Sentenza 13 novembre 2002
Massime • 2
L'interesse protetto dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47, deve individuarsi nella protezione sostanziale e non meramente formale degli assetti del territorio in conformità alla normativa urbanistica e quindi la contravvenzione di cui all'art. 20 lett. B) della citata legge, che prevede l'assenza dell'atto concessorio, sussiste anche quando l'atto formalmente presente debba intendersi assente perché frutto di comportamento illecito del soggetto titolare del potere di emetterlo.
In tema di misure cautelari reali, i distinti procedimenti incidentali previsti dall'art. 322 cod. proc. pen., giudizio di riesame, e dall'art. 322 bis cod. proc. pen., appello, hanno presupposti, funzioni e limiti diversi. Pertanto, non possono essere dedotti con l'appello, motivi che avrebbero dovuto essere proposti col riesame e ciò sia che il procedimento del riesame non abbia avuto successo per l'istante sia che non sia stato neppure proposto, in quanto l'esaurirsi di una fase procedimentale determina preclusioni endoprocessuali rigide.
Commentario • 1
- 1. L’illegittimità del permesso di costruire nel reato ex art. 44, lett. b), d.p.r. 380/01Apollonio Gianfranco · https://www.diritto.it/ · 11 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2002, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2002 |
Testo completo
composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Savignano Presidente
Dott. Pierluigi Onorato Consigliere
Dott. Alfredo Teresi "
Dott. Vincenzo Tardino "
Dott. Claudio Vitalone "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
avverso l'ordinanza emessa il 30 aprile 2002 dal Tribunale di Frosinone, in sede di appello, sul rigetto della richiesta di revoca di sequestro preventivo di un immobile, eseguito in Pontecorvo nei confronti di:
LA SO;
sentita la relazione del Consigliere dott. Claudio Vitalone;
ascoltato il P.G., nella persona del dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il g.i.p. del Tribunale di Cassino, con ordinanza dell'11 aprile 2002, rigettava l'istanza di revoca di sequestro preventivo di un immobile di proprietà di LA SO, indagato per illeciti urbanistici e per il reato di cui all'art. 323 c.p. In accoglimento di appello proposto dall'indagato, il Tribunale di Frosinone - con ordinanza del 30 aprile 2002 - disponeva la restituzione del bene all'avente diritto.
Rilevava il Collegio che l'illegittimità contestata traeva esclusiva origine dalla mancata approvazione dello strumento urbanistico di dettaglio (piano regolatore particolareggiato del Comune di Pontecorvo). Di talché, intervenuto tale provvedimento, si doveva ritenere che l'illecito fosse venuto meno, non rientrando nella limitata cognizione della specifica fase procedimentale il controllo sulla conformità al piano particolareggiato della concessione edilizia rilasciata al LA.
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino deducendo motivazione erronea sotto il profilo del diritto ed illogica nella sua formulazione.
Al LA - afferma il ricorrente - erano state rilasciate due concessioni edilizie in assenza di piano particolareggiato. L'intervenuta approvazione di tale piano però non poteva costituire sanatoria dell'illecito già consumato, tanto più che all'indagato era stato contestato il reato di cui all'art. 323 c.p., in concorso con il soggetto che aveva rilasciato le concessioni. Nel caso di specie, inoltre, non poteva farsi ricorso neppure alla procedura di sanatoria prevista dall'art. 13 L. 47/85, mancando il presupposto della doppia conformità. In realtà, il Tribunale avrebbe potuto agevolmente accertare la difformità delle concessioni dal piano approvato, sulla base dello stesso certificato di destinazione urbanistica prodotto dal LA. Ad avviso del ricorrente, comunque, nessun effetto sull'ipotizzato abuso d'ufficio poteva riconoscersi alla successiva approvazione dello strumento urbanistico. E ciò senza trascurare che il Tribunale non aveva alcun titolo per ingerirsi nella valutazione di tale fattispecie delittuosa, la cui delibazione avrebbe dovuto essere riservata al giudice del merito, appartenendo a quello della fase cautelare soltanto la verifica dell'astratta corrispondenza alla previsione incriminatrice dell'ipotesi formulata in concreto dall'accusa.
