Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 15/07/2025, n. 13939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13939 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13939/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05376/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 5376 del 2025, proposto da Mitic S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, nonché dagli avvocati Alfredo Fava, Sergio Salvatore Manca e Silvia Caldarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in relazione alla diffida diretta ad ottenere il pagamento delle somme inerenti al contratto di subappalto stipulato con la società Siteco a r.l. CIG 5276950;
per la declaratoria del proprio diritto al pagamento delle somme non versate dall’appaltatore Siteco S.r.l. in relazione al contratto di subappalto stipulato tra Università e Siteco srl CIG 5276950, previa verifica, ove necessario, delle condizioni per l’autorizzazione al subappalto e quindi per il pagamento;
per la conseguente condanna dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” al pagamento di quanto dovuto pari a euro 89.092,66 con interessi e rivalutazione a decorrere dal dì del dovuto;
in subordine, per l’accertamento del danno arrecato dall’Università alla ricorrente a causa del mancato tempestivo pagamento di quanto dovuto e la condanna al risarcimento del medesimo, in misura pari ai pagamenti non adempiuti, ovvero nella diversa somma che si ritenesse di giustizia, maggiorato di interessi a decorrere dalla pubblicazione della relativa sentenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Mitic S.r.l. ha rappresentato di aver stipulato, in data 4 ottobre 2019, un contratto di subappalto con la società Siteco a r.l. che, a sua volta, aveva conseguito l’aggiudicazione di un contratto di appalto per la realizzazione di edifici per studenti, all’esito di una gara bandita dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
1.1. La società Siteco S.r.l., mediante la stipula del suddetto contratto di subappalto, aveva affidato a Mitic S.r.l. l’incarico di realizzare la fornitura e posa in opera di carpenteria metallica che, secondo la prospettazione della società ricorrente, costituiva parte integrane dei lavori commissionati dall’Ateneo “La Sapienza”.
1.2. Mitic S.r.l., dopo l’esecuzione del contratto di subappalto, ha dapprima infruttuosamente chiesto a Siteco S.r.l. il pagamento del relativo corrispettivo e, poi, alla stazione appaltante. L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, tuttavia, ha riscontrato negativamente tale richiesta, sostenendo che il contratto stipulato tra Mitic S.r.l. e Siteco S.r.l. non fosse qualificabile come contratto di subappalto ai sensi del codice dei contratti pubblici.
1.3. Mitic S.r.l., con pec del marzo 2024 (doc. 3 della produzione di parte ricorrente), protocollata dall’Ateneo “La Sapienza” in data 25 marzo 2024 (doc. 11 della produzione dell’Università resistente), ha diffidato tale Ateneo al pagamento di quanto dovuto in esecuzione del contratto di subappalto stipulato con Siteco S.r.l., chiedendo altresì di conoscere se detta Università avesse “ proceduto al versamento delle dovute percentuali sui ribassi degli appalti al Fondo costituito proprio a protezione dei subappaltatori ex art. 47 DL 34/2019 ed in quale misura ”.
1.4. Dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” è poi emerso che tale Ateneo, in data 17 aprile 2024, ha riscontrato la diffida inviata da Mitic S.r.l. nel marzo 2024 (oltre alla istanza di accesso presentata da Mitic S.r.l. con pec del 22 marzo 2024), rinviando a un precedente riscontro del 18 giugno 2020 e altresì rimarcando, inter alia , che il contratto stipulato tra la società ricorrente e Siteco S.r.l. non potesse essere qualificato come contratto di subappalto in base a quanto previsto dall’articolo 118, comma 11, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (doc. 12 della produzione dell’Università resistente).
2. Mitic S.r.l., con la proposizione del presente ricorso, ha, da un lato chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in relazione alla diffida del marzo 2024 e, dall’altro, ha esperito le azioni di accertamento e condanna di tale Ateneo al pagamento della somma di euro 89.092,66, oltre interessi e rivalutazione, sorta a fronte delle prestazioni eseguite in forza del contratto di subappalto stipulato con Siteco S.r.l., nonché una azione risarcitoria per il danno asseritamente subito dal mancato pagamento del predetto importo.
