Sentenza 6 agosto 2002
Massime • 1
L'ordinanza di liquidazione delle spese di cui all'ultimo comma dell'art. 306 cod. proc. civ. può essere impugnata, attesone il carattere decisorio e definitivo, con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. anche se pronunziata in seguito alla rinuncia agli atti (ed alla conseguente estinzione) del processo esecutivo, perché anche in tale processo, così come in quello contenzioso, la possibilità di reclamo avverso l'ordinanza di estinzione non si estende al separato provvedimento di liquidazione delle spese, dichiarato espressamente non impugnabile dall'ultimo comma dell'art. 306 citato.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11768 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - rel. Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, in persona del Vice Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato BRUNO AGUGLIA, difeso dall'avvocato ARTURO MERLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VI NN;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Pretore di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 22/12/98 (R.G. 302/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Giovanni Ravidà, quale procuratore distrattario, premesso tra l'altro che in forza della sentenza n. 290/1997 emessa dalla Corte d'Appello di Messina addì 30.6-23.9.97, aveva intimato con atto di precetto al Comune di Barcellona il pagamento della complessiva somma di L. 18.370.147, e che il Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. Ag Di Barcellona, quale tesoriere del Comune, deteneva somme di pertinenza di quest'ultimo, notificava al rapp.te legale del Banco ed al Sindaco di detto comune "Atto di pignoramento presso terzi". Nel corso della procedura, all'udienza del 16.12.1998, l'avv. Giovanni Ravidà dichiarava di rinunciare alla procedura e chiedeva la liquidazione delle spese.
Il G.E. con provvedimento depos. il 22.12.98, liquidava le spese della procedura, dichiarava estinta la medesima e disponeva la restituzione dei titoli.
Contro il provvedimento concernente le spese ha proposto ricorso ex art. 111 cost. il Comune L'avv. Ravidà non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune, con l'unico motivo, lamenta che nell'ordinanza del 22.11.1998 il Pretore di Barcellona P.G., a seguito di rinuncia al procedimento esecutivo da parte del creditore procedente, si è egualmente pronunciato sulle spese di lite, condannando il Comune esecutato alla relativa rifusione in favore del creditore precedente;
ed a tal proposito denuncia "Violazione. per omessa applicazione, del combinato disposto di cui agli artt. 310. u.c.. 629 e 632. u.c.. c.p.c." esponendo tra l'altro le seguenti argomentazioni. "...L'art. 629 c.p.c. fa discendere dalla rinuncia agli atti esecutivi da parte del creditore l'estinzione del processo. Il successivo art. 632, all'ultimo comma, nel chiarire gli effetti dell'estinzione del processo, dispone espressamente, che, in caso di estinzione, "si applica la disposizione dell'art. 310 ultimo comma". La disposizione da ultimo richiamata dispone che "Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate". Tra l'altro, nella specie, non può neppure ritenersi che l'estinzione sia addebitabile all'Amministrazione, in quanto deriva esclusivamente da rinuncia del creditore procedente, sicché, se una deroga è ipotizzabile, questa può riguardare soltanto la prevalenza del principio della compensazione integrale delle spese, discendente dal citato art. 310, u.c., sull'altro (art. 306, u.c.) secondo in quale alla rinuncia, in difetto di un accordo diverso, segue la soccombenza del rinunciante....".
Dunque sembra che in sintesi la tesi (in parte implicita) della parte ricorrente sia la seguente: se si ritiene di dover derogare al principio secondo il quale le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, l'unica alternativa consiste nell'applicare il principio secondo il quale è il rinunciante che deve rimborsare le spese alle controparti;
ma qualunque sia tra queste due la tesi accolta, comunque le spese del rinunciante non potevano essere poste a carico del debitore esecutato (è solo quest'ultima la parte rilevante della tesi in esame ai fini della presente decisione;
infatti, come si evince anche dal contesto del ricorso, il ricorrente si limita a sostenere che le spese dell'avv. Ravidà non potevano essere poste a suo carico;
mentre non appare chiedere nulla di più; ed in particolare non lamenta ritualmente la mancata condanna della controparte a rifondere le spese ad esso Comune).
