Sentenza 6 aprile 2004
Massime • 1
L'esercizio abusivo della professione legale, ancorché riferito allo svolgimento dell'attività riservata al professionista iscritto nell'albo degli avvocati, non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente assunta, sicché il reato si perfeziona per il solo fatto che l'agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualificandosi come avvocato; ne deriva che quando quest'ultima condotta si accompagna alla prima, viene leso anche il bene giuridico della fede pubblica tutelato dall'art. 495 cod. pen. e si configura il concorso dei detti reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2004, n. 18898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18898 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 06/04/2004
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - N. 679
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 16173/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL IO;
avverso la sentenza in data 25.2.2002 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dr. G. Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
OL IO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello confermativa della decisione di primo grado che, all'esito del giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole di vari reati di truffa, anche tentata, ricettazione, esercizio abusivo della professione di avvocato e falso, unificati nel vincolo della continuazione. Denuncia:
- violazione dell'art. 15 c.p. in relazione agli artt. 348 e 495 c.p. nonché vizio della motivazione;
rileva il ricorrente come le ipotesi delittuose rubricate sub C (esercizio abusivo della professione di avvocato) e D (falsa affermazione della qualità personale di avvocato in atti compiuti davanti a pubblici ufficiali) solo apparentemente concorrono, verificandosi necessariamente l'assorbimento della seconda condotta nella prima, la quale, riferendosi all'attività propria del professionista, implica la spendita anche in udienza della qualifica professionale;
e come, altresì, i giudici di merito abbiano erroenamente richiamato in proposito la giurisprudenza formatasi nel vigore dell'abrogato artt. 498 c.p.. La doglianza è manifestamente infondata.
L'esercizio abusivo della professione legale (art. 348 c.p.), invero, ancorché riferito allo svolgimento di attività riservata al professionista iscritto nell'albo degli avvocati, non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebimente assunta, sicché il reato si perfeziona per il solo fatto che l'agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualificandosi come avvocato;
ne deriva che quando quest'ultima condotta si accompagni alla prima, viene leso anche il bene giuridico della fede pubblica tutelato dall'art. 495 c.p. e si configura - come nella specie - il concorso dei reati de quibus. - violazione dell'art. 491 c.p.; rileva il ricorrente come in mancanza di riscontri oggettivi non sia possibile ritenere la sua responsabilità per la falsità in assegno di cui al capo G) e come, eventualmente, si sarebbe dovuta applicare al fatto ivi rubricato la pena di riferimento prevista dall'art. 489 e non 485 c.p. La prima parte della censura è del tutto generica, atteso che non contiene alcuna critica nei confronti della risposta fornita nella decisione impugnata ai rilievi formulati in proposito con l'atto di appello, e comunque prospetta questioni di merito;
per il resto risulta inammissibilmente proposta per la prima volta in questa sede. - "mancanza della motivazione" sui capi I ed L, in quanto "le fotocopie di documenti e/o certificati - seppur alterate - non sono sufficienti da sole ad integrare i reati di falso".
La doglianza, al limite della comprensibilità, è manifestamente infondata;
se con essa si intende infatti sostenere che all'imputato sia stato ascritto un falso insussistente perché commesso su fotocopie di atti, si deve in contrario rilevare che l'imputazione e la condanna concernono la contraffazione dei documenti esibiti al funzionario di banca, le riproduzioni in copia dei quali da quest'ultimo effettuate hanno costituito la base per l'accertamento della falsificazione contestata.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro 600,00 (seicento/00) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2004