Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00868/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05844/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5844 del 2025, proposto da Bourelly Health Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B3EA11A0BF, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 108 - NA 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Cianci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione temporanea di scopo “Zeus”, costituita da “Misericordia Casoria” o.d.v. (mandataria – capogruppo), associazione “Soccorso San Gennaro”, “Associazione europea volontaria di protezione civile e pronto soccorso San Leonardo” o.d.v., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Fortunato, Donato Lettieri, Massimiliano Porcelli e Dario Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum del ricorso incidentale:
“Heart Life Croce Amica” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Rotigliano, Giuseppe Acierno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento:
1) della deliberazione del Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell’ASL NA 3 Sud n.1328 del 30/9/2025 con la quale, in relazione alla procedura di gara avente ad oggetto “Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 59, co. 3, del d. lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di trasporto secondario in ambulanza con posizionamento presso i presidi ospedalieri dell’ASL NA 3 sud (ii ed.)”, per un importo a base d’asta di euro 28.494.988,93 ha disposto l’aggiudicazione in favore del RTI controinteressato;
2) dei verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4 del 23.05, 29.05, 13.06, 20.06, di apertura e valutazione delle offerte tecniche nella parte in cui hanno attribuito il punteggio tecnico al controinteressato in luogo di procedere alla sua esclusione;
3) del “Processo Verbale di Verifica Documentazione Amministrativa – Costo della Manodopera – Anomalia dell'Offerta del 26 settembre 2025”, con il quale il RUP ha ritenuto congrua l’offerta del RTI controinteressato nonostante il ribasso del 30,21%;
4) del Verbale della Commissione giudicatrice n. 5 del 14 luglio 2025, nella parte in cui ha formato la graduatoria finale attribuendo al RTI controinteressato il punteggio di 100,00 punti;
5) del silenzio formatosi sull’istanza di annullamento dell’aggiudicazione formulata dal ricorrente in data 14.10.2025;
6) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto e per il subentro nella sua esecuzione stante la disponibilità della Bourelly Health Service s.r.l. ad eseguire la prestazione.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla parte controinteressata in data 10.12.2025, avverso e per l’annullamento:
a) della deliberazione del Direttore della U.O.C. Acquisizione beni e Servizi dell'ASL NA 3 Sud n. 1328 del 30.09.2025, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della "Procedura aperta per la
conclusione di un accordo quadro ... per l'affidamento del servizio di trasporto secondario in ambulanza con posizionamento presso i presidi ospedalieri dell'ASL NA 3 Sud ...", in favore dell'A.T.S. ZEUS, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione della Società Bourelly Health Service S.r.l. o, comunque, erroneamente attribuito il punteggio alla stessa;
b) dei verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4 del 23.05, 29.05, 13.06, 20.06 di apertura e valutazione delle offerte tecniche, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione della Società Bourelly Health Service S.r.l. o, comunque, erroneamente attribuito il punteggio alla stessa;
c) del verbale della commissione giudicatrice n. 5 del 14.07.2025, nella parte in cui ha riformulato la graduatoria finale, ricomprendendo anche la Società Bourelly Health Service S.r.l., in luogo della relativa esclusione e, comunque, nella parte in cui ha erroneamente attribuito il punteggio alla stessa;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto, ove lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 108 - NA 3;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dalla suddetta Associazione temporanea di scopo “Zeus”;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. NC AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 29.10.2025 e depositato il 04.11.2025, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi indicate, ed esponeva:
- che, con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL NA 3 Sud n. 1421 del 17 ottobre 2024, l'Amministrazione resistente indiceva una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di trasporto secondario in ambulanza, con posizionamento presso i presidi ospedalieri dell'ASL NA 3 Sud, per un importo complessivo presunto massimo di € 28.494.988,93 oltre i.v.a., con durata di 36 mesi;
