Art. 3.
I mutui, da ammortizzarsi in venti anni, saranno contratti alle condizioni e nei modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi fra l'Amministrazione ferroviaria ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
Il servizio dei mutui sara' assunto dalla Amministrazione ferroviaria a partire dall'esercizio finanziario 1953-54. Le rate di ammortamento saranno inscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
I mutui, da ammortizzarsi in venti anni, saranno contratti alle condizioni e nei modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi fra l'Amministrazione ferroviaria ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
Il servizio dei mutui sara' assunto dalla Amministrazione ferroviaria a partire dall'esercizio finanziario 1953-54. Le rate di ammortamento saranno inscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.