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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 05/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Procedimento RG n. 777/2023
Oggi 5/2/2025 sono comparsi l'Avv S. Corsi in sost Avv. Di Negro per parte ricorrente e l'Avv S.
Romanelli per parte resistente, i quali si riportano ai rispettivi atti difensivi e note conclusive, precisando come in essi.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio ed informa che darà lettura della sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico al termine dell'udienza, dispensando i legali dalla presenza.
Ad ore 15.40 il giudice pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., da ritenersi parte integrante del presente verbale d'udienza, che deposita nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Gherardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha introdotto il presente giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti e quantificati nella somma di
€ 100.000,00, a causa delle dichiarazioni rese dal resistente nel corso del processo penale Reg. Dib. N. 236/2019, costituenti – secondo la tesi del ricorrente - reato di calunnia nei suoi confronti, in subordine reato di falsa testimonianza.
Si è costituito il resistente chiedendo il rigetto della domanda, rilevando che nessuna denuncia in sede penale sia stata mai presentata nei suoi confronti - per il reato di calunnia - da parte del e Pt_1 che nessun rinvio di atti al PM, a carico del fosse stato effettuato da parte del Tribunale CP_1 penale della Spezia in relazione alla testimonianza resa.
La difesa del affermava inoltre l'insussistenza dell'invocata responsabilità, sia con CP_1 riferimento ad una asserita calunnia, sia con riferimento ad una falsa testimonianza, non avendo il resistente accusato ingiustamente alcuno, ma solo riferito circostanze e fatti come a suo dire verificatisi. Da ultimo evidenziava che il Tribunale Penale della Spezia, con la sentenza n. 52/2023, aveva dichiarato, all'esito del giudizio, il non doversi procedere in ordine ai reati ascritti nei confronti di in quanto estinti per intervenuta prescrizione, in assenza dei presupposti per Parte_1
l'applicazione dell'art 129 co. 2 c.p.p. Nel merito si deve osservare che dal verbale della testimonianza resa dal depositata da CP_1 parte ricorrente ( doc. 2 ), non emerga la sussistenza di elementi tali da far ritenere integrati gli estremi del reato di calunnia di cui all'art. 368 cp, che si configura nel caso in cui “Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente…”.
Occorre quindi - al fine di ritenere integrata la fattispecie delittuosa - un preciso comportamento doloso dell'agente consistente in un atto formale di denuncia di un reato, espressamente attribuito ad un soggetto determinato e rivolto all'Autorità preposta.
Dal contenuto della testimonianza resa dal che - verosimilmente - anche al fine di CP_1 allontanare da sé eventuali responsabilità nella gestione di alcune Associazioni ed incalzato dalle domande che gli venivano rivolte dalla pubblica accusa - si è limitato ad affermare di avere sottoscritto dei fogli in bianco, che gli venivano di volta in volta sottoposti dal non si evince Pt_1 alcuno degli elementi di tale fattispecie. Egli infatti non ha rivolto alcuna precisa accusa inerente la commissione di un reato attribuendolo al Pt_1
Deve pertanto rigettarsi la domanda avente ad oggetto l'accertamento in sede civile dell'illecito penale riguardante il reato di calunnia.
Per quanto riguarda la falsa testimonianza, si deve rilevare che neppure sussistano gli estremi per ritenere integrata tale fattispecie di reato, tanto che nel processo penale non sono stati inviati atti alla Procura per eventuali indagini sul punto ed in ogni caso apparendo irrilevante l'accertamento dell'eventuale responsabilità in ordine alla commissione di tale fattispecie delittuosa in quanto, a fini risarcitori nessuna conseguenza dannosa appare esserne derivata a parte ricorrente, posto che - come detto - all'esito del giudizio penale è stata emessa nei confronti degli imputati - tra cui il - Pt_1 sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
Si deve infatti osservare che il danneggiato che agisce in sede civile per il risarcimento del danno derivante da reato debba comunque dimostrare di aver subito un pregiudizio che - nel caso concreto
- non è stato neppure allegato, con riferimento al reato di falsa testimonianza, dovendosi in particolare tenere in considerazione il fatto che – nel caso di tale fattispecie delittuosa - il bene primario tutelato dalla norma è il buon andamento della giustizia, pertanto solo in via indiretta dalla sua commissione poteva esserne derivato un danno nei confronti del Nel presente giudizio non è stata fornita Pt_1 neppure allegazione relativa al danno eventualmente subito dal e da ritenersi in nesso Pt_1 causale con l'asserita falsa testimonianza, così da impedirne una valutazione, seppure con criterio equitativo.
Alla luce di quanto esposto le domande di parte ricorrente devono essere integralmente rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate nei valori medi, per le cause di valore indeterminabile e complessità media come richiesto da parte ricorrente nella propria nota spese, importo che risulta comunque inferiore rispetto a quanto liquidabile sulla base del valore della domanda di parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando Accerta l'insussistenza di responsabilità di nei confronti di Controparte_1 [...]
per i reati di calunnia e di falsa testimonianza Parte_1 E per l'effetto Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
Condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 7122,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Il Giudice
Adriana Gherardi
Oggi 5/2/2025 sono comparsi l'Avv S. Corsi in sost Avv. Di Negro per parte ricorrente e l'Avv S.