Con atto depositato nella Cancelleria della Suprema Corte il 5 novembre 2002, l'avv. Giuseppe Santopietro, nell'interesse del LA, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso del p.m. perché generico e proposto fuori termine e, in subordine, il rigetto per inesistenza delle condizioni giustificatrici della disposta misura cautelare e, in particolare, del periculum in mora. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata la manifesta infondatezza dell'eccezione di tardività dell'impugnazione del p.m., sollevata dal difensore dell'indagato.
Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito del riesame o dell'appello proposti avverso un provvedimento di sequestro è quello ordinario di 15 giorni, previsto dall'art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p., a differenza di quanto dispone l'art. 311 co. 1 c.p.p. per l'appello sulle misure coercitive.
Nel caso di specie, l'impugnata ordinanza, emessa il 30 aprile 2002, è stata depositata il 10 maggio successivo ed il relativo avviso è stato comunicato al p.m. il 24 dello stesso mese (cfr. fol. 92 retro). L'appello è stato depositato il 1 giugno 2002 e, quindi, ampiamente nel ricordato termine di 15 giorni.
Ciò premesso va ancora rilevato che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di appello contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile - ai sensi del combinato disposto degli artt. 322 bis e 325 c.p.p. - solo per violazione di legge. Non possono essere conseguentemente dedotti con il predetto mezzo di gravame i vizi della motivazione, quali la mancanza o la manifesta illogicità della stessa, che sono separatamente previsti come motivi di ricorso dall'art. 606 lett. e) c.p.p. Sono pertanto inammissibili le censure del ricorrente sull'asserita illogicità della motivazione adottata dal Tribunale di Frosinone, in ordine alle valutazioni che sarebbero state espresse circa l'esistenza del "fumus" del reato e sulla dissolta antigiuridicità della fattispecie.
Sulla puntualità dell'affermazione contenuta nella denunciata ordinanza circa i limiti della delibazione imposti al giudice dell'appello cautelare, va ricordato che mezzo ordinario a disposizione dell'indagato per contestare la legittimità della misura, anche nel merito, è il giudizio di riesame, previsto dall'art. 322 c p.p. Fuori dai casi disciplinati da tale norma - e dunque quando non si contesti la legittimità del provvedimento e la sua conformità alle emergenze procedimentali o processuali - è tuttavia possibile chiederne la revoca, ove fatti sopravvenuti, che siano tali anche soltanto soggettivamente, abbiano modificato l'originario quadro valutativo.
Diversamente, se tale quadro sia rimasto immutato e l'istanza di riesame non sia stata accolta o addirittura neppure avanzata, diventa inammissibile ogni ulteriore richiesta di revoca della misura e del pari inammissibili divengono i mezzi di gravame eventualmente proposti avverso l'ordinanza di rigetto o che abbia dichiarato detta inammissibilità.
Nel meccanismo della legge, i distinti procedimenti incidentali relativi alle misure cautelari hanno presupposti, funzioni e limiti che debbono essere rigorosamente rispettati. L'esaurirsi di una fase procedimentale determina infatti preclusioni endoprocessuali che non possono essere eluse, a pena di alterare i delicati equilibri del sistema. Ne consegue che non possono essere dedotti con l'appello ex art. 322 bis c.p.p. (introdotto con l'art. 17 d.leg. 14 gennaio 1991 n. 12), che è mezzo d'impugnazione residuale rispetto al giudizio di riesame, motivi che avrebbero dovuto essere proposti con tale ultimo mezzo. E ciò tanto nel caso che l'istanza ex art. 322 c.p.p. sia stata avanzata senza successo, quanto nel caso in cui non sia stata neppure proposta.
Con riguardo al caso di specie, va considerato che il Tribunale ha delibato un evento (l'approvazione del piano regolatore particolareggiato del Comune di Pontecorvo), che non incideva sul momento genetico della misura ne' tantomeno sulla illiceità della condotta pregressa dell'indagato, suscettibile di essere valutata nell'eventuale giudizio di merito, ma si è limitato ad affermare che il "fatto nuovo" faceva venir meno le ragioni per il mantenimento del sequestro, disposto - appunto - per l'assenza dello strumento urbanistico di dettaglio. Sennonché, nel compiere tale valutazione è incorso in palese violazione di legge, perché non ha considerato - e sotto questo profilo è puntuale la censura del p.m. ricorrente - che l'ipotesi d'accusa contemplava non soltanto la violazione urbanistica, ma anche un concorrente profilo di illiceità dell'atto concessorio, rispetto al quale s'imponeva un più compiuto controllo di conformità del fatto alla fattispecie, pur nei limiti dello specifico giudizio cautelare.
Sul punto va rilevato che l'interesse protetto dalla l. 28 febbraio 1985 n. 47, deve individuarsi nella protezione sostantiva e non meramente formale degli assetti del territorio, in conformità alla normativa urbanistica. Ne consegue che, pur postulando la contravvenzione di cui all'art. 20 lett. b) della legge predetta (ipotizzata nella fattispecie unitamente a quella di cui alla lett. a), l'assenza di un atto concessorio e non la sua mera illegittimità, l'offesa al bene giuridico tutelato si produce anche quando detto atto sia il frutto di un comportamento illecito. Ne deriva che in presenza di una concessione edilizia che l'organo d'accusa ipotizzi conseguenza d'intese criminose, il giudice cautelare deve verificare la sussistenza del "fumus commissi delitti" non già appagandosi dell'esistenza ontologica dell'atto amministrativo, ma riguardando anche alla sua plausibile conformità al modello legale.
Al riguardo va sottolineato che la circoscritta funzione di controllo sulla legittimità delle misure adottate e, quindi, sul perseguimento degli obiettivi endoprocessuali che sono propri delle cautele reali, non consente certamente al giudice della relativa fase l'esercizio di poteri invasivi o imitativi della piena cognitio, riservata invece al giudice del procedimento principale. E ciò perché si verrebbe altrimenti a trasformare la procedura incidentale in un preventivo accertamento di responsabilità, con alterazione della rigida attribuzione di competenze nell'ambito di uno stesso procedimento, all'interno di un sistema in cui alla potenziale conflittualità delle decisioni non corrisponde un criterio in grado di comporre le conseguenti inevitabili antinomie. Tale regola interpretativa, però, non toglie che anche il giudice abbia comunque il potere di sindacare l'illegittimità dell'atto amministrativo, quando questa si atteggi - nell'ambito della condotta - quale elemento della fattispecie criminosa. In tale ipotesi il sindacato di legittimità devoluto al giudice non rientra nello schema della disapplicazione dell'atto amministrativo di cui all'art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, in quanto non vengono in rilievo gli effetti tipici dell'atto medesimo, ma la sua valenza criminosa. Pertanto il giudice cautelare, ove abbia ragionevole motivo per confermare la fondatezza dell'ipotesi d'accusa sull'illiceità dell'atto concessorio, non può prescinderne, ma anzi, proprio su tale presupposto, deve adottare o confermare le misure cautelari consentite, onde elidere il rischio che il reato sia tratto ad ulteriori conseguenze.
Alla luce di tali principi, appare evidente che il Tribunale di Frosinone non poteva sottrarsi ad una delibazione, ancorché sommaria, della conformità delle concessioni rilasciate al LA al piano particolareggiato ne' poteva derivare assiomaticamente dalla sopravvenuta approvazione di questo la conclusione che fossero venuti meno i presupposti della misura. Operando in tal modo, i giudici hanno ingiustamente pretermesso l'esame di elemento integrativo della fattispecie penale, svuotando di contenuto il controllo che era loro demandato e finendo oltretutto per sterilizzare il principio della disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo.
In tali limiti il ricorso del p.m. è fondato e l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Frosinone per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Frosinone. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 GENNAIO 2003.