Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5502/2012 R.G. proposta da
, oggi in persona del l.r.p.t., Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Mignozzi, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-attore/procedente- nei confronti di
- e , anche in qualità di soci della società Parte_3 Parte_4
” Parte_5
- parti convenute, comproprietari (la seconda debitrice), contumaci-
- N. 1/2007 Controparte_1 Parte_5
”, in persona del Commissario Giudiziale e del Commissario
[...]
Liquidatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Piergiuseppe Liberti, domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
-interventore volontario-
- (per essa, ), già CP_2 Controparte_3 [...]
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco, CP_4
domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-altro convenuto, creditore-
CONCLUSIONI: come da note cartolari in vista dell'ud. 19/12/2024, con rinuncia ai termini.
OGGETTO: divisione endoesecutiva.
1
MOTIVI
I.- Per essenziale sintesi dei fatti di causa, l'iter del processo e le posizioni delle parti possono riassumersi come segue.
I.1.- A seguito dell'ordinanza del G.E. del 04/04/2012, con la quale si disponeva, ai sensi dell'art. 600 c.p.c., il giudizio di divisione endoesecutiva del compendio immobiliare sito in Altamura, alla via Sacro Cuore, in catasto fabbricati al fg. 157, p.lla
818, sub 21 (ex sub 7 e 12), meglio identificato in atti1, interessato dal pignoramento della quota indivisa (1/2) nella titolarità della parte esecutata (proc. n. Parte_4
747/2009 R.G.E.), il procedente ha introdotto l'odierno giudizio nei confronti del predetto debitore, nonché dell'altro comproprietario non debitore , Parte_3
titolare della residua quota, chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione
(atto di citazione notificato il 10/05/2012 e seguenti).
I.2.- Le parti costituite non hanno contestato il diritto alla divisione;
i comproprietari, ritualmente citati, non si sono costituiti e ne va perciò dichiarata in questa sede la contumacia.
I.3.- Istruita la causa con produzioni documentali (anche con supplemento peritale rispetto alla perizia di stima dell'immobile espletata dall'Esperto stimatore in sede esecutiva), è stata ordinata la vendita ex artt. 569-788 c.p.c. e nominato quale
Professionista Delegato l'Avv. Alessandro Luigi de Felice (ord. 24/09/2013). 1 Per l'identificazione del bene, cfr. anche relazione finale del Delegato del 19/12/2024: “nell'ambito di tali attività si è provveduto ad aggiudicare il detto immobile qui di seguito descritto: LOTTO UNICO
Quota di 1/1 della piena proprietà delle Porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato sito in abitato di Altamura alla Via Sacro Cuore e precisamente: Porzione di secondo piano costituita da un appartamento ad uso abitazione, sito nel Comune di Altamura alla Via Sacro Cuore n. 4, al secondo piano, con accesso a realizzarsi dalla porta posta a sinistra per chi giunge sul pianerottolo di interpiano salendo le scale, attualmente censito nel Catasto Fabbricati del detto comune al foglio di mappa 157 particella 818 subalterno 21, con la precisazione che il detto subalterno deriva dai precedenti subalterni
7 e 12, giusta variazione catastale n. 73196.1/2014 del 03.07.2014 (protocollo n. BA0221380); confinante a Sud con Via Piccinni, ad Est con altro fabbricato in aderenza, ad Ovest con Via Sacro
Cuore e a Nord con altro appartamento al piano di proprietà salvo altri;
con porzione di Pt_5 fabbricato posta al terzo piano, costituita da un sottotetto di tipo mansardato, urbanisticamente non abitabile, di fatto composta da un ampio vano adibito a soggiorno – cucina, servizio igienico e terrazzino a livello, edificato in sopraelevazione sulla porzione di secondo piano su descritta;
identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di Altamura al foglio 157, particella 818, subalterno 21 (variazione catastale n. 73196.1/2014, intervenuta il 03.07.2014 – prot. BA0221380), come riportato qui di seguito. Le porzioni di immobile suindicate sono attualmente censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Altamura al foglio 157, particella 818, subalterno 21, Via Sacro Cuore n. 4, piano 2°-3°, categoria A/3, classe 5, vani 5, rendita catastale Euro 477,72 (con soppressione dei subalterni 7 e 12, foglio 157, particella 818) – pag. 3 perizia del 27.11.2015. Con ulteriore variazione catastale, l'unità immobiliare è stata fusa con la porzione di immobile adiacente, identificata al foglio 157, particella 1864, subalterno 7 (non oggetto di vendita), con soppressione del subalterno 4 della particella 1864 del foglio 157) – pag. 6 perizia del 27.11.2015”.
