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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/12/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 84/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
Fra
, nato a [...], Baiha, Brasile, il Parte_1
14/04/1960 e residente in [...], 75, ap. 801, Salvador;
nato a [...], Baiha, Brasile, il Parte_2
26/03/1988 e residente in [...], 75, ap. 801, Salvador;
nato a [...], Baiha, Brasile, il Parte_3
25/04/1990 e residente in [...], 97, ap. 74, San
Paolo, Brasile;
rappresentati e difesi dall'avv. Maria Stella La Malfa, presso il cui studio sito in Palermo, via r.l. 24, 8 sono elettivamente domiciliati come da mandao in atti;
- Appellanti -
contro in persona del Controparte_1 Controparte_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso
1 i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è
legalmente domiciliato;
- Appellato –
e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 44/2025 emessa dal Tribunale di Genova, Sezione
Specializzata in materia di cittadinanza, immigrazione, Protezione
Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini dell'Unione
europea, in persona del Giudice Unico Dott. Bucarelli Enzo
nell'ambito del giudizio N.R.G. 7309/2024, notificata in data
17.01.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- “accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore [dei ricorrenti-odierni appellanti];
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_1
all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle iscrizioni,
trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile
della cittadinanza dell'odierno ricorrente, provvedendo alle
eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente
giudizio.”
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
2 Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello ed in ogni caso confermare la sentenza di primo grado ed il rigetto delle domande.
Con vittoria di spese del grado”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 281-decies e 281-undecies c.p.c., gli odierni appellanti chiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], Persona_1
emigrato in Brsile e coniugatosi in Salvador il 2/6/1838 con
[...]
, ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza Persona_2
italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Nello specifico deducevano che dall'unione tra Persona_1
e nasceva in Salvador, il 7/7/1844, Per_2 Persona_2 Per_3
la quale contraeva matrimonio in Salvador, il 21/11/1874, con
[...]
cittadino brasiliano (quindi per effetto Parte_4
del Codice del 1865, ripreso dalla legge n. 555/1912, art. 10, comma terzo, perdeva la cittadinanza italiana), dalla loro unione nasceva in Salvador, il 18/12/1885, costui si Persona_4
coniugava in Salvador, il 18/12/1915, con Persona_5
, dalla loro unione nasceva in Salvador, l'11/8/1921,
[...] [...]
, il quale, l'8/7/1953, contraeva matrimonio Parte_5
con dalla loro unione nasceva in Salvador, Persona_6
il 10/1/1984, , costui si coniugava con Persona_7
e dalla loro unione nascevano in Salvador, il Controparte_3
26/3/1988, ed il 25/4/1990 Parte_2 Parte_3
.
[...]
3 I ricorrenti ricostruivano la suddetta linea genealogica depositando specifica documentazione attestante la di loro comune discendenza senza interruzioni dall'avo , e in particolare Persona_1
allegando tutti i certificati (o estratti) di nascita e/o di battesimo,
di matrimonio e morte degli ascendenti defunti.
2. Si costituiva il contestando la Controparte_1
sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare evidenziando che l'avo era nato e certamente (attesa la sua data di nascita 1807, data di matrimonio nel 1838 e di nascita della figlia in terra straniera nel 1844) emigrato prima della nascita del Regno di Italia e che dunque l'avo capostipite non era mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis
applicabile, cittadino italiano avendo perso la cittadinanza del
Regno di Sardegna ai sensi dell'art. 34 del codice Albertino del 1837,
e chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c.
(con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata ed insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il Pubblico ministero interveniva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
3. Il Tribunale di Genova con sentenza n. 44 dell'8 gennaio 2025 rigettava il ricorso a spese compensate.
Anzitutto, il Tribunale riteneva corretta l'individuazione della competenza territoriale avendo l'art. 1, comma 36, della legge n.
206/2021 disposto che in caso di ricorrenti residenti all'estero è
competente il Tribunale del Distretto di Corte di Appello ove ha
4 sede il comune di nascita dell'avo capostipite, nel caso di specie
Chiavari.
Escludeva, poi, che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisse una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in quanto la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non precludeva la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà
dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità
amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accertasse il proprio status di cittadino.
Il giudicante riteneva, inoltre, sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti in quanto la trasmissione della cittadinanza era avvenuta per via materna ante primo gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, tramite pertanto, Persona_3
l'Autorità amministrativa ovvero il Consolato territorialmente competente non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, riconosciuto la cittadinanza ottenibile solo per via giurisdizionale.
