Sentenza 19 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2003, n. 7781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7781 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
E N ZIO 26/4/1986 ISTRA UBBLICA ITALIA REG IN NOME07 7 81/03 NR D.P.R. DA UTARIA AS. ALL, B DEL TE AI SENSI ESEN IB TR 131 IA N. TER A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 646/01 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA Cron. 12134 Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. I Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 24/10/02 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALITAL ALIMENTARIA ITALIANA SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO in persona dell'Amministratore pro tempore, LIQUIDATORI GIUDIZIALI GIOVANNI CARVELLI, MARIO SANTARONI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CONDEMI che li difende, giusta delega in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato Commissione2002 avverso la sentenza n. 191/99 della 3869 tributaria regionale di ROMA, depositata il 08/11/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato LUIGI CONDEMI che ha si riporta al ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo La società Alital s.p.a. ha impugnato una cartella esattoriale di lire 4.630.076.791 per Iva, interessi e pene pecuniarie relativi agli anni dal 1977 al 1980, e per lire 226.890.000 per Iva non pagata, ma riconosciuta dovuta in base ad una dichiarazione integrativa di condono con la quale la società ha definito in via automatica i periodi dal 1977 al 1982. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso, mentre la Commissione Regionale, in assenza di una diversa previsione normativa, ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale ed ha accolto l'appello dell'Ufficio relativamente all'imposta liquidata a seguito di richiesta di condono presentata in base alla legge n.516/82. Ha proposto ricorso la società deducendo un unico motivo. L'Amministrazione delle Finanze non ha svolto attività difensive in questa sede. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell'articolo 17 del d.p.r. n.602/73 in quanto le imposte liquidate dagli Uffici in seguito ad accertamenti divenuti definitivi devono essere iscritte a ruolo entro 5 anni dalla presentazione della dichiarazione integrativa effettuata nel 1982. Su questa base, la ricorrente ha dedotto che la decadenza si è verificata il 31.12.1988 ed ha richiamato a questo proposito la disciplina prevista dall'art. 20 del d.l.n.429/82, convertito in 1.n.516/82. Ritiene la Corte che la doglianza è infondata posto che la norma alla quale occorre ricondurre la fattispecie non è quella dell'articolo 20 citato (dettata in tema di imposte sui redditi), ma è quella di cui all'art. 30, comma 2, n.3, e comma 4, del d.l.n.429/82 citato (dettata in tema di imposte indirette). La norma, in maniera chiara e puntuale, sulla base del riconoscimento espresso del debito di imposta emergente dalla dichiarazione integrativa, stabilisce al comma 4 che in caso di mancato o insufficiente versamento, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto che ha ricevuto la dichiarazione integrativa procede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi di mora in ragione del 18 per cento e la soprattassa di cui al primo comma dell'art.44 del d.p.r. n.633/72. Da ciò emerge non solo che il legislatore per la riscossione dell'Iva non ha fatto alcun riferimento alla disciplina di cui all'art. 17 del d.p.r. n.602/73, invocato dalla società ricorrente, quanto e soprattutto che, per effetto del riconoscimento del debito di imposta, non si può configurare alcuna decadenza dell'Ufficio (che non ha l'obbligo di iscrivere a ruolo l'Iva riconosciuta dovuta), ma si deve solo stabilire se si è verificata o meno la prescrizione per effetto di un mancato esercizio di un diritto di credito. In mancanza di una norma derogatoria, occorre applicare la prescrizione decennale prevista in via generale dall'art.2946 codice civile e ritenere che la decisione impugnata è corretta e non merita alcuna censura. Nulla va disposto in ordine alle spese posto che l'Amministrazione Finanziaria non ha svolto Sinf the attività difensive in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 24.10.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Giuseppe Falcone Dr. Ugo Riggio Vergqui IL CANCELLERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma19 MAG) 2003 IL CANCELLIERE C1 Han