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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/12/2025, n. 4339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4339 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa LA DA, a seguito dell'udienza del 2 dicembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11247/2024 R.G. promossa da
, nato il [...], rappresentato e difeso, dall'avvocato Cannizzaro Parte_1
Giuseppa, giusta procura in atti
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Origlio Concetto - elettivamente domiciliato presso gli Uffici della sede di Catania siti in via Cifali 76/A - giusta procura CP_1 generale alle liti in Notar di Palermo del 19.1.2023, rep. n. 2536 Persona_1
- resistente -
Avente ad oggetto: Rendita di inabilità - opposizione a revisione officiosa ex provv. del 19.12.2023
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 2/12/2025 ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 novembre 2024 , premettendo di essere titolare Parte_1 di rendita avendo subìto diversi infortuni segnatamente enunciati: n.505958649 del CP_1
01.03.2007; n.510050273 del 20.12.2009; n.511212151 del 16.06.2011; n.512356171 dell'11.06.2013, ha esposto: che in virtù dell'ultimo dei predetti infortuni, l' aveva costituito in suo favore una rendita ex CP_1 novo avente decorrenza dal 9.10.2013; che con tale ultima rendita l accertava, a carico del ricorrente, un “…grado di menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica… al 21%...”;
1 che detta percentuale veniva aumentata al 22% atteso che con riguardo all'infortunio del giugno 2013 veniva accertato un grado di menomazione del 2% in luogo del 1%; che ancora per via delle rivalutazioni nel tempo effettuate e segnatamente dell'attualizzazione del danno conseguente all'infortunio n. 510050273 del 20.12.2009 e pari all'11% gli veniva riconosciuto un danno biologico complessivo del 23%; che, tuttavia, sottoposto ad ulteriore visita di revisione, con provvedimento del 19.12.2023, l' CP_1 accertava un grado di menomazione del 20%, rivalutando al ribasso di tre punti percentuali la precedente valutazione del 23%; circostanza non mutata neppure a seguito della rituale opposizione rigettata con provvedimento del 23.7.2024.
Tanto premesso si doleva della illegittimità di tale revisione in contrasto con l'art. 83 D.P.R.
1124/1965, stante il superamento del termine decennale dall'infortunio e considerato il superamento del numero massimo di revisioni dalla legge consentito.
Ribadiva che non sussistevano i requisiti per la revisione al ribasso operata dall' , tenuto conto CP_1 del cristallizzarsi della sua condizione sanitaria in ragione degli infortuni occorsi.
Parte ricorrente ha chiesto conclusivamente all'odierno decidente quanto segue: “...In via preliminare
e assorbente, accertare e dichiarare la nullità del provvedimento del 19.12.2023 per violazione ex art.83, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e, per l'effetto, ricostituire la precedente rendita pari al 23%;
- Nel merito, ferma la già riconosciuta origine lavorativa delle lesioni occorse in capo al ricorrente in occasione di lavoro e, dunque, la sussistenza delle menomazioni psico-fisiche accertate - previa ricostituzione della precedente rendita e dichiarazione di illegittimità della valutazione ex adverso espletata - riconoscere l'aggravamento nella misura percentuale non inferiore al 28%, o in quell'altra che risulterà di giustizia;
- Per l'effetto, condannare l' a corrispondere all'odierno CP_1 ricorrente il corrispondente beneficio assicurativo, come per legge o quell'altra prestazione di giustizia, oltre interessi e rivalutazione di legge;
- Vittoria di spese e compensi del giudizio”; con note conclusive depositate il 20/11/2025, parte ricorrente ha, infine, precisato “...In ragione di quanto sopra, pertanto, attese le coerenti e logiche conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. nominato - suffragate dalla documentazione medica in atti e dalla visita obiettiva effettuata sul ricorrente – voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: - dichiarare che il danno biologico complessivo occorso a carico del ricorrente, in virtù dei numerosi infortuni già riconosciuti, è valutabile nella misura pari al 22% (il luogo del 20% riconosciuto dall' ); - condannare, indi, CP_1
l' a corrispondere all'odierno ricorrente, a far data da NOVEMBRE 2023 (visita di CP_1 revisione), le differenze maturate a titolo di rendita , oltre interessi e rivalutazione di legge;
- CP_1 con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
2 1.2. Fissata la prima udienza per il 4.3.2025, l' si costituiva tempestivamente in giudizio con CP_1 memoria depositata il 17.2.2025, contestando le prospettazioni attoree ed eccependo, in breve: che a seguito della visita medica eseguita nell'anno 2023 era stato accertato un miglioramento delle condizioni cliniche del ricorrente;
che la prospettazione avversaria era priva di riscontro e di referti medici;
che, infine, la valutazione eseguita dall' non si poneva contra legem in considerazione CP_1 di quanto riferito in merito alla normativa di settore dalla giurisprudenza di legittimità e considerata la disciplina di cui all'art. 80 del T.U. potendo procedersi a nuova valutazione medico legale del risultato inabilitante complessivo, accertato anche in misura inferiore a quello provocato dall'infortunio i cui postumi sono consolidati (c.d. «limite esterno»).