Passando ad esaminare la domanda di cittadinanza il Tribunale
ricostruiva le discipline legislative succedutesi nel tempo:
-Codice Civile del 1837; Per_8
-Codice Civile del Regno D'Italia del 25/6/1865, entrato in vigore il 1/1/1866;
-Legge 31 gennaio 1901, n. 23;
-Legge 17 maggio 1906, n. 217;
-Legge 13 giugno 1912, n. 555;
-Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, riteneva che con la produzione dei certificati (o estratti) di nascita e/o battesimo,
5 matrimonio e morte di tutti gli ascendenti, i ricorrenti avessero adempiuto all'onere della prova su loro gravante dimostrando la propria diretta discendenza dall'avo cittadino italiano
[...]
emigrato in terra straniera prima della nascita del Persona_1
Regno d'Italia.
Nel caso in esame, essendosi l'avo allontanato dall'Italia sotto la vigenza del Codice Civile Albertino, il giudice adito dichiarava applicabile l'art. 34 in forza del quale la perdita della cittadinanza avveniva, oltre che per naturalizzazione, in caso di emigrazione con “animo di non più ritornare”.
L'onere della prova del suddetto animus incombeva, come chiarito da
Cass. Sez. Un. n. 25317/2022, sul tutavia, Controparte_1
dovendosi provare un'intenzione interna del soggetto, era considerata ammissibile la prova presuntiva per non richiedere al resistente di fornire una probatio diabolica.
Ad avviso del Tribunale si doveva ritenere provata presuntivamente la volontà dell'avo di non più tornare in terra natia sulla base dei seguenti elementi:
- che l'avo quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni aveva deciso di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta;
- che l'avo si sposò in Brasile nel 1838, con una ragazza del luogo;
- che ivi stabilì la propria dimora;
- che ivi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò);
- che ivi stabilì il proprio centro di vita, interessi e affari;
- che ivi morì e fu sepolto, al pari della sua discendenza;
6 - che, durante la sua vita, non fece mai rientro, nemmeno temporaneo,
in Italia;
- che con l'Italia non mantenne alcun legame o contatto, né affettivo con i parenti e amici non emigrati, né materiale conservando la proprietà di beni immobili.
Rigettava pertanto il ricorso a spese compensate.
4. Proponevano appello i sigg. osservando che Parte_1
l'art. 34 del Codice Albertino faceva riferimento non alla perdita della cittadinanza, bensì a quella del godimento dei diritti civili;
inoltre,
il terzo comma della disposizione chiariva che il trasferimento del domicilio in paese straniero, qualunque ne fosse la durata, non era sufficiente a dimostrare l'intenzione di non più ritornare nel paese di origine.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la rinuncia allo status civitatis poteva avvenire solo in presenza di un atto abdicativo espresso e non in forza di manifestazioni di volontà tacite. La mancata richiesta della naturalizzazione brasiliana da parte del capostipite, dunque, era segno evidente della volontà di mantenere un legame con la madrepatria.
Gli appellanti rilevavano, poi, di aver assolto il proprio onere fornendo la prova della loro comune discendenza senza interruzioni dall'avo italiano , affermando che spettasse al Persona_1
Ministero dimostrare l'animo del capostipite di non più ritornare
(cfr. Cass. n. 25317/2022).
Gli elementi presuntivi dedotti dal giudice nella sentenza impugnata non erano idonei e comunque sufficienti a provare la volontà dell'avo di partire dall'Italia con l'animo di non più ritornare in quanto,
come anticipato, la sola domiciliazione in territorio estero,
7 l'essersi ivi coniugato e l'avervi procreato non comportavano la perdita della cittadinanza.
La sentenza di primo grado doveva pertanto essere interamente riformata.
5. Si costituiva il chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il eccepiva come non fosse rilevante la distinzione tra CP_1
perdita dei diritti civili e perdita della cittadinanza, posto che per entrambe le ipotesi ai fini del recupero e dell'acquisto della cittadinanza fosse necessario tenere le condotte di cui all'art. 13
del Codice del 1865, tra cui il rientro in Italia.