2 TRIBUNALE DI BARI
Il Delegato, con istanza del 05/03/2014, ha evidenziato l'esistenza della trascrizione del decreto di ammissione al Concordato Preventivo della società Parte_5
(di cui i detti comproprietari figuravano quali soci) e l'opportunità di
[...]
integrare il contraddittorio nei confronti degli Organi della Procedura (circostanza poi intervenuta;
v. infra); con la medesima istanza, il Delegato ha altresì richiesto all'allora
G.U. di pronunciarsi, più in generale, sulla procedibilità dell'azione divisionale nei riguardi del compendio, in quanto destinato alla liquidazione nella procedura concordataria.
Con successiva ord. 06/05/2014, emessa in udienza, il precedente G.U. ha implicitamente statuito sulla procedibilità della divisione (il provvedimento è del tutto carente di motivazione oltre che, a parere di questo magistrato, non in linea con l'art. 168 L.F.; sul punto, si tornerà nel prosieguo), disponendo l'integrazione peritale e, a seguito della stessa, invitando il Delegato a dare corso alle attività di vendita (ord.
01/12/2015).
All'esito della vendita è stato emesso il decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario (decr. rep. n. 3550/2024) e acquisito alla procedura il prezzo di
€39.297,65 (c/c BNL n. 63125, vincolato all'ordine del Giudice).
I.4.- Precedentemente all'emissione del decreto di trasferimento, questo magistrato, esaminata la bozza dello stesso trasmessa dal Delegato, ha rilevato che sull'immobile aggiudicato gravava la trascrizione del decreto di ammissione al concordato preventivo indicato in epigrafe.
Anche a fronte della doverosa salvezza degli effetti dell'aggiudicazione imposta al giudice della divisione dall'art. 187 bis disp. att. c.p.c., si è dunque dato atto della necessità di tutelare le legittime ragioni del concordato, conculcate dall'imminente cancellazione del gravame;
sicchè, è stato chiesto al Delegato, con provv. 16/01/2020, di acquisire l'autorizzazione alla cancellazione del gravame da parte del G.D. assegnatario della procedura di concordato preventivo.
Il Delegato, con istanza del 04/03/2020, ha richiesto al G.D. di autorizzare la cancellazione della formalità pregiudizievole;
il G.D., a seguito dell'istanza, ha chiesto parere a riguardo al Liquidatore Giudiziale, Avv. Vito Lacoppola.
Come puntualmente ricostruito nella relazione riepilogativa del Delegato del
19/12/2024, il Liquidatore Giudiziale, con Relazione “Ist. n. 5” del 19/10/2020, per quanto qui di interesse, ha evidenziato al G.D.: a) che il bene aggiudicato nel giudizio
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divisionale era stato destinato al soddisfacimento dei creditori concorsuali della società
sia in relazione alla quota di proprietà (50%) del Parte_5
socio illimitatamente responsabile, sia a quella di cui era titolare la Parte_3
moglie, ; b) che il Tribunale di Bari aveva dapprima ammesso la società in Parte_4
questione alla procedura concordataria (decreto che era stato trascritto presso la
Conservatoria di Bari, come in effetti accertato dal Delegato) e poi aveva omologato il concordato;
c) che in seno alla detta procedura, il G.D. aveva delegato il Notaio
a esperire i tentativi di vendita dei beni immobili del concordato, tra Persona_1
cui quello di cui si discute;
d) che nel corso della procedura concordataria erano stati banditi alcuni tentativi di vendita, rimasti infruttuosi;
e) che nel parallelo giudizio divisionale, iscritto al n. 5502/2012 R.G. Trib. Bari, l'Avv. Alessandro Luigi de Felice aveva invece provveduto ad aggiudicare l'immobile a un partecipante all'asta.