- che il capitolato di gara prevedeva espressamente, all'art. 4, rubricato “Requisiti del personale”, che “ Il personale infermieristico in servizio sui mezzi di trasporto dovrà essere iscritto all'Ordine degli Infermieri ed aver frequentato e superato specifici corsi attinenti il soccorso sanitario ”;
- che il disciplinare di gara prevedeva espressamente, alla Tabella 2 – “Fabbisogni e Importi”, riportata all’art. 3, rubricato “Oggetto, importo e suddivisione in lotti”, l’impiego della figura dell’infermiere professionale;
- che, anche laddove non si riscontrasse un sotto-inquadramento, « nel senso che il RTI controinteressato prevede l’impiego di infermieri generici e non di quelli iscritti all’albo professionale dell'Ordine degli Infermieri », vi sarebbe una violazione delle prescrizioni di gara;
- di aver presentato la propria offerta, classificandosi al secondo posto della graduatoria con punti 89,27, preceduta dal “R.T.I.” controinteressato con punti 100,00;
- che il “R.T.I.” controinteressato presentava un'offerta con ribasso del 30,21%;
- che nelle giustificazioni del ribasso, il “R.T.I.” controinteressato dichiarava di applicare il CCNL Cooperative Sociali, inquadrando il personale infermieristico nel livello D1, corrispondente alla figura dell'infermiere generico, e ometteva di quantificare correttamente le indennità obbligatorie e i costi per i dispositivi di protezione individuale;
- che, con provvedimento del 26 settembre 2025, il RUP riteneva congrua l'offerta del controinteressato, e procedeva all'aggiudicazione definitiva con la deliberazione, impugnata, del 30 settembre 2025.
2. Tanto premesso, la ricorrente impugnava gli atti suddetti sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023, dell'art. 4 del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza e par condicio. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e carenza istruttoria ”.
Sosteneva la ricorrente che l'aggiudicazione era illegittima per erronea valutazione dell'offerta anormalmente bassa presentata dal controinteressato, fondata su un sistematico sotto-inquadramento contrattuale del personale infermieristico, contrastante sia con le norme contrattuali sia con il disciplinare di gara.
Deduceva che il CCNL Cooperative Sociali, all'art. 47, distingue tra:
- Livello D1: che prevede tra le mansioni l’"infermiere generico";
- Livello D2: che prevede tra le mansioni l’"infermiere" (professionale).
Evidenziava che il capitolato di gara richiede espressamente personale infermieristico "iscritto all'Ordine degli Infermieri", requisito che potrebbe essere soddisfatto esclusivamente dall'infermiere professionale, e non dall'infermiere generico.
Precisava che l'infermiere generico (in base al D.P.R. 225/1974):
a) non è abilitato all'esercizio della professione sanitaria autonoma;
b) non può iscriversi all'Albo professionale FNOPI;
c) non può compiere atti propri della professione infermieristica;
d) non può operare in autonomia su mezzi di soccorso sanitario.
Affermava che l'impiego di infermieri generici su ambulanze per attività sanitarie (somministrazione di farmaci, gestione di vie aeree, monitoraggi e parametri vitali, collaborazione con medici in scenari d'urgenza) si pone in contrasto con il disciplinare di gara.
2.2. “ Violazione dell'art. 52 del D. lgs. 165/2001 e dei principi di correttezza contrattuale. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e violazione dei minimi salariali ”.
Deduceva la parte ricorrente che il totale delle differenze economiche annue (corrispondenti all’inquadramento nel livello D1 oppure nel livello D2) ammontava a € 2.473,745 per dipendente, moltiplicato per il numero di infermieri impiegati nel servizio.
Argomentava che, per effetto del sotto-inquadramento e della responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, l'ASL avrebbe potuto esporsi al rischio di dover sanare i debiti contributivi dell'aggiudicatario, trasformando così il presunto risparmio in un costo occulto e imprevisto.
2.3. “ Violazione dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023 e omessa verifica dei costi della manodopera ”.
Affermava la ricorrente che la parte controinteressata aveva omesso di indicare correttamente:
- le maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale previste dall'art. 55 del CCNL (tipicamente del 15%);
- i costi effettivi derivanti dall'applicazione del corretto inquadramento contrattuale;
- gli oneri previdenziali e assicurativi conseguenti;
- l'indennità di funzione prevista dall'art. 78 del CCNL.
Assumeva che l’omessa indicazione di tali oneri, nemmeno prevista nelle spiegazioni fornite dalla parte controinteressata, contribuiva ad aggravare la violazione dei minimi salariali.