Inoltre, l'art. 34, comma terzo, del Codice Civile del 1837 non negava che il trasferimento del domicilio unitamente ad altri elementi potesse concorrere alla valutazione della ricorrenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
Il complesso degli elementi di fatto esaminati dal primo giudice avrebbe chiaramente dimostrato la volontà di non più ritornare,
dunque la perdita della cittadinanza da parte dell'avo con conseguente impossibilità di trasmetterla ai discendenti.
Infine, il riteneva applicabile il decreto legge n. 36/2005 CP_1
(convertito nella legge n. 74/2025) radicalmente intervenuto nelle more del presente giudizio sulle controversie in materia di cittadinanza iure sanguinis.
Tale disciplina, mentre non sarebbe certamente applicabile alla presente controversia nella parte sostanziale in cui modifica i requisiti di merito per il riconoscimento della cittadinanza iure
sanguinis ai pretesi discendenti degli emigranti, sarebbe invece certamente applicabile nella parte processuale in cui modifica l'art. 19 bis, d.lgs. n. 150/2011, introducendovi un comma 2-ter in
8 forza del quale «Nelle controversie in materia di accertamento della
cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza
è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato
acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge».
Pertanto, nel mutato quadro normativo non spetterebbe più al dimostrare la perdita della cittadinanza natìa e l'animo CP_1
di non ritornare.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al
Collegio all'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita dalla trattazione scritta e successivamente decisa in camera di consiglio.
6.L'appello è fondato.
Non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna, che dal 1814 comprendeva anche la
Liguria, emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità
d'Italia.
Ugualmente non è contestato che i sudditi del Regno di Sardegna (e degli altri stati italiani pre unitari) con la nascita del Regno
d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alle normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte Costituzionale (cfr. C. Cost.
n. 87/1975 e C. Cost. n. 30/1983) che hanno esteso la successione
iure sanguinis altresì alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati siano divenuti cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di
Sardegna.
Ciò che ha sostenuto il ed è stato accolto Controparte_1
dal Tribunale è che l'avo in questione avesse perso la qualità di
9 suddito del Regno di Sardegna essendo emigrato anteriormente all'unità d'Italia con “l'animo di non più ritornare”. Tale condotta,
infatti, era prevista dall'art. 34 del codice civile albertino del
1837 come l'altra ipotesi, insieme alla naturalizzazione, in cui il suddito perdeva i diritti civili.
Si deduce l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più
ritornare per il solo fatto che all'epoca era difficoltoso (ma non impossibile visto che milioni di emigranti europei si stavano trasferendo nelle Americhe) viaggiare, che si era trasferito in
Brasile, lì si era coniugato, aveva procreato, ed era deceduto senza aver mai fatto ritorno in patria.
Parte appellata cerca anche di sostenere che vi sarebbe un'inversione dell'onere della prova e che graverebbe sugli odierni appellanti dimostrare concretamente che il loro avo avesse l'intenzione di ritornare in Italia.
È una tesi infondata.
La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito la corretta ripartizione degli oneri probatori in questi casi e nessuna inversione dell'onere della prova esiste.
Infatti secondo Cassazione civile, sez. un., 24/08/2022, n. 25317:
“Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista
a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una
volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e
rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad
ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto
acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe
alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di
trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
10 Pertanto, l'onere della prova dell'animo di non più ritornare spetta al e per un diritto così fondamentale come la cittadinanza CP_1
non è possibile “inventare” un'inversione dell'onere della prova sulla base di un'arbitraria equiparazione delle difficoltà
probatorie con una “probatio diabolica”.
La “probatio diabolica”, infatti, altro non è che il nome dato a una prova particolarmente rigorosa, come in materia di rivendica, e non significa affatto che quando una prova è difficile da raggiungere allora si inverte l'onere probatorio.
Recentemente l'art.1, comma 2-ter del decreto legge n. 36/2025
convertito con modificazioni con legge n. 74/25 ha previsto:
“2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della
cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza
è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato
acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
Sorge, dunque, la questione se tale norma possa essere applicata anche alla presente controversia seppur instaurata prima del 27 marzo
2025, trattandosi apparentemente di una norma processuale per cui varrebbe il principio tempus regit actum.
La risposta deve essere negativa.
Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile. In questo caso però la norma esiste.
L'articolo 1 del decreto legge prevede:
“a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59,
ora di Roma, della medesima data;
11 a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato
da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente
entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato
giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo
2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59,
ora di Roma, della medesima data;”.
