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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/11/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 205/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa IN Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 205 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CP_1
e dell'avv. ROSSI CHIARA, ed elettivamente
[...] Email_1 domiciliata presso lo studio dell'avv , piazza Spalletti n. 4, Ponte a Egola (PI) CP_1
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
VA LO ) e dell'avv. VANNOZZI IRENE Email_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Email_3
Cavalletti, via Fucini n. 49, Pisa
Avv. quale curatore speciale dei minori, Controparte_2 con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: “Pronunciare la separazione dei coniugi con addebito della separazione alla sig.ra alle seguenti condizioni: Parte_2
1.Autorizzare i coniugi a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza dove riterranno più opportuno, salvo l'obbligo per entrambi di rendersi reciproca comunicazione delle eventuali nuove dimore e residenze e di rendersi comunque sempre reperibili;
2. disporre l'affidamento dei figli ai Servizi Sociali fino al raggiungimento della loro maggiore età
e adottare quanto al collocamento la soluzione ritenuta migliore e più adeguata all'interesse dei medesimi disponendo altresì l'obbligo a carico dei genitori di attivazione di supporto psicologico individuale dei minori;
quanto al diritto di visita del padre confermare l'attuale incontro settimanale di un'ora da attuarsi però presso il domicilio paterno in modalità separata per ciascun figlio: il venerdì dall'orario dell'uscita di scuola per e il martedì dall'orario dell'uscita di scuola per Per_1
disponendo che i ragazzi verranno prelevati da scuola direttamente dal padre e dallo stesso Per_2 riaccompagnati a casa della madre al termine della visita, con costante monitoraggio dell'evoluzione del rapporto padre-figli da parte dei servizi sociali che potranno intervenire adattando e modulando gli incontri in ragione della eventuale positiva evoluzione del rapporto
3. In assenza del presupposto che giustifica la assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario, stante che i minori e la sig.ra non abitano fin dal 2018 la casa coniugale che Pt_2 ha dunque perso la sua funzione di garantire ai figli la continuità dell'habitat domestico e comunque in ragione della scadenza contrattuale del 20.12.2022 come comunicata alle parti dal locatore, nulla disporre in ordine alla assegnazione della casa coniugale condotta in locazione
4. Ove i figli siano collocati presso la madre disporre un contributo a titolo di mantenimento di €
350,00 per ciascun figlio (per un totale di € 700,00) a carico del padre, precisando che, tanto nella denegata ipotesi di assegnazione della casa coniugale alla sig.ra tanto in ipotesi di Pt_2 reperimento di una diversa casa d'abitazione, il pagamento del canone di locazione resti a totale carico della sig.ra spese straordinarie che si rendessero necessarie per i minori da ripartirsi Pt_2 al 50% fra i genitori;
ove i figli siano collocati presso il padre disporre un contributo di mantenimento a carico della madre di complessivi € 300,00.
5. Pronunciato l'addebito della separazione alla Sig.ra disporre che nessun Parte_2 contributo di mantenimento sia dovuto alla medesima;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi del rigetto della domanda di addebito, nulla disporre in ordine al mantenimento della sig.ra in virtù della dimostrata capacità lavorativa della medesima a fronte della colpevole e Pt_2 volontaria inerzia della stessa nel reperire una occupazione lavorativa”; per parte resistente: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) stabilire un assegno non inferiore di € 400,00 a titolo di concorso per ogni figlio che dovrà essere bonificato sul c/c della madre entro e non oltre il 5 di ogni mese oltre alle spese straordinarie – da pattuirsi preventivamente
– ripartite al 50% tra i coniugi salvo le spese per prestazioni mediche che potranno essere effettuate dal SSN e da pattuirsi per la somma superiore ad € 100,00; 3) previa revoca di ogni ordinanza difforme anche in ordine alla assegnazione di servizi sociali e nomina di curatore dei minori disporre affidamento in via esclusiva alla madre con diritto di visita del padre il venerdì dalle ore 14:30 alle ore 15:30; 4) assegnare (previa conferma) il godimento della casa coniugale posta in Santa Croce sull'Arno (PI), via della Libertà n. 21, unitamente agli arredi alla sig.ra per conto Parte_2 e nell'interesse dei figli e , che vi vivrà sino alla emancipazione dei figli medesimi;
Per_2 Per_1
5) disporre assegno di mantenimento a favore della sig.ra nella somma non Parte_2 inferiore di € 500,00 mensile da versarsi sul c/c della resistente il 5 di ogni mese oltre alla percezione sempre a favore della sig.ra dell'assegno universale;
6) con vittoria di spese da Parte_2 liquidarsi in favore dell'erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio di parte convenuta. Vittoria di spese ed onorari di causa”.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 14 gennaio 2019, ha allegato di aver Parte_1 contratto il 5 dicembre 2004 in Santa Croce sull'Arno (PI) matrimonio concordatario con Parte_2
dall'unione con la quale sono nati i figli, e , il 14 marzo 2009.
[...] Per_1 Per_2
Ha allegato il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, causata dai comportamenti tenuti dalla moglie la quale, in costanza di matrimonio, aveva intrattenuto una relazione extraconiugale e si era, in conseguenza di ciò, totalmente disinteressata della gestione quotidiana dei due figli minori. Dal punto di vista economico, ha rilevato di prestare attività lavorativa come operaio a tempo indeterminato, con uno stipendio mensile di circa 1.500,00 euro e che parte resistente del pari prestava attività lavorativa presso la medesima società con contratto part-time per uno stipendio di circa 1.000,00 mensili;
la casa coniugale veniva condotta in locazione per un canone mensile di € 800,00.
Sulla base di tali presupposti, concludeva domandando pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie e, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido esclusivo dei minori a sé ricorrente, con collocamento prevalente dei medesimi presso il padre nella casa coniugale a lui assegnata, regolamentarsi il diritto di visita nel senso indicato in ricorso, nonché disporsi il mantenimento diretto dei figli e la ripartizione tra i coniugi, in ragione della metà ciascuno, delle spese straordinarie relative ai minori.
Sin dalla fase presidenziale, si è costituita in giudizio contestando il contenuto Parte_2 del ricorso avversario e rilevando come fossero stati, invero, i comportamenti del ricorrente a determinare la crisi coniugale che ha portato alla separazione tra loro, tanto che i figli erano gestiti interamente dalla madre senza alcuna partecipazione (se non sporadica) da parte del . Pt_1
Ha concluso, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e disporsi, in punto di condizioni accessorie, l'affido esclusivo dei figli alla madre, con collocamento prevalente degli stessi presso di lei nella casa coniugale a lei assegnata, la regolamentazione del diritto di visita padre-figli e la previsione a carico del dell'onere di corrispondere, a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento dei minori, la somma mensile di € 250,00 per ciascun figlio, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, nonché dell'onere di versare a sé resistente un assegno di mantenimento pari ad
€ 200,00 mensili.
All'esito della fase presidenziale, in occasione della quale si è proceduto anche all'ascolto dei minori e a incaricare i Servizi sociopsicologici territorialmente competenti, sono stati adottati i provvedimenti provvisori consistenti, in particolare, nell'affido dei minori ai Servizi sociali territorialmente competenti, con collocamento prevalente degli stessi presso la mamma nella casa coniugale a lei assegnata e rimettendo ai Servizi sociali affidatari anche la regolamentazione del diritto di visita, nonché nella previsione di un contributo di mantenimento a carico del padre e in favore dei minori pari ad € 250,00 mensili per ciascun figlio, più Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e di un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 150,00 mensili, più
Istat. La causa, a questo punto, è trasmigrata innanzi al giudice istruttore.
Nel corso dell'istruttoria, si è proceduto, tra l'altro, anche con l'espletamento di CTU sulla capacità genitoriale, nonché con l'assunzione delle prove orali richieste ed ammesse. Con ordinanza dell'11 agosto 2022, il Giudice istruttore ha affidato provvisoriamente i figli al Servizio sociale, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, e nominato un curatore speciale dei minori nella persona dell'avv. In seguito all'espletamento delle prove orali, il Controparte_2
Giudice istruttore ha formulato una proposta conciliativa alle parti ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. ma la stessa è rimasta senz'esito. Le parti, dunque, hanno precisato ognuna le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda di separazione è fondata e merita di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma (anche) nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art.151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta della parte ricorrente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
2. RICHIESTA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE ALLA RESISTENTE Parte ricorrente ha domandato addebitarsi la separazione alla moglie, per avere la stessa intrattenuto, in costanza di matrimonio, una relazione extraconiugale con tale che avrebbe, Persona_3 peraltro, presentato ai figli nonostante il dissenso del padre.
La resistente contesta la ricostruzione dei fatti per come operata da controparte, rilevando come la crisi familiare fosse insorta a causa dei comportamenti del , il quale si mostrava assente e Pt_1 disinteressato nei confronti dei figli, tanto che era la madre soltanto ad occuparsi di loro e della loro gestione quotidiana.
Ora, va preliminarmente, detto che la pronuncia di addebito non può fondarsi esclusivamente sulla violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., richiedendo un accertamento sulla causalità di tale violazione nella crisi del rapporto coniugale (ex multis, Cassazione civile sez. I, 03/07/2023, n.18725;
Cass. n. 40795 del 20.12.2021). Secondo un principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, per l'addebitabilità della separazione non basta il riscontro di una condotta volontariamente e consapevolmente contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo altresì accertare che tale condotta abbia reso o contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula inoltre, in linea di principio, una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (cfr. fra le altre Cass.n.2740/08; Cass.n.21245/10; Cass. n. 8862/12;
Cass.n.8873/12).
Premesso tanto, ritiene il Tribunale che la domanda svolta da parte ricorrente non possa trovare in questa sede accoglimento, giacché sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
Va detto che, in tema di separazione giudiziale dei coniugi si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale" (Cassazione n. 11516 del 23/05/2014,
Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618).
Con questo vuol dirsi che, a fronte della prova dell'adulterio (prova che questo Collegio non ritiene raggiunta nel caso di specie), il richiedente l'addebito può ritenersi avere assolto all'onere della prova su di lui gravante solo offrendo prova della condotta dell'altro coniuge, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta;
spetta, di conseguenza, all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059, come richiamata da
Tribunale Modena sez. II, 13/07/2017, n.1248). Nel caso di specie, ritiene questo Collegio che il ricorrente non sia riuscito a dare prova della relazione extraconiugale intrattenuta dalla in costanza di matrimonio, non essendo emersa Pt_2 tale circostanza né dall'interrogatorio formale della signora né dalle prove per testi, che si sono invero concentrate unicamente sull'aspetto relativo alla gestione quotidiana dei figli.
Da ciò discende che, non essendo il ricorrente riuscito a dar prova del tradimento della moglie, non può dirsi operante quella presunzione poc'anzi richiamata che fa risiedere nella relazione extraconiugale il motivo dell'insorgenza della crisi familiare, causa della separazione.
La domanda deve, conseguentemente, essere rigettata.
2. PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI MINORI
2.1. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI
Venendo ai provvedimenti relativi ai figli minori, e , movendo dalla questione Per_1 Per_2 relativa al loro affidamento e collocamento, va detto che soltanto la madre ha concluso nel senso di domandare l'affidamento esclusivo dei figli a sé, mentre tanto il curatore speciale dei minori, quanto il padre, hanno chiesto la conferma dell'affido dei minori al Servizio sociale territorialmente competente, ritenendola la misura maggiormente rispondente agli interessi dei minori e consentendo, così, ai ragazzi di proseguire nel progetto di sostegno agli incontri tra padre e figli intrapreso dal
Servizio affidatario.