Il Liquidatore Giudiziale, posta questa premessa in fatto, ha perciò evidenziato che, applicando l'allora vigente art. 168 L.F. (che vieta l'avvio e la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari nei confronti del debitore che ha presentato domanda di concordato preventivo) l'azione di divisione endoesecutiva in cui era avvenuta l'aggiudicazione avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile;
di talchè, in relazione alla detta premessa, ha concluso la sua relazione con le seguenti richieste: “in via principale, esprimendo parere negativo sull'avanzata richiesta di autorizzazione alla cancellazione della formalità pregiudizievole, in quanto l'azione giudiziale di vendita del bene era improcedibile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 168 comma 1 L.F., per cui potenzialmente lesiva dei diritti della massa del concordato;
in subordine, al fine di non vanificare l'attività di vendita già svolta nell'ambito del suddetto giudizio divisionale dal professionista delegato e alla luce degli esiti infruttuosi delle vendite poste in essere in ambito concordatario, esprime parere positivo condizionato alla ammissione della procedura concordataria al riparto del ricavo della vendita, chiedendo all'ill.mo Sig.
Giudice Delegato di voler autorizzare l'intervento nella suddetta procedura di vendita avente R.G. n. 5502/2012”.
Il G.D., con provv. 23/11/2020, ha autorizzato “l'intervento nella procedura esecutiva”
(rectius, “giudizio divisionale”, funzionalizzato all'esecuzione: Cass., n. 6072/2012, ripresa da Cass., n. 20817/2018; ndr), “previa interlocuzione con il delegato alla vendita in sede esecutiva, per la buona soluzione della vicenda”.
Il Commissario Liquidatore ha perciò chiesto al G.D. l'autorizzazione a nominare un
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legale per l'intervento nel giudizio divisionale;
autorizzazione accordata in favore dell'Avv. Piergiuseppe Liberti con provv. 18/03/2021.
Il detto difensore, con costituzione del 21/04/2021, è intervenuto nel giudizio divisionale, formulando le seguenti conclusioni: “il deducente Concordato Preventivo, per economia processuale e per non vanificare il risultato raggiunto attraverso
l'attività di vendita proficuamente eseguita dal Delegato Avv. Alessandro Luigi de
Felice, interviene in codesto procedimento e chiede previo rigetto di ogni diversa contraria istanza ed ordine di cancellazione delle ipoteche iscritte sull'immobile da
, l'assegnazione/attribuzione al Concordato Preventivo dell'intera Controparte_4 somma netta ricavata. Spese e competenze come per legge”
Questo giudice della divisione, al fine di tutelare le ragioni del concordato, ha invitato le parti a trovare un accordo in ordine all'attribuzione delle somme ricavate dalla vendita, al netto delle spese della procedura esecutiva e divisionale;
è stato altresì invitato il
Delegato a interloquire con il G.D. per la soluzione delle problematiche ostative alla firma del decreto di trasferimento e alla chiusura del presente giudizio di divisione.
Il Delegato, alla luce delle descritte vicende, ha quindi sottoposto alle parti una
“proposta di accordo bonario in relazione ai criteri per la redazione del progetto di riparto delle somme conseguite con la vendita del bene oggetto della presente divisione giudiziale”.
Le parti costituite hanno approvato l'accordo bonario del 28/06/2023, cristallizzante, in sintesi:
a) l'attribuzione del ricavato della vendita dell'immobile in prededuzione: 1) all'Ing.