Ebbene, l'articolo 1 stabilisce che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria presentate anteriormente al 27 marzo
2025 si applichi la normativa vigente fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale.
Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura”; infatti, è una norma sull'onere della prova relativa esclusivamente a questa fattispecie e mirata alla drastica limitazione della trasmissibilità della cittadinanza iure sanguinis;
si tratta di una norma di natura mista processuale-sostanziale che
“spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione
ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
Tornando alla presente causa l'articolo 34 terzo e quarto comma del
Codice Civile albertino 1837 escludono espressamente che possa ritenersi sussistente l'animo di non più ritornare sulla base dell'essersi stabilito all'estero ed avervi intessuto rapporti qualsiasi ne fosse la durata.
12 In conformità a tale norma di legge si esprimeva la giurisprudenza dell'epoca (Corte d'Appello di Genova del 1857, in Giurisprudenza
degli Stati Sardi, Raccolta dell'avv. Filippo Bettini), secondo cui
“dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato
non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio
paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non
sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
Inoltre, parte appellata pretende di ricavare presunzioni anche da condotte successive di decenni all'entrata in vigore del codice del
1865 e da tale data del tutto irrilevanti ai fini della perdita della cittadinanza.
Né è possibile ricavare dalla condotta di decenni successivi quali fossero le intenzioni al momento dell'emigrazione.
Quante volte nella nostra esperienza di vita capita di scegliere delle soluzioni inizialmente pensate come provvisorie e che poi diventano definitive o al contrario di prendere delle scelte che si
13 ritengono ferme ed immutabili e poi di abbandonarle dopo qualche tempo mutate le circostanze o le opinioni.
È inoltre errata l'equazione fatta dal Tribunale perdita dei diritti civili legati alla qualità di suddito = perdita della qualità di suddito = impossibilità di acquistare la cittadinanza italiana in quanto non più suddito di uno stato preunitario.
Infatti, è pacifico in base al Codice Civile albertino del 1837 che una cosa fosse la perdita dei diritti civili, un'altra la perdita della qualità di suddito.
Ciò si ricava dagli articoli 36 e 37 dai quali emerge che i sudditi rimanevano tali anche senza diritti civili (si veda l'incipit “i sudditi contemplati nei due articoli precedenti”), che gli si poteva ordinare di rientrare nel Regno, e che se non rientravano perdevano ulteriori diritti relativi all'acquisto ed al possesso di beni nello
Stato.
14 In termini si esprimeva la giurisprudenza dell'epoca (Corte di Appello
di Casale Monferrato del 16 aprile 1859, in F. Bettini,
Giurisprudenza degli Stati sardi, 1859, 406 e ss.): “il fatto arbitrario del suddito, cioè la trasmigrazione disgiunta dal
permesso del principe, non bastava a scioglierlo dall'originaria
sudditanza, di modo che la sovranità del principe rimaneva integra
tanto rapporto ai beni, che rapporto alla persona del suddito che
si fosse posto nella condizione predetta …e se talora si dubitò e fu questione innanzi ai Tribunali sull'intenzione dell'emigrato,
sull'importanza e sulle conseguenze giuridiche dei fatti e dei nuovi
rapporti incontrati in estero dominio, ciò fu sempre e puramente in
relazione all'esercizio e godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito, alla capacità attiva e passiva del medesimo, cioè
se in relazione a tali diritti dovesse, o non, considerarsi a guisa di
uno straniero, ma non mai se fosse o non cessata la sudditanza di
origine, se fosse o non divenuto uno straniero, e sciolto
conseguentemente da ogni vincolo sudditizio”.
In conclusione, l'insieme delle esposte considerazioni comporta la fondatezza dell'appello che deve pertanto essere accolto.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione trattandosi di interpretare ed applicare norme abrogate da 160 anni.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
15
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Genova n. 4 4 de l l ' 8 g e n n a i o 2025 accoglie l'appello principale e per l'effetto dichiara che:
, nato a [...], Baiha, Brasile, il Parte_1
14/04/1960 e residente in [...], 75, ap. 801, Salvador;
nato a [...], Baiha, Brasile, il Parte_2
26/03/1988 e residente in [...], 75, ap. 801, Salvador;
nato a [...], Baiha, Brasile, il Parte_3
25/04/1990 e residente in [...], 97, ap. 74, San
Paolo, Brasile;
sono cittadini italiani.