Romanelli per parte resistente, i quali si riportano ai rispettivi atti difensivi e note conclusive, precisando come in essi.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio ed informa che darà lettura della sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico al termine dell'udienza, dispensando i legali dalla presenza.
Ad ore 15.40 il giudice pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., da ritenersi parte integrante del presente verbale d'udienza, che deposita nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Gherardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha introdotto il presente giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti e quantificati nella somma di
€ 100.000,00, a causa delle dichiarazioni rese dal resistente nel corso del processo penale Reg. Dib. N. 236/2019, costituenti – secondo la tesi del ricorrente - reato di calunnia nei suoi confronti, in subordine reato di falsa testimonianza.
Si è costituito il resistente chiedendo il rigetto della domanda, rilevando che nessuna denuncia in sede penale sia stata mai presentata nei suoi confronti - per il reato di calunnia - da parte del e Pt_1 che nessun rinvio di atti al PM, a carico del fosse stato effettuato da parte del Tribunale CP_1 penale della Spezia in relazione alla testimonianza resa.
La difesa del affermava inoltre l'insussistenza dell'invocata responsabilità, sia con CP_1 riferimento ad una asserita calunnia, sia con riferimento ad una falsa testimonianza, non avendo il resistente accusato ingiustamente alcuno, ma solo riferito circostanze e fatti come a suo dire verificatisi. Da ultimo evidenziava che il Tribunale Penale della Spezia, con la sentenza n. 52/2023, aveva dichiarato, all'esito del giudizio, il non doversi procedere in ordine ai reati ascritti nei confronti di in quanto estinti per intervenuta prescrizione, in assenza dei presupposti per Parte_1
l'applicazione dell'art 129 co. 2 c.p.p. Nel merito si deve osservare che dal verbale della testimonianza resa dal depositata da CP_1 parte ricorrente ( doc. 2 ), non emerga la sussistenza di elementi tali da far ritenere integrati gli estremi del reato di calunnia di cui all'art. 368 cp, che si configura nel caso in cui “Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente…”.
Occorre quindi - al fine di ritenere integrata la fattispecie delittuosa - un preciso comportamento doloso dell'agente consistente in un atto formale di denuncia di un reato, espressamente attribuito ad un soggetto determinato e rivolto all'Autorità preposta.
Dal contenuto della testimonianza resa dal che - verosimilmente - anche al fine di CP_1 allontanare da sé eventuali responsabilità nella gestione di alcune Associazioni ed incalzato dalle domande che gli venivano rivolte dalla pubblica accusa - si è limitato ad affermare di avere sottoscritto dei fogli in bianco, che gli venivano di volta in volta sottoposti dal non si evince Pt_1 alcuno degli elementi di tale fattispecie. Egli infatti non ha rivolto alcuna precisa accusa inerente la commissione di un reato attribuendolo al Pt_1
Deve pertanto rigettarsi la domanda avente ad oggetto l'accertamento in sede civile dell'illecito penale riguardante il reato di calunnia.
Per quanto riguarda la falsa testimonianza, si deve rilevare che neppure sussistano gli estremi per ritenere integrata tale fattispecie di reato, tanto che nel processo penale non sono stati inviati atti alla Procura per eventuali indagini sul punto ed in ogni caso apparendo irrilevante l'accertamento dell'eventuale responsabilità in ordine alla commissione di tale fattispecie delittuosa in quanto, a fini risarcitori nessuna conseguenza dannosa appare esserne derivata a parte ricorrente, posto che - come detto - all'esito del giudizio penale è stata emessa nei confronti degli imputati - tra cui il - Pt_1 sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
Si deve infatti osservare che il danneggiato che agisce in sede civile per il risarcimento del danno derivante da reato debba comunque dimostrare di aver subito un pregiudizio che - nel caso concreto
- non è stato neppure allegato, con riferimento al reato di falsa testimonianza, dovendosi in particolare tenere in considerazione il fatto che – nel caso di tale fattispecie delittuosa - il bene primario tutelato dalla norma è il buon andamento della giustizia, pertanto solo in via indiretta dalla sua commissione poteva esserne derivato un danno nei confronti del Nel presente giudizio non è stata fornita Pt_1 neppure allegazione relativa al danno eventualmente subito dal e da ritenersi in nesso Pt_1 causale con l'asserita falsa testimonianza, così da impedirne una valutazione, seppure con criterio equitativo.
Alla luce di quanto esposto le domande di parte ricorrente devono essere integralmente rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate nei valori medi, per le cause di valore indeterminabile e complessità media come richiesto da parte ricorrente nella propria nota spese, importo che risulta comunque inferiore rispetto a quanto liquidabile sulla base del valore della domanda di parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando Accerta l'insussistenza di responsabilità di nei confronti di Controparte_1 [...]
per i reati di calunnia e di falsa testimonianza Parte_1 E per l'effetto Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
Condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 7122,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Il Giudice
Adriana Gherardi