Ciò premesso, appare anzitutto opportuno procedere all'interpretazione del provvedimento in questione;
infatti il Pretore non ha emesso alcuna esplicita condanna al pagamento delle spese ne' ha esplicitamente affermato che queste dovevano rimanere a carico di taluna delle parti.
Tuttavia dal contesto del verbale ed in particolare dal fatto che l'avv. Giovanni Ravidà all'udienza del 16.12.98 in cui aveva dichiarato di ".... rinunciare alla procedura...." aveva anche chiesto "... la liquidazione delle spese come da carta allegata....";
e dal fatto che il provvedimento del G.E. (che inizia con le parole:
"... liquida le spese della presente procedura...") appare come un accoglimento dell'istanza dell'avvocato predetto, si deve dedurre che l'ordinanza in esame contiene in effetti una (implicita) condanna del Comune a rifondere le spese liquidate all'avv. Ravidà. Una volta assodato quanto sopra è necessario stabilire se il ricorso ex art. 111 Cost. sia ammissibile. La normativa in tema di estinzione del processo di esecuzione è contenuta negli artt. del c.p.c. che vanno dal 629 al 632; e la disciplina in tema di spese nel primo e nell'ultimo di questi (e cioè negli artt. 629 e 632 c.p.c.). Dal contenuto di tale normativa e dalla struttura del capo (2^ "Dell'estinzione del processo", del titolo 6^) che la contiene si evince che l'ultimo comma dell'art. 629 c.p.c ("In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306") disciplina l'ipotesi di estinzione per rinuncia;
mentre l'ultimo comma dell'art. 632 ("Si applica la disposizione dell'art. 310 ultimo comma") disciplina l'ipotesi di estinzione per "Inattività delle parti" (art. 630) o per "Mancata comparizione all'udienza" (art. 631). Una volta assodato dunque che nell'ipotesi di estinzione del processo di esecuzione per rinuncia occorre applicare "In quanto possibile" l'art. 306 (e quindi anche il quarto ed ultimo comma di tale articolo, che disciplina il rimborso e la liquidazione delle spese), si deve passare a valutare entro che limiti detta applicazione sia possibile.
Con sentenza n. 0 195 del 1981 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 630 ultimo comma c.p.c., nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629 c.p.c., il reclamo previsto nell'art. 630 ultimo comma stesso alla ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti.
Si deve dunque stabilire se la reclamabilità dell'ordinanza di estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti, comporti la reclamabilità (e quindi la non impugnabilità tramite ricorso ex art. 111 cost.) anche del provvedimento in ordine alle spese ex (art. 629 ultimo comma e quindi anche ex) art. 306 ultimo comma. La risposta non può essere la medesima in tutti i casi. Le ipotesi possibili sono le seguenti: - 1) provvedimento di estinzione comprendente anche la decisione in ordine alle spese;
- 2) provvedimento in ordine alle spese separato dal provvedimento sull'estinzione (e quindi in genere anche cronologicamente successivo).
In entrambe tali ipotesi poi si possono verificare i seguenti due casi: - a) impugnazione del provvedimento di estinzione (comprendente anche la decisione in ordine alle spese) nella sua totalità e quindi compresa la parte concernente dette spese, ovvero impugnazione avente ad oggetto entrambi i separati provvedimenti;
- b) impugnazione del provvedimento di estinzione (comprendente anche la decisione in ordine alle spese) solo per la parte concernente le spese, ovvero impugnazione del solo (separato) provvedimento concernente le spese.
Occorre a questo punto rilevare che il legislatore, allorquando ha dettato la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. ha palesemente voluto attribuire un rilevante autonomia al provvedimento in ordine alle spese rispetto al provvedimento in ordine all'estinzione.
Ciò si evince sia dalla struttura dell'art. 306 in cui il provvedimento in ordine all'estinzione è disciplinato al penultimo comma, mentre il provvedimento in ordine alle spese è separatamente disciplinato all'ultimo comma (v. in particolare l'ultima frase:
"...La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile..."); sia dal contenuto della disciplina in questione, in quanto quella di cui all'ultimo comma è caratterizzata da una netta connotazione di autonomia derivante essenzialmente dal fatto che solo per la "liquidazione delle spese" è stata prevista la non impugnabilità del provvedimento.