Il Collegio ritiene opportuno confermare la misura dell'affidamento dei minori ai Servizi e ciò in ragione di tutto quanto emerso nel corso del giudizio e relazionato dai professionisti (CTU e Servizi sociali) incaricati dal Tribunale. Le considerazioni svolte dal CTU ormai tre anni fa – che avevano portato la consulente a suggerire l'affido ai Servizi – appaiono ancora attuali e descriventi la situazione nella quale versa il nucleo familiare. Ed invero, come rilevato dalla CTU, ciascun genitore non è stato in grado di garantire la figura dell'altro per assicurare le principali esigenze alla crescita equilibrata e serena dei figli (si v. pag. 43 dell'elaborato peritale). La madre è apparsa carente nell'aspetto relativo all'accesso ai figli dell'altra figura genitoriale e si è sempre mostrata schiva anche nei rapporti con i Servizi sociali affidatari, rendendosi difficilmente rintracciabile sia telefonicamente che tramite mail (si v. relazione dei Servizi sociali depositata in data 14 maggio
2025)….L'atteggiamento tenuto dalla sig.ra invece, a parere del Servizio scrivente, Pt_2 dimostra quanto la stessa continui nel tempo ad avere un atteggiamento scarsamente collaborativo nei confronti del Servizio scrivente e della curatrice speciale nonché di quanto la madre si mostri anche scarsamente consapevole delle difficoltà che i minori mostrano sia nel contesto scolastico che extrascolastico. La mancata collaborazione nei confronti del Servizio sociale è, del resto, accompagnata dall'assenza di qualsiasi intento volto a favorire una positiva e funzionale relazione tra il sg. e i figli (pag. 6 della relazione); elemento che già era stato evidenziato a suo tempo Pt_1 anche dalla CTU, la quale aveva rilevato un rapporto molto stretto tra i minori e la madre e un atteggiamento da parte di quest'ultima che si presenta come iperprotettivo, privo di stimoli nei confronti dei figli verso l'esterno e, anzi, che sembra trasmettere loro una certa diffidenza (pag. 42 dell'elaborato peritale). La sig.ra di fatto, non era sembrata capace di avviare un serio Pt_2 processo di revisione critica del proprio ruolo genitoriale. E ancora di quanto la stessa mostrasse scarse capacità di saper cogliere le reali attitudini dei figli, di vederli come due personalità distinte nonché la sua scarsa capacità di mettere da parte le proprie aspirazioni nei confronti dei figli interferendo troppo nelle loro scelte, anche scolastiche (si v. pag. 6 della relazione dei Servizi sociali in atti). Elementi, questi, che il Servizio sociale ritiene ancora oggi sussistenti in misura analoga a quando, più di due anni fa, erano stati riscontrati.
Ciò che appare a questo Tribunale è che la madre non abbia in alcun modo preso coscienza delle criticità rilevate dai professionisti che si sono occupati del nucleo familiare e, pertanto, sia rimasta ferma nelle proprie posizioni senza mettersi in discussione, neanche nell'interesse e a tutela dei suoi figli.
Il suo atteggiamento controllante nei confronti dei ragazzi non solo non ha favorito la ricostruzione del rapporto col padre, rispetto al quale i minori continuano ad essere ostili e tenere un atteggiamento di sostanziale rifiuto (pag. 5 della relazione dei Servizi), ma ha indotto il Servizio ad esprimere preoccupazione non tanto per la mancata ripresa negli anni di una sana relazione padre figli quanto invece per il generale benessere psicofisico dei minori…continuano ad emergere continue contraddizioni in merito al loro stile di vita, alle relazioni intrattenute con i pari, al loro inserimento nel contesto scolastico, così come non fanno mai realmente emergere niente rispetto ai loro reali stati d'animo (pag. 6 della relazione dei Servizi sociali).
Il padre, dal canto suo, seppur abbia manifestato un atteggiamento maggiormente collaborativo e ricercante il confronto con i Servizi incaricati ed essersi mostrato puntuale rispetto agli incontri organizzati con i propri figli, di fatto, non costituisce per loro (per i minori) una figura genitoriale di riferimento e, anzi, come detto, gli stessi sono rimasti convinti di non volerlo frequentare oltre il tempo strettamente necessario, oltre che disinteressati rispetto alla possibilità di riallacciare con gradualità i rapporti con lui.
Le disfunzionalità genitoriali sopra sinteticamente descritte ed emergenti in atti, in uno alla necessità di proteggere la minore dalle condotte disfunzionali di entrambi i genitori induce a confermare, allo stato, ai sensi dell'art.
5-bis della legge n. 183/1984, l'affidamento di e al Servizio Per_1 Per_2
Sociale già incaricato.
Occorre, quindi, definire l'ambito degli interventi del Servizio Sociale affidatario, nel senso che occorre che a tale affidamento sia associata anche una drastica limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo a tutte le decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione e la crescita dei minori.
Ritenuto in particolare che ai sensi dell'art.
5-bis legge n. 184/1983 deve essere previsto:
- che i minori siano collocati presso la madre;
a) che gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell'ente locale sono i seguenti:
- il responsabile del servizio o suoi delegati eserciteranno la responsabilità genitoriale, sentiti i genitori, assumendo le decisioni di maggiore rilievo inerenti alla scuola, alla salute e alle attività sportive dei minori.
Per tutte le questioni attinenti alle scelte medico sanitarie, che vedano i genitori in disaccordo, sarà seguita la decisione del medico di base che indicherà, se necessario, l'utilità di una visita specialistica o dell'intervento.
Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire i figli nell'andamento scolastico;
inoltre dovranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste. Il ritiro dei documenti di valutazione potrà essere effettuato da entrambi i genitori separatamente.
b) gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario dei minori: la madre potrà compiere atti di gestione quotidiana e le decisioni di ordinaria amministrazione;
c) gli atti che possono essere compiuti dai genitori:
i genitori dovranno comunque seguire le attività dei figli rivolgendosi in caso di disaccordo anche al responsabile del servizio affidatario.
Il Servizio Sociale affidatario dovrà assicurare:
- sostegno alla genitorialità per ciascuna delle parti, mettendo a disposizione tali percorsi;
- percorsi di sostegno psico-terapeutico per i minori e cercando di far raggiungere ai genitori accordo sull'individuazione di un eventuale professionista privato;
- prosecuzione degli incontri padre/figli nelle modalità di seguito specificate;
- attivazione di servizio di educativa domiciliare per almeno un giorno alla settimana presso l'abitazione dei minori, relazionando sull'attività svolta.
L'affidamento al Servizio avrà la durata di 16 mesi dalla data di comunicazione della presente sentenza.
Il Servizio Sociale affidatario dovrà comunicare entro sette (7) giorni dalla notifica della presente sentenza il nominativo del responsabile giudice tutelare presso l'adito Tribunale e ai genitori.
2.2. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE In punto di assegnazione della casa coniugale, sita in Santa Croce sull'Arno, viale della Libertà, va detto che il ricorrente domanda che nulla venga disposto, atteso che i minori e la madre non vivrebbero, di fatto, nell'immobile anzidetto ma in quello della nonna materna (madre della signora)
e che, in ogni caso, vi è stato il diniego rispetto al rinnovo della locazione in data 20 dicembre 2022.
Ora, partendo dal presupposto per cui, in tema di separazione personale, “il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione "ex lege" del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore;
tale estinzione si verifica anche nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione, succedendo in tal caso l'assegnatario nella quota ideale dell'altro coniuge". (Cass. 30 aprile 2009 n. 10104; nello stesso senso, si v. anche Cass.
17 luglio 2008 n. 19691; Cassazione civile sez. III, 07/11/2019, n.28615; Cassazione civile sez. III,
21/01/2011, n.1423), occorre rilevare che, a seguito della comunicazione di vendita immobile e contestuale diniego di rinnovo del contratto di locazione ex art. 3 della legge n. 431/1998 (allegata col doc. n. 35 al fascicolo di parte ricorrente) da parte del locatore dell'immobile adibito a casa coniugale e oggetto di assegnazione, nulla è stato rilevato rispetto all'eventuale sfratto del nucleo familiare dall'immobile ora detto ed anzi, per quanto consta, la signora continua ad ivi abitare unitamente ai minori. Nella relazione da ultimo redatta dall'educatore professionale e allegata alla relazione dei Servizi del 14 maggio 2025, invero, si legge che l'educatore si reca presso l'abitazione dei minori in Viale della Libertà, Santa Croce sull'Arno, alle ore 14:20 circa…I minori escono alle
14:30 esatte: scendono dal primo piano dell'abitazione, percorrendo la scala esterna del terrazzo seguiti dalla madre (…) (si v. pag. 2 della relazione). Non vi sono, del resto, elementi di segno contrario che appaiono sufficientemente convincenti rispetto alla possibilità che i minori non abitino nell'immobile predetto.
In ogni caso, merita precisare (atteso che il diniego del rinnovo era espressamente finalizzato alla vendita dell'immobile) che, da giurisprudenza consolidata di legittimità, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1937, n. 74), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto
- anche oltre i nove anni (confr. Cass. civ. sez. un. 26 luglio 2002, n. 11096; Cass. civ. 10 giugno
2006, n. 12296, come richiamate da Cassazione civile sez. III, 19/07/2012, n.12466). Da ciò si evince, pertanto, la precisa volontà del legislatore di assimilare ai meri fini della trascrizione, il diritto dell'assegnatario a quello del conduttore, così attribuendo all'istituto un quoziente di opponibilità ai terzi, anche a prescindere dalla trascrizione.
Premesso, tanto, allora questo Tribunale ritiene ancora sussistenti tutti i presupposti (la conservazione dell'habitat nel quale i ragazzi sono nati e cresciuti) che a suo tempo avevano determinato l'assegnazione della casa coniugale alla madre, in qualità di genitore collocatario dei figli, dovendosi, in questa sede, confermare la statuizione resa in questi termini.
Nulla si prevede in termini di onere di pagamento del canone di locazione, attesa l'assenza di domanda (da parte dell'assegnataria signora esplicita sul punto, all'atto di precisare le Pt_2 proprie conclusioni.
2.3. REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA PADRE-FIGLI
Venendo, ora, alla disciplina della frequentazione padre-figli e richiamando tutte le considerazioni già espresse sub paragrafo 2.1. in tema di affidamento e collocamento dei figli minori, il Tribunale condivide la valutazione dell'assistente sociale, la quale ha rilevato che, se da un lato Tes_1 continuare ad organizzare gli incontri padre figlio secondo l'attuale organizzazione che ormai va avanti da moltissimo tempo può risultare come una forzatura nei confronti dei minori stessi, dall'altro, a parere del Servizio scrivente, qualora dovesse venir meno l'attuale organizzazione, si pensa che il rapporto padre figli verrebbe totalmente interrotto (così, a pag. 5 della relazione dei
Servizi sociali del 14 maggio 2025). In definitiva, il rapporto padre figli si poggia esclusivamente su quell'unico incontro settimanale, della durata di un'ora, alla presenza dell'educatore professionale, incontro durante il quale, peraltro, i minori non sembrano consentire fino in fondo l'accesso alla figura paterna, limitandosi a dialogare con lui il minimo indispensabile e sino all'orario in cui, puntualmente, torneranno a casa. L'educatore ha, invero, rilevato che alle ore 15:30 puntuali si alzano dal tavolo, si dirigono verso l'uscita e rimangono lì in attesa dell'educatore e del padre che, nel frattempo, paga il conto. Escono dal locale per andare verso casa senza voltarsi al saluto del Sig. : rientrando Pt_1 presso la loro abitazione, non risponde e fa un gesto con la mano sempre senza Per_2 Per_1 rivolgere lo sguardo al genitore (pag. 2 della relazione).
L'educatore ha riportato episodi specifici e ha, poi, osservato come la conversazione tenuta tra genitore e figli inizia sempre partendo dall'argomento scolastico, mentre su altri temi sollevati talvolta dal padre, talvolta dall'educatore, i due minori tendono a non esprimersi. Non pochi sono i momenti di silenzio all'interno dell'ora di educativa. Il padre comincia ogni dialogo con , in Per_1 alcuni casi facendogli i complimenti per il suo aspetto e la cura nel vestirsi, solo in seconda battuta prova a coinvolgere che spesso risponde a monosillabi oppure si rivolge subito molto Per_2 duramente nei confronti del genitore (pag. 4 della relazione). I minori sono seguiti, ciascuno, da psicologhe operanti presso il Servizio sociale incaricato. Rispetto ad , la dr.ssa Simona Maffei ha rilevato – in continuità con quanto, per vero, emerso dalle Per_1 relazioni dei Servizi e dalle audizioni svolte – che i rapporti col padre si sono stabilizzati al pranzo del venerdì alla presenza del personale educativo e che il minore non pare interessato ad ampliare
o approfondire la relazione con il padre.
