Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2004, n. 18898
CASS
Sentenza 6 aprile 2004

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L'esercizio abusivo della professione legale, ancorché riferito allo svolgimento dell'attività riservata al professionista iscritto nell'albo degli avvocati, non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente assunta, sicché il reato si perfeziona per il solo fatto che l'agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualificandosi come avvocato; ne deriva che quando quest'ultima condotta si accompagna alla prima, viene leso anche il bene giuridico della fede pubblica tutelato dall'art. 495 cod. pen. e si configura il concorso dei detti reati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2004, n. 18898
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18898
    Data del deposito : 6 aprile 2004

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