Sentenza 16 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di liquidazione degli onorari per le prestazioni professionali dei ragionieri, l'art. 37 del d.P.R. del 1974, modificato con il d.P.R. n. 130 del 1981, che concerne le relative tariffe, recante l'intestazione "finanziamenti", pur essendo espressamente riferito alle prestazioni riguardanti "finanziamenti gestionali delle imprese commerciali e industriali", deve intendersi come ricomprendente tutti i finanziamenti di qualsiasi attività inerente alla gestione aziendale per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, tra i quali anche i finanziamenti di investimento, per i quali il professionista deve svolgere una complessa attività, che non risulta sostanzialmente diversa da quella relativa a qualunque altro finanziamento di gestione. Pertanto, avuto riguardo alla circostanza della mancanza di una norma specifica per i finanziamenti di investimento, anche ad essi va applicata la tariffa prevista dal predetto art. 37, e non la normativa generale in tema di tariffe di cui agli artt. 21 e 22 del citato d.P.R..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/1999, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Franco PONTORIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELI - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
F.LI RC AN & C. SRL (GIÀ F.LI RC AN E C. S.N.C.), elettivamente domiciliata in ROMA VIA ACHERUSIO 8, presso lo studio dell'avvocato MARIO MARCHETTI, difesa dall'avvocato ANTONIO BOLLETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
HI AN, HI LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell'avvocato VITO MAZZARELI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 76/96 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 30/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/98 dal Consigliere Dott. Franco PONTORIERI;
udito l'Avvocato BOLLETTA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato MAZZARELI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Presidente del tribunale di PERUGIA, su istanza dei ragionieri HI IO e HI OL, che avevano chiesto la liquidazione del compenso loro spettante per prestazioni professionali riguardanti "una pratica di finanziamento MEDIOCREDITO, per la costruzione di un capannone industriale, della durata di dieci anni" emise, in data 27.11.1985, decreto ingiuntivo con il quale intimo alla società F.LI RC RL & C., s.n.c., di pagare alle istanti la somma di lire 11.259.160 con interessi legali dal 6 dicembre 1984, oltre accessori.
Contro tale decreto propose opposizione, chiedendone la revoca, la società RC deducendo che il finanziamento era stato erogato non per la costruzione di un "capannone industriale" ma per l'acquisto diretto "di superficie e sistemazione terreno, costruzione opificio commerciale e acquisto scorte" e che, quindi, non si era trattato di un finanziamento di gestione per il quale andava applicato l'art. 37 della tariffa professionale (cui erroneamente si era fatto riferimento in sede di parere del Consiglio del Collegio dei Ragionieri sulla scorta del quale il decreto ingiuntivo era stato emesso), bensì di un finanziamento d'investimento per il quale l'onorario da corrispondere era quello, di gran lunga inferiore, previsto dagli artt. 20 e 21 della suddetta tariffa, il cui importo era pronta a corrispondere.
Instauratosi il contraddittorio, le HI contestarono l'assunto avversario insistendo per la conferma del decreto opposto con condanna ulteriore della opponente al risarcimento del maggior danno da svalutazione oltre interessi e spese.
Il tribunale adito, con sentenza del 13.10.1992, accogliendo i motivi di opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la società RC al pagamento della somma di lire 1.208.000 oltre rivalutazione e interessi, a titolo di onorario spettante alle HI per le prestazioni professionali eseguite.
Avverso tale sentenza proposero appello le HI contestando che, nella specie, potesse non applicarsi l'art. 37 della tariffa professionale ed insistettero, pertanto, a che, in riforma della sentenza impugnata, venisse confermato il decreto ingiuntivo opposto. La società appellata, nel costituirsi, chiese il rigetto del gravame previa dichiarazione di cessazione della materia del contendere avendo già corrisposto quanto fissato dalla decisione impugnata. Con sentenza del 30 marzo 1996, la Corte distrettuale di PERUGIA, ritenuto che nel caso andava applicato l'art. 37 della tariffa professionale dei ragionieri, accolse l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, confermò il decreto ingiuntivo condannando altresì la società al pagamento di ulteriori somme per rivalutazione monetaria ed interessi nel frattempo maturati. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso la società F.LI RC & C. s.r.l., già s.a.s., adducendo due motivi.