Proprio perché si condividono le premesse e valutazioni fatte dal Servizio sociale e richiamate in apertura, ritenuto, altresì, che sia interesse dei ragazzi ricostruire un rapporto col padre e non restare isolati nella bolla familiare che ha influenze non positive sul loro sviluppo armonioso ed equilibrato, avendo la stessa madre, foss'anche non direttamente, sino ad ora contribuito a rafforzare e radicalizzare nei figli l'idea di non voler vedere il padre, questo Tribunale non ritiene di dar seguito alla richiesta di sospensione degli incontri avanzata dal curatore (e motivata sul presupposto per cui non si può ignorare il rifiuto dei minori e le modalità ormai inutili di svolgimento degli incontri), né,
d'altro canto, alla richiesta del ricorrente di prevedere che gli incontri si svolgano presso l'abitazione paterna e in giorni separati, quanto, piuttosto, di disporre la prosecuzione degli incontri nelle modalità già praticate, incaricando i Servizi affidatari del compito di valutare, previa valutazione della condizione psicofisica dei minori, la possibilità di prevedere gli incontri in giorni separati e di operare qualsivoglia modifica rispetto al regime già praticato (si legga la relazione del servizio del
15.05.2025, dove è detto che se da un lato continuare ad organizzare gli incontri padre figlio secondo
l'attuale organizzazione che ormai va avanti da moltissimo tempo può risultare come una forzatura nei confronti dei minori stessi, dall'altro, a parere del Servizio scrivente, qualora dovesse venir meno
l'attuale organizzazione, si pensa che il rapporto padre figli verrebbe totalmente interrotto. Ciò stante non solo l'atteggiamento dei ragazzi ma anche tenuto conto del comportamento assunto dalla madre).
Il Tribunale è consapevole che così decidendo si corre si disattende verosimilmente la volontà espressa dai minori in punto di visite e frequentazioni col padre (si veda verbale udienza audizione minori dell 6.09.2023, così il figlio : “Adesso lo incontriamo a casa nostra, c'è un bar davanti Per_1 dove andiamo a mangiare;
altre volte siamo andati in un ristorante. Per me va bene dove lo incontriamo adesso perché mi fa stare tranquillo e non vorrei incontrarlo di più, fosse per me non lo incontrerei proprio. Non lo voglio incontrare sia per quello che ha fatto in passato sia per quello che fa anche ora. Io vado con l'autobus per spostarmi solitamente e lui un giorno mi ha detto che siamo sporchi per questo e ha iniziato ad offenderci senza motivo. Quando lo incontro è perché sono obbligato e non lo guardo neanche negli occhi. Non lo so perché continua a portare avanti questa causa, io gliel'ho detto che non lo voglio vedere e, secondo me, lui non mi vuole bene. Gliel'ho sempre data la possibilità di dimostrarmelo durante gli incontri ma lui non lo fa mai. Per me ha già fatto troppo e nulla. L'unica cosa che può fare è lasciarmi in pace. Penso che non si potrà recuperare neanche quando sarò grande …; così il figlio : “Adesso lo incontriamo il venerdì al bar Per_2 davanti casa;
se potessi scegliere, non lo vorrei proprio vedere ma sono stato obbligato. Credo che sia tempo perso e che non si possa fare niente per ricostruire questo rapporto. Non ho ricordi belli con lui, solo brutti. Una volta abbiamo fatto una vacanza da soli con lui, nel 2018, ma lui dormiva sempre perché beveva. Ora non lo so se beve ancora ma finché uscivamo insieme ha sempre bevuto tanto infatti si addormentava e noi rimanevamo da soli;
all'epoca avevo 9 anni. Non voglio avere rapporti con lui perché mi ha fatto troppo male;
lunghe assenze, ci ha picchiato (sia noi che mamma), quando eravamo ancora in casa insieme lui ci minacciava tutti. Non ha voluto che l'assistente sociale entrasse in casa nostra dicendo che era casa sua. Non migliorerà mai questa situazione, per questo se potessi vorrei vivere solo con mamma e . Ho sempre dato a mio padre possibilità da quando Per_1 sono nato. Non ho mai sentito che lui mi voglia bene, non lo dimostra e non riuscirà mai a farlo. Se mi volesse bene si sarebbe fermato prima nel momento in cui ve deva che non lo volevo incontrare;
mi avrebbe lasciato in pace. Ad oggi non lo so se mai riusciremo a recuperare il rapporto ma mi sentirei più tranquillo senza di lui. Agosto è stato il mese più tranquillo da tanto tempo proprio perché non l'ho incontrato. La mia famiglia sono mamma, , nonna e tutti i familiari di mamma. Non Per_1 riesco a chiamare , mi sembrerebbe un'offesa verso tutti quelli che sono Persona_4 effettivamente padri e lo dimostrano. Mi manca avere un padre ma non mi manca lui … ).
In proposito, si rammenta, allora, il disposto dell'art. 315-bis c.c., comma 3, artt. 336-bis e 337- octies c.c., che nello stabilire il diritto del minore di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano e le modalità con cui tale ascolto deve avvenire, fa attuazione all'interno del nostro ordinamento di quanto previsto dalla Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo in data 25 gennaio 1996, a mente del cui art. 6 nei procedimenti che riguardano un minore l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve, quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente, permettere al medesimo di esprimere la propria opinione. La norma convenzionale stabilisce che a questo obbligo consegua il dovere, per il giudice, di "tenere in debito conto l'opinione da lui espressa". Questa disposizione (a cui si ispira il disposto dell'attuale art. 473-bis.4 c.p.c. in tema di ascolto del minore, laddove, nel prevedere che “il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano”, spiega che “le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità”) chiarisce che il giudicante è tenuto ad ascoltare il minore, qualora abbia una capacità di discernimento sufficiente, e a prendere una decisione nel suo interesse superiore, ma non a seguire pedissequamente il suo volere, che deve essere, invece, tenuto “in debito conto” (cioè considerato e ponderato con tutta l'attenzione che merita, dato che proviene dalla persona su cui si ripercuoteranno gli effetti della decisione).
Tenere nel debito conto è, però, cosa diversa dal recepire sempre e supinamente, rimanendo affidata al giudice e non al minore l'individuazione del superiore interesse di quest'ultimo. La prescrizione dell'art. 315-bis c.c., comma 3, impone non solo l'ascolto del minore, ma anche una valorizzazione attuale e sostanziale del suo punto di vista ai fini della decisione che lo riguarda;
sicché il giudice, pur non essendo tenuto a recepire, nei suoi provvedimenti, le dichiarazioni di volontà che emergono dall'ascolto del minore, ove intenda disattendere le valutazioni e le aspirazioni espresse nel corso dell'ascolto deve compiere una rigorosa verifica della contrarietà di una simile volontà al suo interesse (Cass. 12957/2018, Cass. 23804/2021).
Nel caso all'esame, dopo aver proceduto (la scrivente quale giudice istruttore) all'ascolto di Per_1
e e avere appreso il rifiuto degli stessi ad incontrare il padre, il Collegio ha ritenuto di non Per_2 assecondare del tutto questa volontà, prevedendo, incontri del tipo di quelli attualmente praticati.
Tra i genitori persiste ormai da tempo un evidente conflitto che rischia realmente di coinvolgere e pregiudicare l'equilibrio psico-fisico ed emozionale dei ragazzi.
Ascoltare ora la volontà dei ragazzi non significa seguire i loro desiderata di bimbi ancora non maturi, ma solo arrivare a far sì che non si sentano “pretesi” bensì “accolti”. L'audizione del minore rappresenta, quindi, è vero, un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alle vicende in cui è coinvolto, in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del minore di esprimere liberamente la propria opinione (cfr. Cass. n.
7282/2010) ma non può ritenersi vincolante per il giudice, il quale dovrà tenere conto dell'assenza di condizionamenti, nonché del grado di maturità e della capacità di discernimento alla luce del “best interest of child”.
La madre dei ragazzi, pur avendo formalmente accettato l'intervento dei servizi, non è riuscita di fatto a facilitarne il lavoro, continuando ad esprimere timori che nella sostanza hanno limitato l'intervento rieducativo e di recupero del rapporto padre/figli, estromettendo di fatto il padre dei figli dall'organizzazione della vita dei figli stessi. Tutto questo induce a ritenere “non genuino” e/o comunque non consapevole il desiderio espresso da e (quello di non incontrare il Per_1 Per_2 padre) perché verosimilmente influenzato e condizionato dalla madre padre che tende a generare un conflitto di lealtà nei figli stessi.
Bisogna provare a educare e a capire che nei rapporti ci vuole perseveranza, Per_2 Per_1 rispetto, fiducia e pazienza;
a capire che occorre riuscire a parlarsi senza innalzare muri e a non scappare di fronte ai guai, che bisogna saper coltivare e poi aspettare per veder crescere. Ora, non è dubbio che la situazione familiare sia molto complessa e necessiti di un lungo percorso di ristrutturazione in quanto nei rapporti sia durante il periodo di vita familiare congiunta sia dopo la separazione, non è stata mai elaborata la conflittualità e non sono stati vissuti rapporti di vita familiare serena.
I ragazzi hanno dovuto vivere il disagio di essere esposti al dolore di non poter godere del diritto al rispetto per la propria crescita in pieno accudimento bi-genitoriale e oggi e Per_1 Per_2 necessitano di molto sostegno per vivere le emozioni attuali;
necessitano di una continuità nell'accudimento e di stabilità emotiva. Il padre non ha però dato accesso alla propria capacità autoriflessiva ed autocritica, negando in tal modo la possibilità di scambi emotivi efficaci coi figli.
La permanenza della situazione in essere dall'inizio del procedimento non ha portato ad alcuna significativa e positiva evoluzione del rapporto padre figli e solo la consapevolezza da parte di tutti i soggetti coinvolti delle condotte disfunzionali poste in essere, potrebbe dare vita ad un percorso di cambiamento in grado di far evolvere la relazione.
Si ritiene, pertanto, necessaria ed opportuna la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte dell' territorialmente competente, con prosecuzione/attivazione di qualsivoglia percorso che CP_3 possa supportarli e sostenerli anche (e non solo) in vista della ricostruzione del rapporto con il padre.
2.4. CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO DEI MINORI
Sul punto, il Tribunale, considerando che non sono emersi elementi ulteriori o diversi rispetto al momento della statuizione (pur in via provvisoria) di carattere economico assunta in fase presidenziale, ma considerato il presumibile onere del pagamento di un canone di locazione a carico della (anche in ragione della pendenza del procedimento di sfratto documentata in Parte_3 atti) e i tempi di permanenza dei figli press ciascun genitore (inesistenti i tempi di permanenza dei figli presso il padre) ritiene di prevedere a carico di l'onere di contribuire (come in Parte_1 definitiva pure dallo sesso richiesto, si vedano note di precisazione delle conclusione del 22.05.2025) al mantenimento dei figli minori, nella misura di € 800,00 complessivi (€ 400,00 per ciascun figlio oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, in favore di ciascun figlio) in aggiunta al 50% delle spese straordinarie regolate come da dispositivo.
A tale determinazione si addiviene in forza del combinato disposto degli artt. 337 ter, comma 4, c.c.
e 337 sexies, comma 1, c.c. e, dunque, tenendo conto delle esigenze sempre crescenti dei ragazzi
(ormai adolescenti), della sporadicità degli incontri padre-figli, limitati, com'è noto, ad un incontro settimanale di appena un'ora – circostanza che fa gravare sulla madre l'intero onere del mantenimento ordinario per i ragazzi - , i verosimili costi della quotidianità dei figli nonché la condizione economica e lavorativa dei genitori.
Per quanto concerne, infine, l'assegno unico ed universale relativo ai figli minori, si osserva che, con d.lgs. n. 230 del 21.12.2021, che in via generale la legge 19 maggio 1975, n. 151 prevedeva all'art. 211 che “il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge” e che dopo la riforma, tuttavia, sull'affido condiviso del 2006, salvo casi particolari i figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, sebbene collocati prevalentemente presso uno di essi. La Cassazione è chiara nell'affermare che “il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi della L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 211, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione” (Cassazione Civile, sent. n. 12770 del 23 maggio 2013). Ragionando, dunque, per analogia, si può concludere nel senso che l'assegno unico ed universale recentemente introdotto (e che, con riguardo a questo nucleo familiare, ammonta attualmente ad € 376,00 mensili, come dichiarato dalla resistente all'udienza del 28 novembre 2024) sia integralmente devoluto alla madre, qua parte resistente, in qualità di genitore collocatario.
3. ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DI Parte_2
Il rigetto della richiesta di addebito avanzata da parte ricorrente impone, a questo punto, di esaminare la domanda di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore, che la stessa quantifica in € 500,00 mensili, più Istat.
Tale richiesta deve essere valutata tenendo a mente che, permanendo il vincolo coniugale trattandosi di giudizio di separazione, gli “adeguati redditi propri” ai quali l'art. 156 c.c. fa riferimento sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., 24 giugno 2019, n. 16809, come richiamata da
Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, n.975);
In particolare, “il Giudice deve agire: tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi" (Cass. Civ. n. 31348/2022, come richiamata da Corte appello Venezia sez. III, 11/05/2023,
n.1048). Nel caso di specie, la situazione economica delle parti risulta indubbiamente sperequata a svantaggio della resistente. La invero, risulta disoccupata ed è comproprietaria per 1/27 di immobile Pt_2 sito in Santa Croce sull'Arno, oltre ad essere proprietaria di un'autovettura, mentre il ricorrente, oltre ad essere proprietario per ¼ della società di famiglia (la “Riccio Felice's Sons s.r.l.) è, altresì, comproprietario di taluni immobili siti nel Comune di Fucecchio e Castelfranco di Sotto e, stando alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 (relativa al periodo d'imposta 2023), ha percepito un reddito imponibile pari ad € 23.888,00.
Il Tribunale, in forza delle considerazioni ora espresse, ritiene opportuno riconoscere in favore di un assegno di mantenimento, che si reputa congruo quantificare in € 150,00 Parte_2 mensili, più Istat, in continuità con quanto già previsto in fase presidenziale.
4. ISTANZA EX ARTT. 473BIS.38 E 473BIS.39 C.P.C. AVANZATA DA PARTE RICCIO
In seno alla comparsa conclusionale di replica, parte ricorrente ha avanzato istanza ai sensi degli artt.
473bis.38 e 473bis.39 c.p.c. per ammonire e adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti della la quale, dopo la bocciatura del minore e la mancata partecipazione di agli Pt_2 Per_1 Per_2 esami di riparazione, avrebbe deciso del tutto inopinatamente e senza consultare il padre dei suoi figli ad iscrivere i ragazzi al Liceo delle scienze umane dell'Istituto privato di recupero anni scolastici
Bianca IN di Firenze, per cui è richiesta una spesa che si aggira attorno ad € 16.000,00 (per i due anni di recupero di ciascun figlio).
Ora, premessa la necessaria riqualificazione della richiesta ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. – posto che il d.lgs. n. 149/2022 introduttivo, tra l'altro, degli artt. 473bis.38 e 473bis.39 c.p.c. trova applicazione ai soli procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023) e ritenuta l'ammissibilità della richiesta – sebbene formulata successivamente alla precisazione delle conclusioni – giacché formulata con riferimento a circostanza sopravvenuta alla precisazione delle conclusioni e, comunque, essendo lo strumento di cui all'art. 709 ter c.p.c. azionabile d'ufficio, tanto più poi, che trattandosi di domanda afferente, seppure in senso lato, ai figli minori, non si può parlare in senso stretto di decadenze e preclusioni, ritiene questo Tribunale che la condotta della vada, intanto, censurata con Pt_2
l'ammonimento ad attenersi alle prescrizioni del Tribunale nonché a condividere col padre dei suoi figli, tra le altre, tutte le decisioni che hanno riguardo alla formazione scolastica dei minori stessi.
Brevemente, giova precisare che l'art. 709-ter c.p.c. è stato introdotto per tutelare il diritto soggettivo del figlio minore alla bi-genitorialità, per consentire al giudice di individuare soluzioni alle controversie endo-familiari ed assumere provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni mediante due distinte ed autonome tipologie di intervento del Giudice.
La prima tipologia di interventi giudiziali consiste nella soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale (ad es., scelta della scuola o del luogo di residenza del minore) o delle modalità di affidamento della prole (ad es., individuazione delle spese straordinarie relative all'ambito scolastico o sanitario, ovvero specificazione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori) e si conclude con l'adozione di “provvedimenti opportuni”.
Il secondo meccanismo mira ad imporre, su richiesta di parte, l'attuazione e l'osservanza del provvedimento di affidamento dei figli previo accertamento di già verificate inadempienze (ad es., inadempimento totale o parziale all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli) o di già verificate violazioni (ostacoli frapposti alla frequentazione con il figlio, ovvero, all'opposto, discontinuità nell'esercizio del diritto-dovere di frequentazione della prole) poste in essere dall'altra parte, e si conclude con l'eventuale modifica dei provvedimenti in vigore e con la possibile adozione, anche congiunta, delle misure coercitive previste nel secondo comma dell'art. 709-ter c.p.c. 2 vale a dire 1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della
[...]
CP_4
Nel caso, l'inadempimento della signora rispetto in generale ai provvedimenti resi da questo Pt_2
Tribunale è un fatto che ormai può dirsi incontestato, che ha arrecato e reca un pregiudizio grave ai figli minori.
Il Tribunale ritiene di censurare, pertanto, (come già detto) con l'applicazione della sanzione dell'ammonizione, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., il comportamento della apparsa nel corso Pt_2 del giudizio e in occasione dell'ultimo episodio portato all'attenzione del Tribunale, “immatura” nell'esercizio della responsabilità genitoriale, che impone di superare i personali motivi di rancore, di accantonare, nell'interesse dei minori coinvolti, quelli che sono i normali e anche comprensibili dissapori di una coppia genitoriale che non è più coppia, incapace di condividere lo stesso obiettivo consistente nel mantenimento del benessere psicofisico dei figli.
Tutto ciò induce il Tribunale ad auspicarsi una disponibilità della signora a fare una doverosa autocritica rispetto ai comportamenti posti in essere, a ripensare ad un modo diverso di relazionarsi col padre dei suoi figli, al fine ultimo di salvaguardare i figli stessi, cessando ogni comportamento più o meno apertamente ostruzionistico, rammentando, che seppure, ormai non più coppia, per sempre invece, esse parti sono e saranno genitori di e . Per_1 Per_2
In proposito, ripetiamo che la funzione delle misure stabilite nell'art. 709 ter c.p.c. è quella di indurre l'obbligato al rispetto delle prescrizioni giudiziali emesse a suo carico e ad astenersi in futuro da condotte qualificabili in termini di inottemperanza all'ordine impostogli in sede giudiziale. Va, inoltre, considerato che “l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 709 ter c.p.c. trova necessario presupposto di fatto nell'effettivo inadempimento agli obblighi oggetto della decisione presidenziale (o del giudice istruttore in modifica) ovvero in comportamenti lesivi degli interessi della prole, ed è da ritenere che i poteri accordati al giudice dalla norma sono subordinati all'inadempienza citata (che, appunto, li prevede in caso di gravi inadempienze), o al compimento di atti pregiudizievoli (cioè atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento)” (cfr. Trib. Modena, 7.04.2006).
“Nell'ipotesi in cui la condotta di uno dei genitori integri violazione delle statuizioni espresse dal
Tribunale sull'affidamento del figlio minore e ciò arrechi nocumento al corretto sviluppo della personalità del minore stesso, ledendo altresì il diritto dell'altro genitore al rapporto con il figlio, si applicano i provvedimenti di cui all'art. 709 ter c.p.c.”.
Il meccanismo sanzionatorio previsto dalla norma del 709 ter c.p.c. ha funzione punitiva o comunque improntata sotto forma di dissuasione indiretta alla cessazione del protrarsi dell'inadempimento degli obblighi familiari che, attesa la loro natura personale, non sono di per sé coercibili né suscettibili di esecuzione diretta.
La condotta della madre - che ha educato e cresciuto i figli con l'idea di poter vivere senza in padre, che ha congelato ogni sentimento positivo dei figli verso il padre - ha arrecato un pregiudizio ai minori, privandoli della cura e del sostegno paterno.
In ragione di ciò il Tribunale ritiene, altresì, di comminare alla signora altra sanzione, in Pt_2 aggiunta all'ammonimento, ovverosia la sanzione del risarcimento del danno nei confronti dei minori che si liquida in via equitativa, valutate le presumibili capacità economiche della madre e tenuto conto del protrarsi dell'inadempimento, nella somma di euro 1.000,00 in favore di ciascun figlio.
5. REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Per quanto concerne le spese di lite, considerato l'esito del giudizio e il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto da entrambe le parti, si stima congruo disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico solidale delle parti e liquidate come da decreto reso in data 5 gennaio 2023, non disponendo che la parte di spettanza della resistente, ammessa al
GP, sia posta a carico dell'Erario, attesa la rinuncia al gratuito patrocinio depositata dalla signora ammessa al gratuito patrocinio in data 8.10.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
RIGETTA la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente. DISPONE che i figli minori, e , saranno affidati per 16 mesi (a decorrere dalla Per_1 Per_2 comunicazione della presente sentenza) al Servizio Sociale territorialmente competente e già incaricato, con esercizio limitato della responsabilità genitoriale da parte dei genitori alle sole questioni di ordinaria gestione e segnatamente per ciò che attiene l'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dei minori.
Il responsabile del Servizio Sociale assumerà, sentiti i genitori, tutte le decisioni di maggior importanza e, in particolare, quelle in materia di attività scolastica, di attività sportive, di salute dei minori secondo quanto indicato in motivazione.
DISPONE il collocamento prevalente dei minori presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata.
ASSEGNA la casa coniugale madre dei minori, signora che ivi continuerà ad Parte_2 abitarvi unitamente ai figli minori, e . Per_1 Per_2
DISPONE che gli incontri padre-figli procederanno secondo le modalità già praticate e saranno, in ogni caso, regolamentati dal Servizio affidatario nel modo ritenuto più rispondente all'interesse dei minori, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e della situazione psicofisica degli stessi, anche ai fini di una ricostruzione del rapporto con il padre.
DISPONE che i Servizi Sociopsicologici compiano attività di monitoraggio degli incontri anzidetti valutando la qualità delle relazioni tra essi, l'atteggiamento del padre e della madre.
DISPONE che il Servizio Sociale affidatario comunichi al Giudice tutelare presso l'adito Tribunale
e ai genitori entro 7 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza il nominativo del responsabile dell'affidamento.
DISPONE l'attivazione del servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione dei minori secondo quanto indicato in parte motiva.
DISPONE la prosecuzione dei percorsi già attivati presso l' territorialmente competente in CP_3 favore dei minori, con prosecuzione/attivazione di qualsivoglia percorso che possa supportarli e sostenerli anche (e non solo) in vista della ricostruzione del rapporto con il padre.
PONE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'obbligo Parte_1 di corrispondere la somma complessiva di € 800,00 (€ 400,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, per ciascun figlio) da versarsi alla madre, entro il giorno 5 di ogni Parte_2 mese.
DISPONE, altresì, che i genitori contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche – libri tasse trasporti mensa, corredo di cancelleria di inizio anno, viaggi e gite di istruzione -, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori, a mezzo dei propri difensori, dichiareranno entro 10 giorni da oggi i loro indirizzi di posta elettronica di riferimento. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento.
DISPONE che l'assegno unico e universale relativo ai minori sarà integralmente percepito da
Parte_2
PONE a carico di , a titolo di assegno di mantenimento in favore di Parte_1 Parte_2
l'obbligo di corrispondere la somma di € 150,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli
[...] indici Istat, da versarsi alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese. ad anteporre la genitorialità alla conflittualità nel senso specificato Controparte_5 in parte motiva, ammonendola al rispetto dei provvedimenti resi nonché ammonendola a fare una doverosa autocritica rispetto ai comportamenti posti in essere, a ripensare ad un modo diverso di relazionarsi col padre dei suoi figli, cessando ogni comportamento più o meno apertamente ostruzionistico.
