Sentenza 28 agosto 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il termine di trenta giorni, entro il quale deve essere prodotta la documentazione integrativa di cui all'art. 16, primo comma, L. 25 aprile 2005, n. 69 e che decorre dal momento in cui la richiesta perviene all'autorità estera, ha natura ordinatoria, non influente pertanto sulla consegna della persona oggetto della richiesta.
Commentario • 1
- 1. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 28/08/2007, n. 33633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33633 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 28/08/2007
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 24
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 27614/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN LJUBISA, N. IL 11/10/1952;
avverso ORDINANZA del 18/07/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Sentito, altresì, in Camera di consiglio il Pubblico Ministero, in persona del Dott. MONETTI Vito, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza del 18 luglio 2007 la Corte di appello di Milano, ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di cui al mandato di arresto europeo, emesso il 23 aprile 2007 dal Tribunale di Salisburgo a carico del cittadino serbo IL Ljubisa, imputato per il delitto di furto (di articoli di abbigliamento), pluriaggravato ai sensi dell'art. 130 c.p. austriaco, commesso in danno del signor RT SS, commerciante, in Salisburgo tra il 10 e l'11 marzo 2007, e ha disposto la consegna del IL L. allo Stato membro di emissione.
La Corte, dato atto che l'arrestato non ha prestato il consenso alla consegna, ha rilevato che si era tempestivamente proceduto alla convalida dell'arresto e alla emissione della ordinanza di custodia cautelare in carcere;
che il titolo del delitto consentiva la consegna;
che erano state acquisite le informazioni necessarie;
che era stati trasmessi copia dell'ordine di arresto, spedito dal giudice dello Stato membro di emissione, e il testo delle disposizioni penali violate;
che il giudice austriaco procedente aveva indicato "con chiarezza i gravi elementi indiziari;
che non ricorrevano ragioni ostative.
L'ordine di arresto del Tribunale di Salisburgo, in data 23 aprile 2007, illustra gli indizi di colpevolezza facendo riferimento "alla informativa di reato dell'Ufficio anticrimine del Land di Salisburgo del 13 aprile 2007 e, in particolare, alle video registrazioni del fatto, nonché al fermo dell'indagato a opera della Guardia di Finanza di Sterzino, durante un controllo di routine alla frontiera, in occasione del quale il predetto è stato trovato in possesso della refurtiva". E, quanto alle esigenze cautelari, ravvisa il periculum libertatis nelle circostanze che "il IL è fuggito dall'Austria dopo il fatto", che "i suoi complici sono, tuttora, ignoti", che "le modalità professionali con le quali è stato perpetrato il reato lasciano presumere la futura commissione di ulteriori analoghi reati".
2. - Ricorre per Cassazione il IL, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Giannino Caracciolo, mediante atto recante la data del 27 luglio 2007, con il quale sviluppa due motivi.
2.1 - Con il primo denunzia dichiaratamente ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - rectius: lettera c) - violazione di legge in relazione alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 1, comma 3, art. 2, comma 1, lettera b), art. 6, comma 1, lettera e), e comma 4, lettera a), art. 17, comma 4 e art. 18, comma 1, lettera t), deducendo:
A) che il mandato di arresto europeo è privo della indicazione del luogo e della data di commissione del reato, siccome prescritto dalla citata legge, art. 6, comma 1, lettera e), cit;
B) che il titolo non è corredato dalla prescritta relazione sul fatto addebitato, prevista dalla legge citata, art. 6, comma 4, lettera a), cit;
C) che il "provvedimento cautelare" è pervenuto intempestivamente, dopo che era spirato il termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 16, comma 1, della legge cit. "aperta di rifiuto della consegna";
D) che il mandato, in violazione dell'art. 18, comma 1, lettera t) della legge cit, è privo di adeguata motivazione in punto di gravità indiziaria, costituendo motivazione meramente apparente i riferimenti contenuti alla videoregistrazione del delitto e al processo verbale del fermo eseguito dalla Guardia di Finanza di Vipiteno, nel possesso della refurtiva, laddove il IL con propria memoria, contenuta in missiva del 16 giugno 2007 indirizzata al Presidente della Corte territoriale, aveva negato ogni addebito;
E) che sarebbero state violate le garanzie costituzionali richiamate dall'art. 1, comma 3, e dall'art. 2, comma 1, lettera b) della legge cit..
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia promiscuamente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere c) ed e), violazione di legge, in relazione alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lettera e), nonché mancanza della motivazione in relazione al rilievo, formulato nella conclusioni rassegnate alla Corte territoriale, circa l'omessa verifica della previsione di termini massimi della custodia cautelare nell'ordinamento giuridico dello Stato membro di emissione. 3. - Il ricorso è infondato.
3.1 - In relazione alle corrispondenti censure formulate dal ricorrente con il primo motivo, la Corte rileva quanto segue. AA) Dalla scheda informativa allegata al dispaccio della Direzione centrale della Polizia Criminale - Sezione per la cooperazione internazionale recante la data del 21 maggio 2007, n. 123 - B5 - 1 - 2007 - 401 - 3810 - dimas di prot, teletrasmessa il 22 maggio 2007, risultano le indicazioni - al punto 042 - della data del reato e - al punto 043 - del luogo di commissione. Siffatte indicazioni, successivamente acquisite, hanno integrato le informazioni del mandato di arresto europeo secondo la previsione della L. 22 aprile 2005, cit., art.
