Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 1
La riproposizione della richiesta di giudizio abbreviato, già dichiarata inammissibile dal Gip, comporta che l'ordinanza ammissiva sia emessa dal giudice, monocratico o collegiale, del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2010, n. 28721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28721 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 09/06/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1148
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 3481/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Petrelli Giorgio Marcello, difensore di fiducia di To.Ro. , n. a (omesso) ;
avverso la sentenza in data 27.10.2009 della Corte di Appello di Roma, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Tivoli in data 21.7.2008, venne condannata alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa, quale colpevole del reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3 e art. 4, comma 1, n. 7).
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di colpevolezza di To.Ro. in ordine al reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3 e art. 4, comma 1, n. 7), a lei ascritto per avere adibito un immobile di sua proprietà a casa di appuntamenti per l'esercizio della prostituzione di varie donne. La Corte territoriale ha accolto il motivo di gravame con il quale l'appellante aveva censurato la mancata ammissione dell'imputata al rito abbreviato da parte del giudice di primo grado e, per l'effetto, ha ridotto la pena inflitta all'imputata nella misura di un terzo, mentre ha rigettato la richiesta di ulteriore riduzione di detta pena.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente, denunciando violazione di legge, deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per essere stata giudicata l'imputata con il rito ordinario, invece di quello abbreviato. Si deduce sul punto che, a seguito della riforma della normativa in materia, la cognizione del giudizio abbreviato è attribuita al G.I.P., che costituisce il giudice naturale determinato dalla legge per la celebrazione del processo, sicché la Corte territoriale, nel risolvere l'eccezione di nullità nei termini di cui all'impugnata sentenza ha violato il principio del giudice naturale. Si aggiunge che l'imputata avrebbe avuto diritto ad essere giudicata in ordine alla affermazione di colpevolezza allo stato degli atti.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione dell'art. 133 c.p. e vizi di motivazione della sentenza. Si deduce che la sentenza è carente di motivazione in ordine alle richieste formulate nell'atto di appello di esclusione della recidiva ovvero di concessione delle attenuanti generiche prevalenti, con la conseguente riduzione della pena inflitta, e della sospensione condizionale della pepa. Il ricorso non è fondato.
Rileva la Corte che la To. non è stata ammessa ad essere giudicata con il rito abbreviato per la ritenuta irritualità della relativa richiesta, in quanto non trasmessa tempestivamente dai C.C. ai quali l'imputata, agli arresti domiciliari, l'aveva presentata. Orbene, osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 438 c.p.p., comma 6, secondo l'interpretazione data alla norma dalla Corte Costituzionale con sentenza 23.5.2003 n. 169, la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, che sia stata rigettata, può essere riproposta nel giudizio di primo grado, prima dell'apertura del dibattimento, ed il giudice può disporre il giudizio abbreviato. Si palesa, quindi, evidente che il giudizio abbreviato può essere disposto, allorché sì a riconosciuta la fondatezza della relativa richiesta, anche dal giudice monocratico o collegiale del dibattimento, senza che sì a prevista la rimessione degli atti dinanzi al G.U.P., la cui competenza si esaurisce con il mancato accoglimento della richiesta dell'imputato.
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata, avendo riconosciuto la ritualità della richiesta di giudizio abbreviato, a suo tempo formulata dall'imputata, ha ridotto la pena inflitta nella misura prevista dal rito speciale, a nulla rilevando che il giudizio sia stato trattato con le forme del rito ordinario.
È, infatti, altresì infondata la doglianza della ricorrente in ordine alla acquisizione del materiale probatorio in sede dibattimentale, ai fini dell'affermazione di colpevolezza. Invero, il giudizio ordinario assicura maggiori garanzie alla difesa dell'imputato; ne' sono stati indicati dalla ricorrente elementi di prova acquisiti in dibattimento, diversi da quelli già risultanti dalle indagini preliminari, che siano risultati decisivi ai fini della condanna.
È, infine, manifestamente infondato il secondo motivo di gravame. La sentenza impugnata ha correttamente ancorato la misura della pena alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputata, negandole il beneficio della sospensione condizionate della pena in quanto gravata da un precedente specifico.
Risulta, infatti, dal certificato del Casellario che l'imputata ha riportato una precedente condanna in data 19.12.1997 alla pena ad anni uno, mesi otto di reclusione e L.
2.200.000 di multa per il reato di favoreggiamento della prostituzione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 9 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010