ANTONINO ALIQUÒ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VI VA;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, emessa il 19/06/99 e depositata il 22/06/99 (R.G. 81/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Carmelo RAIMONDO (per delega Avv. Antonino Aliquò);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, nel processo di espropriazione forzata presso terzi, promosso da AN DÀ contro il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ha dichiarato estinto il processo, perché il terzo aveva reso una dichiarazione negativa ed il creditore procedente non aveva fatto istanza per l'accertamento dell'obbligo del terzo.
Nella stessa ordinanza il pretore ha ritenuto che l'estinzione del processo esecutivo era imputabile al Comune, che aveva subito l'esecuzione, e, pronunciando sulla istanza proposta dal creditore procedente, ha pronunciato la condanna del Comune a rimborsare al creditore le spese del processo, liquidate in L.
1.421.500 oltre gli accessori.
L'ordinanza, pronunciata fuori udienza, è stata depositata il 22.6.1999.
Su istanza di AN DÀ è stata notificata al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto l'8.7.1999.
2. - Il Comune ne ha chiesto la cassazione.
Il ricorso è stato notificato a AN DÀ il 16.10.1999. La parte non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso contiene un motivo.
Vi si denunzia la violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 632 e 310 dello stesso codice).
La tesi svolta è questa.
Quando il processo di espropriazione forzata presso terzi si estingue perché il creditore procedente non fa istanza per l'accertamento dell'obbligo del terzo, le spese sopportate dal creditore restano a suo carico, egli non ha cioè diritto al rimborso di tali spese contro il debitore.
2. - Il ricorso è ammissibile.
2.1. - La Corte ha in più occasioni affermato che se il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con cui dichiara l'estinzione del processo esecutivo, per rinuncia agli atti del processo (Cass. 18 maggio 1971 n. 1497; 13 giugno 1992 n. 7254; 4 agosto 2000 n. 10306) o per inattività delle parti (Cass. 20 febbraio 1998 n. 1834; 7 maggio 2002 n. 6509), pronuncia anche sul diritto al rimborso delle spese processuali, la parte contro cui è stata pronunciata la condanna al rimborso, se intende impugnare solo questa statuizione, deve farlo con ricorso per Cassazione per violazione di legge a norma dell'art. 111 Cost., perché si tratta di una decisione su diritti, per la cui impugnazione la legge non prevede alcun rimedio (mentre, come la Corte ha precisato nella sentenza 6 agosto 2002 n. 11768, se la parte intende impugnare prima di tutto la dichiarazione di estinzione e solo in aggiunta o di conseguenza quella sulle spese, dispone del reclamo previsto dal terzo comma dell'art. 630 cod. proc. civ.). Il ricorso per Cassazione poteva perciò essere proposto. 2.2. - Il ricorso è stato notificato a AN DÀ nel suo domicilio e la copia è stata consegnata a persona che si è qualificata come Concetta DÀ collega di studio della parte. La notificazione è valida, perché AN DÀ, avvocato, ha agito nel processo esecutivo come procuratore di sè stesso altresì difeso dall'Avv. Maria Concetta DÀ.
Il ricorso per Cassazione, nel caso, non si presenta come impugnazione di una decisione resa in un giudizio di opposizione, all'esecuzione o agli atti esecutivi, ma come diretta impugnazione di un provvedimento del processo esecutivo, sicché è stato notificato validamente alla parte come rappresentata in tale processo.
2.3. - Il Comune, nel proporre ricorso, il 16.10.1999, lo ha fatto oltre il termine per l'impugnazione, fissato dagli artt. 325, secondo comma, e 325, primo comma, cod. proc. civ., in sessanta giorni dalla notifica della sentenza, nel caso dell'ordinanza, avvenuta l'8.7.1999.
Si è avvalso della proroga di tale termine derivante dalla sospensione feriale dei termini processuali (art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742). Nel caso la sospensione è operante.
Non ci si deve qui soffermare sul punto, se i meccanismi di controllo delle statuizioni, rese dal giudice dell'esecuzione nella vicenda dell'estinzione del processo ed i giudizi incidentali cui danno luogo, propongano le stesse esigenze di celere conclusione e perciò ricadano nel regime di eccezione alla sospensione, che è stato delineato dall'art. 3 della legge 742 del 1969 a proposito dei procedimenti di opposizione all'esecuzione.
È sufficiente considerare che, nel caso, l'impugnazione ha ad oggetto la sola statuizione sulle spese, a processo esecutivo definitivamente estinto, sicché a proposito di questo giudizio non si presenta alcuna esigenza di una definizione più celere di quella di ogni altro giudizio.
3. - Il ricorso è fondato.