Aggiungeva che l’erroneo calcolo circa maggiorazione specifica del 15% per le ore di lavoro prestate in giorni festivi aggravava la violazione dei minimi salariali.
2.4. “ Violazione degli obblighi in materia di dispositivi di protezione individuale e dell'art. 85 del CCNL cooperative sociali ”.
Evidenziava la ricorrente che la parte controinteressata aveva dichiarato che gli "oneri di sicurezza", comprensivi dei D.P.I., erano "computati a parte", senza tuttavia fornirne adeguata evidenza economica e basando la stima su una fornitura incongrua.
Specificava che, in base all’art. 85 CCNL ("Strumenti di lavoro e DPI"), l'importo omesso ammontava a € 30.525,00, e che tale somma non era compresa negli oneri per la sicurezza indicati dalla parte controinteressata nella sua offerta economica.
Deduceva che la quantificazione operata dal controinteressato si basava sulla fornitura di una sola divisa per operatore per l'intera durata triennale dell'appalto, si rivelava inadeguata a coprire i costi reali di gestione, violando gli standard minimi di igiene e sicurezza e configurando un'ulteriore, indebita, compressione dei costi.
2.5. “ Violazione dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e impiego distorsivo del volontariato ”.
Assumeva la ricorrente che la dichiarazione del controinteressato di impiegare personale volontario per il 50% del monte ore della figura di autista-soccorritore, pari a 131.400 ore, configurava un uso distorsivo del volontariato in sostituzione di manodopera retribuita.
2.6. “ Violazione dell'art. 107 del D.lgs. 36/2023 e carenza di istruttoria nella verifica dell'anomalia ”.
Sosteneva la ricorrente che il RUP aveva erroneamente ritenuto congrua l'offerta del controinteressato senza considerare:
a) l'impossibilità giuridica di impiegare infermieri generici per attività sanitarie sulle ambulanze;
b) la violazione dei minimi salariali derivante dal sotto-inquadramento contrattuale;
c) l'omessa quantificazione delle indennità di funzione obbligatorie;
d) l'uso distorsivo del volontariato in sostituzione di personale qualificato;
e) l'omessa quantificazione delle maggiorazioni obbligatorie per lavoro festivo;
f) l'inadeguatezza della fornitura di D.P.I. prevista.
Assumeva essere erronea la valutazione di congruità operata dall’amministrazione, considerando che l'offerta si basava su presupposti giuridicamente inesistenti (impiego di infermieri generici per attività riservate agli infermieri professionali) e su violazioni contrattuali manifeste (sotto-inquadramento del personale e omessa quantificazione di costi obbligatori).
3. Con memorie depositate, rispettivamente, in data 05.11 e 10.12.2025, si costituivano in giudizio la parte controinteressata e l’amministrazione resistente, per opporsi – sulla base di varie argomentazioni – all’accoglimento del ricorso.
4. Con ricorso incidentale notificato in data 28.11.2025 e depositato il 10.12.2025, la parte controinteressata proponeva le domande di cui sopra ed esponeva:
- che, esaminata l'offerta tecnica della ricorrente principale, erano emersi, da un lato, profili di esclusione e, dall'altro, punteggi erroneamente attribuiti;
- che, in particolare, la ricorrente aveva offerto ambulanze che, alla data di partecipazione a gara, non erano ancora disponibili ovvero non erano state ancora acquistate dal soggetto noleggiante, né erano state immatricolate;
- che quindi la ricorrente aveva falsamente dichiarato la relativa disponibilità.
5. Tanto premesso, la parte controinteressata proponeva le suddette domande sulla base dei seguenti motivi di ricorso incidentale.
5.1. “ Violazione di legge (art. 95, 96 e 98 D.lgs. n. 36/2023 - artt. 16 e 18 del disciplinare di gara) ”.
La parte controinteressata affermava l’illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui non avevano disposto l'esclusione della ricorrente principale, per aver falsamente dichiarato il possesso e/o la disponibilità di n. 6 ambulanze.
Argomentava che esse, alla data di partecipazione alla gara, non erano ancora state acquistate, né immatricolate.