Formulava le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. Spese e compensi del giudizio come per legge (art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 D.L. n.
269/2003, conv. con modifiche in L. n. 326/2003; art. 113 T.U. D.P.R n. 1124/1965).”
1.3 Il giudizio è stato istruito mediante produzione documentale e consulenza medico-legale.
Sostituita l'udienza di discussione del 2 dicembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127 ter c.p.c., depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
2. Ciò posto, il ricorso risulta parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitati.
2.1. Avuto riguardo alle censure mosse dal ricorrente in merito all'art. 83 D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, “... deve rilevarsi che il termine di complessivi dieci anni, per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, previsto dall'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), non è di prescrizione, né di decadenza, ma delimita soltanto l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, che fa sorgere il diritto alla revisione. Pertanto è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, a condizione che la parte interessata provi che la variazione (in meglio od in peggio) si sia verificata entro il decennio, e purché l' , entro un anno dalla data di scadenza del decennio CP_1 dalla costituzione della rendita, comunichi all'interessato l'inizio del relativo procedimento (cfr.
Cass. 17.2.2011 n. 3870). Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 27 aprile 2004 n. 8066; Cass. 10 novembre 2004 n. 21386; Cass. 22 settembre 2010
n. 20009) il termine decennale dalla data di costituzione della rendita per infortunio di cui al D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, art. 83, entro il quale si può procedere, a domanda dell'assicurato o per
3 disposizione dell'istituto, alla revisione della rendita da infortunio sul lavoro, non è di prescrizione,
e neppure di decadenza – non incidendo sull'esercizio ma sull'esistenza del diritto - ma serve semplicemente a delimitare l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, poiché la legge collega al trascorrere del tempo una presunzione assoluta per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche. Ne discende che l'attivazione del procedimento di revisione e l'accertamento medico legale possono aver anche luogo oltre il suddetto termine di dieci anni, purché le modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato siano avvenute entro il suddetto limite temporale. È stato, altresì, chiarito (Cass. 7 aprile 2004 n. 6831 e, successivamente, Cass. 12 ottobre 2010 n. 20994) che la data di costituzione della rendita cui si riferisce il citato articolo non è l'atto formale che costituisce il diritto, atto che ha natura meramente dichiarativa e risulta fissato casualmente in relazione alle vicende della sua formazione per via amministrativa o giudiziale, ne' la data dell'evento materiale che determina la nascita del diritto, ma coincide con la data in cui il diritto stesso decorre. Coerentemente con i suddetti principi deve ritenersi che, nel caso in cui entro il termine decennale suddetto si proceda alla revisione della rendita per infortunio sul lavoro e questa accerti la sussistenza di un miglioramento dell'attitudine al lavoro che conduca la relativa riduzione in uno spazio di giuridica irrilevanza, ed in tale spazio si conservi alla scadenza del decennio, si determina l'irreversibile estinzione del diritto. Conseguentemente, ove dopo il decennio l'attitudine al lavoro si riduca raggiungendo nuovamente una misura astrattamente rilevante, emerge una nuova situazione materiale, estranea al preesistente diritto (cfr. Cass. 20994/2010 cit.)” (in questi termini, Cass. Sez.
L, Sentenza n. 17860 del 2014).