CONDANNA ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., al pagamento della somma di euro Parte_2
1.000,00 in favore del figlio , oltre agli interessi legali dal presente provvedimento al saldo e Per_1 al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore del figlio , oltre agli interessi legali Per_2 dal presente provvedimento al saldo
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Santa Croce sull'Arno (PI), il 5 dicembre 2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) al n. 19, parte II, serie A, anno 2004.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
PONE definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU, liquidate come da decreto del 5 gennaio 2023.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Giudice tutelare territorialmente competente (Pisa) per la vigilanza nonché ai Servizi sociali affidatari.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 19.11.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa IN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa IN Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 205 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CP_1
e dell'avv. ROSSI CHIARA, ed elettivamente
[...] Email_1 domiciliata presso lo studio dell'avv , piazza Spalletti n. 4, Ponte a Egola (PI) CP_1
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
VA LO ) e dell'avv. VANNOZZI IRENE Email_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Email_3
Cavalletti, via Fucini n. 49, Pisa
Avv. quale curatore speciale dei minori, Controparte_2 con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: “Pronunciare la separazione dei coniugi con addebito della separazione alla sig.ra alle seguenti condizioni: Parte_2
1.Autorizzare i coniugi a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza dove riterranno più opportuno, salvo l'obbligo per entrambi di rendersi reciproca comunicazione delle eventuali nuove dimore e residenze e di rendersi comunque sempre reperibili;
2. disporre l'affidamento dei figli ai Servizi Sociali fino al raggiungimento della loro maggiore età
e adottare quanto al collocamento la soluzione ritenuta migliore e più adeguata all'interesse dei medesimi disponendo altresì l'obbligo a carico dei genitori di attivazione di supporto psicologico individuale dei minori;
quanto al diritto di visita del padre confermare l'attuale incontro settimanale di un'ora da attuarsi però presso il domicilio paterno in modalità separata per ciascun figlio: il venerdì dall'orario dell'uscita di scuola per e il martedì dall'orario dell'uscita di scuola per Per_1
disponendo che i ragazzi verranno prelevati da scuola direttamente dal padre e dallo stesso Per_2 riaccompagnati a casa della madre al termine della visita, con costante monitoraggio dell'evoluzione del rapporto padre-figli da parte dei servizi sociali che potranno intervenire adattando e modulando gli incontri in ragione della eventuale positiva evoluzione del rapporto
3. In assenza del presupposto che giustifica la assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario, stante che i minori e la sig.ra non abitano fin dal 2018 la casa coniugale che Pt_2 ha dunque perso la sua funzione di garantire ai figli la continuità dell'habitat domestico e comunque in ragione della scadenza contrattuale del 20.12.2022 come comunicata alle parti dal locatore, nulla disporre in ordine alla assegnazione della casa coniugale condotta in locazione
4. Ove i figli siano collocati presso la madre disporre un contributo a titolo di mantenimento di €
350,00 per ciascun figlio (per un totale di € 700,00) a carico del padre, precisando che, tanto nella denegata ipotesi di assegnazione della casa coniugale alla sig.ra tanto in ipotesi di Pt_2 reperimento di una diversa casa d'abitazione, il pagamento del canone di locazione resti a totale carico della sig.ra spese straordinarie che si rendessero necessarie per i minori da ripartirsi Pt_2 al 50% fra i genitori;
ove i figli siano collocati presso il padre disporre un contributo di mantenimento a carico della madre di complessivi € 300,00.
5. Pronunciato l'addebito della separazione alla Sig.ra disporre che nessun Parte_2 contributo di mantenimento sia dovuto alla medesima;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi del rigetto della domanda di addebito, nulla disporre in ordine al mantenimento della sig.ra in virtù della dimostrata capacità lavorativa della medesima a fronte della colpevole e Pt_2 volontaria inerzia della stessa nel reperire una occupazione lavorativa”; per parte resistente: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) stabilire un assegno non inferiore di € 400,00 a titolo di concorso per ogni figlio che dovrà essere bonificato sul c/c della madre entro e non oltre il 5 di ogni mese oltre alle spese straordinarie – da pattuirsi preventivamente
– ripartite al 50% tra i coniugi salvo le spese per prestazioni mediche che potranno essere effettuate dal SSN e da pattuirsi per la somma superiore ad € 100,00; 3) previa revoca di ogni ordinanza difforme anche in ordine alla assegnazione di servizi sociali e nomina di curatore dei minori disporre affidamento in via esclusiva alla madre con diritto di visita del padre il venerdì dalle ore 14:30 alle ore 15:30; 4) assegnare (previa conferma) il godimento della casa coniugale posta in Santa Croce sull'Arno (PI), via della Libertà n. 21, unitamente agli arredi alla sig.ra per conto Parte_2 e nell'interesse dei figli e , che vi vivrà sino alla emancipazione dei figli medesimi;
Per_2 Per_1
5) disporre assegno di mantenimento a favore della sig.ra nella somma non Parte_2 inferiore di € 500,00 mensile da versarsi sul c/c della resistente il 5 di ogni mese oltre alla percezione sempre a favore della sig.ra dell'assegno universale;
6) con vittoria di spese da Parte_2 liquidarsi in favore dell'erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio di parte convenuta. Vittoria di spese ed onorari di causa”.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 14 gennaio 2019, ha allegato di aver Parte_1 contratto il 5 dicembre 2004 in Santa Croce sull'Arno (PI) matrimonio concordatario con Parte_2
dall'unione con la quale sono nati i figli, e , il 14 marzo 2009.
[...] Per_1 Per_2
Ha allegato il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, causata dai comportamenti tenuti dalla moglie la quale, in costanza di matrimonio, aveva intrattenuto una relazione extraconiugale e si era, in conseguenza di ciò, totalmente disinteressata della gestione quotidiana dei due figli minori. Dal punto di vista economico, ha rilevato di prestare attività lavorativa come operaio a tempo indeterminato, con uno stipendio mensile di circa 1.500,00 euro e che parte resistente del pari prestava attività lavorativa presso la medesima società con contratto part-time per uno stipendio di circa 1.000,00 mensili;
la casa coniugale veniva condotta in locazione per un canone mensile di € 800,00.
Sulla base di tali presupposti, concludeva domandando pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie e, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido esclusivo dei minori a sé ricorrente, con collocamento prevalente dei medesimi presso il padre nella casa coniugale a lui assegnata, regolamentarsi il diritto di visita nel senso indicato in ricorso, nonché disporsi il mantenimento diretto dei figli e la ripartizione tra i coniugi, in ragione della metà ciascuno, delle spese straordinarie relative ai minori.
Sin dalla fase presidenziale, si è costituita in giudizio contestando il contenuto Parte_2 del ricorso avversario e rilevando come fossero stati, invero, i comportamenti del ricorrente a determinare la crisi coniugale che ha portato alla separazione tra loro, tanto che i figli erano gestiti interamente dalla madre senza alcuna partecipazione (se non sporadica) da parte del . Pt_1
Ha concluso, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e disporsi, in punto di condizioni accessorie, l'affido esclusivo dei figli alla madre, con collocamento prevalente degli stessi presso di lei nella casa coniugale a lei assegnata, la regolamentazione del diritto di visita padre-figli e la previsione a carico del dell'onere di corrispondere, a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento dei minori, la somma mensile di € 250,00 per ciascun figlio, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, nonché dell'onere di versare a sé resistente un assegno di mantenimento pari ad
€ 200,00 mensili.
All'esito della fase presidenziale, in occasione della quale si è proceduto anche all'ascolto dei minori e a incaricare i Servizi sociopsicologici territorialmente competenti, sono stati adottati i provvedimenti provvisori consistenti, in particolare, nell'affido dei minori ai Servizi sociali territorialmente competenti, con collocamento prevalente degli stessi presso la mamma nella casa coniugale a lei assegnata e rimettendo ai Servizi sociali affidatari anche la regolamentazione del diritto di visita, nonché nella previsione di un contributo di mantenimento a carico del padre e in favore dei minori pari ad € 250,00 mensili per ciascun figlio, più Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e di un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 150,00 mensili, più
Istat. La causa, a questo punto, è trasmigrata innanzi al giudice istruttore.
Nel corso dell'istruttoria, si è proceduto, tra l'altro, anche con l'espletamento di CTU sulla capacità genitoriale, nonché con l'assunzione delle prove orali richieste ed ammesse. Con ordinanza dell'11 agosto 2022, il Giudice istruttore ha affidato provvisoriamente i figli al Servizio sociale, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti, e nominato un curatore speciale dei minori nella persona dell'avv. In seguito all'espletamento delle prove orali, il Controparte_2
Giudice istruttore ha formulato una proposta conciliativa alle parti ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. ma la stessa è rimasta senz'esito. Le parti, dunque, hanno precisato ognuna le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda di separazione è fondata e merita di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma (anche) nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art.151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta della parte ricorrente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
2. RICHIESTA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE ALLA RESISTENTE Parte ricorrente ha domandato addebitarsi la separazione alla moglie, per avere la stessa intrattenuto, in costanza di matrimonio, una relazione extraconiugale con tale che avrebbe, Persona_3 peraltro, presentato ai figli nonostante il dissenso del padre.
La resistente contesta la ricostruzione dei fatti per come operata da controparte, rilevando come la crisi familiare fosse insorta a causa dei comportamenti del , il quale si mostrava assente e Pt_1 disinteressato nei confronti dei figli, tanto che era la madre soltanto ad occuparsi di loro e della loro gestione quotidiana.
Ora, va preliminarmente, detto che la pronuncia di addebito non può fondarsi esclusivamente sulla violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., richiedendo un accertamento sulla causalità di tale violazione nella crisi del rapporto coniugale (ex multis, Cassazione civile sez. I, 03/07/2023, n.18725;
Cass. n. 40795 del 20.12.2021). Secondo un principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, per l'addebitabilità della separazione non basta il riscontro di una condotta volontariamente e consapevolmente contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo altresì accertare che tale condotta abbia reso o contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula inoltre, in linea di principio, una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (cfr. fra le altre Cass.n.2740/08; Cass.n.21245/10; Cass. n. 8862/12;
Cass.n.8873/12).
Premesso tanto, ritiene il Tribunale che la domanda svolta da parte ricorrente non possa trovare in questa sede accoglimento, giacché sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
Va detto che, in tema di separazione giudiziale dei coniugi si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale" (Cassazione n. 11516 del 23/05/2014,
Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618).
Con questo vuol dirsi che, a fronte della prova dell'adulterio (prova che questo Collegio non ritiene raggiunta nel caso di specie), il richiedente l'addebito può ritenersi avere assolto all'onere della prova su di lui gravante solo offrendo prova della condotta dell'altro coniuge, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta;
spetta, di conseguenza, all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059, come richiamata da
Tribunale Modena sez. II, 13/07/2017, n.1248). Nel caso di specie, ritiene questo Collegio che il ricorrente non sia riuscito a dare prova della relazione extraconiugale intrattenuta dalla in costanza di matrimonio, non essendo emersa Pt_2 tale circostanza né dall'interrogatorio formale della signora né dalle prove per testi, che si sono invero concentrate unicamente sull'aspetto relativo alla gestione quotidiana dei figli.
Da ciò discende che, non essendo il ricorrente riuscito a dar prova del tradimento della moglie, non può dirsi operante quella presunzione poc'anzi richiamata che fa risiedere nella relazione extraconiugale il motivo dell'insorgenza della crisi familiare, causa della separazione.
La domanda deve, conseguentemente, essere rigettata.
2. PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI MINORI
2.1. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI
Venendo ai provvedimenti relativi ai figli minori, e , movendo dalla questione Per_1 Per_2 relativa al loro affidamento e collocamento, va detto che soltanto la madre ha concluso nel senso di domandare l'affidamento esclusivo dei figli a sé, mentre tanto il curatore speciale dei minori, quanto il padre, hanno chiesto la conferma dell'affido dei minori al Servizio sociale territorialmente competente, ritenendola la misura maggiormente rispondente agli interessi dei minori e consentendo, così, ai ragazzi di proseguire nel progetto di sostegno agli incontri tra padre e figli intrapreso dal
Servizio affidatario.