Precisava che la ricorrente, a comprova dei requisiti tecnici minimi richiesti dal disciplinare di gara, aveva dichiarato di possedere n. 6 ambulanze immatricolate in data 01.11.2024, depositando, a comprova del titolo di “possesso”, i contratti di noleggio con "Olmedo” s.r.l., con l'indicazione del solo numero di telaio.
Sottolineava che la "Olmedo” s.r.l. era divenuta proprietaria dei furgoni solo in data successiva alla data della dichiarazione ed alla partecipazione a gara della ricorrente principale (01.11.2024).
Deduceva che la ricorrente aveva quindi reso una falsa dichiarazione e prodotto falsi contratti di noleggio, inducendo dolosamente in errore la stazione appaltante nella valutazione delle offerte.
Evidenziava che la ricorrente principale aveva depositato, in sede di gara, in luogo dei contratti di noleggio, le sole "condizioni e termini del contratto di noleggio", sottoscritte dalle parti.
5.2. “ Violazione di legge (art. 119 - comma 1 D.lgs. n. 36/2023 - art. 8 del disciplinare di gara) ”.
Assumeva la parte controinteressata che la ricorrente sarebbe dovuta essere esclusa per aver formulato un'offerta in contrasto con la lex specialis e violato il divieto di subappalto, prevedendo nel DGUE un subappalto del servizio nella misura del 50%, in violazione del limite della prevalenza nell'esecuzione diretta del servizio.
6. Con memorie, anche di replica, depositate in data 7, 9, 15 e 16 gennaio 2026, le parti costituite insistevano nelle rispettive argomentazioni difensive e conclusioni.
7. In data 21.01.2026, “Heart Life Croce Amica” s.r.l. depositava un atto di intervento ad adiuvandum con cui – sulla base di varie argomentazioni – chiedeva il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale.
8. Con memoria depositata in data 26.01.2026, la ASL eccepiva l’inammissibilità del suddetto intervento, affermandone la tardività, per effetto della conoscenza dell’atto impugnato in data 01.10.2025 e della proposizione dell’intervento solo in data 21.01.2026.
Ne chiedeva comunque il rigetto nel merito.
9. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, il ricorso veniva discusso come da verbale e riservato per la decisione.
10. Si esamina anzitutto il ricorso principale, che il Collegio ritiene infondato.
È anche opportuno premettere che la parte ricorrente – pur avendo più volte sottolineato che, in base alla lex specialis della gara, è richiesto personale infermieristico professionale, iscritto all’Ordine degli infermieri – non ha mai affermato che il personale infermieristico fornito dalla parte controinteressata sia privo delle caratteristiche richieste, limitandosi ad affermare, invece, che tale personale è stato inquadrato in una categoria del CCNL applicabile inferiore rispetto a quella che sarebbe stata corretta.
Il Collegio condivide sul punto l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la norma dell’art. 40 c.p.a. « nello stabilire al comma 1 che il ricorso deve contenere “distintamente: […] c) l’esposizione sommaria dei fatti; d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso […]”, e al comma 2 che “’I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili”, per costante giurisprudenza, ha lo scopo di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro e di porre argine alla prassi dei gravami non strutturati secondo una esatta suddivisione tra “fatto” e “motivi”, con il conseguente rischio che trovino ingresso i c.d. “motivi intrusi”, ossia i motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al “fatto”, che ingenerano a loro volta il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminino tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo chiaro e univoco e, di conseguenza, incorrano in un vizio revocatorio (tra altre, Cons. Stato, V, 4 maggio 2023, n. 4688; 17 marzo 2022, n. 1951; 9 aprile 2020, n. 2343; 31 ottobre 2016, n. 4561; 31 marzo 2016, n. 1268; VI, 4 gennaio 2016, n. 8. Per la casistica relativa ai “motivi intrusi”, V, 5 ottobre 2017, n. 4643; 15 luglio 2016, n. 3166; VI, 25 ottobre 2012, n. 5469) » (Cons. Stato, sez. V, 02/02/2024, n. 1076).
