Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/1999, n. 1280
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Sentenza 16 febbraio 1999

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In tema di liquidazione degli onorari per le prestazioni professionali dei ragionieri, l'art. 37 del d.P.R. del 1974, modificato con il d.P.R. n. 130 del 1981, che concerne le relative tariffe, recante l'intestazione "finanziamenti", pur essendo espressamente riferito alle prestazioni riguardanti "finanziamenti gestionali delle imprese commerciali e industriali", deve intendersi come ricomprendente tutti i finanziamenti di qualsiasi attività inerente alla gestione aziendale per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, tra i quali anche i finanziamenti di investimento, per i quali il professionista deve svolgere una complessa attività, che non risulta sostanzialmente diversa da quella relativa a qualunque altro finanziamento di gestione. Pertanto, avuto riguardo alla circostanza della mancanza di una norma specifica per i finanziamenti di investimento, anche ad essi va applicata la tariffa prevista dal predetto art. 37, e non la normativa generale in tema di tariffe di cui agli artt. 21 e 22 del citato d.P.R..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/1999, n. 1280
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1280
    Data del deposito : 16 febbraio 1999

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