Sulla base di quanto sopra esposto deve concludersi che nella suddetta ipotesi sub b) (impugnazione dell'unico provvedimento solo per la parte concernente le spese, ovvero impugnazione del solo provvedimento concernente le spese) non vi è ragione per negare la piena applicabilità della predetta autonomia;
con la conseguenza che mentre il provvedimento di estinzione rimane reclamabile ex artt. 629 e 630 (come modificato da Corte Cost. n. 195/81), il provvedimento sulle spese deve ritenersi non reclamabile;
e perciò è suscettibile di ricorso ex art. 111 cost. (cfr. Cass. n. 7254 del 13/06/1992:
"L'ordinanza di liquidazione delle spese di cui all'ultimo comma dell'art. 306 cod. proc. civ. può essere impugnata, per il suo carattere decisorio e definitivo, con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., anche se pronunciata in seguito alla rinunzia agli atti ed alla conseguente estinzione del processo esecutivo perché anche in questo processo, come in quello contenzioso, la possibilità di reclamo contro l'ordinanza di estinzione non si estende al separato provvedimento di liquidazione delle spese, dichiarata espressamente non impugnabile dall'ultimo comma dell'art. 306 citato").
Nell'ipotesi sub a) invece (impugnazione dell'unico provvedimento di estinzione compresa la parte concernente le spese, ovvero impugnazione avente ad oggetto entrambi i separati provvedimenti) debbono prevalere le conseguenze e le implicazioni dell'indubbio carattere di accessorietà che ha (per la sua natura) il provvedimento sulle spese rispetto al provvedimento sull'estinzione (il primo presuppone ovviamente il secondo); con la conseguenza che entrambi i provvedimenti (emessi separatamente o meno) sono assoggettati all'impugnazione prevista per il provvedimento principale;
e che non è pertanto possibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 0 9295 del 03/09/1999:
"Il provvedimento dichiarativo della estinzione del processo per rinunzia agli atti del giudizio non ha carattere decisorio e definitivo, e, pertanto, in relazione ad esso è inammissibile il ricorso per cassazione, potendo lo stesso essere impugnato esclusivamente con i mezzi ordinari del reclamo o dell'appello. Nè la dichiarazione di inammissibilità può essere impedita in considerazione della circostanza che il provvedimento contenga anche il regolamento delle spese del giudizio. Infatti, la statuizione relativa a tali spese è accessoria rispetto a quella principale, e, conseguentemente, la relativa impugnazione segue il regime della impugnazione del provvedimento con il quale è stata dichiarata l'estinzione").
Sulla base di quanto sopra esposto, dato che nella specie il ricorrente Comune ha impugnato solo il provvedimento sulle spese, il ricorso è ammissibile.
Detto ricorso deve anche ritenersi fondato.
Infatti è vero che il G.E., nel provvedimento impugnato, non ha applicato ne' il criterio (che - è opportuno incidentalmente rilevarlo solo per chiarezza - avrebbe in realtà dovuto essere applicato) di cui agli artt. 629 u.c. e 306 u.c. (il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo tra loro;
accordo peraltro implicitamente ritenuto insussistente nell'impugnato provvedimento, come si evince dal contenuto di quest'ultimo in relazione al precedente contenuto del verbale;
ed il punto non è stato oggetto di impugnazione), ne' il criterio di cui agli artt. 632 u.c. e 310 u.c. (le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate).
Sussiste dunque il vizio giuridico denunciato (sui limiti del vizio denunciato v. sopra) in quanto il Comune non avrebbe dovuto essere condannato a rifondere le spese all'avv. Ravidà. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, si deve decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c. In considerazione della varietà di opinioni esposte in giurisprudenza e dottrina in ordine alle questioni di cui sopra, vanno compensate le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione l'impugnato provvedimento e pronunciando nel merito, dichiara non dovute dal Comune le spese liquidate nel provvedimento predetto. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2002