Sentenza 13 dicembre 2001
Massime • 1
I giudizi di primo grado in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti solo quando il controllo sulla regolare costituzione di cui all'art. 484 cod. proc. pen., previsto dall'art. 219 del predetto decreto come discrimine per la ripartizione dei procedimenti tra giudice collegiale e giudice monocratico, abbia riguardato con esito favorevole tutte le parti e sussistano di conseguenza le condizioni per passare alle fasi successive (nel caso di specie, la Corte ha risolto il conflitto negativo di competenza tra tribunale in composizione collegiale e giudice monocratico dichiarando la competenza di quest'ultimo, in quanto l'impedimento a comparire di uno degli imputati non aveva consentito la costituzione di tutte le parti del processo, con conseguente necessità di dover procedere alla nuova citazione dell'imputato legittimamente impedito, ai sensi dell'art. 420-ter cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2001, n. 6767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6767 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 13/12/2001
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - N. 6962
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - N. 026080/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE AVELLINO - CONFLITTO N. IL 00/00/0000
nel procedimento a carico di:
2) NE EL +2 N. IL 30/07/1967
avverso ORDINANZA del 26/06/2001 TRIBUNALE di AVELLINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mura competenza dal Tribunale monocratico di Avellino
FATTO E DIRITTO
1 - Con ordinanza del 3-2-2000 il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, rilevava che non era stata verificata la costituzione del rapporto processuale nei confronti di RO EL, una degli imputati, e conseguentemente disponeva la trasmissione del processo al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 222 comma 2 del D.Lgs. 19-2-1998, n. 51. Con ordinanza del 29-3-2001 il Giudice Monocratico del Tribunale di Avellino trasmetteva gli atti al Presidente del Tribunale, ritenendo avvenuto il controllo della regolare costituzione delle parti nei confronti di due dei tre imputati e inscindibili le posizioni di tutti i predetti. Con decreto del 21-4-2001 il Presidente del Tribunale di Avellino riteneva condivisibile l'ordinanza predetta e disponeva la restituzione del processo al tribunale in composizione collegiale.
Con ordinanza del 26-6-2001 il Tribunale di Avellino in composizione collegiale sollevava conflitto di competenza nei confronti del giudice monocratico dello stesso tribunale, ritenendo che ai sensi dell'art. 219 D.Lgs. n. 51/98 la verifica della costituzione del rapporto processuale dev'essere integrale e non può considerarsi avvenuta qualora uno degli imputati sia impedito, circostanza che impone il rinvio del dibattimento e la rinnovazione della citazione nei confronti del predetto imputato. Il conflitto di competenza è realmente esistente, in forma negativa, avendo entrambi i giudici, collegiale e monocratico, rifiutato di decidere.
Il conflitto dev'essere risolto affermando la competenza del tribunale in composizione monocratica.
Invero l'art. 219 D.Lgs. n. 51/98 - che regola la ripartizione dei giudizi in corso tra giudice collegiale e giudice monocratico a seconda che alla data del 2-1-2000 vi sia stato o meno il controllo sulla regolare costituzione delle parti ai sensi dell'art. 484 c.p.p. - dev'essere inteso nel senso che il predetto controllo deve riguardare tutte le parti, così che permane la competenza del giudice collegiale soltanto qualora, alla data predetta, il processo nella sua interezza possa concretamente essere trattato e deciso, passando all'esame delle questioni preliminari e all'apertura del dibattimento, che restano invece impediti se si deve procedere, come nel caso di specie, a nuova citazione di un imputato per suo impedimento, ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., richiamato dall'art.484 c.p.p..
P.Q.M.
Risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Avellino in composizione monocratica, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2002