3.1. - Nel processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi, quando il terzo non compare ovvero compare, ma rende una dichiarazione negativa, perché il processo, iniziato con la notifica del pignoramento, possa proseguire, è necessario che sia fatta istanza di accertamento del credito (art. 548 cod, proc. civ.). L'istanza nel caso è mancata ed il giudice ha dichiarato l'estinzione del processo.
Pronuncia di estinzione contro cui non è stata mossa alcuna contestazione nei modi a ciò appropriati.
3.2. - L'art. 632 cod. proc. civ., dettato a disciplina degli effetti dell'estinzione del processo esecutivo, pur dopo le modifiche apportate al testo dell'articolo dall'art. 12 della L. 3 agosto 1998, n. 302, all'ultimo comma appare disporre che, in caso di estinzione, si applica l'art. 310, ultimo comma.
3.2.1. - Secondo quest'ultima disposizione, a sua volta parte della norma che regola gli effetti dell'estinzione del processo di cognizione, le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Ciò significa che, nel caso di estinzione del processo di cognizione, la regola è quella per cui nessuna delle parti ha diritto verso le altre al rimborso delle spese che ha sostenuto per provvedere agli atti che ha compiuto o richiesto ne' ha diritto al rimborso di quelle dovute anticipare per gli atti necessari al processo, quando l'anticipazione è stata posta a suo carico per disposizione di legge o ordine del giudice.
Ciò significa anche che, a riguardo di tutte queste spese, come non è resa pronuncia sul diritto al rimborso, in deroga agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., così neppure ne è compiuta una liquidazione. 3.2.2. - Dichiarando applicabile questa disposizione al processo di esecuzione ed al caso della sua estinzione, l'ultimo comma dell'art. 632 ha regolato nello stesso modo il campo delle spese del processo esecutivo, con la conseguenza che, quanto ai processi di espropriazione forzata, le spese sostenute dal creditore procedente e dagli intervenuti, in deroga agli artt. 95 e 510, sono destinate a restare a carico degli stessi creditori e non ad essere liquidate ed a trovare soddisfazione sul ricavato, che, se vi è stato, va invece consegnato al debitore (come dispone l'art. 632, in uno degli altri suoi commi) o al terzo che ha subito l'espropriazione e interamente (visto che, qui, a differenza che nel caso dell'art. 510, terzo comma, non si parla di residuo della somma ricavata). Del resto, la Corte ha già altre volte affermato che non ha diritto al rimborso delle spese il creditore il quale, nel processo di espropriazione forzata presso terzi, in presenza di una dichiarazione negativa di questi, non chiede l'accertamento del suo obbligo (Cass. 12 maggio 1999 n. 4695). 3.3. - Come si è accennato, l'art. 632 ha subito una modifica ad opera dell'art. 12 della L. 3 agosto 1998, n. 302, la legge che ha dettato norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidati ai notai.
Questa legge, mentre ha introdotto nei procedimenti di espropriazione forzata di beni immobili e mobili registrati l'istituto della delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto (artt. 534 bis e ter, 591 bis e ter), ha anche modificato, tra l'altro, la disciplina in precedenza dettata dall'art. 567 per l'istanza di vendita di beni immobili (art. 1, comma 2^, della legge).
Ne sono risultate introdotte nuove norme in materia di estinzione del processo esecutivo.
In particolare, l'art. 1 della legge 302, modificando l'art. 567, ha disposto che "Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'art. 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma".
L'art. 12 della legge, modificando l'art. 632, vi ha dal canto suo premesso un primo comma, del seguente tenore: - "Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'art. 591-bis". 3.3.1. - Le considerazioni che si possono fare a proposito di queste norme sono le seguenti.
L'art. 1 della legge 302, modificando l'art. 567 del codice, ha configurato una ipotesi di estinzione del processo per inattività di parti, che, rispetto allo schema generale delineato dall'art. 630, espressamente richiamato, presenta il tratto, non sconosciuto al sistema (art. 631), per cui l'estinzione, oltre che su eccezione di parte, può essere pronunciata di ufficio.
Quanto all'art. 12 della legge 302, si deve escludere che esso abbia abrogato per incompatibilità le altre disposizioni che in esso erano contenute: in particolare il secondo comma, dove è previsto che se l'estinzione avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione la somma ricavata è consegnata al debitore;
ed il quarto comma, dove è stabilito che si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 310, già commentata.
Ciò discende dal fatto che l'art. 12 della legge 302 del 1998 non ha dettato una disposizione a sè stante ne' ha introdotto nel codice di procedura un nuovo articolo, ma ha configurato la disposizione riportata come una modifica dell'art. 632, al cui primo comma l'ha premessa.
3.3.2. - Una volta stabilito che la nuova disposizione introdotta come primo comma dell'art. 632 deve essere interpretata nei modi consentiti da una relazione di compatibilità logica con quelle preesistenti, appare possibile indicarne il significato. Si deve partire dalla osservazione, che il nuovo primo comma dell'art. 632 ha la limitata portata di descrivere quale contenuto dispositivo deve o può avere l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo di espropriazione forzata.
