Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 6 febbraio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 18587/2024 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CIANNIELLO GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI NAPOLI
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.08.2024, , conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, esponendo che:
era dipendente dell' convenuta in qualità di Ctg. D Controparte_1 Controparte_2
liv. 0, in servizio presso il DAI Materno infantile, con turnazione regolare M/P/N; aveva sempre svolto la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi infrasettimanali, come dimostrato dai cartellini allegati alla produzione di parte;
i documenti prodotti, rilasciati dall'Azienda datoriale, provavano l'esercizio dell'attività su turnazione mattino/pomeriggio/notte anche nei giorni festivi infrasettimanali statuiti per legge nelle seguenti giornate: primo gennaio, sei gennaio, lunedì dell'Angelo, venticinque aprile, primo maggio, due giugno, quindici agosto, primo novembre, otto dicembre, venticinque dicembre, ventisei dicembre, 19 settembre (Santo Patrono); ai sensi dell'art. 9 CCNL Comparto Sanità anno 1999, richiamato dall'art. 29 CCNL Comparto
Sanità 2016/2018, per i giorni festivi infrasettimanali lavorati, il dipendente aveva diritto alla corrispondente indennità qualora, previa richiesta da effettuarsi entro 30 giorni, non avesse fruito dell'equivalente riposo compensativo;
alla data del ricorso risultava creditrice nei confronti dell della citata indennità per lavoro CP_1
festivo infrasettimanale poiché non aveva fruito del riposo compensativo né percepito gli importi pretesi.
Concludeva chiedendo di:
“a) Accertare e dichiarare il diritto di credito di cui all'art. 9 CCNL 1999 e dell'art. 29 CCNL
2016/2018 per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, come documentati e/o provati, con conseguente riconoscimento della fondatezza e/o della titolarità della pretesa ad ottenere il connesso e/o correlato compenso per l'attività resa;
b) Per l'effetto, condannare l' in persona Controparte_1
del Direttore Generale l.r.p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Euro
1.465,47 salvo errori e/o omissioni, ovvero dell'importo maggiore e/o minore che sarà ritenuto di giustizia, anche a seguito di CTU contabile, a titolo di indennità e/o compenso, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dovuto per lavoro straordinario festivo infrasettimanale per i periodi e/o le ore di lavoro indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara antistatario.”
Si costituiva in giudizio l' in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che evidenziava: di aver corrisposto alla dipendente tutte le indennità previste, ivi compreso l'equivalente riposo compensativo così come previsto sia dal vecchio (triennio 2016/2018) che dal nuovo (triennio
2019/2021) CCNL per il personale del comparto sanità, rispettivamente agli artt. 29 e 106; che dall'analisi dei fogli rilevazione presenze allegati emergeva che ad ogni turno festivo infrasettimanale (identificato con il cod. F seguito dalla data) corrispondeva un giorno di riposo compensativo (identificato con il cod. K seguito dalla medesima data); che la dipendente non poteva invocare la corresponsione del compenso per lavoro straordinario previsto in alternativa al riposo;
che l aveva provveduto a corrispondere le indennità con le competenze stipendiali del CP_1
secondo mese successivo a quello in cui era stato effettuato il lavoro infrasettimanale festivo unitamente alla corresponsione delle altre indennità accessorie, come si evinceva dai cedolini mensili allegati.
Concludeva chiedendo il rigetto integrale del ricorso e delle domande ex adverso spiegate, con vittoria di spese ed onorari.
All'udienza del 6 febbraio 2025 la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura. 3
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali trova il suo fondamento nella legge n. 260/1949 (modificata dalla legge n.
90/1954), che ha previsto il diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, oltre alla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.
Tale diritto è stato specificamente ribadito per i dipendenti delle istituzioni sanitarie dalla legge n.
520/1952, che, nel contemperare le peculiari esigenze del servizio con la tutela dei lavoratori, ha previsto il diritto a un riposo compensativo da godere entro trenta giorni o, in alternativa, al pagamento doppio della giornata festiva.
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva del comparto sanità che, all'art. 44 del
CCNL 1.9.1995, ha previsto una specifica indennità per il personale turnista, maggiorata in caso di servizio prestato in giorno festivo. L'art. 9 del CCNL integrativo 20.9.2001 (ora art. 29 CCNL 2016-
2018) ha poi stabilito che “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La questione controversa attiene alla cumulabilità di tale ultimo trattamento con l'indennità di turno prevista dall'art. 44 CCNL 1995 per il personale turnista.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le due indennità sono tra loro cumulabili in quanto volte a compensare disagi di natura diversa: l'una la maggiore gravosità del lavoro su turni, l'altra la prestazione resa in un giorno che dovrebbe essere di riposo (Cass. ord. n. 1505/2021,
n. 2006/2022, n. 6716/2021, n. 33126/2021, n. 19747/2023).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che l'art. 9 CCNL 20.9.2001, nel riconoscere il diritto al riposo compensativo o al trattamento per lavoro straordinario festivo, attiene al regime dell'orario di lavoro che si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti siano normalmente tenuti a lavorare anche nei giorni festivi non fa venir meno il loro diritto a prestare l'attività negli stessi limiti orari degli altri lavoratori.
L'indennità di turno ex art. 44, invece, ha natura e finalità diverse, essendo volta a compensare in misura fissa il particolare disagio connesso all'articolazione del lavoro su turni. Il suo preteso carattere onnicomprensivo non trova riscontro nel dato testuale della norma, che anzi prevede espressamente i casi di non cumulabilità con altri emolumenti.
A diverse conclusioni non può condurre il parere ARAN, che non costituisce interpretazione autentica della clausola contrattuale ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 165/2001. 4
Nel caso di specie, è documentalmente provato che parte ricorrente ha prestato attività lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso, come risulta dai cartellini presenza prodotti.
In ordine alla dedotta fruizione di riposi compensativi, l' non ha dimostrato che si trattasse CP_1
di riposi specificamente collegati alle festività infrasettimanali lavorate, né ha prodotto le relative richieste del dipendente previste dalla norma contrattuale.
Il calcolo delle somme dovute, effettuato sulla base dei parametri economici previsti dal CCNL e delle ore di lavoro documentate, risulta corretto e ammonta a complessivi € 1.465,47, come analiticamente indicato nel prospetto allegato al ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante al pagamento della somma di €. 1.465,47 oltre interessi
[...]
legali.
Condanna l' al pagamento della somma Controparte_1
di €.900,00 a titolo di compensi professionali oltre ad €.135,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.1.035,00 , oltre IVA e CPA con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
Napoli Il Giudice