Sentenza 8 ottobre 2015
Massime • 1
Per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma primo bis, dell'art. 75, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990.
Commentari • 4
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Il Precedente di legittimità contenuto in Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722. Visto l' Art. 618 Cpp, i quesiti di legittimità trattati in Cass., SS.UU., 30 gennaio 2020, n. 14722 sono i seguenti: se mantenga validità il criterio per la determinazione dell' ingente quantità fissato dalla Sentenza delle Sezioni Unite Biondi, fondato sul rapporto ( 1 a 2000 ) fra quantità massima detenibile, come prevista nell' elenco allegato al DM 11 aprile 2006, e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta, ferma restando la discrezionalità giudiziale in caso di superamento del limite così ottenuto. come debbano essere individuati i fattori della moltiplicazione, …
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(Annullamento parziale senza rinvio) Il fatto La Corte di appello di Catanzaro confermava integralmente la sentenza di primo grado con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4 e ciò per aver illecitamente coltivato in un terreno di sua proprietà ed in un altro contiguo in suo uso 1087 piante di canapa indiana nella fase di maturazione “dalle quali era possibile ricavare 71.165,4 dosi medie singole” con l'aggravante di cui al cit. D.P.R., art. 80, comma 2, per la quantità ingente della sostanza stupefacente coltivata nonché veniva riconosciuta la recidiva reiterata specifica di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2015, n. 44596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44596 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2015 |
Testo completo
445 9 6 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 08/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente -N.1247 GIOVANNI CONTI Dott. Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLO CITTERIO - - Consigliere -N. 21297/2015 Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Consigliere - Dott. ORLANDO VILLONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO UR N. IL 06/11/1983 avverso la sentenza n. 1307/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del 24/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. Delehaye l'inam missibilit che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv.difensor ger 21297/15 RG 1 RITENUTO IN FATTO 1. MA AG ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Lecce con sentenza 24.11.14-4.2.15 ha confermato l'affermazione della sua colpevolezza per la detenzione illecita di kg 2,679 di cocaina presso la propria abitazione, deliberata il 28.1.14 dal GIP di Brindisi, diminuendo la pena. Il fatto è del 20.9.2013. Già il primo Giudice aveva riconosciuto le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con l'aggravante dell'ingente quantità e la recidiva, previa riduzione per il rito abbreviato pervenendo alla pena di otto anni di reclusione ed euro 100.000,00 di multa. La Corte d'appello ha ridotto la pena base a nove anni di reclusione e 90.000 euro di multa, confermando il giudizio di equivalenza tra le circostanze e riducendo del terzo di legge per il rito, pervenendo alla pena detentiva di sei anni e pecuniaria di 60.000 euro.
2. A mezzo dei difensori avv.ti Martino Danilo Cito e Cataldo Gianfreda, l'imputato enuncia due motivi: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 c.p. anche con riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche: afferma che "una diversa valutazione" di tutti i criteri dell'art. 133 c.p. avrebbe dovuto condurre alla prevalenza richiesta nell'enunciazione del motivo;
in realtà nel motivo contesta poi la motivazione che ha sostenuto l'affermazione di sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, richiamando due sentenze di questa Corte, degli anni 1994 e 2003; "inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 c.p.: ma questo motivo pare mero refuso di poco diligente copia e incolla, posto che si parla di 'loro' condotta e 'loro' comportamento processuale e di massima riduzione per il tentativo. Cioè di un altro processo. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende. Я дя 21297/15 RG 2 3.1 Palese l'inammissibilità per assoluta genericità del secondo motivo, anche il primo motivo va dichiarato inammissibile perché generico nei termini che seguono. La richiesta di prevalenza attiene palesemente al merito, per come in concreto proposta, sollecitandosi, oltretutto in termini solo assertivi, diversa valutazione che non compete a questa Corte di legittimità. Quanto alla motivazione per la giudicata sussistenza dell'aggravante di ingente quantità, la Corte d'appello si è attenuta alla giurisprudenza delle Sezioni unite, spiegando poi in fatto le ricadute quantitative e formulando uno specifico apprezzamento di merito. Tutto ignorato in ricorso.
