Sentenza 11 dicembre 2008
Massime • 1
Con la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione può dichiararsi la falsità di atti, ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen., solo nel caso in cui dal testo della sentenza risulti il motivato accertamento della falsità. (Fattispecie in tema di false attestazioni contenute in una concessione edilizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2008, n. 10039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10039 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO VA - Presidente - del 11/12/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1618
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 6272/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. ER LM, nato a [...] il [...];
2. FE PP, nato a [...] il [...];
3. TR IE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 21/06/2005 dalla Corte di Appello di Roma;
esaminati gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità dei tre ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti avv. Mazza Leonardo (per BE) e avv. Roberto Venettoni (per FE e IN), che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. FATTO E DIRITTO
1.- Nelle rispettive qualità di assessore all'urbanistica del comune di Guidonia Montecelio e di membro della commissione edilizia (FE) di geometra in servizio presso l'ufficio urbanistico del comune di Guidonia M. e di membro della commissione edilizia (IN), di amministratore unico della società R.M.D. RL (BE) i tre imputati PP FE, IE IN e LM BE erano tratti a giudizio - con altri amministratori locali, pubblici funzionali e terzi privati - davanti al Tribunale di Roma per rispondere di due serie di reati di concorso in abuso di ufficio, in falsità ideologica in atti pubblici, in soppressione od occultamento di atti pubblici e in violazione della normativa edilizia di cui alla L. n. 47 del 1985 in relazione a due articolate vicende di abusivismo edilizio e di rilascio di indebite concessioni edilizie in aree del comune di Guidonia Montecelio. Vicende concernenti in primo luogo il rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 378 del 23.4.1990 in favore della richiedente società AC e TE CO ON RL (amministrata dal coimputato Giorgio Chierici), avvenuto per opere di edilizia residenziale aventi estensione maggiore di quella indicata nella richiesta di sanatoria, senza previo rilascio del nulla osta della Regione IO (trattandosi di immobili ricadenti in cd. fascia di rispetto del fosso CO ON) e senza alcuna previa verifica della reale entità degli abusi edilizi da sanare. Concessione seguita da ulteriore concessione in variante n. 1172 del 18.12.1991 per lavori di demolizione e ricostruzione di fabbricati ad uso residenziale, anch'essa adottata in violazione dei vigenti strumenti urbanistici (mutata destinazione d'uso dei fabbricati;
valori volumetrici più ampi di quelli considerati dalla pur illegittima anteriore concessione in sanatoria;
diversa rilocalizzazione dei manufatti;
mancanza di nulla osta dell'Assessorato regionale Tutela e Ambiente;
violazione del vincolo posto dal p.r.g. a protezione della strada provinciale Palombarese). A seguito di intervenuta vendita di una porzione dell'area oggetto della concessione del 18.12.1991 il comune di Guidonia rilasciava le ulteriori concessioni nn. 734 e 735 del 28.9.1992 in favore della società acquirente (Immobiliare Guidonia II RL).