Ne deriva che l’eventuale motivo relativo all’effettiva sussistenza, nel personale infermieristico impiegato dalla parte controinteressata, dei requisiti di gara, anche laddove potesse considerarsi implicitamente proposto, sarebbe comunque inammissibile.
11. Quanto al primo motivo di ricorso, in riferimento all’asserita violazione dell’art. 4 del Capitolato tecnico in questione, si rinvia a quanto appena osservato circa la mancanza di un’espressa censura relativa all’eventuale impiego, ad opera della parte controinteressata, di personale privo dei requisiti di gara.
12. Quanto alla censura con cui si denuncia (sempre nel primo motivo di ricorso) la violazione dell’art. 110 D. lgs. n. 36/2023, in tema di offerte anormalmente basse, si osserva quanto segue.
Ai sensi del citato art. 110, « 1. Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione. (…)
5. La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 ».
Quanto a tale ultimo profilo considerato dalla lett. d) appena citata, il Collegio condivide l’orientamento già espresso dal Tribunale, in fattispecie analoga, secondo cui « Quanto al motivo di gravame che attiene al presunto erroneo inquadramento del personale infermieristico, il ragionamento della ricorrente collide con il contenuto della disciplina di gara (capitolato tecnico, pag. 4) che, invero, non richiede espressamente il livello D2 ma si limita a disporre che “Il personale infermieristico in servizio sui mezzi offerti dovrà essere iscritto all’Ordine degli Infermieri ed aver frequentato e superato specifici corsi attinenti il soccorso sanitario (in possesso degli attestati di BLSD, PBLSD, PTC) organizzati da strutture pubbliche o da strutture private riconosciute che operano in formazione secondo le linee guida internazionali riconosciute”.
La diversa ermeneutica attorea circa la indefettibilità dell’inquadramento nel predetto livello, oltre che non trovare fondamento nella disciplina di gara, finirebbe anche per restringere la platea dei concorrenti, con conseguente violazione del principio del favor partecipationis» (TAR Campania – NA, n. 6670 del 04.12.2023).
D’altro canto, la parte ricorrente non ha precisato in che modo l’asserito erroneo inquadramento del personale infermieristico avrebbe determinato una violazione dei minimi salariali retributivi, non avendo specificamente allegato l’ammontare di questi ultimi.
Ritiene pertanto il Collegio che la censura in esame sia infondata.
13. Con il secondo motivo di ricorso principale si denuncia la violazione dell’art. 52 D. lgs. n. 165/2001, secondo cui « 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. (…) ».
L’argomentazione di parte ricorrente, secondo cui il totale delle differenze economiche annue (corrispondenti all’inquadramento del livello D1, anziché nel livello D2) ammonterebbe ad € 2.473,74 per ogni infermiere impiegato nel servizio, potrebbe al più assumere un rilievo nell’ambito di una controversia avente per oggetto eventuali differenze retributive pretese dal singolo lavoratore, per essere stato adibito a svolgere mansioni superiori rispetto a quelle corrispondenti alla sua area di inquadramento.
Non è previsto invece, né dalla legge né dalla disciplina di gara, che un eventuale inquadramento dei lavoratori in un’area diversa da quella corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate debba condurre automaticamente all’esclusione dalla gara dell’operatore economico datore di lavoro.
Anche la censura in esame si rivela pertanto infondata.
14. Con il terzo e quarto motivo di ricorso principale si denuncia, in sostanza, la violazione dell’art. 108, co. 9, D. lgs. n. 36/2023, secondo cui « Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale ».
Le argomentazioni della parte ricorrente sul punto si rivelano insufficienti a ritenere integrata la violazione della norma citata, da cui discenderebbe la necessità di escludere dalla gara la parte controinteressata.
Valgono infatti considerazioni analoghe a quelle illustrate sub 12 in riferimento alle allegazioni secondo cui l’omessa indicazione degli oneri relativi alle maggiorazioni per lavoro festivo, dei conseguenti oneri assicurativi e previdenziali e dell’indennità di funzione di cui all’art. 78 CCNL aggraverebbe la violazione dei minimi salariali. Anche in questo caso, infatti, la ricorrente non ha specificato in che modo una simile, asserita, omissione avrebbe determinato la violazione dei minimi salariali retributivi, non avendo specificamente allegato l’ammontare di questi ultimi.