, Esperto stimatore, per le spese e competenze liquidate nella procedura Persona_2
esecutiva, ove non riscosse dal creditore procedente, ovvero in favore del creditore procedente che le abbia anticipate, e per le spese e competenze liquidate nel giudizio divisionale per l'integrazione della perizia (provv. 16/06/2020); 2) all'Avv. Alessandro
Luigi de Felice, Professionista Delegato e Custode Giudiziario, per le spese e competenze relative alle attività di vendita e di quelle conseguenti;
b) l'impiego del residuo attivo per il pagamento degli importi maturati, a titolo di spese e competenze, per la procedura esecutiva e per il giudizio divisionale, da Parte_2
(già , rappresentata dall'Avv. Matteo Mignozzi, da
[...] Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa (attualmente) dall'Avv. Raffaella Greco, e infine dal CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Piergiuseppe Controparte_5
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Liberti;
c) l'attribuzione integrale della somma residuata dopo le attribuzioni di cui ai punti a) e b) al concordato preventivo, per consentirne la distribuzione secondo le regole del concorso, nel rispetto delle legittime cause di prelazione, senza riassumere la procedura esecutiva che ha dato origine al presente giudizio.
A seguito della stipula dell'accordo, il G.D. ha autorizzato la cancellazione del gravame pregiudizievole (provv. 03/02/2024); sicchè, questo G.U. ha emesso il decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario, mandando al Delegato per la fase distributiva consensuale.
Intervenuta la liquidazione delle competenze di delega e custodia, il Delegato ha formato il progetto di distribuzione consensuale, elaborato negli esposti termini, e lo ha regolarmente trasmesso alle parti per la sua approvazione, fissando all'uopo l'udienza del 18/12/2024 per la discussione;
a tale udienza, il piano è stato approvato dalle parti, come da verbale depositato in data 19/12/2024 da parte del Delegato.
I.5.- All'udienza del 19/12/2024, la causa è stata pertanto riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, senza l'assegnazione dei termini per le conclusionali, stante l'espressa rinuncia.
II.- Sulla scorta delle premesse in fatto innanzi svolte, è evidente che, adottati i sopra citati provvedimenti attinenti alla divisione mediante la vendita del cespite pignorato, resta da statuire esclusivamente sulla distribuzione del ricavato, secondo il piano di riparto consensuale a firma del Delegato, depositato telematicamente il
19/12/2024, nel quale sono state regolate anche le spese del processo.
Alla luce di quanto esposto, il giudizio di divisione può essere definito, secondo le previsioni del piano consensuale e come da dispositivo, con attribuzione integrale al concordato delle giacenze nette incamerate, al netto delle spese ex art. 2770 c.c. e delle spese processuali consensualmente regolate, per consentire in sede concordataria di procedere alla soddisfazione dei creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione.
Pertanto, alla luce delle peculiarità del caso concreto (la detta somma residua assegnata al concordato preventivo sarà oggetto di regolamentazione distributiva nell'ambito della procedura concordataria), le parti non sono onerate di riassumere il procedimento esecutivo n. 747/2009 R.G.E..
Le parti sono invitate a segnalare, per leale cooperazione con l'Ufficio e anche per il tramite del Delegato, la esposta circostanza al G.E. per consentire la definizione della
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procedura esecutiva sospesa.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 10/05/2012 da , oggi nei Parte_1 Parte_2
confronti di e altri, così provvede: Parte_3
1) DICHIARA la contumacia di e;
Parte_3 Parte_4
2) DICHIARA lo scioglimento della comunione del diritto di proprietà sul compendio immobiliare descritto in motivazione;
3) APPROVA e DICHIARA esecutivo il progetto di divisione consensuale di cui in parte motiva;
4) ORDINA il pagamento delle quote indicate nel progetto approvato e, per l'effetto,
DISPONE che, a cura della Cancelleria (il Delegato è onerato della predisposizione della bozza di mandato), all'esito dei pagamenti sia estinto il c/c BNL n. 63125 intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice;
5) ORDINA la cancellazione, a cura e spese della parte interessata, della trascrizione della seguente formalità, con esonero del Conservatore da responsabilità a riguardo: domanda giudiziale di cui alla nota presentata in data 01/08/2013, n. 27551 r. gen. e n.
20643 r. part..
Spese processuali regolate come da progetto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 14/01/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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