Vicende concernenti in secondo luogo la richiesta (12.4.1990), a seguito di delibera comunale in tema di opere di demolizione e ricostruzione di edifici preesistenti (Delib. 22 dicembre 1989, n. 226), avanzata dalla R.M.D. RL (in persona dell'a.u., l'imputato BE) di concessione edilizia per la demolizione e la riedificazione di manufatti per uso artigianale in località Le Fosse del comune di Guidonia M.. Richiesta culminata, previo parere favorevole espresso il 20.4.1990 dalla commissione edilizia (partecipata dagli imputati FE e IN), nel rilascio della concessione edilizia n. 421 del 4.5.1990 (poi ceduta nel dicembre 1990 unitamente al terreno alla Centro Roma 86 RL), avvenuto pur in difetto del necessario nulla osta regionale, essendo la zona sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto localizzata a circa 100 metri dal bacino di acqua denominato Lago di S. VA (inserito nell'elenco delle acque pubbliche e censito tra i biotopi di interesse naturalistico e ambientale imponenti - a norma della L. n. 431 del 1985 - una fascia di rispetto di 300 metri dalla linea della battigia), nonché in contrasto con l'art. 19 norme tecniche attuazione del p.r.g. prescriventi l'obbligo di conservazione dello stato dei luoghi all'interno della fascia di rispetto. Alla concessione n. 421/1990 faceva seguito una concessione in variante nel 1991 in favore della nuova proprietà (Centro Roma 86 RL). 2.- All'esito del giudizio il Tribunale di Roma con sentenza pronunciata il 17.4.2002 dichiarava - tra gli altri - FE PP, IE IN e LM BE colpevoli dei delitti di concorso in falsità ideologica aggravata di cui ai capi C) (in relazione alle non veridiche attestazioni contenute nelle concessioni edilizie nn. 378/1990, 1172/1991, 734-735/1992 e negli atti procedimentali preparatori inerenti alla descritta prima vicenda edificatoria) e B2) (in relazione alle non veridiche attestazioni contenute nella concessione edilizia n. 421/1990 e negli atti procedimentali preparatori inerenti alla descritta seconda vicenda edificatoria), limitatamente ai soli atti del procedimento per i fatti sub B2), loro rispettivamente ascritti (FE e IN capi C e B2; BE capo B2). Per l'effetto il giudice di primo grado, concesse a tutti le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti condannava il FE e il IN alla pena di tre anni di reclusione ciascuno e il BE alla pena condizionalmente sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione, altresì dichiarando la falsità delle concessioni edilizie adottate dal comune di Guidonia Montecelio nn. 378/90, 1172/1991, 734/1992 e 735/1992, delle quali ordinava la cancellazione.
Premesso che le fonti di prova erano individuate soprattutto nelle emergenze degli accertamenti documentali svolti dalla polizia giudiziaria e nei risultati della consulenza tecnico-urbanistica collegiale ordinata dal pubblico ministero, il Tribunale rendeva oggetto della propria dettagliata indagine valutativa i reati di falsità di cui ai ridetti capi C) e B2) della rubrica, in ragione dell'intervenuta estinzione per prescrizione delle altre concorrenti ipotesi di reato contestate agli imputati (dichiarata con la stessa sentenza).
L'analisi del Tribunale ha preso le mosse dall'assunto secondo cui - alla luce di quanto stabilito dalla Sezioni Unite di questa Corte regolatrice (Cass. S.U., 20.11.1996 n. 673/97, Botta, rv. 206661) - la concessione edilizia va classificata come atto autorizzativo la cui falsità è penalmente sanzionata dall'art. 480 c.p. (la concessione non è atto costitutivo di diritti, la facoltà di edificare essendo insita nel diritto di proprietà; soltanto agli strumenti urbanistici compete la pianificazione dell'attività di trasformazione edilizia del territorio e rispetto ad essi gli atti concessori o di diniego conclusivi dei relativi procedimenti amministrativi - in quanto ricognitivi di situazioni già disciplinate in via generale dalla legge e dagli strumenti urbanistici - si limitano a riconoscere o negare l'esistenza dei presupposti per l'attività edificatoria). In questa ottica nondimeno il Tribunale, ancora con il supporto della giurisprudenza di legittimità, ha rilevato come per gli atti istruttori antecedenti la conclusiva concessione edilizia e funzionali e propedeutici alla stessa permanga inalterata la loro natura di atti pubblici, la cui falsità ideologica è sanzionata ex art. 479 c.p., per la parte in cui essi sono il risultato di operazioni intellettuali (amministrative e/o tecniche) direttamente espletate dai pubblici ufficiali intervenienti nelle procedure. Donde la falsità ex art. 479 c.p. della stessa concessione nei casi in cui in questa risultino eventualmente trasfusi gli esiti mendaci o alterati di tali atti presupposti, primi fra essi gli atti e i verbali delle commissioni edilizie. Giudizio positivamente espresso dal Tribunale, come detto, per le falsità contestate con il capo C) della rubrica e circoscritto ai soli atti procedimentali per le falsità contestate con il capo B2) della rubrica (il Tribunale ha dichiarato estinto per prescrizione il falso concernente la concessione n. 421/1990, previa sua qualificazione ai sensi dell'art. 480 c.p.). 3.- Adita dall'impugnazione del FE, del IN, del BE e di altri tredici coimputati, la Corte di Appello di Roma con la sentenza resa il 21.6.2005 ha riformato la sentenza di primo grado, sottoponendo a verifica critica il percorso decisorio del Tribunale - ferma la configurata natura di autorizzazioni (o certificazioni) dei provvedimenti di concessione edilizia e quella di atti pubblici eventualmente rivestita dagli atti procedimentali propedeutici alle concessioni stesse - attraverso un più stringente raffronto sistematico - nel rispetto del principio di correlazione tra accusa e decisione - tra gli atti pubblici considerati apprezzabili ex art. 479 c.p. dal Tribunale e le specifiche emergenze processuali ai medesimi coniugabili. In punto di fatto, ma del pari sotto il profilo della coerenza e linearità giuridica degli assunti ermeneutici sottesi ai vari profili della regiudicanda, la Corte territoriale ha così sgombrato il campo dalla ritenuta natura, transitivamente derivata dai preventivi atti istruttori (individuali o collegiali), di atti pubblici costitutivi conferita dal Tribunale alle concessioni edilizie contemplate dalle due imputazioni di falsità ideologica di cui ai capi C) e B2) della rubrica. In particolare la sentenza di appello, nel ribadire l'illegittimità emergente ex actis della concessione edilizia n. 378/1990, rilasciata dal FE e controfirmata dal IN, e quella indiretta della concessione edilizia n. 1172/1991, rilasciata dal sindaco Lombardozzi (coimputato) previo parere favorevole del IN e della commissione edilizia composta anche da FE (lo stesso Tribunale riconoscerebbe, pur non traendone le necessarie conseguenze parzialmente liberatorie, la regolarità delle ulteriori concessioni nn. 734 e 735 del 1992), ha ritenuto di dover (ri)qualificare i fatti alla stregua dell'art. 480 c.p., giusta le citate statuizioni delle Sezioni Unite di questa S.C. (sentenza Botta del 1996), ed ha conseguentemente dichiarato l'improcedibilità del reato di cui al capo C) ascritto al FE e al IN perché estinto per sopravvenuta prescrizione. In estrema sintesi la Corte ha rilevato come l'accusa contestata agli imputati con il capo C) della rubrica si riferisca alla falsa attestazione nelle due concessioni dell'esistenza dei presupposti per il loro rilascio e la loro conformità agli strumenti urbanistici vigenti, ma non contempli in alcun modo la contestazione della falsità dei contenuti espositivi dei verbali della commissione edilizia comunale (aventi natura di atti pubblici), "ne della scheda tecnica redatta dal IN, ne' degli altri atti compiuti dal IN e dal FE diversi dalle concessioni", atti tutti della cui falsità si discute soltanto nella motivazione della sentenza del Tribunale. Laonde, rimanendo l'accusa in concreto circoscritta ai soli atti concessori finali, la natura certificatoria degli stessi impone la loro riconduzione nell'alveo della fattispecie prevista dall'art. 480 c.p.. Con riguardo alla seconda vicenda edilizia oggetto di imputazione, integrata dalla concessione edilizia n. 421/1990 in favore della R.M.D. RL, la Corte di Appello ha mandato assolti il FE, il IN e il BE dal reato di falso di cui al capo B2) della rubrica con la formula del fatto non costituente reato. Nell'esaminare il nodo centrale della vicenda costituito dall'essere o meno il consentito intervento riedificatorio della società immobiliare richiedente subordinato al parere paesaggistico regionale, essendo localizzato a 95 metri dal lago di S. VA (ricadente in area tutelata dalla L. n. 431 del 1985 cd. Galasso), i giudici di secondo grado hanno posto in luce come la problematica dell'esistenza sulla zona del vincolo paesaggistico sia emersa soltanto un anno e mezzo dopo i pareri favorevoli al rilascio della concessione espressi dalla commissione edilizia (con partecipazione del FE e del IN) a seguito di segnalazione della Provincia di Roma e come la sussistenza del vincolo medesimo per la presenza del predetto specchio d'acqua sia stata ritenuta dai consulenti tecnici all'esito di un percorso tecnico-valutativo di peculiare complessità in un contesto in cui gli stessi consulenti riconoscono l'esistenza - al momento dei fatti di causa - della diffusa convinzione dell'immunità da vincoli del lago S. VA per la sua natura geologica. Di tal che la Corte logicamente ne ha inferito l'assenza della prova che i tre imputati oggi ricorrenti "fossero consapevoli della illiceità della loro condotta e che volontariamente abbiano rilasciato i pareri e la concessione, falsamente attestandone la conformità anche al Piano Territoriale Paesaggistico" (assenza di prova dell'elemento soggettivo del reato, dunque, che legittima la prescelta formula di proscioglimento). 4.- Avverso l'illustrata sentenza di appello hanno proposto, attraverso i rispettivi difensori, ricorso per cassazione gli imputati BE, FE e IN.
