TAR Napoli, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 868
TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023, dell'art. 4 del disciplinare di gara e dei principi di trasparenza e par condicio. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e carenza istruttoria

    Il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la norma dell'art. 40 c.p.a. mira a prevenire i 'motivi intrusi'. La parte ricorrente non ha affermato che il personale infermieristico fornito dalla controinteressata sia privo dei requisiti di gara, ma solo che è stato inquadrato in una categoria contrattuale inferiore. Inoltre, la disciplina di gara non richiede espressamente il livello D2, ma solo l'iscrizione all'Ordine degli Infermieri e specifici corsi. La ricorrente non ha precisato come l'asserito erroneo inquadramento violi i minimi salariali.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 52 del D. lgs. 165/2001 e dei principi di correttezza contrattuale. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e violazione dei minimi salariali

    L'eventuale inquadramento dei lavoratori in un'area diversa da quella corrispondente alle mansioni esercitate potrebbe rilevare in una controversia tra singolo lavoratore e datore di lavoro, ma non comporta automaticamente l'esclusione dell'operatore economico dalla gara.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023 e omessa verifica dei costi della manodopera

    La ricorrente non ha specificato come le asserite omissioni abbiano determinato una violazione dei minimi salariali. L'art. 108, co. 9, prevede l'esclusione per mera omissione dei dati, non per indicazioni non corrette. Anche per gli oneri di sicurezza, l'offerta economica non è priva della loro indicazione, ma se ne contesta solo la congruità dell'ammontare.

  • Rigettato
    Violazione degli obblighi in materia di dispositivi di protezione individuale e dell'art. 85 del CCNL cooperative sociali

    La ricorrente stessa ammette che gli 'oneri di sicurezza', comprensivi dei DPI, sono stati 'computati a parte', contestandone solo l'ammontare ritenuto incongruo. L'offerta economica non manca dell'indicazione di tali oneri.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e impiego distorsivo del volontariato

    L'impiego di volontari non retribuiti non contrasta con l'art. 119 citato. Le associazioni di volontariato possono essere affidatarie di contratti pubblici e impiegare personale volontario. Inoltre, la normativa prevede un regime favorevole per gli enti senza scopo di lucro nell'affidamento di servizi di trasporto sanitario.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 107 del D.lgs. 36/2023 e carenza di istruttoria nella verifica dell'anomalia

    La valutazione di congruità dell'offerta deve essere complessiva. Il RUP ha richiesto integrazioni alla documentazione e ha ritenuto l'offerta congrua considerando l'apporto significativo di personale volontaristico, che consente una riduzione dei costi della manodopera. L'istruttoria non presenta carenze e il giudizio di congruità non è irragionevole.

  • Improcedibile
    Violazione di legge (art. 95, 96 e 98 D.lgs. n. 36/2023 - artt. 16 e 18 del disciplinare di gara)

    Il ricorso incidentale è improcedibile per carenza di interesse, dato l'infondatezza del ricorso principale.

  • Improcedibile
    Violazione di legge (art. 119 - comma 1 D.lgs. n. 36/2023 - art. 8 del disciplinare di gara)

    Il ricorso incidentale è improcedibile per carenza di interesse, dato l'infondatezza del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 868
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 868
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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