6. BB) Premesso che "l'omessa allegazione al mandato di arresto europeo della relazione sui fatti addebitati alla persona di cui è richiesta la consegna, secondo la previsione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. a), non costituisce causa ostativa alla decisione di consegna, perché la valutazione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti dalla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4, implica che l'autorità giudiziaria italiana verifichi soltanto che il mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato, e che quindi questa abbia dato conto del provvedimento adottato anche solo attraverso la puntuale allegazione delle evidenze di fatto a carico della persona di cui si chiede la consegna" (Cass., Sez. 6^, 28 aprile 2006, n. 14993, Ariosa, massima n. 234126), deve rilevarsi che, nella specie, alla stregua delle informazioni contenute - al punto 044 - della ridetta scheda informativa e di quanto rappresentato nel mandato di arresto europeo e nell'ordine di arresto del 23 aprile 2007, risultano acquisiti gli elementi necessari per la verifica eseguita con esito positivo dalla Corte territoriale (v., in termini, questa Sezione Feriale, 21 agosto 2007, n. D'Onorio).
CC) Non risulta integrata la denunziata inosservanza del termine di trenta giorni previsto dalla L. cit., art. 16, comma 1: dagli atti emerge che la Corte territoriale chiese in data 6 giugno 2007 - e sollecitò il 4 luglio 2007 - la trasmissione del testo delle norme violate e di una copia dell'ordine di arresto del 23 aprile 2007 con l'indicazione delle fonti di prova e che la documentazione integrativa pervenne giusta nota di accompagnamento recante la data del 13 luglio 2007 della Direzione generale della giustizia penale - Ufficio 2^ del Ministero della Giustizia;
ma il termine di trenta giorni "decorre dal momento in cui la richiesta perviene all'autorità estera" (e non dalla data in cui la richiesta è formulata) e, comunque, si tratta di termine puramente "ordinatorio" non influente sulla consegna della persona oggetto della richiesta (Cas., Sez. Un., 30 gennaio 2007, n. 4614, Ramoci, massima n. 235350).
DD) Non ricorrono il caso della motivazione apparente e la correlata violazione dell'art. 18, comma 1, lettera t) della legge cit, avendo il giudice dello Stato membro di emissione adeguatamente "dato ragione del provvedimento adottato", mediante "la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico" del IL, laddove "il requisito della motivazione del provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna, non deve essere parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana, che richiede l'esposizione logico - argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio" (Cass, Sez. Un., 30 gennaio 2007, cit, massima n. 235349), sicché la Corte territoriale non ha il potere di sindacare nel merito l'apprezzamento della gravità indiziaria siccome operato dalla autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, dovendosi limitare "a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto - reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna" (sentenza, cit, massima n. 235348). Epperò le censure del ricorrente, concernendo la valutazione di merito del giudice straniero circa la gravità indiziaria, costituiscono motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale e sono, pertanto, inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. EE) Le residue doglianze circa la (asserita) lesione delle garanzie costituzionali sono affatto generiche: la carenza del requisito della specificità dei motivi, prescritto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. e), comporta, la inammissibilità della censura ai termini dell'art. 591 c.p.p.. 3.2 - In relazione alla questione della previsione di "limiti massimi della carcerazione preventiva" nell'ordinamento dello Stato membro di emissione, non ricorre palesemente la asserita violazione di legge. Il denunziato vizio della motivazione della decisione della Corte territoriale (invero affatto generica in proposito) non comporta, tuttavia, l'annullamento della sentenza impugnata, in quanto, nella specie, la censurata mancanza non dispiega alcuna influenza sul decisum, ben potendosi nella sede del presente scrutinio di legittimità integrare la parte argomentativa del provvedimento, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 1 (v., in proposito, Cass., Sez. 6^, 26 gennaio 2000, n. 2387, Manconi, massima n. 215644, cui adde:
Sez. 4^, 17 dicembre 1992, n. 1761, Serrano, massima n. 193063). Questa Corte, a Sezioni Unite, ha, infatti, fissato il principio di diritto secondo il quale "l'autorità giudiziaria italiana deve verificare se nella legislazione dello Stato membro di emissione sia espressamente fissato un termine di durata della misura cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado, o, in mancanza, se un limite temporale implicito sia in ogni caso desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia o, in alternativa, alla estinzione della stessa" (30 gennaio 2007, n. 4614, Ramoci, massima n. 235351).
E, proprio in termini, con specifico riferimento all'ordinamento dello Stato membro di emissione nel procedimento in esame, questa Corte (Cass., Sez. 6^, 20 marzo 2007, n. 12405, Marchesi, massima n. 235907) ha, ancora, statuito:
In tema di mandato di arresto europeo, non ricorre l'ipotesi prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 18 che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda limiti massimi della carcerazione preventiva, in relazione ad un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria austriaca, poiché il codice di procedura penale austriaco prevede limiti massimi per la custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari e, una volta iniziato il dibattimento, un sistema di periodica verifica da parte del giudice della sussistenza delle ragioni giustificatrici del permanere della custodia. In tal senso questa Corte provvede a integrare, ai sensi dell'art.619 c.p.p., comma 1, la motivazione della sentenza impugnata in parte de qua.
3.3 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3.4 - A norma della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5, la Cancelleria provvedere a trasmettere, a mezzo telefax, copia della presente sentenza al Ministro della Giustizia.
3.5 - La Cancelleria trasmetterà, altresì, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi immediatamente copia del provvedimento al Ministro della Giustizia.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 28 agosto 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2007