2.2. Venendo, dunque, alla fattispecie concreta e tenuto conto dell'indirizzo esegetico sopra citato, considerato altresì che, come da conclusioni cui è addivenuto il c.t.u., il quale demandato del relativo quesito (si v. ordinanza del 5.3.2025), ha riferito che “la revisione effettuata nel 2023 è da CP_1 ritenersi tempestiva e conforme al dettato normativo, poiché avvenuta entro il termine decennale dall'ultimo evento lesivo (2013)...”, dovendo tenersi conto dei postumi come aggravatisi ed accertato in forza delle plurime revisioni poste in essere;
deve valutarsi l'effettiva stabilizzazione o addirittura l'aggravamento del grado di riduzione dell'integrità psicofisica in capo al ricorrente a far data da tale ultima revisione, osservato che con la domanda giudiziale spiegata il ricorrente ha appunto richiesto acclararsi la ricorrenza di una percentuale inabilitante pari al 28% o quanto meno pari a quella riconosciutogli in sede dell'ultima revisione del 6 novembre 2020 (v. all. n. 5 fascicolo di parte ricorrente).
Ugualmente deve concludersi, in conformità di quanto dal CTU ritenuto che “l'intervento revisionale
è inoltre legittimamente estensibile a tutti gli infortuni precedenti (2007 – 2009 e 2011) in virtù della
4 continuità temporale e della costituzione di una rendita unica da eventi policroni, tutti infradecennali tra loro;
ovvero l'ultimo infortunio, verificatosi l'11.06.2013, ha determinato la costituzione di una rendita unica (ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. 1124/1965), ricomprendente gli esiti dei precedenti infortuni”.
3. Onde verificare la fondatezza di quanto da parte ricorrente dedotto, è stato demandato al c.t.u. nominato, dott. di “...verificare l'effettivo grado di riduzione dell'integrità psicofisica Persona_2 del periziando, precisando la decorrenza della/e percentuale/i verificata/e” (v. ordinanza del
5.3.2025).
Questi nel rispetto del mandato ed in assenza di vizi logici nonché di sostanziali contestazioni, ha ritenuto che “...è possibile affermare che in atto è residuato un danno biologico permanente, che sulla scorta della documentazione sanitaria versata in atti, dell'obiettività emersa nel corso delle operazioni peritali, dei disturbi correlati alle menomazioni, possono essere valutati nella misura pari al 22% (ventiduepercento). Tale valutazione del danno biologico decorre dal novembre 2023, epoca in cui il quadro clinico-patologico, come documentato nel corso del presente accertamento medico- legale, risultava sostanzialmente sovrapponibile a quello attualmente riscontrato, configurandosi pertanto una stabilizzazione delle condizioni menomative”.
3.1. Tali conclusioni non sono state obiettate dalle parti, insistendo parte ricorrente nell'aderire
“...alle conclusioni cui è giunto il C.T.U. nominato” (v. note sostitutive dell'udienza del 2.12.2025), nell'accoglimento seppure parziale della domanda, con la rideterminazione delle differenze a decorrere dal novembre 2023.
4. Accertati i termini del rapporto nei sensi sopra esplicitati e, dunque, accertato un grado di menomazione complessivo in capo al ricorrente del 22% a far data dal 20.11.2023 (data di conclusione della revisione operata da ) in relazione agli infortuni occorsi - segnatamente, CP_1 come riferiti in fatto e come documentati dagli atti di causa e dalla consulenza medico-legale: “Esiti di trauma contusivo polso sinistro con frattura del radio di sinistra trattato chirurgicamente con mezzi di sintesi ancora in situ (Infortunio 01.03.2007); Esiti di trauma contusivo al polso destro con frattura del radio trattata in maniera conservativa e di trauma contusivo all'arto inferiore destro con frattura trocanterica del femore di sinistra trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi (Infortunio
20.12.2009); Esiti di trauma contusivo alla caviglia destra con frattura bimalleolare trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi ancora in situ (Infortunio 16.06.2011); Esiti di trauma contusivo alla mano sinistra con frattura della falange intermedia dell'anulare sinistro (Infortunio
11.06.2013)” – l deve essere condannata alla corresponsione delle relative differenze CP_1 economiche spettanti, autonomamente determinabili dall'ente, oltre accessori come per legge come per legge, dal novembre 2023 al soddisfo.
5 5. Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite possono compensarsi per la metà, mentre per la restante parte seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, sì come integrato e modificato dal D. M. n.147/2022.
Definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore di CP_1
delle prestazioni dovutegli in ragione del grado di inabilità accertato del 22% a Parte_1 decorrere dal novembre 2023 oltre accessori come per legge dalla maturazione al soddisfo;
compensa per metà le spese di lite che per il residuo pone a carico dell' liquida in favore del CP_2 ricorrente in euro 1.348,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
pone a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto. CP_1
Catania il 4 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
LA DA
6
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa LA DA, a seguito dell'udienza del 2 dicembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11247/2024 R.G. promossa da
, nato il [...], rappresentato e difeso, dall'avvocato Cannizzaro Parte_1
Giuseppa, giusta procura in atti
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Origlio Concetto - elettivamente domiciliato presso gli Uffici della sede di Catania siti in via Cifali 76/A - giusta procura CP_1 generale alle liti in Notar di Palermo del 19.1.2023, rep. n. 2536 Persona_1
- resistente -
Avente ad oggetto: Rendita di inabilità - opposizione a revisione officiosa ex provv. del 19.12.2023
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 2/12/2025 ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 novembre 2024 , premettendo di essere titolare Parte_1 di rendita avendo subìto diversi infortuni segnatamente enunciati: n.505958649 del CP_1
01.03.2007; n.510050273 del 20.12.2009; n.511212151 del 16.06.2011; n.512356171 dell'11.06.2013, ha esposto: che in virtù dell'ultimo dei predetti infortuni, l' aveva costituito in suo favore una rendita ex CP_1 novo avente decorrenza dal 9.10.2013; che con tale ultima rendita l accertava, a carico del ricorrente, un “…grado di menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica… al 21%...”;
1 che detta percentuale veniva aumentata al 22% atteso che con riguardo all'infortunio del giugno 2013 veniva accertato un grado di menomazione del 2% in luogo del 1%; che ancora per via delle rivalutazioni nel tempo effettuate e segnatamente dell'attualizzazione del danno conseguente all'infortunio n. 510050273 del 20.12.2009 e pari all'11% gli veniva riconosciuto un danno biologico complessivo del 23%; che, tuttavia, sottoposto ad ulteriore visita di revisione, con provvedimento del 19.12.2023, l' CP_1 accertava un grado di menomazione del 20%, rivalutando al ribasso di tre punti percentuali la precedente valutazione del 23%; circostanza non mutata neppure a seguito della rituale opposizione rigettata con provvedimento del 23.7.2024.
Tanto premesso si doleva della illegittimità di tale revisione in contrasto con l'art. 83 D.P.R.
1124/1965, stante il superamento del termine decennale dall'infortunio e considerato il superamento del numero massimo di revisioni dalla legge consentito.
Ribadiva che non sussistevano i requisiti per la revisione al ribasso operata dall' , tenuto conto CP_1 del cristallizzarsi della sua condizione sanitaria in ragione degli infortuni occorsi.
Parte ricorrente ha chiesto conclusivamente all'odierno decidente quanto segue: “...In via preliminare
e assorbente, accertare e dichiarare la nullità del provvedimento del 19.12.2023 per violazione ex art.83, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e, per l'effetto, ricostituire la precedente rendita pari al 23%;
- Nel merito, ferma la già riconosciuta origine lavorativa delle lesioni occorse in capo al ricorrente in occasione di lavoro e, dunque, la sussistenza delle menomazioni psico-fisiche accertate - previa ricostituzione della precedente rendita e dichiarazione di illegittimità della valutazione ex adverso espletata - riconoscere l'aggravamento nella misura percentuale non inferiore al 28%, o in quell'altra che risulterà di giustizia;
- Per l'effetto, condannare l' a corrispondere all'odierno CP_1 ricorrente il corrispondente beneficio assicurativo, come per legge o quell'altra prestazione di giustizia, oltre interessi e rivalutazione di legge;
- Vittoria di spese e compensi del giudizio”; con note conclusive depositate il 20/11/2025, parte ricorrente ha, infine, precisato “...In ragione di quanto sopra, pertanto, attese le coerenti e logiche conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. nominato - suffragate dalla documentazione medica in atti e dalla visita obiettiva effettuata sul ricorrente – voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: - dichiarare che il danno biologico complessivo occorso a carico del ricorrente, in virtù dei numerosi infortuni già riconosciuti, è valutabile nella misura pari al 22% (il luogo del 20% riconosciuto dall' ); - condannare, indi, CP_1
l' a corrispondere all'odierno ricorrente, a far data da NOVEMBRE 2023 (visita di CP_1 revisione), le differenze maturate a titolo di rendita , oltre interessi e rivalutazione di legge;
- CP_1 con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
2 1.2. Fissata la prima udienza per il 4.3.2025, l' si costituiva tempestivamente in giudizio con CP_1 memoria depositata il 17.2.2025, contestando le prospettazioni attoree ed eccependo, in breve: che a seguito della visita medica eseguita nell'anno 2023 era stato accertato un miglioramento delle condizioni cliniche del ricorrente;
che la prospettazione avversaria era priva di riscontro e di referti medici;
che, infine, la valutazione eseguita dall' non si poneva contra legem in considerazione CP_1 di quanto riferito in merito alla normativa di settore dalla giurisprudenza di legittimità e considerata la disciplina di cui all'art. 80 del T.U. potendo procedersi a nuova valutazione medico legale del risultato inabilitante complessivo, accertato anche in misura inferiore a quello provocato dall'infortunio i cui postumi sono consolidati (c.d. «limite esterno»).