Nel riassumere - per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 - i motivi di doglianza delineati dai ricorrenti,
ragioni di linearità espositiva suggeriscono di anticipare fin d'ora il giudizio di loro infondatezza che il collegio decidente ritiene di esprimere.
5.- Con unitario comune atto impugnatorio PP FE e IE IN censurano la sentenza di secondo grado limitatamente alla dichiarata improcedibilità per prescrizione del reato di falsità in certificazione amministrativa ex art. 480 c.p. di cui al capo C) della rubrica, così qualificata l'originaria contestazione di cui all'art. 479 c.p., laddove le emergenze processuali avrebbero dovuto indurre ad un loro proscioglimento pienamente liberatorio nel merito.
7. Con un primo motivo di ricorso si denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 521, 521 bis e 522 c.p.p., atteso che il giudice di appello non avrebbe potuto decidere sul fatto di cui al capo C) della rubrica qualificato alla stregua dell'art. 480 c.p., trattandosi di "fatto nuovo o concorrente" estraneo all'accusa contestata e rispetto al quale gli imputati non avrebbero avuto agio di svolgere idonea attività difensiva. I due imputati, infatti, in primo grado sono stati condannati dal Tribunale per ipotesi criminose ex art. 479 c.p., che la Corte territoriale ha considerato inattendibili e perfino mai contestate. La Corte avrebbe dovuto, quindi, inviare gli atti al pubblico ministero per le eventuali iniziative di sua competenza, astenendosi dal giudicare il fatto nuovo e/o diverso rispetto all'originario compendio probatorio venuto in luce nel giudizio di appello.
- La censura è destituita di giuridico fondamento, nessuna violazione, neppure virtuale, del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) essendo individuabile nella trama valutativa dell'impugnata sentenza. Nell'operata derubricazione, indubbiamente favorevole agli imputati, della falsità in atto pubblico costitutivo (in origine contestata) in falsità in atto pubblico certificativo è - al contrario di quanto si suppone nel ricorso - piuttosto ravvisabile una apprezzabile e corretta applicazione del canone di interrelazione accusa-sentenza (art. 521 c.p.p., comma 1). Non può sfuggire, infatti, che la Corte di Appello
non ha affatto sancito la legittimità delle procedure concessorie riguardanti gli interventi di riedificazione (a seguito di sanatoria di anteatti abusi per mutata destinazione degli immobili da industriali a residenziali) attuati dalla AC e TE CO ON RL e suoi aventi causa e già sussunti nel reato di abuso di ufficio contestato al capo A) della rubrica, dichiarato estinto per prescrizione (statuizione confermata in secondo grado e oggi non impugnata dai due ricorrenti), ma ha solo - con coerente rispetto delle regole interpretative delineate dalla giurisprudenza di legittimità - calato il nomen iuris della condotte di alterazione (commissiva od omissiva) delle emergenze dell'istruttoria propedeutica alle due concessioni in sanatoria (378/1990) e in variante (1172/1991). La storicità dei fatti indagati e sottoposti al vaglio dibattimentale è rimasta, dunque, immutata e rispetto ad essa - ben nota agli imputati in tutte le sue sequenze diacroniche e compositive - il FE e il IN hanno avuto modo di elaborare senza limitazione alcuna le proprie linee difensive. D'altro canto giova ribadire che una effettiva immutazione del fatto costituente reato ritenuto in sentenza (rispetto all'accusa contestata) è configurabile, per gli effetti di cui all'art. 521 c.p.p., comma 2, soltanto allorché tra i termini del confronto
(fatto contestato e fatto riqualificato e ritenuto in sentenza) insorga una relazione di eterogeneità e discontinuità genetica. Vale a dire quando si determini una situazione di incompatibilità storica e funzionale delle due serie fattuali, che dia luogo ad un cambiamento e ad una metamorfosi sostanziale dell'addebito (imputazione) ascritto all'imputato, rispetto ai quali lo stesso non abbia avuto possibilità di svolgere una effettiva difesa. Situazione che può tranquillamente escludersi per tabulas nei casi del FE e del IN alla luce del progressivo e partecipato evolversi in corso di indagini preliminari della definizione della regiudicanda (accusa) per cui sono stati tratti a giudizio e dalla quale si sono difesi in primo e in secondo grado con pienezza di mezzi difensivi e nell'integrale rispetto dei principi del contraddittorio processuale (cfr.: Cass. Sez. 6, 13.6.2003 n. 35120, Conversano, rv. 226654; Cass. Sez. 4, 25.10.2005 n. 41663, Cannizzo, rv. 232423).
2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono erronea applicazione dell'art. 480 c.p. e carenza e contraddittorietà della motivazione in punto di avvenuta riqualificazione del fatto sub C) in origine configurato quale falsità ideologica in atti pubblici ex art. 479 c.p.. La Corte di Appello, pur evidenziando l'insussistenza degli elementi supportanti la contestazione ex art. 479 c.p. (non individuandosi attestazioni o altri atti pubblici presupposti delle concessioni edilizie trasfusi in queste sino ad inficiarne i caratteri di veridicità), non ha tratto da tale constatazione le dovute conseguenze, che avrebbero dovuto condurre alla rilevazione dell'assenza di fatti o contegni di penale rilievo riferibili al FE e al IN nei loro rispettivi ruoli;
assenza preclusiva, quindi, di surrettizie o accessorie qualificazioni degli eventi nello spettro dell'art. 480 c.p.. Fatto, così ritenuto, che sarebbe stato ricondotto ai due imputati secondo lo schema sistemico cd. dell'autore mediato ex art. 48 c.p.. Nel senso della ricezione degli elementi geocatastali e planimetrici indicati e allegati dal privato richiedente a corredo della iniziale domanda di concessione in sanatoria e della successiva domanda di variante, elementi in tutto o in parte non rispondenti al vero e la cui veridicità comunque gli imputati, si sostiene in ricorso, non avrebbero avuto obbligo di controllare. In ogni caso, pur volendosi accedere alla tesi - fatta propria dai giudici di appello - della oggettiva non veridicità dei contenuti delle concessioni considerate dal capo C) della rubrica siccome rapportabile alla fattispecie di cui all'art. 480 c.p., entrambi gli imputati avrebbero dovuto essere assolti quanto meno per la carente dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato in speculare simmetria con quanto ritenuto dalla stessa Corte di Appello capitolina, che proprio per tale ragioni ha assolto il FE e il IN dal coevo reato di falso di cui al capo B2) della rubrica pure ad entrambi contestato.
- La doglianza è inammissibile sotto duplice profilo. Innanzitutto per indeducibilità. In vero gli enunciati critici sull'asserita incompletezza di motivazione della sentenza impugnata si esprimono con la prospettazione di una rilettura o rivisitazione alternativa delle emergenze processuali e delle fonti conoscitive probatorie, che è senz'altro impraticabile nel presente giudizio di legittimità, avuto riguardo alla esauriente e del tutto puntuale e logica, perché aderente alla dinamica della vicenda concessoria rappresentata dai dati processuali, analisi svolta dai giudici di appello e - mette conto aggiungere - dagli stessi giudici di primo grado, che la diversità delle conclusioni raggiunte nei due giudizi attiene - per quel che si è detto - al differente inquadramento giuridico dei fatti, piuttosto che ad una loro divaricante valutazione storica ed evolutiva.
In secondo luogo il motivo di ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui evoca un parallelismo con le conclusioni liberatorie assunte dall'impugnata sentenza in ordine alle falsità relative alla seconda vicenda edilizia che forma la regiudicanda sintetizzata nel capo B2) della rubrica. Le due situazioni e le differenti conclusioni raggiunte dalla sentenza di appello non sono comparabili. Sfugge ai ricorrenti che per le falsità contestate in rapporto alle concessioni in favore della società AC e TE (e poi in parte della subentrante società Immobiliare Guidonia II:
concessioni nn. 734 e 735 del 1992) la riqualificazione del loro nomen iuris ai sensi dell'art. 480 c.p. consegue alla mancata specificazione da parte dell'accusa di atti pubblici procedimentali apprezzabili ex art. 479 c.p. siccome incidenti sui contenuti espositivi dei provvedimenti concessori, ma non già alla veridicità e correttezza formale delle concessioni richiamate dal capo C) della rubrica. Veridicità e correttezza escluse dalla Corte di Appello (in conformità, per tal verso, alle condivise valutazioni già espresse dal Tribunale) anche alla luce di quanto linearmente esposto, con coerente giudizio in fatto non revisionabile in questa sede, in merito alla configurabilità del connesso reato di abuso di ufficio di cui al capo A) della rubrica (reato dichiarato estinto per prescrizione). Per le falsità contemplate dal capo B2) della rubrica relative alla concessione per demolizione e riedificazione in favore della R.M.D. RL (e poi della Centro Roma 86 RL), ex adverso, gli atti pubblici rilevanti ex art. 479 c.p. risultano individuati (scheda tecnica elaborata dal IN, verbali della commissione edilizia composta anche da FE e IN), avendo già il Tribunale espunto dalla contestazione gli atti diversi da quelli strettamente attinenti al procedimento amministrativo concessorio. Ma la loro punibilità è stata esclusa dai giudici di appello per mancanza di prova di un elemento costitutivo del configurato reato di cui all'art. 479 c.p. integrato (come pur si è già chiarito) dal dolo della fattispecie criminosa.
Sicché le censure di discrasia o di incoerenza logica mosse alla decisione della Corte romana in ordine ai fatti di cui al capo C) della rubrica non ricevono credito alcuno.
6.- Anche l'imputato LM BE, benché assolto con formula piena dall'unico reato ascrittogli di concorso nelle falsità correlate alla concessione n. 421/1990 in favore della società da lui amministrata, censura con due motivi di ricorso la decisione della Corte di Appello con specifico riferimento alla dichiarata falsità, con conseguente ordine di cancellazione, delle quattro concessioni edilizie rilasciate dal comune di Guidonia Montecelio nn. 378/90, 1172/91, 734/92, 735/92.
1. Con il primo motivo di doglianza il ricorrente deduce difetto di motivazione della sentenza di appello con riferimento alla declaratoria di falsità delle concessioni, non integrabile con la decisione di primo grado che aveva istituito un "collegamento" tra quella declaratoria e la pronuncia di condanna degli imputati, connessione ora non più ravvisabile a seguito dell'intervenuta assoluzione degli imputati. Si sostiene in ricorso che la Corte territoriale, "avendo assolto i prevenuti, doveva esplicitare i motivi che la inducevano a mantenere per ferma la cancellazione delle concessioni regolarmente rilasciate dal comune di Guidonia Montecelio" (siccome "provvedimenti terminativi di un complesso iter amministrativo, documentalmente esistenti e non creati ad hoc, liberamente acquistati a prezzo di mercato in virtù di atto pubblico").
2. Con un secondo motivo di ricorso il ricorrente adduce il difetto di giurisdizione della Corte di Appello in ordine alla pronunciata cancellazione delle concessioni (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a). Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice penale non può disapplicare una concessione edilizia illegittima e ritenere i relativi lavori eseguiti senza concessione per il principio di stretta legalità, ne' può sindacare il merito amministrativo del provvedimento concessorio. Nel caso di specie le concessioni sono state ritualmente rilasciate ai richiedenti proprietari venditori e gli acquirenti hanno osservato le disposizioni normative in materia, costruendo in conformità al provvedimento amministrativo. Il giudice di merito sembra aver compiuto, adduce il ricorrente, una impropria omologazione tra concessione illegittima e concessione falsa, atteso che le concessioni di cui si discute, tutte rilasciate dagli organi competenti e conformi ai documenti esistenti presso la pubblica amministrazione, sarebbero state adottate secondo l'ipotesi accusatoria "in presunte violazioni di alcune norme urbanistiche in quanto asseritamente mancanti di mere formalità, quali accatastamenti o nulla osta preventivi". In casi siffatti il giudice penale potrebbe contestare l'eventuale reato, ma ciò non potrebbe implicare la disapplicazione dell'atto amministrativo concessorio, ciò che finirebbe per tradursi in una indebita ingerenza nella sfera di apprezzamento riservata alla pubblica amministrazione. Con memoria difensiva depositata in cancelleria il 18.11.2008 il ricorrente riprende il secondo motivo di ricorso, ribadendo l'impropria declaratoria di falsità e cancellazione delle concessioni (non potendo la valutazione del giudice penale spingersi a sindacare attribuzioni tipiche e proprie della pubblica amministrazione) ed evidenziando comunque che la sentenza di appello impugnata non ha preso in considerazione i motivi di gravame sollevati su tale specifico profilo avverso la sentenza del Tribunale.