Le HI hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, 1 comma, n. 3), in relazione all'art. 37 del D.P.R. 10/9/1974, mod. con D.P.R. 10/2/1981 n. 130, la s.r.l. F.LI CC RL & C. deduce che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto applicabile l'art. 37 della tariffa dei ragionieri per la liquidazione delle prestazioni professionali eseguite in suo favore dalle ragioniere IO e OL HI e relative alla pratica di finanziamento a medio termine, a tasso agevolato, ai sensi della legge 10 ottobre 1975 n.517. Sostengono che, trattandosi di finanziamento di investimento andava applicato non l'art. 37 della tariffa che riguarda il finanziamento di gestione, ma la normativa generale, data dal combinato disposto degli artt. 20 e 21 della stessa tariffa.
La censura è infondata.
La Corte d'Appello ha ritenuto che, nel caso, debba applicarsi l'art. 37 della tariffa che prevede quale sia l'onorario dovuto ai ragionieri per l'opera prestata in favore delle aziende per finanziamenti di gestione e non la normativa generale di cui agli artt. 20 e 21 della tariffa stessa. Ha affermato, infatti, che, essendo l'articolo 37 della tariffa delle prestazioni professionali dei ragionieri genericamente intestato "finanziamenti", l'espressione in questo contenuta: "finanziamenti gestionali delle imprese commerciali e industriali", debba essere intesa come ricomprendente tutti i finanziamenti di qualsiasi attività inerente alla gestione aziendale per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, tra i quali anche i finanziamenti di investimento per i quali il ragioniere deve svolgere una complessa attività che non risulta sostanzialmente diversa da quella di qualsiasi altro finanziamento di gestione. La società ricorrente sostiene, di contro, che per i finanziamenti di investimento, essendo questi erogati da Istituti di credito a medio e lungo termine, non si richiede una particolare attività professionale del ragioniere, essendo tutto fissato per legge, sicché la stessa è ben diversa da quella - complessa ed impegnativa - necessaria per redigere una richiesta di finanziamento di gestione. Orbene, la Corte di PERUGIA non ha affermato che i due tipi di finanziamento siano identici, ma, considerato che manca una norma specifica per i finanziamenti di investimento, ha correttamente ritenuto che anche questi, per i quali è richiesta una complessa attività professionale, debbano rientrare nella previsione relativa ai finanziamenti in genere, perché, al pari di queLI di gestione, sono pur sempre finalizzati al raggiungimento di obiettivi aziendali e quindi collegati alla gestione dell'azienda.
Peraltro, come rilevano le controricorrenti, riportando per esteso un passo della relazione della consulenza tecnica disposta d'ufficio, e fatta propria dai giudici di secondo grado, "la scelta da parte dell'impresa di acquistare determinati beni, anche immobili, scaturisce dall'esigenza stessa dell'azienda di immettere nel processo gestionale dei nuovi beni per poter raggiungere ulteriori obiettivi aziendali", sicché appare arbitrario considerare le attività professionali delle HI, tese a far ottenere all'azienda "le acquisizioni compiute dalla F.LI RC con il finanziamento ottenuto, come operazioni a se stanti ed estranee dalla gestione aziendale."
Va, quindi, ritenuta perfettamente corretta e coerente la conclusione cui è pervenuta la Corte distrettuale secondo cui "è indubbio che tale attività professionale meriti un corrispettivo particolare e che in mancanza di una specifica previsione tariffaria, debba ritenersi compresa nella previsione dell'art. 37 della tariffa" Con il secondo motivo di ricorso, denunziando omessa motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, la società RC si duole che la Corte non abbia tenuto conto che per la compilazione formale dei bilanci, poi prodotti in copia a corredo della pratica di finanziamento, le HI avevano percepito il compenso e non ne ha, quindi, tratto le debite conseguenze ai fini della determinazione di quanto loro spettante.
Anche tale censura non è da accogliere.
I giudici di primo grado hanno liquidato il compenso spettante alle HI ritenendo che l'attività professionale espletata da loro per far ottenere alla società RC il finanziamento di investimento richiesto, fosse riconducibile a quella ordinaria rientrante tra le previsioni di cui agli artt. 20 e 21 della tariffa;
hanno, quindi, affermato che essendo la stessa riconducibile nell'ambito della normale attività professionale già retribuita, dovesse ridursi l'ammontare del compenso previsto.
I giudici di appello, avendo invece ritenuto che l'attività professionale espletata dalle HI non rientrava per nulla tra quella da loro già espletata, sicché andava retribuita ai sensi dell'art. 37 della tariffa, esattamente hanno considerato implicitamente assorbita la censura sollevata dalle HI che anche di tale riduzione si erano lamentate, e superate, altresì, le avverse deduzioni di controparte, che non aveva richiesto che il compenso dovesse essere ridotto anche ove liquidato ai sensi dell'art. 37 della tariffa, ma si era limitata ad affermare che il motivo di censura delle appellanti era infondato.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato. Concorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 16 Febbraio 1999