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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/07/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 3332 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale, formato dai Magistrati dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3332 dell'anno 2024 nel Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, in ordine al ricorso depositato in data 27.11.2024
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 delega in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Iolanda Miracco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Torano Castello alla via c/da Cutura snc
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHE'
IN SEDE Controparte_2
- INTERVENIENTE NECESSARIO –
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affido, collocamento e mantenimento dei minori e , nati dalla Persona_1 Persona_2 convivenza more uxorio tra le parti.
CONCLUSIONI 2
All'udienza del 7.7.2025 dinanzi al relatore la parte costituita, rinunciando ad ogni diversa domanda, chiedeva la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal relatore all'udienza del 24.2.2025
Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla ha opposto rispetto alla domanda della ricorrente.
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio chiedeva la Parte_1 regolamentazione dell'affido, del collocamento e del mantenimento dei figli minori e , nati, rispettivamente, nelle date del Persona_1 Persona_2
17.9.2015 e del 17.7.2018 dalla convivenza more uxorio con , Controparte_1 interrottasi a causa di comportamenti del resistente descritti come violenti e prevaricatori. La ricorrente, in particolare, premettendo di avere sporto diverse querele nei confronti del resistente (tuttavia non allegate al ricorso), chiedeva disporsi l'affido esclusivo a sé dei minori e porsi a carico del resistente un assegno di mantenimento complessivamente pari ad euro 300,00 mensili, oltre spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del 50%.
All'udienza del 24.2.2025 aveva luogo l'audizione della ricorrente e all'esito erano adottati dal relatore provvedimenti temporanei ed urgenti del seguente tenore: 1)
Affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, non essendo allo stato emersi, in attesa di più approfondita istruttoria, comportamenti pregiudizievoli del padre in danno dei bambini;
2) Regolamentazione del diritto di visita del padre nei seguenti termini: il padre terrà con sé i bambini il mercoledì di ogni settimana dall'uscita di scuola fino alle 18:30, nonché a fine settimana alterni dalle 9:00 del sabato fino alle 19:00 della domenica. I bambini trascorreranno inoltre con i genitori in forma alternata le principali festività (24 dicembre con un genitore;
25 dicembre con l'altro; 31 dicembre con un genitore, 1 gennaio con l'altro; 5 gennaio con un gennaio, 6 gennaio con l'altro; domenica di pasqua con un genitore, lunedì dell'angelo con l'altro). Trascorreranno altresì con il papà 14 giorni durante il periodo estivo, da frazionarsi in due periodi da una settimana ciascuno, da concordarsi entro il 10 giugno di ciascun anno;
3) Il padre concorrerà al mantenimento ordinario dei bambini mediante versamento all'altro genitore della somma di euro 300,00 (150,00 in favore di ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e spese straordinarie al 50% tra i genitori. 3
Dopo alcuni differimenti interlocutori, finalizzati alla verifica dell'andamento dell'assetto provvisorio stabilito, il difensore della ricorrente rinunciava alla domanda di affido esclusivo, chiedendo la conferma dei provvedimenti urgenti adottati dal relatore.
2. Oggetto del presente giudizio è la regolamentazione dell'affido, del collocamento e del mantenimento dei minori (infradodicenni) e nati Persona_1 Per_2 dalla convivenza more uxorio tra e . Parte_1 Controparte_1
Quanto all'affido, ritiene il Tribunale che non vi siano ragioni per derogare alla regola dell'affido condiviso. Benché, infatti, la ricorrente abbia genericamente allegato in ricorso comportamenti violenti e prevaricatori dell'ex compagno e abbia dato atto della presentazione di numerose querele (una sola allegata alla memoria ex art. 473 bis.17 cpc, senza peraltro prova di deposito), non solo non vi è riscontro di eventuali esiti condannatori in danno del resistente, ma la stessa ricorrente dava atto, nel corso della sua audizione, di avere spesso rimesso le querele in questione nell'ambito dei relativi procedimenti, escludendo, altresì, comportamenti violenti del padre in danno dei bambini o in loro presenza. A seguito, peraltro, della disposizione dell'affido condiviso in via provvisoria e urgente da parte del relatore
– con collocamento prevalente presso la madre - e della regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, lo stesso difensore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di affido esclusivo, dando atto del buon andamento dell'assetto provvisorio stabilito che può, pertanto, trovare conferma anche nella presente sentenza.
Anche per quanto riguarda il concorso al mantenimento del genitore non collocatario, premesso che la quantificazione deve essere rapportata al reddito dei genitori, alle esigenze attuali dei minori e al tenore di vita da loro goduto in costanza di convivenza tra i genitori, può confermarsi l'assegno stabilito in via provvisoria di euro 300,00 mensili (pari a euro 150,00 in favore di ciascun minore), oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge, essendosi tale cifra rivelata congrua ai bisogni dei minori e alle possibilità di esborso del resistente (svolgente la professione di boscaiolo secondo le allegazioni della medesima ricorrente, con conseguente impossibilità di precisa quantificazione dei redditi).
Il concorrerà, inoltre, alle spese straordinarie riguardanti la minore nella Per_1 misura del 50%. Nulla può disporsi sull'assegno unico familiare, in presenza di affido condiviso dei minori e in mancanza di documentati accordi tra le parti per 4
l'attribuzione per intero al genitore collocatario (sempre comunque possibili nel rapporto tra le parti).
3. L'esito complessivo del giudizio e gli interessi ad esso sottesi legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Dispone l'affido condiviso dei minori e Persona_2 Persona_1
, con collocamento prevalente presso la madre;
[...]
2. Regola nei seguenti termini il diritto di visita del genitore non collocatario: il padre terrà con sé i bambini il mercoledì di ogni settimana dall'uscita di scuola fino alle 18:30, nonché a fine settimana alterni dalle 9:00 del sabato fino alle 19:00 della domenica. I bambini trascorreranno inoltre con i genitori in forma alternata le principali festività (24 dicembre con un genitore;
25 dicembre con l'altro; 31 dicembre con un genitore, 1 gennaio con l'altro; 5 gennaio con un gennaio, 6 gennaio con l'altro; domenica di pasqua con un genitore, lunedì dell'angelo con l'altro). Trascorreranno altresì con il papà 14 giorni durante il periodo estivo, da frazionarsi in due periodi da una settimana ciascuno, da concordarsi entro il 10 giugno di ciascun anno;
3. Pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento Controparte_1 ordinario dei figli minori mediante versamento all'altro genitore della somma complessiva di euro 300,00 mensili (pari ad euro 150,00 mensili in favore di ciascun minore), oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%;
4. dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite;
5. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma