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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/05/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 07/05/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco,
viene chiamata la causa promossa da
(avv. BONDI' FRANCESCO PAOLO ) Parte_1
CONTRO
(avv. ) Controparte_1
Si dà atto che l'udienza viene trattata con la modalità della trattazione scritta
IL GIUDICE ISTRUTTORE
si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 13.00 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies,
cpc il Giudice dott.ssa Monica Stocco
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 07/05/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11369 dell'anno 2024 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BONDI' FRANCESCO PAOLO e , con elezione di domicilio in
Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. BONDI' FRANCESCO
PAOLO parte attrice
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 PartitaIVA_1
con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
PARTE CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da note scritte alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.9.2024, premettendo di Parte_1
essere proprietaria di un box sito in Palermo, Via F. Mendelssohn nn.
12-14, identificato con il n. 19, ha convenuto in giudizio il per ottenere Controparte_2
l'accertamento della responsabilità del resistente per i danni subiti dal bene di sua proprietà a causa di fenomeni di infiltrazioni d'acqua, nonché il risarcimento dei danni subiti e la condanna al pagamento delle spese sostenute nella procedura di atp.
Più nel dettaglio, l'odierna ricorrente ha dedotto che all'interno del proprio bene si sono verificati numerosi eventi di infiltrazioni d'acqua provenienti dalle superfici sovrastanti adibite a parcheggio condominiale, cui il , nonostante i vari solleciti, non ha CP_1
posto rimedio, avendo eseguito degli interventi soltanto su una superficie limitata del piazzale condominiale.
Il nonostante la Controparte_2
regolarità della notifica dell'atto introduttivo, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace (cfr. provvedimento del 20.1.2025).
Così ricostruiti i termini della controversia, il ricorso merita accoglimento per i motivi che qui di seguito si espongono.
Preliminarmente, la fattispecie in esame è da inquadrarsi in quella contemplata nell'art. 2051 c.c.
In generale, al fine del configurarsi della responsabilità speciale ex art. 2051 c.c., atteso il suo “carattere oggettivo”, è richiesta “la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia”, indipendentemente dalla condotta tenuta dal custode, atteso che
“funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa”, cosicché è individuato come “custode” sia “il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta” sia “chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione”, sul quale incombe l'onere di fornire la prova liberatoria del “caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato” (Cass. civ., sez. III, 19.05.2011, n. 11016; Cass. civ., sez. III, 20.10.2005, n.
20317).
Il custode, per poter vincere la presunzione normativa della sua responsabilità oggettiva, è chiamato a provare “l'insussistenza del nesso eziologico tra il suo potere di fatto sulla cosa, che ha prodotto o nell'ambito della quale si è prodotta l'insidia, ed il danno, in quanto determinato da cause non conoscibili né eliminabili con sufficiente immediatezza da parte sua, neppure con la più efficiente attività di vigilanza e manutenzione” (Cass. civ., sez. III, 19.11.2009, n.
24428). Fatta questa premessa, nel caso di specie, sotto il profilo dell'an debeatur, parte ricorrente ha dimostrato tanto il verificarsi dell'evento dannoso, quanto la sussistenza del nesso di causalità tra le condizioni dei beni condominiali, rientranti nella sfera della custodia del e lo stesso evento dannoso e le sue CP_1
conseguenze patrimoniali attraverso la relazione tecnica depositata dal ctu, Ing. , nel procedimento di accertamento tecnico Persona_1
preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 5809/2023).
In particolare, il suddetto ausiliario, in occasione del sopralluogo effettuato il 19.4.2024 ha riscontrato “la presenza di evidenti ed ingenti fenomeni infiltrativi di acqua piovana attivi in corrispondenza del giunto tecnico all'interno del corridoio di disimpegno, ospitante una delle corsie di manovra comuni, del complesso dei locali box privati di piano seminterrato (…), la presenza di acqua nell'angolo di sinistra, sul piano di calpestio, in corrispondenza della parete opposta all'ingresso, all'interno del locale box di proprietà di Parte
Ricorrente, nonché la fuoriuscita di acqua, all'interno di un corridoio di disimpegno, proveniente dalla tubazione in pvc sospesa, sviluppantesi all'interno del locale box adiacente di proprietà
, facente parte del sistema di “sicurezza/tampone” per il Per_2
“convogliamento e lo smaltimento di acqua piovana” (cfr. pag. 24 della relazione).
Il ctu, inoltre, ha accertato che le infiltrazioni d'acqua nel box sono riconducibili al degrado di tutta la superficie carrabile del piazzale esterno - caratterizzato dalla presenza di molteplici ed CP_3 estese lesioni e fessure di significativa entità che costituiscono vie di agevole accesso per l'acqua piovana - e che, dunque, gli interventi di manutenzione - eseguiti dal soltanto su una limitata CP_1
zona del piazzale – sono risultati imperfetti ed CP_3
inefficaci.
Nella propria relazione, infatti, l'esperto ha sostenuto che “lo stato di degrado rilevato è dovuto all'inadeguatezza costitutiva della pavimentazione in battuto cementizio ad assorbire cicli di deformazioni in trazione ed in compressione, le quali risultano manifestarsi con particolare entità in corrispondenza della discontinuità del giunto tecnico. Il suddetto stato di degrado,
attribuibile a ciclici meccanismi deformativi, è altresì rilevabile su altre porzioni del manto carrabile del piazzale esterno condominiale, tutte, comunque, sostanzialmente comprese all'interno di una fascia sviluppantesi simmetricamente rispetto alla posizione del giunto tecnico, parallelamente allo stesso, ed avente una larghezza media complessiva di circa dodici metri” (cfr. pag. 18 della relazione).
Secondo il ctu, non soltanto i quadri di degrado del “giunto tecnico non manutenuto”, ma anche quelli del “giunto tecnico manutenuto” continuano a “costituire vie di agevole accesso per l'acqua piovana attraverso la pavimentazione in battuto cementizio, in quanto la parzialità, in termini di estensione, dell'intervento manutentivo eseguito e l'evidenza dei persistenti fenomeni infiltrativi osservati, non possono che verosimilmente suggerire, in considerazione del requisito di impermeabilità del giunto strutturale a “tenuta stagna” posto in opera, l'esistenza di puntuali ovvero estese discontinuità, tra la porzione soggetta all'intervento eseguito nell'anno 2018 ed i preesistenti elementi adiacenti, attraverso le quali l'acqua continua ad infiltrarsi” (cfr. pagg. 26-27 della relazione).
Tale situazione “dimostra il coinvolgimento del giunto tecnico nella sua interezza in ordine al fenomeno infiltrativo, in quanto l'acqua risulta penetrare in più punti dello stesso nonché percorrere,
percolando, un tratto di lunghezza significativa, prima di raggiungere” il sistema di “sicurezza/tampone” per il
“convogliamento e lo smaltimento di acqua piovana” - realizzato in occasione degli interventi manutentivi eseguiti nel 2018 – del quale è stata, peraltro, evidenziata la “non ortodossia tecnica in ambito edilizio”, in quanto “eventuali infiltrazioni di acqua piovana, ove temute, non vanno consentite ed intercettate alla fine del loro percorso infiltrativo, bensì semplicemente impedite all'origine, ossia, nel caso in specie, in corrispondenza della superficie carrabile del piazzale esterno adibito a parcheggio condominiale” (cfr. pagg. 19-
21 e 24 della relazione).
Orbene, alla luce delle conclusioni di cui all'elaborato peritale espletato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo, dalle quali non sussistono motivi per discostarsi in quanto fondate su logica e coerente motivazione, deve ritenersi dimostrato che i danni provocati dalle infiltrazioni per cui è causa siano da ricondursi ai limitati ed inadeguati interventi di manutenzione eseguiti dal CP_1 Ulteriore elemento che conduce a ritenere fondata la domanda è
costituito, inoltre, dalla mancata prova liberatoria dalla responsabilità
oggettiva, prevista ex art. 2051 c.c., da parte del CP_1
resistente, rimasto contumace.
Sotto il profilo del quantum debeatur, l'Ing. – le cui Per_1
valutazioni sono state condivise da parte ricorrente - ha stimato in complessivi € 511,17, l'importo relativo all'intervento di ritinteggiatura del singolo paramento murario all'interno del locale box.
L'importo dovuto a titolo di risarcimento in favore dell'attore va, pertanto, quantificato in € 511,17 che, rivalutato dalla data del manifestarsi dell'evento dannoso (che può fissarsi nella data di redazione della CTP dell'ing. allegata al ricorso per ATP e Per_3
cioè nel 15.3.2023) ammonta a € 525,99 in valuta attuale.
Poiché il diritto al conseguimento di tali somme è sorto in capo al danneggiato il giorno del sinistro, va pure risarcito, sempre in via equitativa, il chiesto danno riconducibile al decorso del tempo intervenuto tra quel giorno e il giorno dell'avvenuta liquidazione.
A tale scopo, in conformità all'orientamento accolto dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 1712/95, si può utilizzare il meccanismo dei c.d. “interessi compensativi”, che vanno applicati alla suddetta somma rivalutata di anno in anno, sulla base di un saggio d'interesse che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di dovere individuare nel tasso legale in vigore nel periodo sopra indicato: sicché tali interessi compensativi ammontano ad € 37,35. Si perviene così al risultato complessivo di € 563,34.
Su tale importo gli interessi proseguono, dalla data di pubblicazione della sentenza, nella misura legale.
Va, altresì, accolta la domanda di condanna del CP_1
all'esecuzione, a proprie cura e spese, delle opere necessarie alla rimozione delle cause dei suddetti danni, così come individuate dal ctu nella relazione tecnica depositata in sede di accertamento tecnico preventivo e, nello specifico, al computo metrico ivi elaborato (cfr.
pagg. 29-36 della relazione).
Vanno, poi, corrisposte da parte del convenuto le spese CP_1
sostenute da parte attrice in sede di ATP e in particolare le spese di
CTP pari a €. 626,08+366,08, le spese per le prove idrauliche svolte nell'ATP pari ad €. 1.320,00 (come da fattura della impresa edile
Levantino agli atti ).
In applicazione del principio della soccombenza, il CP_1
resistente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite,
comprese le spese di ctu, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano come da dispositivo.
Tra le spese di lite sono da ricomprendere anche le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., incluse le spese e l'onorario di difesa e le spese liquidate al ctu (cfr. decreto del 3.8.2024) in applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, secondo cui “le spese dell'accertamento tecnico preventivo vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali”
(Cass. civ., sez. I, 15.02.2000, n. 1690).
Vanno altresì poste a carico del convenuto le spese di CP_1
ctu come liquidate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità del
[...]
per i danni arrecati al box di proprietà della Controparte_2
ricorrente, ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
- condanna il al Controparte_2 CP_2
pagamento della somma di € 563,34 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo pagamento;
- condanna il Controparte_2
all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni idriche accertate, attraverso l'esecuzione, a proprie cura e spese, delle opere così come individuate dal ctu nella relazione tecnica depositata in sede di accertamento tecnico preventivo e, nello specifico, al computo metrico ivi elaborato;
- condanna il al Controparte_2
pagamento delle spese di CTP pari a €. 626,08+366,08 e delle spese per le prove idrauliche svolte nell'ATP pari ad €. 1.320,00;
- condanna il al Controparte_2
pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, con riferimento al procedimento di ATP in complessivi € 3809,00
oltre € 286,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% e, con riferimento al presente procedimento, in considerazione del valore del risarcimento riconosciuto, in complessivi € 4358,00 per onorari di difesa, oltre € 265,00 per spese vive oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa come per legge.
Pone le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico del CP_1
convenuto.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 07/05/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.