Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2015, n. 44596
CASS
Sentenza 8 ottobre 2015

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Massime1

Per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma primo bis, dell'art. 75, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2015, n. 44596
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44596
Data del deposito : 8 ottobre 2015

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