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_1
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese del grado di appello compensate.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
Fra
, nato a [...], Baiha, Brasile, il Parte_1
14/04/1960 e residente in [...], 75, ap. 801, Salvador;
nato a [...], Baiha, Brasile, il Parte_2
26/03/1988 e residente in [...], 75, ap. 801, Salvador;
nato a [...], Baiha, Brasile, il Parte_3
25/04/1990 e residente in [...], 97, ap. 74, San
Paolo, Brasile;
rappresentati e difesi dall'avv. Maria Stella La Malfa, presso il cui studio sito in Palermo, via r.l. 24, 8 sono elettivamente domiciliati come da mandao in atti;
- Appellanti -
contro in persona del Controparte_1 Controparte_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso
1 i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è
legalmente domiciliato;
- Appellato –
e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 44/2025 emessa dal Tribunale di Genova, Sezione
Specializzata in materia di cittadinanza, immigrazione, Protezione
Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini dell'Unione
europea, in persona del Giudice Unico Dott. Bucarelli Enzo
nell'ambito del giudizio N.R.G. 7309/2024, notificata in data
17.01.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- “accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore [dei ricorrenti-odierni appellanti];
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_1
all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle iscrizioni,
trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile
della cittadinanza dell'odierno ricorrente, provvedendo alle
eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente
giudizio.”
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
2 Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello ed in ogni caso confermare la sentenza di primo grado ed il rigetto delle domande.
Con vittoria di spese del grado”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 281-decies e 281-undecies c.p.c., gli odierni appellanti chiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], Persona_1
emigrato in Brsile e coniugatosi in Salvador il 2/6/1838 con
[...]
, ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza Persona_2
italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Nello specifico deducevano che dall'unione tra Persona_1
e nasceva in Salvador, il 7/7/1844, Per_2 Persona_2 Per_3
la quale contraeva matrimonio in Salvador, il 21/11/1874, con
[...]
cittadino brasiliano (quindi per effetto Parte_4
del Codice del 1865, ripreso dalla legge n. 555/1912, art. 10, comma terzo, perdeva la cittadinanza italiana), dalla loro unione nasceva in Salvador, il 18/12/1885, costui si Persona_4
coniugava in Salvador, il 18/12/1915, con Persona_5
, dalla loro unione nasceva in Salvador, l'11/8/1921,
[...] [...]
, il quale, l'8/7/1953, contraeva matrimonio Parte_5
con dalla loro unione nasceva in Salvador, Persona_6
il 10/1/1984, , costui si coniugava con Persona_7
e dalla loro unione nascevano in Salvador, il Controparte_3
26/3/1988, ed il 25/4/1990 Parte_2 Parte_3
.
[...]
3 I ricorrenti ricostruivano la suddetta linea genealogica depositando specifica documentazione attestante la di loro comune discendenza senza interruzioni dall'avo , e in particolare Persona_1
allegando tutti i certificati (o estratti) di nascita e/o di battesimo,
di matrimonio e morte degli ascendenti defunti.
2. Si costituiva il contestando la Controparte_1
sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare evidenziando che l'avo era nato e certamente (attesa la sua data di nascita 1807, data di matrimonio nel 1838 e di nascita della figlia in terra straniera nel 1844) emigrato prima della nascita del Regno di Italia e che dunque l'avo capostipite non era mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis
applicabile, cittadino italiano avendo perso la cittadinanza del
Regno di Sardegna ai sensi dell'art. 34 del codice Albertino del 1837,
e chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c.
(con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata ed insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il Pubblico ministero interveniva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
3. Il Tribunale di Genova con sentenza n. 44 dell'8 gennaio 2025 rigettava il ricorso a spese compensate.
Anzitutto, il Tribunale riteneva corretta l'individuazione della competenza territoriale avendo l'art. 1, comma 36, della legge n.
206/2021 disposto che in caso di ricorrenti residenti all'estero è
competente il Tribunale del Distretto di Corte di Appello ove ha
4 sede il comune di nascita dell'avo capostipite, nel caso di specie
Chiavari.
Escludeva, poi, che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisse una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in quanto la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non precludeva la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà
dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità
amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accertasse il proprio status di cittadino.
Il giudicante riteneva, inoltre, sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti in quanto la trasmissione della cittadinanza era avvenuta per via materna ante primo gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, tramite pertanto, Persona_3
l'Autorità amministrativa ovvero il Consolato territorialmente competente non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, riconosciuto la cittadinanza ottenibile solo per via giurisdizionale.
Passando ad esaminare la domanda di cittadinanza il Tribunale
ricostruiva le discipline legislative succedutesi nel tempo:
-Codice Civile del 1837; Per_8
-Codice Civile del Regno D'Italia del 25/6/1865, entrato in vigore il 1/1/1866;
-Legge 31 gennaio 1901, n. 23;
-Legge 17 maggio 1906, n. 217;
-Legge 13 giugno 1912, n. 555;
-Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, riteneva che con la produzione dei certificati (o estratti) di nascita e/o battesimo,
5 matrimonio e morte di tutti gli ascendenti, i ricorrenti avessero adempiuto all'onere della prova su loro gravante dimostrando la propria diretta discendenza dall'avo cittadino italiano
[...]
emigrato in terra straniera prima della nascita del Persona_1
Regno d'Italia.
Nel caso in esame, essendosi l'avo allontanato dall'Italia sotto la vigenza del Codice Civile Albertino, il giudice adito dichiarava applicabile l'art. 34 in forza del quale la perdita della cittadinanza avveniva, oltre che per naturalizzazione, in caso di emigrazione con “animo di non più ritornare”.
L'onere della prova del suddetto animus incombeva, come chiarito da
Cass. Sez. Un. n. 25317/2022, sul tutavia, Controparte_1
dovendosi provare un'intenzione interna del soggetto, era considerata ammissibile la prova presuntiva per non richiedere al resistente di fornire una probatio diabolica.
Ad avviso del Tribunale si doveva ritenere provata presuntivamente la volontà dell'avo di non più tornare in terra natia sulla base dei seguenti elementi:
- che l'avo quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni aveva deciso di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta;
- che l'avo si sposò in Brasile nel 1838, con una ragazza del luogo;
- che ivi stabilì la propria dimora;
- che ivi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò);
- che ivi stabilì il proprio centro di vita, interessi e affari;
- che ivi morì e fu sepolto, al pari della sua discendenza;
6 - che, durante la sua vita, non fece mai rientro, nemmeno temporaneo,
in Italia;
- che con l'Italia non mantenne alcun legame o contatto, né affettivo con i parenti e amici non emigrati, né materiale conservando la proprietà di beni immobili.
Rigettava pertanto il ricorso a spese compensate.
4. Proponevano appello i sigg. osservando che Parte_1
l'art. 34 del Codice Albertino faceva riferimento non alla perdita della cittadinanza, bensì a quella del godimento dei diritti civili;
inoltre,
il terzo comma della disposizione chiariva che il trasferimento del domicilio in paese straniero, qualunque ne fosse la durata, non era sufficiente a dimostrare l'intenzione di non più ritornare nel paese di origine.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la rinuncia allo status civitatis poteva avvenire solo in presenza di un atto abdicativo espresso e non in forza di manifestazioni di volontà tacite. La mancata richiesta della naturalizzazione brasiliana da parte del capostipite, dunque, era segno evidente della volontà di mantenere un legame con la madrepatria.
Gli appellanti rilevavano, poi, di aver assolto il proprio onere fornendo la prova della loro comune discendenza senza interruzioni dall'avo italiano , affermando che spettasse al Persona_1
Ministero dimostrare l'animo del capostipite di non più ritornare
(cfr. Cass. n. 25317/2022).
Gli elementi presuntivi dedotti dal giudice nella sentenza impugnata non erano idonei e comunque sufficienti a provare la volontà dell'avo di partire dall'Italia con l'animo di non più ritornare in quanto,
come anticipato, la sola domiciliazione in territorio estero,
7 l'essersi ivi coniugato e l'avervi procreato non comportavano la perdita della cittadinanza.
La sentenza di primo grado doveva pertanto essere interamente riformata.
5. Si costituiva il chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il eccepiva come non fosse rilevante la distinzione tra CP_1
perdita dei diritti civili e perdita della cittadinanza, posto che per entrambe le ipotesi ai fini del recupero e dell'acquisto della cittadinanza fosse necessario tenere le condotte di cui all'art. 13
del Codice del 1865, tra cui il rientro in Italia.
Inoltre, l'art. 34, comma terzo, del Codice Civile del 1837 non negava che il trasferimento del domicilio unitamente ad altri elementi potesse concorrere alla valutazione della ricorrenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
Il complesso degli elementi di fatto esaminati dal primo giudice avrebbe chiaramente dimostrato la volontà di non più ritornare,
dunque la perdita della cittadinanza da parte dell'avo con conseguente impossibilità di trasmetterla ai discendenti.
Infine, il riteneva applicabile il decreto legge n. 36/2005 CP_1
(convertito nella legge n. 74/2025) radicalmente intervenuto nelle more del presente giudizio sulle controversie in materia di cittadinanza iure sanguinis.
Tale disciplina, mentre non sarebbe certamente applicabile alla presente controversia nella parte sostanziale in cui modifica i requisiti di merito per il riconoscimento della cittadinanza iure
sanguinis ai pretesi discendenti degli emigranti, sarebbe invece certamente applicabile nella parte processuale in cui modifica l'art. 19 bis, d.lgs. n. 150/2011, introducendovi un comma 2-ter in
8 forza del quale «Nelle controversie in materia di accertamento della
cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza
è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato
acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge».
Pertanto, nel mutato quadro normativo non spetterebbe più al dimostrare la perdita della cittadinanza natìa e l'animo CP_1
di non ritornare.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al
Collegio all'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita dalla trattazione scritta e successivamente decisa in camera di consiglio.
6.L'appello è fondato.
Non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna, che dal 1814 comprendeva anche la
Liguria, emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità
d'Italia.
Ugualmente non è contestato che i sudditi del Regno di Sardegna (e degli altri stati italiani pre unitari) con la nascita del Regno
d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alle normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte Costituzionale (cfr. C. Cost.
n. 87/1975 e C. Cost. n. 30/1983) che hanno esteso la successione
iure sanguinis altresì alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati siano divenuti cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di
Sardegna.
Ciò che ha sostenuto il ed è stato accolto Controparte_1
dal Tribunale è che l'avo in questione avesse perso la qualità di
9 suddito del Regno di Sardegna essendo emigrato anteriormente all'unità d'Italia con “l'animo di non più ritornare”. Tale condotta,
infatti, era prevista dall'art. 34 del codice civile albertino del
1837 come l'altra ipotesi, insieme alla naturalizzazione, in cui il suddito perdeva i diritti civili.
Si deduce l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più
ritornare per il solo fatto che all'epoca era difficoltoso (ma non impossibile visto che milioni di emigranti europei si stavano trasferendo nelle Americhe) viaggiare, che si era trasferito in
Brasile, lì si era coniugato, aveva procreato, ed era deceduto senza aver mai fatto ritorno in patria.
Parte appellata cerca anche di sostenere che vi sarebbe un'inversione dell'onere della prova e che graverebbe sugli odierni appellanti dimostrare concretamente che il loro avo avesse l'intenzione di ritornare in Italia.
È una tesi infondata.
La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito la corretta ripartizione degli oneri probatori in questi casi e nessuna inversione dell'onere della prova esiste.
Infatti secondo Cassazione civile, sez. un., 24/08/2022, n. 25317:
“Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista
a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una
volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e
rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad
ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto
acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe
alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di
trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
10 Pertanto, l'onere della prova dell'animo di non più ritornare spetta al e per un diritto così fondamentale come la cittadinanza CP_1
non è possibile “inventare” un'inversione dell'onere della prova sulla base di un'arbitraria equiparazione delle difficoltà
probatorie con una “probatio diabolica”.
La “probatio diabolica”, infatti, altro non è che il nome dato a una prova particolarmente rigorosa, come in materia di rivendica, e non significa affatto che quando una prova è difficile da raggiungere allora si inverte l'onere probatorio.
Recentemente l'art.1, comma 2-ter del decreto legge n. 36/2025
convertito con modificazioni con legge n. 74/25 ha previsto:
“2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della
cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza
è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato
acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
Sorge, dunque, la questione se tale norma possa essere applicata anche alla presente controversia seppur instaurata prima del 27 marzo
2025, trattandosi apparentemente di una norma processuale per cui varrebbe il principio tempus regit actum.
La risposta deve essere negativa.
Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile. In questo caso però la norma esiste.
L'articolo 1 del decreto legge prevede:
“a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59,
ora di Roma, della medesima data;
11 a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel
rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato
da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente
entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato
giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo
2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59,
ora di Roma, della medesima data;”.
