Sentenza 4 febbraio 2015
Massime • 1
Per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma primo bis, dell'art. 75, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2015, n. 6331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6331 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 04/02/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 166
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 32906/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR LE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 24 aprile 2014 emessa dalla Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
udito il sostituto procuratore generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato FRARACCIO LE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Civitavecchia nei confronti di AR LE per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, ha ridotto la pena ad anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa, trattandosi di detenzione illegale di hashish, condotta ora punita in base alla disciplina precedente la L. n. 46 del 2006, per effetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale.
2. L'avvocato Fraraccio LE, nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico articolato motivo, in cui censura la sentenza impugnata per carenza di motivazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2. In particolare, il ricorrente ribadisce le contestazioni mosse alle modalità di analisi effettuate a campione sulla droga sequestrata e rileva che la sentenza non ha fornito risposte ai rilievi dedotti già in appello.
Inoltre, denuncia l'erroneità del calcolo per determinare l'ingente quantità, eseguito in base ad una lettura sbagliata della sentenza n. 3658 del 2012 delle Sezioni unite. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Con riferimento alle doglianze relative alla metodologia a campione con cui sono state eseguite le analisi sulla sostanza sequestrata, si osserva che la Corte territoriale, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, ha risposto al motivo già dedotto in appello e ha ritenuto del tutto corretto il metodo eseguito, evidenziando, da un lato, che l'utilizzo dell'esame a campione si giustificava in relazione al numero di confezioni separate (87 involucri contenenti oltre 55 chilogrammi di hashish, per circa 182.81 5 dosi attive singole), dall'altro, che tale metodo ha consentito di determinare "un realistico valore medio di percentuale di purezza", che è stato preso come parametro per la quantificazione del principio attivo sull'intero quantitativo.
Rispetto a questa motivazione il ricorrente formula una serie di censure riguardanti la individuazione delle categorie in cui sono stati ricompresi i diversi involucri contenenti la sostanza stupefacente, ma in questo modo le critiche della difesa finiscono per riguardare scelte compiute durante gli accertamenti tecnici, che in questa sede non possono essere messe in discussione perché attingono al merito dell'accertamento eseguito, peraltro ritenuto del tutto logico e corretto dai giudici di primo e di secondo grado.
3.2. Infondate sono anche le critiche rivolte ai criteri utilizzati per sostenere l'ingente quantità.
Preliminarmente, si deve ritenere che sebbene a seguito della sentenza di incostituzionalità della L. n. 49 del 2006, artt.
4-bis e 4-vicies ter, di cui alla sentenza n. 32 del 2014, il legislatore ha modificato il sistema tabellare che ne era conseguito, introducendo con il d.l. 36/2014, quattro nuove tabelle classificatorie delle sostanze stupefacenti, tuttavia i criteri elaborati dalle Sezioni unite, con la decisione n. del 36258 del 24 maggio 2012 (ric. Biondi), per l'applicazione della aggravante della ingente quantità mantengono una loro validità, nella misura in cui possono essere utilizzati come meri criteri orientativi. Infatti, deve tenersi conto che i valori di riferimento ponderale utilizzati in quella decisione sono stati individuati a seguito di una indagine condotta su un numero cospicuo di sentenze di merito che avevano ritenuto sussistente l'aggravante di cui del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, indagine che aveva evidenziato una forte discrezionalità da parte dei giudici nel riconoscere la suddetta aggravante utilizzando peraltro criteri diversi. Per questa ragione le Sezioni unite hanno individuato criteri in grado di assicurare una maggiore determinatezza della norma. In sostanza, si tratta di indicazioni orientative che seppure sorte con riferimento alla disciplina introdotta con la L. n. 49 del 2006, che come è noto non operava distinzioni in base alla tipologia di stupefacenti e che oggi è stata abrogata per effetto della sentenza n. 32 della Corte costituzionale, non appaiono incompatibili con il regime normativo oggi in vigore (cfr., Sez. 4^, 20 giugno 2014, n. 32136, Jitaru;
Sez. 4^, 2 luglio 2014, n. 43465, Gallizzi;
contra, Sez. 3^, 21 maggio 2014, n. 25176, Amato). Invero, nel caso di specie il ricorrente non censura l'adozione dei criteri indicati nella citata decisione Biondi delle Sezioni unite, limitandosi a criticare le concrete modalità di calcolo operate dal giudice di merito.
Tale critiche sono infondate. Infatti, esse si basano su un errato parametro del valore soglia dell'hashish pari a mg. 1.000, così come previsto dal D.M. 4 agosto 2006, che però è stato annullato dal T.A.R. del Lazio con sentenza n. 2487 del 2007; il riferimento corretto per l'hashish è alla soglia di mg. 500, come previsto dal d.m. 11 aprile 2007, in vigore all'epoca della sentenza Biondi. Sicché tenendo conto del valore soglia corretto, al quale va applicato il moltiplicatore pari a 2.000, cui si riferisce la citata sentenza delle Sezioni unite, considerato il principio attivo deve riconoscersi che correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che oltre 55 chilogrammi di hashish con un quantitativo di oltre 4 chilogrammi di THC configuri l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2.
4. All'infondatezza dei motivi proposti consegue il rigetto del ricorso, con fa condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2015