Il Collegio ritiene opportuno confermare la misura dell'affidamento dei minori ai Servizi e ciò in ragione di tutto quanto emerso nel corso del giudizio e relazionato dai professionisti (CTU e Servizi sociali) incaricati dal Tribunale. Le considerazioni svolte dal CTU ormai tre anni fa – che avevano portato la consulente a suggerire l'affido ai Servizi – appaiono ancora attuali e descriventi la situazione nella quale versa il nucleo familiare. Ed invero, come rilevato dalla CTU, ciascun genitore non è stato in grado di garantire la figura dell'altro per assicurare le principali esigenze alla crescita equilibrata e serena dei figli (si v. pag. 43 dell'elaborato peritale). La madre è apparsa carente nell'aspetto relativo all'accesso ai figli dell'altra figura genitoriale e si è sempre mostrata schiva anche nei rapporti con i Servizi sociali affidatari, rendendosi difficilmente rintracciabile sia telefonicamente che tramite mail (si v. relazione dei Servizi sociali depositata in data 14 maggio
2025)….L'atteggiamento tenuto dalla sig.ra invece, a parere del Servizio scrivente, Pt_2 dimostra quanto la stessa continui nel tempo ad avere un atteggiamento scarsamente collaborativo nei confronti del Servizio scrivente e della curatrice speciale nonché di quanto la madre si mostri anche scarsamente consapevole delle difficoltà che i minori mostrano sia nel contesto scolastico che extrascolastico. La mancata collaborazione nei confronti del Servizio sociale è, del resto, accompagnata dall'assenza di qualsiasi intento volto a favorire una positiva e funzionale relazione tra il sg. e i figli (pag. 6 della relazione); elemento che già era stato evidenziato a suo tempo Pt_1 anche dalla CTU, la quale aveva rilevato un rapporto molto stretto tra i minori e la madre e un atteggiamento da parte di quest'ultima che si presenta come iperprotettivo, privo di stimoli nei confronti dei figli verso l'esterno e, anzi, che sembra trasmettere loro una certa diffidenza (pag. 42 dell'elaborato peritale). La sig.ra di fatto, non era sembrata capace di avviare un serio Pt_2 processo di revisione critica del proprio ruolo genitoriale. E ancora di quanto la stessa mostrasse scarse capacità di saper cogliere le reali attitudini dei figli, di vederli come due personalità distinte nonché la sua scarsa capacità di mettere da parte le proprie aspirazioni nei confronti dei figli interferendo troppo nelle loro scelte, anche scolastiche (si v. pag. 6 della relazione dei Servizi sociali in atti). Elementi, questi, che il Servizio sociale ritiene ancora oggi sussistenti in misura analoga a quando, più di due anni fa, erano stati riscontrati.
Ciò che appare a questo Tribunale è che la madre non abbia in alcun modo preso coscienza delle criticità rilevate dai professionisti che si sono occupati del nucleo familiare e, pertanto, sia rimasta ferma nelle proprie posizioni senza mettersi in discussione, neanche nell'interesse e a tutela dei suoi figli.
Il suo atteggiamento controllante nei confronti dei ragazzi non solo non ha favorito la ricostruzione del rapporto col padre, rispetto al quale i minori continuano ad essere ostili e tenere un atteggiamento di sostanziale rifiuto (pag. 5 della relazione dei Servizi), ma ha indotto il Servizio ad esprimere preoccupazione non tanto per la mancata ripresa negli anni di una sana relazione padre figli quanto invece per il generale benessere psicofisico dei minori…continuano ad emergere continue contraddizioni in merito al loro stile di vita, alle relazioni intrattenute con i pari, al loro inserimento nel contesto scolastico, così come non fanno mai realmente emergere niente rispetto ai loro reali stati d'animo (pag. 6 della relazione dei Servizi sociali).
Il padre, dal canto suo, seppur abbia manifestato un atteggiamento maggiormente collaborativo e ricercante il confronto con i Servizi incaricati ed essersi mostrato puntuale rispetto agli incontri organizzati con i propri figli, di fatto, non costituisce per loro (per i minori) una figura genitoriale di riferimento e, anzi, come detto, gli stessi sono rimasti convinti di non volerlo frequentare oltre il tempo strettamente necessario, oltre che disinteressati rispetto alla possibilità di riallacciare con gradualità i rapporti con lui.
Le disfunzionalità genitoriali sopra sinteticamente descritte ed emergenti in atti, in uno alla necessità di proteggere la minore dalle condotte disfunzionali di entrambi i genitori induce a confermare, allo stato, ai sensi dell'art.
5-bis della legge n. 183/1984, l'affidamento di e al Servizio Per_1 Per_2
Sociale già incaricato.
Occorre, quindi, definire l'ambito degli interventi del Servizio Sociale affidatario, nel senso che occorre che a tale affidamento sia associata anche una drastica limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo a tutte le decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione e la crescita dei minori.
Ritenuto in particolare che ai sensi dell'art.
5-bis legge n. 184/1983 deve essere previsto:
- che i minori siano collocati presso la madre;
a) che gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell'ente locale sono i seguenti:
- il responsabile del servizio o suoi delegati eserciteranno la responsabilità genitoriale, sentiti i genitori, assumendo le decisioni di maggiore rilievo inerenti alla scuola, alla salute e alle attività sportive dei minori.
Per tutte le questioni attinenti alle scelte medico sanitarie, che vedano i genitori in disaccordo, sarà seguita la decisione del medico di base che indicherà, se necessario, l'utilità di una visita specialistica o dell'intervento.
Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire i figli nell'andamento scolastico;
inoltre dovranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste. Il ritiro dei documenti di valutazione potrà essere effettuato da entrambi i genitori separatamente.
b) gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario dei minori: la madre potrà compiere atti di gestione quotidiana e le decisioni di ordinaria amministrazione;
c) gli atti che possono essere compiuti dai genitori:
i genitori dovranno comunque seguire le attività dei figli rivolgendosi in caso di disaccordo anche al responsabile del servizio affidatario.
Il Servizio Sociale affidatario dovrà assicurare:
- sostegno alla genitorialità per ciascuna delle parti, mettendo a disposizione tali percorsi;
- percorsi di sostegno psico-terapeutico per i minori e cercando di far raggiungere ai genitori accordo sull'individuazione di un eventuale professionista privato;
- prosecuzione degli incontri padre/figli nelle modalità di seguito specificate;
- attivazione di servizio di educativa domiciliare per almeno un giorno alla settimana presso l'abitazione dei minori, relazionando sull'attività svolta.
L'affidamento al Servizio avrà la durata di 16 mesi dalla data di comunicazione della presente sentenza.
Il Servizio Sociale affidatario dovrà comunicare entro sette (7) giorni dalla notifica della presente sentenza il nominativo del responsabile giudice tutelare presso l'adito Tribunale e ai genitori.
2.2. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE In punto di assegnazione della casa coniugale, sita in Santa Croce sull'Arno, viale della Libertà, va detto che il ricorrente domanda che nulla venga disposto, atteso che i minori e la madre non vivrebbero, di fatto, nell'immobile anzidetto ma in quello della nonna materna (madre della signora)
e che, in ogni caso, vi è stato il diniego rispetto al rinnovo della locazione in data 20 dicembre 2022.
Ora, partendo dal presupposto per cui, in tema di separazione personale, “il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione "ex lege" del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore;
tale estinzione si verifica anche nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione, succedendo in tal caso l'assegnatario nella quota ideale dell'altro coniuge". (Cass. 30 aprile 2009 n. 10104; nello stesso senso, si v. anche Cass.
17 luglio 2008 n. 19691; Cassazione civile sez. III, 07/11/2019, n.28615; Cassazione civile sez. III,
21/01/2011, n.1423), occorre rilevare che, a seguito della comunicazione di vendita immobile e contestuale diniego di rinnovo del contratto di locazione ex art. 3 della legge n. 431/1998 (allegata col doc. n. 35 al fascicolo di parte ricorrente) da parte del locatore dell'immobile adibito a casa coniugale e oggetto di assegnazione, nulla è stato rilevato rispetto all'eventuale sfratto del nucleo familiare dall'immobile ora detto ed anzi, per quanto consta, la signora continua ad ivi abitare unitamente ai minori. Nella relazione da ultimo redatta dall'educatore professionale e allegata alla relazione dei Servizi del 14 maggio 2025, invero, si legge che l'educatore si reca presso l'abitazione dei minori in Viale della Libertà, Santa Croce sull'Arno, alle ore 14:20 circa…I minori escono alle
14:30 esatte: scendono dal primo piano dell'abitazione, percorrendo la scala esterna del terrazzo seguiti dalla madre (…) (si v. pag. 2 della relazione). Non vi sono, del resto, elementi di segno contrario che appaiono sufficientemente convincenti rispetto alla possibilità che i minori non abitino nell'immobile predetto.
In ogni caso, merita precisare (atteso che il diniego del rinnovo era espressamente finalizzato alla vendita dell'immobile) che, da giurisprudenza consolidata di legittimità, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1937, n. 74), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto
- anche oltre i nove anni (confr. Cass. civ. sez. un. 26 luglio 2002, n. 11096; Cass. civ. 10 giugno
2006, n. 12296, come richiamate da Cassazione civile sez. III, 19/07/2012, n.12466). Da ciò si evince, pertanto, la precisa volontà del legislatore di assimilare ai meri fini della trascrizione, il diritto dell'assegnatario a quello del conduttore, così attribuendo all'istituto un quoziente di opponibilità ai terzi, anche a prescindere dalla trascrizione.
Premesso, tanto, allora questo Tribunale ritiene ancora sussistenti tutti i presupposti (la conservazione dell'habitat nel quale i ragazzi sono nati e cresciuti) che a suo tempo avevano determinato l'assegnazione della casa coniugale alla madre, in qualità di genitore collocatario dei figli, dovendosi, in questa sede, confermare la statuizione resa in questi termini.
Nulla si prevede in termini di onere di pagamento del canone di locazione, attesa l'assenza di domanda (da parte dell'assegnataria signora esplicita sul punto, all'atto di precisare le Pt_2 proprie conclusioni.
2.3. REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA PADRE-FIGLI
Venendo, ora, alla disciplina della frequentazione padre-figli e richiamando tutte le considerazioni già espresse sub paragrafo 2.1. in tema di affidamento e collocamento dei figli minori, il Tribunale condivide la valutazione dell'assistente sociale, la quale ha rilevato che, se da un lato Tes_1 continuare ad organizzare gli incontri padre figlio secondo l'attuale organizzazione che ormai va avanti da moltissimo tempo può risultare come una forzatura nei confronti dei minori stessi, dall'altro, a parere del Servizio scrivente, qualora dovesse venir meno l'attuale organizzazione, si pensa che il rapporto padre figli verrebbe totalmente interrotto (così, a pag. 5 della relazione dei
Servizi sociali del 14 maggio 2025). In definitiva, il rapporto padre figli si poggia esclusivamente su quell'unico incontro settimanale, della durata di un'ora, alla presenza dell'educatore professionale, incontro durante il quale, peraltro, i minori non sembrano consentire fino in fondo l'accesso alla figura paterna, limitandosi a dialogare con lui il minimo indispensabile e sino all'orario in cui, puntualmente, torneranno a casa. L'educatore ha, invero, rilevato che alle ore 15:30 puntuali si alzano dal tavolo, si dirigono verso l'uscita e rimangono lì in attesa dell'educatore e del padre che, nel frattempo, paga il conto. Escono dal locale per andare verso casa senza voltarsi al saluto del Sig. : rientrando Pt_1 presso la loro abitazione, non risponde e fa un gesto con la mano sempre senza Per_2 Per_1 rivolgere lo sguardo al genitore (pag. 2 della relazione).
L'educatore ha riportato episodi specifici e ha, poi, osservato come la conversazione tenuta tra genitore e figli inizia sempre partendo dall'argomento scolastico, mentre su altri temi sollevati talvolta dal padre, talvolta dall'educatore, i due minori tendono a non esprimersi. Non pochi sono i momenti di silenzio all'interno dell'ora di educativa. Il padre comincia ogni dialogo con , in Per_1 alcuni casi facendogli i complimenti per il suo aspetto e la cura nel vestirsi, solo in seconda battuta prova a coinvolgere che spesso risponde a monosillabi oppure si rivolge subito molto Per_2 duramente nei confronti del genitore (pag. 4 della relazione). I minori sono seguiti, ciascuno, da psicologhe operanti presso il Servizio sociale incaricato. Rispetto ad , la dr.ssa Simona Maffei ha rilevato – in continuità con quanto, per vero, emerso dalle Per_1 relazioni dei Servizi e dalle audizioni svolte – che i rapporti col padre si sono stabilizzati al pranzo del venerdì alla presenza del personale educativo e che il minore non pare interessato ad ampliare
o approfondire la relazione con il padre.