- I motivi di ricorso di LM BE (valutabili congiuntamente per la loro interrelazione) non sono fondati, esprimendosi anzi in un'area che lambisce i contorni dell'inammissibilità, dal momento che - a ben riflettere - i rilievi formulati in tema di dichiarata falsità delle concessioni edilizie (non tutte) interessate dal processo integrerebbero una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello (art. 606 c.p.p., comma 3), apparendo arduo interpretare come motivo di appello la laconica formula di stile impiegata nelle conclusioni dell'appello dell'imputato ("...si chiede che venga assolto dal reato di cui al capo B2 della rubrica con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle concessioni edilizie rilasciate"), senza che nella parte espositiva si enunci alcuna concreta critica sulla pronuncia accessoria del Tribunale relativa alle concessioni. Non solo. Riguardate dal punto di vista prettamente aderente alla posizione processuale dell'imputato, le odierne censure del BE lasciano dubitare dell'esistenza di un suo effettivo e diretto interesse (di certo non idoneamente esternato) al ricorso ed al suo accoglimento (art. 568 c.p.p., comma 4). In vero: a) il BE è stato tratto a giudizio e giudicato soltanto per il reato di falsità in concorso attribuitogli con il capo B2) della rubrica, afferente alle vicende demolitorie e riedificatorie di manufatti in località Le Fosse di Guidonia in sua proprietà (id est della R.M.D. RL); b) per tale reato sub B2) il BE, condannato in primo grado, è stato assolto con ampia formula con la sentenza di appello oggi impugnata;
c) la declaratoria di falsità e l'ordine di cancellazione delle concessioni edilizie emessi dal Tribunale e confermati dalla sentenza della Corte di Appello investono concessioni (nn. 378/90, 1172/91, 734/92, 735/92) affatto estranee al contesto edilizio cui, come imputato, è interessato il BE (i giudici di merito non hanno dichiarato la falsità nè ordinato la cancellazione della concessione edilizia n. 421/1990, inerente ai manufatti del BE, espunta del resto - per quanto ormai diffusamente precisato - dal novero delle falsità contestate con il capo B2).
Per quel che fanno desumere alcuni passaggi del ricorso e della memoria difensiva, il BE sembra farsi portatore di propri interessi extrapenali ovvero garante di un generale (e generico) interesse di non meglio identificati terzi non intervenuti come parti nel processo ("terzi acquirenti in buonafede" di porzioni immobiliari edificate nelle aree di pertinenza delle concessioni dichiarate false), ancorché da alcun atto conoscibile nell'odierno giudizio di legittimità consti che il BE - a prescindere dalla ritualità di una impugnazione proposta come imputato e non come terzo interessato (v. Cass. S.U., 27.10.1999 n. 20. Fracari, rv. 214639) - sia titolare di diritti o subacquirente derivato degli immobili o delle aree cui si riferiscono le concessioni dichiarate false contemplate dal diverso capo di imputazione sub C) a lui mai attribuito.
Ad ogni buon conto le censure enunciate dal ricorrente si rivelano prive di specifico fondamento giuridico.