Formulava le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. Spese e compensi del giudizio come per legge (art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 D.L. n.
269/2003, conv. con modifiche in L. n. 326/2003; art. 113 T.U. D.P.R n. 1124/1965).”
1.3 Il giudizio è stato istruito mediante produzione documentale e consulenza medico-legale.
Sostituita l'udienza di discussione del 2 dicembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127 ter c.p.c., depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
2. Ciò posto, il ricorso risulta parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitati.
2.1. Avuto riguardo alle censure mosse dal ricorrente in merito all'art. 83 D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, “... deve rilevarsi che il termine di complessivi dieci anni, per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, previsto dall'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), non è di prescrizione, né di decadenza, ma delimita soltanto l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, che fa sorgere il diritto alla revisione. Pertanto è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, a condizione che la parte interessata provi che la variazione (in meglio od in peggio) si sia verificata entro il decennio, e purché l' , entro un anno dalla data di scadenza del decennio CP_1 dalla costituzione della rendita, comunichi all'interessato l'inizio del relativo procedimento (cfr.
Cass. 17.2.2011 n. 3870). Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 27 aprile 2004 n. 8066; Cass. 10 novembre 2004 n. 21386; Cass. 22 settembre 2010
n. 20009) il termine decennale dalla data di costituzione della rendita per infortunio di cui al D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, art. 83, entro il quale si può procedere, a domanda dell'assicurato o per
3 disposizione dell'istituto, alla revisione della rendita da infortunio sul lavoro, non è di prescrizione,
e neppure di decadenza – non incidendo sull'esercizio ma sull'esistenza del diritto - ma serve semplicemente a delimitare l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, poiché la legge collega al trascorrere del tempo una presunzione assoluta per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche. Ne discende che l'attivazione del procedimento di revisione e l'accertamento medico legale possono aver anche luogo oltre il suddetto termine di dieci anni, purché le modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato siano avvenute entro il suddetto limite temporale. È stato, altresì, chiarito (Cass. 7 aprile 2004 n. 6831 e, successivamente, Cass. 12 ottobre 2010 n. 20994) che la data di costituzione della rendita cui si riferisce il citato articolo non è l'atto formale che costituisce il diritto, atto che ha natura meramente dichiarativa e risulta fissato casualmente in relazione alle vicende della sua formazione per via amministrativa o giudiziale, ne' la data dell'evento materiale che determina la nascita del diritto, ma coincide con la data in cui il diritto stesso decorre. Coerentemente con i suddetti principi deve ritenersi che, nel caso in cui entro il termine decennale suddetto si proceda alla revisione della rendita per infortunio sul lavoro e questa accerti la sussistenza di un miglioramento dell'attitudine al lavoro che conduca la relativa riduzione in uno spazio di giuridica irrilevanza, ed in tale spazio si conservi alla scadenza del decennio, si determina l'irreversibile estinzione del diritto. Conseguentemente, ove dopo il decennio l'attitudine al lavoro si riduca raggiungendo nuovamente una misura astrattamente rilevante, emerge una nuova situazione materiale, estranea al preesistente diritto (cfr. Cass. 20994/2010 cit.)” (in questi termini, Cass. Sez.
L, Sentenza n. 17860 del 2014).