Proprio perché si condividono le premesse e valutazioni fatte dal Servizio sociale e richiamate in apertura, ritenuto, altresì, che sia interesse dei ragazzi ricostruire un rapporto col padre e non restare isolati nella bolla familiare che ha influenze non positive sul loro sviluppo armonioso ed equilibrato, avendo la stessa madre, foss'anche non direttamente, sino ad ora contribuito a rafforzare e radicalizzare nei figli l'idea di non voler vedere il padre, questo Tribunale non ritiene di dar seguito alla richiesta di sospensione degli incontri avanzata dal curatore (e motivata sul presupposto per cui non si può ignorare il rifiuto dei minori e le modalità ormai inutili di svolgimento degli incontri), né,
d'altro canto, alla richiesta del ricorrente di prevedere che gli incontri si svolgano presso l'abitazione paterna e in giorni separati, quanto, piuttosto, di disporre la prosecuzione degli incontri nelle modalità già praticate, incaricando i Servizi affidatari del compito di valutare, previa valutazione della condizione psicofisica dei minori, la possibilità di prevedere gli incontri in giorni separati e di operare qualsivoglia modifica rispetto al regime già praticato (si legga la relazione del servizio del
15.05.2025, dove è detto che se da un lato continuare ad organizzare gli incontri padre figlio secondo
l'attuale organizzazione che ormai va avanti da moltissimo tempo può risultare come una forzatura nei confronti dei minori stessi, dall'altro, a parere del Servizio scrivente, qualora dovesse venir meno
l'attuale organizzazione, si pensa che il rapporto padre figli verrebbe totalmente interrotto. Ciò stante non solo l'atteggiamento dei ragazzi ma anche tenuto conto del comportamento assunto dalla madre).
Il Tribunale è consapevole che così decidendo si corre si disattende verosimilmente la volontà espressa dai minori in punto di visite e frequentazioni col padre (si veda verbale udienza audizione minori dell 6.09.2023, così il figlio : “Adesso lo incontriamo a casa nostra, c'è un bar davanti Per_1 dove andiamo a mangiare;
altre volte siamo andati in un ristorante. Per me va bene dove lo incontriamo adesso perché mi fa stare tranquillo e non vorrei incontrarlo di più, fosse per me non lo incontrerei proprio. Non lo voglio incontrare sia per quello che ha fatto in passato sia per quello che fa anche ora. Io vado con l'autobus per spostarmi solitamente e lui un giorno mi ha detto che siamo sporchi per questo e ha iniziato ad offenderci senza motivo. Quando lo incontro è perché sono obbligato e non lo guardo neanche negli occhi. Non lo so perché continua a portare avanti questa causa, io gliel'ho detto che non lo voglio vedere e, secondo me, lui non mi vuole bene. Gliel'ho sempre data la possibilità di dimostrarmelo durante gli incontri ma lui non lo fa mai. Per me ha già fatto troppo e nulla. L'unica cosa che può fare è lasciarmi in pace. Penso che non si potrà recuperare neanche quando sarò grande …; così il figlio : “Adesso lo incontriamo il venerdì al bar Per_2 davanti casa;
se potessi scegliere, non lo vorrei proprio vedere ma sono stato obbligato. Credo che sia tempo perso e che non si possa fare niente per ricostruire questo rapporto. Non ho ricordi belli con lui, solo brutti. Una volta abbiamo fatto una vacanza da soli con lui, nel 2018, ma lui dormiva sempre perché beveva. Ora non lo so se beve ancora ma finché uscivamo insieme ha sempre bevuto tanto infatti si addormentava e noi rimanevamo da soli;
all'epoca avevo 9 anni. Non voglio avere rapporti con lui perché mi ha fatto troppo male;
lunghe assenze, ci ha picchiato (sia noi che mamma), quando eravamo ancora in casa insieme lui ci minacciava tutti. Non ha voluto che l'assistente sociale entrasse in casa nostra dicendo che era casa sua. Non migliorerà mai questa situazione, per questo se potessi vorrei vivere solo con mamma e . Ho sempre dato a mio padre possibilità da quando Per_1 sono nato. Non ho mai sentito che lui mi voglia bene, non lo dimostra e non riuscirà mai a farlo. Se mi volesse bene si sarebbe fermato prima nel momento in cui ve deva che non lo volevo incontrare;
mi avrebbe lasciato in pace. Ad oggi non lo so se mai riusciremo a recuperare il rapporto ma mi sentirei più tranquillo senza di lui. Agosto è stato il mese più tranquillo da tanto tempo proprio perché non l'ho incontrato. La mia famiglia sono mamma, , nonna e tutti i familiari di mamma. Non Per_1 riesco a chiamare , mi sembrerebbe un'offesa verso tutti quelli che sono Persona_4 effettivamente padri e lo dimostrano. Mi manca avere un padre ma non mi manca lui … ).
In proposito, si rammenta, allora, il disposto dell'art. 315-bis c.c., comma 3, artt. 336-bis e 337- octies c.c., che nello stabilire il diritto del minore di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano e le modalità con cui tale ascolto deve avvenire, fa attuazione all'interno del nostro ordinamento di quanto previsto dalla Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo in data 25 gennaio 1996, a mente del cui art. 6 nei procedimenti che riguardano un minore l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve, quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente, permettere al medesimo di esprimere la propria opinione. La norma convenzionale stabilisce che a questo obbligo consegua il dovere, per il giudice, di "tenere in debito conto l'opinione da lui espressa". Questa disposizione (a cui si ispira il disposto dell'attuale art. 473-bis.4 c.p.c. in tema di ascolto del minore, laddove, nel prevedere che “il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano”, spiega che “le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità”) chiarisce che il giudicante è tenuto ad ascoltare il minore, qualora abbia una capacità di discernimento sufficiente, e a prendere una decisione nel suo interesse superiore, ma non a seguire pedissequamente il suo volere, che deve essere, invece, tenuto “in debito conto” (cioè considerato e ponderato con tutta l'attenzione che merita, dato che proviene dalla persona su cui si ripercuoteranno gli effetti della decisione).
Tenere nel debito conto è, però, cosa diversa dal recepire sempre e supinamente, rimanendo affidata al giudice e non al minore l'individuazione del superiore interesse di quest'ultimo. La prescrizione dell'art. 315-bis c.c., comma 3, impone non solo l'ascolto del minore, ma anche una valorizzazione attuale e sostanziale del suo punto di vista ai fini della decisione che lo riguarda;
sicché il giudice, pur non essendo tenuto a recepire, nei suoi provvedimenti, le dichiarazioni di volontà che emergono dall'ascolto del minore, ove intenda disattendere le valutazioni e le aspirazioni espresse nel corso dell'ascolto deve compiere una rigorosa verifica della contrarietà di una simile volontà al suo interesse (Cass. 12957/2018, Cass. 23804/2021).
Nel caso all'esame, dopo aver proceduto (la scrivente quale giudice istruttore) all'ascolto di Per_1
e e avere appreso il rifiuto degli stessi ad incontrare il padre, il Collegio ha ritenuto di non Per_2 assecondare del tutto questa volontà, prevedendo, incontri del tipo di quelli attualmente praticati.
Tra i genitori persiste ormai da tempo un evidente conflitto che rischia realmente di coinvolgere e pregiudicare l'equilibrio psico-fisico ed emozionale dei ragazzi.
Ascoltare ora la volontà dei ragazzi non significa seguire i loro desiderata di bimbi ancora non maturi, ma solo arrivare a far sì che non si sentano “pretesi” bensì “accolti”. L'audizione del minore rappresenta, quindi, è vero, un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alle vicende in cui è coinvolto, in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del minore di esprimere liberamente la propria opinione (cfr. Cass. n.
7282/2010) ma non può ritenersi vincolante per il giudice, il quale dovrà tenere conto dell'assenza di condizionamenti, nonché del grado di maturità e della capacità di discernimento alla luce del “best interest of child”.
La madre dei ragazzi, pur avendo formalmente accettato l'intervento dei servizi, non è riuscita di fatto a facilitarne il lavoro, continuando ad esprimere timori che nella sostanza hanno limitato l'intervento rieducativo e di recupero del rapporto padre/figli, estromettendo di fatto il padre dei figli dall'organizzazione della vita dei figli stessi. Tutto questo induce a ritenere “non genuino” e/o comunque non consapevole il desiderio espresso da e (quello di non incontrare il Per_1 Per_2 padre) perché verosimilmente influenzato e condizionato dalla madre padre che tende a generare un conflitto di lealtà nei figli stessi.
Bisogna provare a educare e a capire che nei rapporti ci vuole perseveranza, Per_2 Per_1 rispetto, fiducia e pazienza;
a capire che occorre riuscire a parlarsi senza innalzare muri e a non scappare di fronte ai guai, che bisogna saper coltivare e poi aspettare per veder crescere. Ora, non è dubbio che la situazione familiare sia molto complessa e necessiti di un lungo percorso di ristrutturazione in quanto nei rapporti sia durante il periodo di vita familiare congiunta sia dopo la separazione, non è stata mai elaborata la conflittualità e non sono stati vissuti rapporti di vita familiare serena.
I ragazzi hanno dovuto vivere il disagio di essere esposti al dolore di non poter godere del diritto al rispetto per la propria crescita in pieno accudimento bi-genitoriale e oggi e Per_1 Per_2 necessitano di molto sostegno per vivere le emozioni attuali;
necessitano di una continuità nell'accudimento e di stabilità emotiva. Il padre non ha però dato accesso alla propria capacità autoriflessiva ed autocritica, negando in tal modo la possibilità di scambi emotivi efficaci coi figli.
La permanenza della situazione in essere dall'inizio del procedimento non ha portato ad alcuna significativa e positiva evoluzione del rapporto padre figli e solo la consapevolezza da parte di tutti i soggetti coinvolti delle condotte disfunzionali poste in essere, potrebbe dare vita ad un percorso di cambiamento in grado di far evolvere la relazione.
Si ritiene, pertanto, necessaria ed opportuna la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte dell' territorialmente competente, con prosecuzione/attivazione di qualsivoglia percorso che CP_3 possa supportarli e sostenerli anche (e non solo) in vista della ricostruzione del rapporto con il padre.
2.4. CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO DEI MINORI
Sul punto, il Tribunale, considerando che non sono emersi elementi ulteriori o diversi rispetto al momento della statuizione (pur in via provvisoria) di carattere economico assunta in fase presidenziale, ma considerato il presumibile onere del pagamento di un canone di locazione a carico della (anche in ragione della pendenza del procedimento di sfratto documentata in Parte_3 atti) e i tempi di permanenza dei figli press ciascun genitore (inesistenti i tempi di permanenza dei figli presso il padre) ritiene di prevedere a carico di l'onere di contribuire (come in Parte_1 definitiva pure dallo sesso richiesto, si vedano note di precisazione delle conclusione del 22.05.2025) al mantenimento dei figli minori, nella misura di € 800,00 complessivi (€ 400,00 per ciascun figlio oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, in favore di ciascun figlio) in aggiunta al 50% delle spese straordinarie regolate come da dispositivo.
A tale determinazione si addiviene in forza del combinato disposto degli artt. 337 ter, comma 4, c.c.
e 337 sexies, comma 1, c.c. e, dunque, tenendo conto delle esigenze sempre crescenti dei ragazzi
(ormai adolescenti), della sporadicità degli incontri padre-figli, limitati, com'è noto, ad un incontro settimanale di appena un'ora – circostanza che fa gravare sulla madre l'intero onere del mantenimento ordinario per i ragazzi - , i verosimili costi della quotidianità dei figli nonché la condizione economica e lavorativa dei genitori.
Per quanto concerne, infine, l'assegno unico ed universale relativo ai figli minori, si osserva che, con d.lgs. n. 230 del 21.12.2021, che in via generale la legge 19 maggio 1975, n. 151 prevedeva all'art. 211 che “il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge” e che dopo la riforma, tuttavia, sull'affido condiviso del 2006, salvo casi particolari i figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, sebbene collocati prevalentemente presso uno di essi. La Cassazione è chiara nell'affermare che “il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi della L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 211, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione” (Cassazione Civile, sent. n. 12770 del 23 maggio 2013). Ragionando, dunque, per analogia, si può concludere nel senso che l'assegno unico ed universale recentemente introdotto (e che, con riguardo a questo nucleo familiare, ammonta attualmente ad € 376,00 mensili, come dichiarato dalla resistente all'udienza del 28 novembre 2024) sia integralmente devoluto alla madre, qua parte resistente, in qualità di genitore collocatario.
3. ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DI Parte_2
Il rigetto della richiesta di addebito avanzata da parte ricorrente impone, a questo punto, di esaminare la domanda di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore, che la stessa quantifica in € 500,00 mensili, più Istat.
Tale richiesta deve essere valutata tenendo a mente che, permanendo il vincolo coniugale trattandosi di giudizio di separazione, gli “adeguati redditi propri” ai quali l'art. 156 c.c. fa riferimento sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., 24 giugno 2019, n. 16809, come richiamata da
Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, n.975);
In particolare, “il Giudice deve agire: tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi" (Cass. Civ. n. 31348/2022, come richiamata da Corte appello Venezia sez. III, 11/05/2023,
n.1048). Nel caso di specie, la situazione economica delle parti risulta indubbiamente sperequata a svantaggio della resistente. La invero, risulta disoccupata ed è comproprietaria per 1/27 di immobile Pt_2 sito in Santa Croce sull'Arno, oltre ad essere proprietaria di un'autovettura, mentre il ricorrente, oltre ad essere proprietario per ¼ della società di famiglia (la “Riccio Felice's Sons s.r.l.) è, altresì, comproprietario di taluni immobili siti nel Comune di Fucecchio e Castelfranco di Sotto e, stando alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 (relativa al periodo d'imposta 2023), ha percepito un reddito imponibile pari ad € 23.888,00.
Il Tribunale, in forza delle considerazioni ora espresse, ritiene opportuno riconoscere in favore di un assegno di mantenimento, che si reputa congruo quantificare in € 150,00 Parte_2 mensili, più Istat, in continuità con quanto già previsto in fase presidenziale.
4. ISTANZA EX ARTT. 473BIS.38 E 473BIS.39 C.P.C. AVANZATA DA PARTE RICCIO
In seno alla comparsa conclusionale di replica, parte ricorrente ha avanzato istanza ai sensi degli artt.
473bis.38 e 473bis.39 c.p.c. per ammonire e adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti della la quale, dopo la bocciatura del minore e la mancata partecipazione di agli Pt_2 Per_1 Per_2 esami di riparazione, avrebbe deciso del tutto inopinatamente e senza consultare il padre dei suoi figli ad iscrivere i ragazzi al Liceo delle scienze umane dell'Istituto privato di recupero anni scolastici
Bianca IN di Firenze, per cui è richiesta una spesa che si aggira attorno ad € 16.000,00 (per i due anni di recupero di ciascun figlio).
Ora, premessa la necessaria riqualificazione della richiesta ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. – posto che il d.lgs. n. 149/2022 introduttivo, tra l'altro, degli artt. 473bis.38 e 473bis.39 c.p.c. trova applicazione ai soli procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023) e ritenuta l'ammissibilità della richiesta – sebbene formulata successivamente alla precisazione delle conclusioni – giacché formulata con riferimento a circostanza sopravvenuta alla precisazione delle conclusioni e, comunque, essendo lo strumento di cui all'art. 709 ter c.p.c. azionabile d'ufficio, tanto più poi, che trattandosi di domanda afferente, seppure in senso lato, ai figli minori, non si può parlare in senso stretto di decadenze e preclusioni, ritiene questo Tribunale che la condotta della vada, intanto, censurata con Pt_2
l'ammonimento ad attenersi alle prescrizioni del Tribunale nonché a condividere col padre dei suoi figli, tra le altre, tutte le decisioni che hanno riguardo alla formazione scolastica dei minori stessi.
Brevemente, giova precisare che l'art. 709-ter c.p.c. è stato introdotto per tutelare il diritto soggettivo del figlio minore alla bi-genitorialità, per consentire al giudice di individuare soluzioni alle controversie endo-familiari ed assumere provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni mediante due distinte ed autonome tipologie di intervento del Giudice.
La prima tipologia di interventi giudiziali consiste nella soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale (ad es., scelta della scuola o del luogo di residenza del minore) o delle modalità di affidamento della prole (ad es., individuazione delle spese straordinarie relative all'ambito scolastico o sanitario, ovvero specificazione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori) e si conclude con l'adozione di “provvedimenti opportuni”.
Il secondo meccanismo mira ad imporre, su richiesta di parte, l'attuazione e l'osservanza del provvedimento di affidamento dei figli previo accertamento di già verificate inadempienze (ad es., inadempimento totale o parziale all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli) o di già verificate violazioni (ostacoli frapposti alla frequentazione con il figlio, ovvero, all'opposto, discontinuità nell'esercizio del diritto-dovere di frequentazione della prole) poste in essere dall'altra parte, e si conclude con l'eventuale modifica dei provvedimenti in vigore e con la possibile adozione, anche congiunta, delle misure coercitive previste nel secondo comma dell'art. 709-ter c.p.c. 2 vale a dire 1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della
[...]
CP_4
Nel caso, l'inadempimento della signora rispetto in generale ai provvedimenti resi da questo Pt_2
Tribunale è un fatto che ormai può dirsi incontestato, che ha arrecato e reca un pregiudizio grave ai figli minori.
Il Tribunale ritiene di censurare, pertanto, (come già detto) con l'applicazione della sanzione dell'ammonizione, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., il comportamento della apparsa nel corso Pt_2 del giudizio e in occasione dell'ultimo episodio portato all'attenzione del Tribunale, “immatura” nell'esercizio della responsabilità genitoriale, che impone di superare i personali motivi di rancore, di accantonare, nell'interesse dei minori coinvolti, quelli che sono i normali e anche comprensibili dissapori di una coppia genitoriale che non è più coppia, incapace di condividere lo stesso obiettivo consistente nel mantenimento del benessere psicofisico dei figli.
Tutto ciò induce il Tribunale ad auspicarsi una disponibilità della signora a fare una doverosa autocritica rispetto ai comportamenti posti in essere, a ripensare ad un modo diverso di relazionarsi col padre dei suoi figli, al fine ultimo di salvaguardare i figli stessi, cessando ogni comportamento più o meno apertamente ostruzionistico, rammentando, che seppure, ormai non più coppia, per sempre invece, esse parti sono e saranno genitori di e . Per_1 Per_2
In proposito, ripetiamo che la funzione delle misure stabilite nell'art. 709 ter c.p.c. è quella di indurre l'obbligato al rispetto delle prescrizioni giudiziali emesse a suo carico e ad astenersi in futuro da condotte qualificabili in termini di inottemperanza all'ordine impostogli in sede giudiziale. Va, inoltre, considerato che “l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 709 ter c.p.c. trova necessario presupposto di fatto nell'effettivo inadempimento agli obblighi oggetto della decisione presidenziale (o del giudice istruttore in modifica) ovvero in comportamenti lesivi degli interessi della prole, ed è da ritenere che i poteri accordati al giudice dalla norma sono subordinati all'inadempienza citata (che, appunto, li prevede in caso di gravi inadempienze), o al compimento di atti pregiudizievoli (cioè atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento)” (cfr. Trib. Modena, 7.04.2006).
“Nell'ipotesi in cui la condotta di uno dei genitori integri violazione delle statuizioni espresse dal
Tribunale sull'affidamento del figlio minore e ciò arrechi nocumento al corretto sviluppo della personalità del minore stesso, ledendo altresì il diritto dell'altro genitore al rapporto con il figlio, si applicano i provvedimenti di cui all'art. 709 ter c.p.c.”.
Il meccanismo sanzionatorio previsto dalla norma del 709 ter c.p.c. ha funzione punitiva o comunque improntata sotto forma di dissuasione indiretta alla cessazione del protrarsi dell'inadempimento degli obblighi familiari che, attesa la loro natura personale, non sono di per sé coercibili né suscettibili di esecuzione diretta.
La condotta della madre - che ha educato e cresciuto i figli con l'idea di poter vivere senza in padre, che ha congelato ogni sentimento positivo dei figli verso il padre - ha arrecato un pregiudizio ai minori, privandoli della cura e del sostegno paterno.
In ragione di ciò il Tribunale ritiene, altresì, di comminare alla signora altra sanzione, in Pt_2 aggiunta all'ammonimento, ovverosia la sanzione del risarcimento del danno nei confronti dei minori che si liquida in via equitativa, valutate le presumibili capacità economiche della madre e tenuto conto del protrarsi dell'inadempimento, nella somma di euro 1.000,00 in favore di ciascun figlio.
5. REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Per quanto concerne le spese di lite, considerato l'esito del giudizio e il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto da entrambe le parti, si stima congruo disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico solidale delle parti e liquidate come da decreto reso in data 5 gennaio 2023, non disponendo che la parte di spettanza della resistente, ammessa al
GP, sia posta a carico dell'Erario, attesa la rinuncia al gratuito patrocinio depositata dalla signora ammessa al gratuito patrocinio in data 8.10.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
RIGETTA la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente. DISPONE che i figli minori, e , saranno affidati per 16 mesi (a decorrere dalla Per_1 Per_2 comunicazione della presente sentenza) al Servizio Sociale territorialmente competente e già incaricato, con esercizio limitato della responsabilità genitoriale da parte dei genitori alle sole questioni di ordinaria gestione e segnatamente per ciò che attiene l'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dei minori.
Il responsabile del Servizio Sociale assumerà, sentiti i genitori, tutte le decisioni di maggior importanza e, in particolare, quelle in materia di attività scolastica, di attività sportive, di salute dei minori secondo quanto indicato in motivazione.
DISPONE il collocamento prevalente dei minori presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata.
ASSEGNA la casa coniugale madre dei minori, signora che ivi continuerà ad Parte_2 abitarvi unitamente ai figli minori, e . Per_1 Per_2
DISPONE che gli incontri padre-figli procederanno secondo le modalità già praticate e saranno, in ogni caso, regolamentati dal Servizio affidatario nel modo ritenuto più rispondente all'interesse dei minori, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i minori e della situazione psicofisica degli stessi, anche ai fini di una ricostruzione del rapporto con il padre.
DISPONE che i Servizi Sociopsicologici compiano attività di monitoraggio degli incontri anzidetti valutando la qualità delle relazioni tra essi, l'atteggiamento del padre e della madre.
DISPONE che il Servizio Sociale affidatario comunichi al Giudice tutelare presso l'adito Tribunale
e ai genitori entro 7 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza il nominativo del responsabile dell'affidamento.
DISPONE l'attivazione del servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione dei minori secondo quanto indicato in parte motiva.
DISPONE la prosecuzione dei percorsi già attivati presso l' territorialmente competente in CP_3 favore dei minori, con prosecuzione/attivazione di qualsivoglia percorso che possa supportarli e sostenerli anche (e non solo) in vista della ricostruzione del rapporto con il padre.
PONE a carico di , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'obbligo Parte_1 di corrispondere la somma complessiva di € 800,00 (€ 400,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, per ciascun figlio) da versarsi alla madre, entro il giorno 5 di ogni Parte_2 mese.
DISPONE, altresì, che i genitori contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche – libri tasse trasporti mensa, corredo di cancelleria di inizio anno, viaggi e gite di istruzione -, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori, a mezzo dei propri difensori, dichiareranno entro 10 giorni da oggi i loro indirizzi di posta elettronica di riferimento. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento.
DISPONE che l'assegno unico e universale relativo ai minori sarà integralmente percepito da
Parte_2
PONE a carico di , a titolo di assegno di mantenimento in favore di Parte_1 Parte_2
l'obbligo di corrispondere la somma di € 150,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli
[...] indici Istat, da versarsi alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese. ad anteporre la genitorialità alla conflittualità nel senso specificato Controparte_5 in parte motiva, ammonendola al rispetto dei provvedimenti resi nonché ammonendola a fare una doverosa autocritica rispetto ai comportamenti posti in essere, a ripensare ad un modo diverso di relazionarsi col padre dei suoi figli, cessando ogni comportamento più o meno apertamente ostruzionistico.
CONDANNA ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., al pagamento della somma di euro Parte_2
1.000,00 in favore del figlio , oltre agli interessi legali dal presente provvedimento al saldo e Per_1 al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore del figlio , oltre agli interessi legali Per_2 dal presente provvedimento al saldo
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Santa Croce sull'Arno (PI), il 5 dicembre 2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) al n. 19, parte II, serie A, anno 2004.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
PONE definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU, liquidate come da decreto del 5 gennaio 2023.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Giudice tutelare territorialmente competente (Pisa) per la vigilanza nonché ai Servizi sociali affidatari.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 19.11.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa IN