Non dispone invece circa i presupposti di tali contenuti. Questi contenuti sono tre, ciascuno indipendente dall'altro. Il primo è che l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento deve essere inserito nella ordinanza che dichiara l'estinzione del processo (della cancellazione della trascrizione del pignoramento si occupano già, in tema di espropriazione immobiliare, gli artt. 562 e 567 del codice).
Il secondo è che il giudice, se ne è richiesto, deve liquidare: le spese sostenute dalle parti.
Il terzo è che, se vi è stata delega al notaio, i compensi che gli spettano e le parti tenute a corrisponderli vanno indicati nella ordinanza.
3.3.3. - Orbene, se ci sofferma sulla disposizione relativa alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti si può dire questo. Il legislatore ipotizza una situazione in cui, da un lato si tratta di dichiarare l'estinzione del processo, dall'altro gli è richiesto di liquidare le spese sostenute dalle parti.
Siccome la regola generale dettata dall'ultimo comma, è che le spese sostenute dalle parti restano a carico di chi le ha anticipate e dunque ne sarebbe inutile la liquidazione, si deve ritenere che il legislatore abbia voluto disporre con riguardo a situazioni in cui, nei casi di estinzione del processo esecutivo, secondo le norme che regolano il diritto al rimborso delle spese, è possibile che uno dei soggetti del processo abbia questo diritto nei confronti di altri, quanto alle spese da lui sopportate - situazioni, che potranno risultare dalla applicazione di queste norme, ma che non è il primo comma dell'art. 632 ad individuare.
Una situazione di questo tipo, è quella implicitamente regolata per il caso di rinuncia dall'art. 629, ultimo comma, giacché dispone che, in quanto possibile, si applicano le disposizioni dettate per la rinuncia agli atti del processo di cognizione dall'art. 306 - e la Corte, con la sentenza 13 giugno 1992 n. 7254, ha già avuto occasione di affermare che, in caso di rinuncia, è legittima la condanna del creditore procedente a rimborsare al debitore le spese che egli abbia sostenuto.
Ponendo poi in relazione gli artt. 629 e 306 con il primo comma dell'art. 632, nel nuovo testo, si può ritenere che, quando la dichiarazione di estinzione gli è chiesta d'accordo da debitore e creditori, se l'accordo accolli le spese in tutto o in parte al debitore, i creditori possono chiedere che il giudice liquidi le spese da loro sopportate.
3.3.4. - Non appare per contro possibile attribuire alla norma il diverso significato per cui, in caso di estinzione del processo esecutivo, il giudice, se richiesto dal creditore procedente, dovrebbe emettere in suo favore un provvedimento di liquidazione delle spese, avente la natura di un provvedimento di condanna. Un tale significato non è infatti compatibile con le altre disposizioni dettate dall'art. 632.
3.3.5. - D'alto canto, il diritto al rimborso delle spese sostenute dal creditore procedente per pervenire ad un pignoramento rimasto senza oggetto non si potrebbe neppure giustificare con la considerazione che la responsabilità di questo esborso andrebbe comunque sopportata dal debitore, perché è stata resa necessaria dal fatto che non ha adempiuto spontaneamente alla obbligazione derivante dal titolo esecutivo.
Se si ammettesse questo, si verrebbe a formulare una regola, difficilmente compatibile con quella che, secondo le norme che regolano il rimborso delle spese nel processo di cognizione, si deve considerare operante nei giudizi di cognizione che si presentano come fasi incidentali del processo di espropriazione - ad esempio nel caso del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, se si risolva negativamente per il creditore procedente, od in quello di opposizione all'esecuzione per impignorabilità, quando sia esperito dal debitore vittoriosamente.
La verità è che il creditore non ha il diritto di aggravare, senza suo vantaggio, la posizione del debitore.
4. - Il ricorso è accolto.
Alla cassazione del capo dell'ordinanza impugnata non deve seguire il rinvio, ma una pronuncia sul inerito, con rigetto della domanda di condanna al pagamento delle spese sopportate dal creditore procedente per il processo esecutivo.
La pronuncia è autorizzata dall'art. 384 cod. proc. civ., perché non sono necessari accertamenti di merito per applicare alla domanda proposta dal creditore il principio di diritto sulla base del quale il ricorso è stato accolto, mentre nel caso il ricorrente non aveva dal canto suo proposto alcuna domanda.
5. - Le spese del giudizio di Cassazione debbono essere sopportate dal soccombente e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, pronunciando nel merito, rigetta l'istanza di condanna del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto a rimborsare a AN DÀ le spese del processo esecutivo;
condanna AN DÀ a rimborsare al Comune la spesa del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi 85,83 Euro, 450,00 dei quali per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2003