2.2. Venendo, dunque, alla fattispecie concreta e tenuto conto dell'indirizzo esegetico sopra citato, considerato altresì che, come da conclusioni cui è addivenuto il c.t.u., il quale demandato del relativo quesito (si v. ordinanza del 5.3.2025), ha riferito che “la revisione effettuata nel 2023 è da CP_1 ritenersi tempestiva e conforme al dettato normativo, poiché avvenuta entro il termine decennale dall'ultimo evento lesivo (2013)...”, dovendo tenersi conto dei postumi come aggravatisi ed accertato in forza delle plurime revisioni poste in essere;
deve valutarsi l'effettiva stabilizzazione o addirittura l'aggravamento del grado di riduzione dell'integrità psicofisica in capo al ricorrente a far data da tale ultima revisione, osservato che con la domanda giudiziale spiegata il ricorrente ha appunto richiesto acclararsi la ricorrenza di una percentuale inabilitante pari al 28% o quanto meno pari a quella riconosciutogli in sede dell'ultima revisione del 6 novembre 2020 (v. all. n. 5 fascicolo di parte ricorrente).
Ugualmente deve concludersi, in conformità di quanto dal CTU ritenuto che “l'intervento revisionale
è inoltre legittimamente estensibile a tutti gli infortuni precedenti (2007 – 2009 e 2011) in virtù della
4 continuità temporale e della costituzione di una rendita unica da eventi policroni, tutti infradecennali tra loro;
ovvero l'ultimo infortunio, verificatosi l'11.06.2013, ha determinato la costituzione di una rendita unica (ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. 1124/1965), ricomprendente gli esiti dei precedenti infortuni”.
3. Onde verificare la fondatezza di quanto da parte ricorrente dedotto, è stato demandato al c.t.u. nominato, dott. di “...verificare l'effettivo grado di riduzione dell'integrità psicofisica Persona_2 del periziando, precisando la decorrenza della/e percentuale/i verificata/e” (v. ordinanza del
5.3.2025).
Questi nel rispetto del mandato ed in assenza di vizi logici nonché di sostanziali contestazioni, ha ritenuto che “...è possibile affermare che in atto è residuato un danno biologico permanente, che sulla scorta della documentazione sanitaria versata in atti, dell'obiettività emersa nel corso delle operazioni peritali, dei disturbi correlati alle menomazioni, possono essere valutati nella misura pari al 22% (ventiduepercento). Tale valutazione del danno biologico decorre dal novembre 2023, epoca in cui il quadro clinico-patologico, come documentato nel corso del presente accertamento medico- legale, risultava sostanzialmente sovrapponibile a quello attualmente riscontrato, configurandosi pertanto una stabilizzazione delle condizioni menomative”.
3.1. Tali conclusioni non sono state obiettate dalle parti, insistendo parte ricorrente nell'aderire
“...alle conclusioni cui è giunto il C.T.U. nominato” (v. note sostitutive dell'udienza del 2.12.2025), nell'accoglimento seppure parziale della domanda, con la rideterminazione delle differenze a decorrere dal novembre 2023.
4. Accertati i termini del rapporto nei sensi sopra esplicitati e, dunque, accertato un grado di menomazione complessivo in capo al ricorrente del 22% a far data dal 20.11.2023 (data di conclusione della revisione operata da ) in relazione agli infortuni occorsi - segnatamente, CP_1 come riferiti in fatto e come documentati dagli atti di causa e dalla consulenza medico-legale: “Esiti di trauma contusivo polso sinistro con frattura del radio di sinistra trattato chirurgicamente con mezzi di sintesi ancora in situ (Infortunio 01.03.2007); Esiti di trauma contusivo al polso destro con frattura del radio trattata in maniera conservativa e di trauma contusivo all'arto inferiore destro con frattura trocanterica del femore di sinistra trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi (Infortunio
20.12.2009); Esiti di trauma contusivo alla caviglia destra con frattura bimalleolare trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi ancora in situ (Infortunio 16.06.2011); Esiti di trauma contusivo alla mano sinistra con frattura della falange intermedia dell'anulare sinistro (Infortunio
11.06.2013)” – l deve essere condannata alla corresponsione delle relative differenze CP_1 economiche spettanti, autonomamente determinabili dall'ente, oltre accessori come per legge come per legge, dal novembre 2023 al soddisfo.
5 5. Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite possono compensarsi per la metà, mentre per la restante parte seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, sì come integrato e modificato dal D. M. n.147/2022.
Definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore di CP_1
delle prestazioni dovutegli in ragione del grado di inabilità accertato del 22% a Parte_1 decorrere dal novembre 2023 oltre accessori come per legge dalla maturazione al soddisfo;
compensa per metà le spese di lite che per il residuo pone a carico dell' liquida in favore del CP_2 ricorrente in euro 1.348,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
pone a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto. CP_1
Catania il 4 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
LA DA
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