Ebbene, l'articolo 1 stabilisce che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria presentate anteriormente al 27 marzo
2025 si applichi la normativa vigente fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale.
Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura”; infatti, è una norma sull'onere della prova relativa esclusivamente a questa fattispecie e mirata alla drastica limitazione della trasmissibilità della cittadinanza iure sanguinis;
si tratta di una norma di natura mista processuale-sostanziale che
“spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione
ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
Tornando alla presente causa l'articolo 34 terzo e quarto comma del
Codice Civile albertino 1837 escludono espressamente che possa ritenersi sussistente l'animo di non più ritornare sulla base dell'essersi stabilito all'estero ed avervi intessuto rapporti qualsiasi ne fosse la durata.
12 In conformità a tale norma di legge si esprimeva la giurisprudenza dell'epoca (Corte d'Appello di Genova del 1857, in Giurisprudenza
degli Stati Sardi, Raccolta dell'avv. Filippo Bettini), secondo cui
“dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato
non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio
paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non
sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
Inoltre, parte appellata pretende di ricavare presunzioni anche da condotte successive di decenni all'entrata in vigore del codice del
1865 e da tale data del tutto irrilevanti ai fini della perdita della cittadinanza.
Né è possibile ricavare dalla condotta di decenni successivi quali fossero le intenzioni al momento dell'emigrazione.
Quante volte nella nostra esperienza di vita capita di scegliere delle soluzioni inizialmente pensate come provvisorie e che poi diventano definitive o al contrario di prendere delle scelte che si
13 ritengono ferme ed immutabili e poi di abbandonarle dopo qualche tempo mutate le circostanze o le opinioni.
È inoltre errata l'equazione fatta dal Tribunale perdita dei diritti civili legati alla qualità di suddito = perdita della qualità di suddito = impossibilità di acquistare la cittadinanza italiana in quanto non più suddito di uno stato preunitario.
Infatti, è pacifico in base al Codice Civile albertino del 1837 che una cosa fosse la perdita dei diritti civili, un'altra la perdita della qualità di suddito.
Ciò si ricava dagli articoli 36 e 37 dai quali emerge che i sudditi rimanevano tali anche senza diritti civili (si veda l'incipit “i sudditi contemplati nei due articoli precedenti”), che gli si poteva ordinare di rientrare nel Regno, e che se non rientravano perdevano ulteriori diritti relativi all'acquisto ed al possesso di beni nello
Stato.
14 In termini si esprimeva la giurisprudenza dell'epoca (Corte di Appello
di Casale Monferrato del 16 aprile 1859, in F. Bettini,
Giurisprudenza degli Stati sardi, 1859, 406 e ss.): “il fatto arbitrario del suddito, cioè la trasmigrazione disgiunta dal
permesso del principe, non bastava a scioglierlo dall'originaria
sudditanza, di modo che la sovranità del principe rimaneva integra
tanto rapporto ai beni, che rapporto alla persona del suddito che
si fosse posto nella condizione predetta …e se talora si dubitò e fu questione innanzi ai Tribunali sull'intenzione dell'emigrato,
sull'importanza e sulle conseguenze giuridiche dei fatti e dei nuovi
rapporti incontrati in estero dominio, ciò fu sempre e puramente in
relazione all'esercizio e godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito, alla capacità attiva e passiva del medesimo, cioè
se in relazione a tali diritti dovesse, o non, considerarsi a guisa di
uno straniero, ma non mai se fosse o non cessata la sudditanza di
origine, se fosse o non divenuto uno straniero, e sciolto
conseguentemente da ogni vincolo sudditizio”.
In conclusione, l'insieme delle esposte considerazioni comporta la fondatezza dell'appello che deve pertanto essere accolto.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione trattandosi di interpretare ed applicare norme abrogate da 160 anni.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
15
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Genova n. 4 4 de l l ' 8 g e n n a i o 2025 accoglie l'appello principale e per l'effetto dichiara che:
, nato a [...], Baiha, Brasile, il Parte_1
14/04/1960 e residente in [...], 75, ap. 801, Salvador;
nato a [...], Baiha, Brasile, il Parte_2
26/03/1988 e residente in [...], 75, ap. 801, Salvador;
nato a [...], Baiha, Brasile, il Parte_3
25/04/1990 e residente in [...], 97, ap. 74, San
Paolo, Brasile;
sono cittadini italiani.
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_1
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese del grado di appello compensate.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
16