Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11768
CASS
Sentenza 6 agosto 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'ordinanza di liquidazione delle spese di cui all'ultimo comma dell'art. 306 cod. proc. civ. può essere impugnata, attesone il carattere decisorio e definitivo, con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. anche se pronunziata in seguito alla rinuncia agli atti (ed alla conseguente estinzione) del processo esecutivo, perché anche in tale processo, così come in quello contenzioso, la possibilità di reclamo avverso l'ordinanza di estinzione non si estende al separato provvedimento di liquidazione delle spese, dichiarato espressamente non impugnabile dall'ultimo comma dell'art. 306 citato.

Commentario1

  • 1La Rottamazione delle cartelle e il contenzioso in corso
    Avv. Maurizio Villani · https://www.fiscoetasse.com/ · 1 settembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11768
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11768
Data del deposito : 6 agosto 2002

Testo completo