Per altro verso, l’asserita omessa corretta indicazione degli elementi in questione, anche laddove provata la scorrettezza, non rientrerebbe nella norma dell’art. 108, co. 9, che richiede – al fine dell’esclusione dalla gara – la mera omissione dei dati indicati dalla norma stessa, senza prevedere che l’esclusione possa essere comminata anche nel caso di un’indicazione presente, ma, in qualche modo, non corretta.
Anche con particolare riferimento agli oneri di sicurezza, comprensivi dei dispositivi di protezione individuale, la stessa ricorrente allega espressamente che la parte controinteressata li aveva “computati a parte”, sulla base di una stima ritenuta incongrua (inferiore al dovuto per un importo di € 30.525,00). Ne deriva che, anche con specifico riferimento a tali oneri, l’offerta economica della controinteressata non difetta della loro indicazione, contestandosene solo la congruità dell’ammontare.
Anche queste censure sono quindi infondate.
15. Con il quinto motivo del ricorso principale si denuncia la violazione (per “impiego distorsivo del volontariato”) dell’art. 119 D. lgs. n. 36/2023, secondo cui « 1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. (…) ».
L’impiego di volontari, non retribuiti, nello svolgimento del servizio di trasposto in questione, non appare in alcun modo confliggere con l’art. 119 citato.
Il Collegio condivide infatti l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui le associazioni di volontariato, in quanto soggetti autorizzati dall'ordinamento a prestare servizi e a svolgere, quindi, attività economiche, ancorché senza scopi di lucro, rientrano nel novero dei soggetti ai quali possono essere affidati i contratti pubblici, sicché l'ammissione delle organizzazioni di volontariato alla gara implica, quale logico corollario, la possibilità di impiegare nel servizio anche personale volontario, altrimenti la clausola partecipativa resterebbe priva di senso (cfr. Cons. Stato sez. III, 15/12/2023, n. 10866).
È anche opportuno notare che recenti innovazioni legislative hanno espresso un regime più favorevole nei confronti degli enti senza scopo di lucro, prevedendosi espressamente, all’art. 57 D. Lgs. n. 117/2017, la possibilità dell’affidamento in convenzione, in via prioritaria, alle organizzazioni di volontariato dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza.
Anche la censura in esame è quindi infondata.
16. Con il sesto motivo del ricorso principale, si denuncia la violazione dell’art. 107 D. lgs. n. 36/2023, secondo cui « 1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 108 a 110 previa verifica (…) della sussistenza dei seguenti presupposti:
a) l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara;
b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi del Capo II del Titolo IV della presente Parte e che possiede i requisiti di cui all'articolo 100 e, se del caso, dell'articolo 103.
2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. (…) ».
In disparte il rilievo della genericità della censura, che non indica quale norma contenuta nell’art. 107 sarebbe stata violata, il Collegio – con riguardo all’argomentazione secondo cui la valutazione di congruità dell’offerta della controinteressata operata dal RUP sarebbe macroscopicamente erronea – aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione della congruità dell'offerta che la stazione appaltante è chiamata a svolgere deve essere eseguita in modo complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico, in maniera da valorizzare nell'insieme le singole voci di cui si compone la proposta contrattuale formulata dall'operatore economico, poiché questione essenziale del giudizio di verifica della congruità dell'offerta è se quest'ultima, nonostante le imprecisioni o le manchevolezze nella quantificazione di alcune voci di costo, sia comunque complessivamente affidabile; risultato che si ottiene, secondo i principi appena richiamati, solo se si accerti che gli eventuali scostamenti o errori di valutazione non trovino compensazione, o copertura sotto il profilo economico-finanziario, in altre voci (quali quelle per spese generali, fondi accantonamenti rischi, utile d'impresa) (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27/11/2024, n. 9514).
Si legge in proposito nel verbale redatto dal RUP, dott. Domenico Tomo, in data 26.09.2025: « 2. VERIFICA ANOMALIA EX ART. 110 DEL CODICE – VERIFICA RIBASSO COSTI DELLA MANODOPERA EX ART. 41, CO. 14, DEL CODICE.
