Decreto cautelare 9 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 23 dicembre 2022
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00261/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00423/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 423 del 2022, proposto da
EL RB, rappresentata e difesa dall'avvocato Lola Aristone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
ER RR, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Nieddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ZA EA LC, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, del 23 settembre 2022 n. DPB010/113 avente ad oggetto "Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti di categoria D - profilo professionale ‘Specialista del mercato del lavoro a tempo indeterminato e pieno’, approvazione della graduatoria finale e nomina e assunzione dei vincitori, unitamente ai suoi allegati, così come pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, Sezione Concorsi nonché nel BURA n. 145 Speciale del 14.10.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e di ER RR;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 aprile 2026, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. IA Di Vita;
Vista la dichiarazione resa in data 12.3.2026 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse alla decisione del ricorso e, pertanto, chiede che venga dichiarata la improcedibilità con compensazione delle spese di giudizio;
Considerato che “in assenza di repliche e/o di diverse richieste ex adverso, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 3 agosto 2016, n. 4029);
Ritenuto che il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ravvisati giusti motivi per compensare le spese di lite come peraltro richiesto dalla parte ricorrente e in assenza di opposizione delle parti resistenti;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
IA Di Vita, Presidente, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
Giacomo Nappi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA Di Vita |
IL SEGRETARIO