Per la semplice ragione che, ben diversamente da quel che si asserisce nel ricorso, il "collegamento" tra la dichiarata falsità delle concessioni sub C) e l'apprezzabilità penale dei loro connotati di patente illegittimità appare del tutto evidente e non discutibile in questa sede. Sottacendosi che la stessa sussistenza della falsità delle concessioni è asseverata dalla pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta prescrizione del reato sub C) qualificato ai sensi dell'art. 480 c.p. (presupponente l'esistenza e la significatività penale del fatto reato dichiarato estinto ratione temporis), è sufficiente richiamare le osservazioni svolte dalla sentenza di appello in ordine ai fatti di abuso di ufficio contestati con il capo A) della rubrica, costituenti l'area di coltura - se così può dirsi - in cui maturano le falsità delle procedure concessorie sussunte nel capo C) dell'imputazione. La Corte di Appello, investita da più impugnazioni sul punto, ha confermato per alcuni imputati (prosciogliendone altri per difetto di prova sul dolo) la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di abuso deliberata dal primo giudice a riscontro della inesistenza di evenienze suscettibili di dare ingresso a decisioni liberatorie di merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2 (cfr. p. 26 sentenza di appello: "Sulla illegittimità della concessione n. 378/1990 nessun dubbio può sussistere...: rilascio della concessione senza preventivo accatastamento dei fabbricati e senza il nulla osta di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 32; differenza quantitativa tra i valori riportati e/o ricavati negli allegati alla concessione e quelli riportati nella concessione stessa;
non corrispondenza degli edifici descritti nelle tavole allegate alla concessione ai fabbricati costruiti, sia per dimensioni - maggiori - che per destinazione d'uso - si dichiarano residenziali edifici industriali-"). Sicché appare a dir poco riduttivo sostenere con il ricorrente che le carenze individuate nelle concessioni di cui ai capi A) e C) della rubrica possano definirsi come mere carenze "formali" non incidente sulla legittimità della struttura stessa dei provvedimenti concessori e degli atti preparatori che li hanno anticipati.
Il Tribunale prima e la Corte di Appello poi hanno fatto, dunque, corretta applicazione della regola fissata dall'art. 537 c.p.p., comma 4, ove si ponga mente alla adeguata e logica motivazione della ritenuta illegittimità delle concessioni e della loro falsità in quanto coincidente con gli accertati fatti costituenti reati di abuso in atti di ufficio e di falsità documentale in atti pubblici (siano essi costitutivi o certificativi), a nulla rilevando che la procedibilità degli stessi sia preclusa da prescrizione (v. Cass. Sez. 5, 23.10.2007 n. 1060, Maccatrozzo, rv. 238334: "Con la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione può dichiararsi la falsità di atti ai sensi dell'art. 537 c.p.p. solo nel caso in cui dal testo della sentenza risulti il motivato accertamento della falsità").
È sufficiente - da un lato - ribadire, per sgombrare il campo dalla suggestività del difetto di giurisdizione evocato dal ricorrente, che l'interesse protetto dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47 va individuato nella protezione sostanziale e non meramente formale degli assetti del territorio in conformità alla normativa urbanistica, di tal che la contravvenzione di cui all'art. 20, lett. b), citata legge (contestata nell'odierno processo per entrambe le vicende edilizie e dichiarata estinta per prescrizione: capi D e C2), che prevede l'assenza dell'atto concessorio, sussiste anche quando l'atto formalmente adottato debba considerarsi assente (inesistente o comunque nullo) perché frutto di comportamento illecito del soggetto titolare del potere di emetterlo e - per ciò stesso - non riconducibile nella sfera della liceità giuridica e dell'esercizio effettivo e funzionale di un potere pubblico (Cass. S.U., 31.1.1987 n. 3, Giordano, rv. 176304; Cass. Sez. 3, 13.11.2002 n. 1708, PM in proc. Pezzella, rv. 223475). Ed è altresì sufficiente - d'altro lato - rammentare che il giudice penale può e deve sindacare la legittimità di un atto amministrativo, quando la illegittimità si configuri essa stessa - come nel caso dell'odierno processo - quale elemento della fattispecie criminosa (cfr.: Cass. Sez. 6, 9.5.1994 n. 2112, Bagnato, rv. 199136; Cass. Sez. 3, 11.7.2003 n. 38735, Schrotter, rv. 226576; Cass. Sez. 6, 20.9.2004 n. 39523, Scacchi, rv. 230249; Cass. Sez. 3, 22.4.2008 n. 26144, Papa, rv. 240728). Alla reiezione delle impugnazioni segue per legge la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente ulteriore grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2009