3.2 E' solo opportuno ribadire che (come già argomentato nella sentenza di questa Sezione n. 20140/2015) il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 36258 del 2012, P.G. e Biondi, massimato nei termini che "in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata", mantiene efficacia anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014. Invero, il senso dell'insegnamento contenuto nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite è stato in definitiva quello di trovare un parametro 'convenzionale', non arbitrario o invasivo delle competenze del silente Legislatore laddove basato sull'esperienza giurisdizionale dell'intero territorio nazionale, cui poter ancorare la sollecitazione ai Giudici del merito ad un'applicazione della norma tendenzialmente omogenea appunto su tutto il territorio nazionale, nell'ovvia ragionevole libertà (espressamente confermata nella sentenza richiamata) dell'attenzione alle peculiarità del caso ed alla possibilità di un apprezzamento specificamente motivato: i parametri del decreto ministeriale 11.4.1996 hanno costituito pertanto solo un dato oggettivo da cui muovere e non già il presupposto di legittimità dell'intero ragionamento. Quei parametri, pertanto, e la loro funzione di dato oggettivo esterno ragionevole e tecnicamente affidabile, permangono in quanto indipendenti rispetto alla sorte formale del decreto (nello stesso senso, tra le altre Sez.6 sent. 6331/15 e Sez.4 sent. 3799/15). 9 rr 21297/15 RG 3 Non può in proposito condividersi la diversa conclusione cui perviene Sez.3 sent. 45458/14, secondo cui Non può non rilevarsi che, in un quadro che smentisce la ratio della normativa vigente all'epoca dello sviluppo giurisprudenziale di cui sopra - spezzando la sostanziale equiparazione tra il reato attinente a droghe pesanti e il reato relativo a droghe leggere, e per di più, non si può non rilevare per completezza, enucleando come reato autonomo, anche sotto il profilo delle modalità, e non solo dell'entità, del trattamento sanzionatorio, la fattispecie lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, - tale giurisprudenza dovrà essere rimeditata, in considerazione dell'accresciuto tasso di modulazione normativa, difficilmente compatibile con una interpretazione tendenzialmente soltanto aritmetica e dunque "automatica" dell'aggravante dell'ingente quantità (che, prima della autonomizzazione operata dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2 convertito con modifiche dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, art. 1, comma 1, era in effetti la fattispecie antipodale di quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5)>>. Il criterio indicato dalle Sezioni Unite aveva riferimento a parametri oggettivi attenti alla diversa qualità ed efficacia drogante delle diverse sostanze (che tale rimane in quanto dato sostanzialmente oggettivo); quella giurisprudenza, poi, aveva già ben chiarito l'assenza di alcun automatismo aritmetico: Più correttamente, tuttavia, per quel che si è anticipato, piuttosto che far riferimento al valore ponderale globale, appare opportuno riferirsi, appunto, alle dosi-soglia, individuando, come si diceva, in 2000 il limite al di sotto del quale non potrà essere di norma contestata l'aggravante della ingente quantità, e atteso che a tale limite corrispondono, in linea di massima, i valori ponderali individuati come "medi" (rectius: non eccezionali) dalla giurisprudenza di merito. 15.4. Indubbiamente, non si tratta di una rigorosa valutazione statistica, per la buona ed evidente ragione - più volte ribadita che i numeri sul traffico di sostanze stupefacenti sono numeri oscuri;
si tratta, viceversa, di una valutazione operata su dati processuali (essendo, peraltro, la verità processuale l'unica conoscibile dal giudice), che, tuttavia, pur con inevitabili margini di approssimazione, possono e devono essere assunti. La soglia così stabilita, come si è chiarito, definisce tendenzialmente il limite quantitativo minimo, nel senso che, al di sotto di essa, la 'ingente quantità" non potrà essere di regola ritenuta;
al di sopra, viceversa, deve comunque soccorrere la valutazione in concreto del giudice del merito. In altre parole, i parametri sopra enucleati non determinano di per sé e automaticamente se superati, la configurabilità - dell'aggravante. Essi, invero, valgono solo in negativo, nel senso che, al di sotto degli accennati valori quantitativi, l'aggravante (ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) deve ritenersi in via di massima non sussistente.>> дя 21297/15 RG 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 8.10.2015 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Carlo Citterio Giovanni Conti cover is B uk W DEPOSITATO IN CANCELLERIA] - 4 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO S Piera Esposito E T R O C