2.1. Il RUP ha proceduto all’esame della congruità dell’offerta prima graduata, risultata anormalmente bassa. A seguito di una prima analisi delle Spiegazioni di cui all’art. 110, co. 1, del Codice presentate in sede di gara dal RTI Misericordia Casoria O.D.V., (…) il RUP ha richiesto un’integrazione delle stesse. Nello specifico, è stato richiesto al RTI di fornire: o documentazione attestante la minor incidenza delle assenze per malattia e maternità/paternità rispetto ai valori medi di settore; o chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell’importo pari a € 3,00 per ora per la figura dell’autista volontario, con specificazione dei criteri adottati, delle fonti informative utilizzate e di eventuali riferimenti normativi o contrattuali; o documentazione esplicativa delle modalità di calcolo dei costi orari stimati per le seguenti qualifiche professionali: Medici di emergenza e Medici
rianimatori.
Con comunicazione SIAPS avente nr. di registro PI101427-25 del 31/07/2025, il RTI primo graduato ha riscontrato la richiesta di integrazione.
Il RUP, a seguito dell’analisi dell’ulteriore documentazione fornita, ha richiesto, con comunicazione avente registro di sistema n. PI105354-25 del 13/08/2025, ulteriori approfondimenti, in particolare: o copia del Libro Unico del Lavoro (LUL) relativo al personale impiegato nell’erogazione del servizio oggetto della procedura, oppure, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che i tassi di assenteismo dichiarati nei documenti trasmessi con registro di sistema n. PI101427-25 del 31/07/2025 siano stati estratti direttamente e fedelmente dal LUL; o copia dei contratti attualmente in essere con i medici di emergenza e medici rianimatori che prestano servizio per conto di codesto O.E., dai quali sia chiaramente desumibile il compenso riconosciuto per le prestazioni erogate nei confronti di questa ASL.
Con comunicazione avente registro di sistema nr. PI110659-25 del 04/09/2025, il RTI ha fornito le autodichiarazioni richieste in merito al tasso di assenteismo nonché la copia di un contratto di prestazione d’opera per la fornitura del servizio medico-sanitario.
2.2. L’offerta economica presentata dal primo graduato riporta un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante. L’operatore economico ha fornito giustificazioni ritenute congrue, dimostrando che il minor costo della manodopera è frutto di valutazioni che tengono conto in maniera globale dell’organizzazione della manodopera delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) riconosciute ai sensi del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) aderenti alla costituenda ATS ZEUS. In particolare, si evidenzia che, in virtù della natura giuridica delle ODV che compongono l’ATS costituenda, l’esecuzione delle prestazioni previste dall’appalto beneficia dell’apporto di risorse volontaristiche nella misura del 50% del totale delle ore previste. Tale circostanza consente una significativa riduzione dei costi della manodopera.
Pertanto, dall’esame della documentazione fornita risulta che, nel suo complesso, l’offerta presentata dal RTI Misericordia Casoria O.D.V. è, ai sensi dell’art. 110 del Codice, congrua ».
Appare evidente che non può ravvisarsi alcuna carenza di istruttoria nell’operato del R.U.P., che per due volte, ha richiesto ed ottenuto delle integrazioni alle spiegazioni offerte dalla parte controinteressata, e che il giudizio, complessivo e sintetico, sulla congruità dell’offerta non si rivela irragionevole, in virtù dei risparmi di spesa ottenuti dalla parte controinteressata, per effetto della significativa presenza di personale volontario.
Anche quest’ultima censura è quindi infondata.
17. L’infondatezza del ricorso principale determina l’improcedibilità, per carenza di interesse [ex art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.] del ricorso incidentale e dell’atto di intervento ad adiuvandum (a prescindere da ogni questione sulla sua tardività).
18. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara improcedibili il ricorso incidentale e l’atto di intervento ad adiuvandum .
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dall’amministrazione resistente e dalla parte controinteressata, liquidate in € 8.000,00 (ottomila//00), oltre accessori dovuti come per legge, per ciascuna di esse; compensa le spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e quella interveniente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL LL Di NA, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
NC AS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC AS | EL LL Di NA |
IL SEGRETARIO