2.1. L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” si è costituita in resistenza nel presente giudizio e, con memoria depositata in data 7 giugno 2025, ha eccepito:
- l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio-inadempimento in quanto la diffida della società ricorrente del marzo 2024 era stata espressamente riscontrata in data 17 aprile 2024;
- l’irricevibilità del ricorso per tardività, in quanto la società ricorrente aveva già formulato la medesima richiesta all’Ateneo “La Sapienza” con pec del 1° aprile 2020, al quale era seguito il non impugnato riscontro negativo del 18 giugno 2020. Essendo decorso un anno dalla conclusione del relativo procedimento, la presente iniziativa giudiziale risulterebbe tardiva ai sensi di quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, c.p.a., in quanto il ricorso in esame è stato notificato solo in data 23 aprile 2025;
- l’inammissibilità del ricorso avverso l’asserito silenzio-inadempimento dell’Università “La Sapienza”, in quanto proposto a tutela di un diritto soggettivo di credito e in assenza di qualsivoglia potere autoritativo esercitabile dall’anzidetta Università;
- l’inammissibilità delle azioni di accertamento e condanna per difetto di giurisdizione;
- l’infondatezza dell’intero gravame.
2.2. Tanto la società ricorrente, quanto l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, hanno depositato memorie di replica con le quali hanno controdedotto alle avverse argomentazioni difensive e hanno, rispettivamente, instato per l’accoglimento e per il rigetto del ricorso.
2.3. All’udienza camerale del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento l’eccezione di inammissibilità dell’azione avverso il silenzio-inadempimento sollevata dall’Ateneo resistente con la propria memoria del 7 giugno 2025.
3.1. Dai documenti versati in atti, invero, risulta che la diffida del marzo 2024 inviata a mezzo pec da Mitic S.r.l. all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, sia stata da quest’ultima effettivamente riscontrata in data 17 aprile 2024 (doc. 12 della produzione dell’Università resistente).
3.2. In proposito, vale evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di affermare che “ l’adozione di un provvedimento esplicito da parte della P.A. (anche non satisfattivo dell’interesse fatto valere) in risposta all'istanza dell’interessato, ne interrompe l’inerzia e rende il ricorso inammissibile avverso il silenzio della P.A. per carenza originaria dell’interesse ad agire, se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso, o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come nella specie, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio all’uopo instaurato. Ciò in quanto il privato ha ottenuto il risultato al quale mira il giudizio, ossia il superamento della situazione di inerzia procedimentale e di violazione (elusione) dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini a tal fine previsti (T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 13/06/2022, n. 7753) ” (cfr. T.A.R. Sicilia, sez. III, sent. n. 3339 del 24 novembre 2022, passata in giudicato).
4. Il Collegio, poi, ritiene che le domande di accertamento, condanna e risarcimento del danno, congiuntamente proposte dalla società ricorrente con l’azione avverso il silenzio-inadempimento, non possano essere decise in questa sede, in quanto soggette al rito ordinario e non a quello camerale.
Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 117, comma 6, c.p.a., per ciò che concerne la domanda risarcitoria proposta dalla società ricorrente, nonché dall’articolo 32, comma 2, c.p.a., in relazione alle altre domande si dispone la conversione del rito da camerale a ordinario e si fissa l’udienza pubblica del 19 novembre 2025 per il prosieguo della trattazione.
5. Il Collegio, sulla scorta delle suesposte considerazioni, dichiara inammissibile l’azione avverso il silenzio-inadempimento e dispone, ai sensi degli articoli 32, comma 2, e 117, comma 6, c.p.a. la conversione del rito da camerale a ordinario in relazione alle restanti domande di tutela proposte dalla società ricorrente.
6. Si reputano sussistenti giusti motivi per posporre la regolazione delle spese di lite all’esito della definizione complessiva della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibile l’azione avverso il silenzio-inadempimento;
- dispone, ai sensi degli articoli 32, comma 2, e 117, comma 6, c.p.a. la conversione del rito da camerale a ordinario per le azioni di accertamento, condanna e risarcimento del danno.
Fissa per il prosieguo della trattazione del ricorso l’udienza pubblica del 19 novembre 2025.
Spese di lite al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO