Cass. pen., sez. III, sentenza 07/01/2016, n. 5716
CASS
Sentenza 7 gennaio 2016

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Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalista (Nella specie il carattere non occasionale della condotta è stato desunto dall'esistenza di una minima organizzazione dell'attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dallo svolgimento in tre distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, dalla successiva vendita e dal fine di profitto perseguito dall'imputato).

Commentari3

  • 1Solo l’imprenditore risponde del reato di gestione illecita dei rifiuti?
    Fabrizio Ciotta · https://www.iusinitinere.it/

    Con la sentenza n. 2575 del 25 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che per la sussistenza del reato di gestione illecita dei rifiuti non è necessario il requisito dell'“imprenditorialità”, rilevando unicamente un “minimum” di organizzazione nella realizzazione della condotta. La pronuncia citata prende le mosse dall'art. 256 del D.Lgs 152/2006[1], il quale punisce “chiunque” effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione (sull'argomento, si veda la cospicua mole di articoli presenti su Ius in Itinere). Il ricorrente, impugnando la pronuncia della Corte d'Appello, lamentava …

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  • 2RIFIUTI: Trasporto non autorizzato di rifiuti. Nuovo indirizzo giurisprudenziale.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    RIFIUTI – Trasporto non autorizzato di rifiuti – Nuovo indirizzo giurisprudenziale – Assoluta occasionalità – Illecito istantaneo – Attività di gestione abusiva di rifiuti – Necessità – Art. 256, c.1, lett.a) e 260 decreto legislativo n.152/2006. Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Cass. Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi). E' stato inoltre chiarito che, per la configurabilità del reato, è …

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  • 3Ignoranza della legge non scusa (Cass. 5716/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2018

    La complessità della normativa settoriale in materia di rifiuti non può rappresentare di per sé elemento scusante, sussistendo un dovere di informazione fondato sugli obblighi solidaristici affermati dall'art. 2 Cost., che esclude l'inevitabilità dell'errore di diritto; la responsabilità penale va esclusa solo quando la condotta tipica derivi non già dal mero fatto negativo dell'ignoranza della legge, bensì dal fatto positivo altrui, determinante la convinzione della liceità dell'agire. Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 7 gennaio ? 11 febbraio 2016, n. 5716 Presidente Ramacci ? Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/01/2016, n. 5716
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5716
Data del deposito : 7 gennaio 2016

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