Sentenza 18 novembre 1998
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento la norma di cui all'art. 9, sesto comma, della legge 16 aprile 1973 n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), la dove sanziona l'apertura, il mantenimento o, comunque, l'effettuazione di uno scarico in laguna senza avere richiesto la prescritta autorizzazione, non può esser interpretata nel senso che, chiesta l'autorizzazione, sia consentito l'esercizio dello scarico anche prima che questa sia stata rilasciata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/1998, n. 3051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3051 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1998 |
Testo completo
composta dagli ill.mi signori: Camera di consiglio
Dott. Paolo Tonini Presidente del 18/11/1998
1. Dott. Antonio Zumbo Consigliere SENTENZA
2. Dott. Raffaele Raimondi Consigliere N. 3051
3. Dott. Guido De Maio Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N. 9016/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Venezia avverso la sentenza n. 43/98 del 27/1/98, pronunciata dal G.I.P. presso la Pretura di Venezia, nel procedimento
contro
AN MI, nato a [...] il [...]. -Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
-sentita la relazione fatta dal Consigliere Carlo dr. M. Grillo;
-lette le conclusioni del P.G., con le quali chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di TI MI, in ordine al reato di cui all'art. 9 L. n. 16/4/1973 n.171 (scarico senza autorizzazione, nella laguna di Venezia, di reflui provenienti da insediamento produttivo), il G.I.P. presso la Pretura di Venezia, con la sentenza indicata in premessa, rigettava la richiesta, assolvendo l'imputato -ex art. 129 c.p.p.- perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Assumeva il giudicante -rifacendosi al dato testuale della norma, e per il divieto di analogia in malam partem in campo penale- che, nell'ambito del comprensorio lagunare di Venezia, disciplinato dalla menzionata legge speciale n. 171/1973, questa non prevede alcuna sanzione per coloro che effettuino scarichi di reflui in laguna nel periodo intercorrente tra la richiesta della prescritta autorizzazione ed il rilascio di essa.
Ricorre per cassazione, ai sensi degli artt. 606, lett. b), e 608 C.P.P., il Procuratore della Repubblica competente, deducendo erronea interpretazione ed applicazione della legge penale, giacché la lettura della specifica normativa in materia effettuata dal G.I.P. contrasta con la logica e con il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Com'è ormai noto, la questione sorge a causa della formulazione, invero poco felice, dell'art. 9 L. n. 171/1973, come modificato dalla legge n. 690/1976 che, stabilendo una disciplina speciale per gli scarichi nella laguna veneta, commina sanzioni penali per quelli effettuati "senza aver richiesto la prescritta autorizzazione" e per quelli posti in essere "dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata", ma nulla dice relativamente agli scarichi effettuati dopo la richiesta di autorizzazione e prima del rilascio della stessa. In altri termini, rapportando la normativa per la salvaguardia di Venezia a quella nazionale, la prima contempla le ipotesi regolate dagli artt. 21 e 22 della legge Merli, ma non quella -meno grave- prevista dal successivo art. 23. Ad avviso del Collegio, però, la norma in esame deve essere interpretrata, secondo la prospettazione del P.M. ricorrente, distaccandosi dalla formulazione letterale, alla stregua del costante orientamento di questa Corte Suprema (Sez. III, febbraio 1995, n. 1154, PM/Dazzo ed altri;
Sez. III, 20 febbraio 1998, PM/Girardi; Sez. III, 29 maggio 1998, n. 1325, PM/Zuffi; Sez. III, 9 novembre 1998, Pm/Fiorese). Tale orientamento, al quale questo Collegio intende uniformarsi, si basa innanzi tutto, oltre che sulla comune logica, sulla "ratio" della normativa speciale in questione, che in nessun passaggio del suo dettato dimostra di voler tutelare la laguna di Venezia meno attentamente del resto del territorio nazionale;
inoltre, come viene affermato dall'ultima delle decisioni richiamate, l'art. 9 in esame deve essere letto alla luce di altre norme successive, quali le leggi nn. 71/1990 e 206/1995.
Entrambe ribadiscono implicitamente la necessità dell'autorizzazione per gli scarichi, prescrivendo, per il regime transitorio ("fino alla realizzazione delle fognature dinamiche" per i Comuni di Venezia e Chioggia) , l'adozione di "sistemi di depurazione e abbattimento" e prevedendo la sospensione dei procedimenti penali "per mancata autorizzazione allo scarico" fino all'esaurimento dei procedimenti amministrativi per la sanatoria, cui consegue l'estinzione del reato, oggettivamente esistente, quindi, sul piano formale. La terminologia usata da queste due normative, che fanno riferimento generico alle "violazioni di legge per mancata autorizzazione" -e non solo per mancata richiesta, revoca o diniego di essa- conforta l'interpretazione adottata, e cioè che il reato oggettivamente sussiste tutte le volte che si effettuino scarichi senza essere titolare di autorizzazione, ancorché richiesta.
Ne discende l'accoglimento del ricorso.
P. Q. M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di Venezia.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1998