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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/09/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 491/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
GALONI EMANUELA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
CALDERONI MARTA, giusta delega in atti
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 27/02/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 17/09/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. Entrambi i coniugi sono in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento rinunciando, pertanto, al mantenimento reciproco 2. In relazione all'affidamento della prole,
i coniugi intendono adottare la formula dell'affidamento congiunto, con collocazione del figlio minore , che attualmente frequenta il II anno della scuola primaria, presso la Per_1
madre.
3. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. I coniugi si impegnano, altresì, a consentire la prosecuzione e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. La casa coniugale, sita in Latina Strada della Speranza n. 910, di proprietà esclusiva della Sig.ra resterà assegnata definitivamente, così come arredata, Parte_2
alla Sig.ra che vi abiterà unitamente al figlio minore.
5. Ferma restando ampia Pt_2 facoltà del padre di vedere il figlio minore, i coniugi concordano per il seguente regime minimo di visite, per cui: a) Il padre incontrerà liberamente compatibilmente con Per_1 le esigenze del minore e comunque lo terrà presso di sé nella prima settimana il mercoledì dall'uscita della scuola sino alle ore 21.30 provvedendo a farlo cenare ed a farlo rientrare in casa, mentre il venerdì lo preleverà da scuola e lo terrà presso di sé per il pernotto e per la mattina del sabato, la madre provvederà a riprenderlo dopo il pranzo presso la casa dei nonni paterni. Nella seconda settimana il padre lo terrà presso di sé il lunedì ed il mercoledì dall'uscita della scuola sino alle ore 21.30 facendolo cenare per poi riportarlo a casa, nonché per il weekend settimanale. Non sono precluse, comunque, altre modalità d'incontro e di permanenza del figlio minore presso il padre nel rispetto e nell'interesse superiore del medesimo e nel rispetto delle sue esigenze previo accordo dei genitori, cercando da parte di entrambi di venirsi incontro per i reciproci impegni lavorativi. b) Entrambi i genitori si prodigheranno per favorire le attività sportive e relazionali di;
nell'ipotesi in cui, Per_1 nei giorni di competenza del padre, non riesca ad accompagnare il figlio alle varie Per_2
attività (allenamenti, feste di compleanno, gare sportive, catechismo, ecc.) per impegni di lavoro o familiari, si sostituirà al padre la madre, ove possibile, previo accordo tra le parti.
c) Nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali trascorrerà metà del periodo Per_1
festivo con il padre ed il resto con la madre, alternando di anno in anno nel periodo natalizio il giorno del 24 con un genitore e del 25 dicembre con l'altro; i coniugi, di volta in volta, si accorderanno circa i giorni da trascorrere insieme al minore nell'esclusivo interesse del medesimo. Durante il periodo estivo sia la madre che il padre lo terranno con sé per un periodo di gg. 15 anche non consecutivi. Dette permanenze dovranno essere concordate compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori e comunicate con largo anticipo. d) Il Sig. contribuirà mensilmente al mantenimento del figlio minore, in ragione di Euro 300,00 Pt_1
mensili (euro trecento/00), da versarsi alla coniuge entro la fine di ogni mese a mezzo di bonifico bancario. Detto assegno sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat, così come previsto per legge. e) Tutte le spese straordinarie mediche e scolastiche (pre-scuola e dopo scuola compresi) saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i coniugi, quelle extrascolastiche (sport, corsi di studio, viaggi, colonie estive, hobbies, attività ludiche e ricreative) dovranno essere concordate. Le parti concordano che le spese per il corredo scolastico di (tute scuola, diario, quaderni, astuccio, libri ed ogni acquisto che si Per_1
effettua all'inizio dell'anno) saranno divise al 50%. f) Il provvederà a supportare la Pt_1
Sig.ra nella misura di Euro 20,00 mensili per le spese vive di alimentazione dei tre Pt_2
cani che si trovano presso l'abitazione di quest'ultima; le spese veterinarie ed extra alimentazione, quali ad esempio quelle per l'acquisto dei collari anti-parassitari, saranno sostenute dalle Parti nella misura del 50% ciascuno;
g) I ricorrenti si prestano reciprocamente l'assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio non sussistendo alcuna condizione a ciò impeditiva. h) Le parti convengono, altresì, che l'Assegno Unico Universale (AUU) sarà percepito nella misura del
50% da ciascun genitore, così come eventuali nuovi ed ulteriori contributi spettanti ai genitori affidatari, mentre eventuali ulteriori contributi pubblici per il figlio minore che per legge siano a favore del genitore collocatario del minore saranno percepiti interamente dalla madre, collocataria di . i) Le parti hanno regolato e definito ogni altra questione Per_1 economica e patrimoniale”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 12/09/2014 nel Comune di NETTUNO (RM), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
27/02/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NETTUNO (RM), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 64, Parte II, Serie
A, dell'anno 2014); compensa le spese di causa.
Latina, 17/09/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
GALONI EMANUELA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
CALDERONI MARTA, giusta delega in atti
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 27/02/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 17/09/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. Entrambi i coniugi sono in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento rinunciando, pertanto, al mantenimento reciproco 2. In relazione all'affidamento della prole,
i coniugi intendono adottare la formula dell'affidamento congiunto, con collocazione del figlio minore , che attualmente frequenta il II anno della scuola primaria, presso la Per_1
madre.
3. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. I coniugi si impegnano, altresì, a consentire la prosecuzione e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. La casa coniugale, sita in Latina Strada della Speranza n. 910, di proprietà esclusiva della Sig.ra resterà assegnata definitivamente, così come arredata, Parte_2
alla Sig.ra che vi abiterà unitamente al figlio minore.
5. Ferma restando ampia Pt_2 facoltà del padre di vedere il figlio minore, i coniugi concordano per il seguente regime minimo di visite, per cui: a) Il padre incontrerà liberamente compatibilmente con Per_1 le esigenze del minore e comunque lo terrà presso di sé nella prima settimana il mercoledì dall'uscita della scuola sino alle ore 21.30 provvedendo a farlo cenare ed a farlo rientrare in casa, mentre il venerdì lo preleverà da scuola e lo terrà presso di sé per il pernotto e per la mattina del sabato, la madre provvederà a riprenderlo dopo il pranzo presso la casa dei nonni paterni. Nella seconda settimana il padre lo terrà presso di sé il lunedì ed il mercoledì dall'uscita della scuola sino alle ore 21.30 facendolo cenare per poi riportarlo a casa, nonché per il weekend settimanale. Non sono precluse, comunque, altre modalità d'incontro e di permanenza del figlio minore presso il padre nel rispetto e nell'interesse superiore del medesimo e nel rispetto delle sue esigenze previo accordo dei genitori, cercando da parte di entrambi di venirsi incontro per i reciproci impegni lavorativi. b) Entrambi i genitori si prodigheranno per favorire le attività sportive e relazionali di;
nell'ipotesi in cui, Per_1 nei giorni di competenza del padre, non riesca ad accompagnare il figlio alle varie Per_2
attività (allenamenti, feste di compleanno, gare sportive, catechismo, ecc.) per impegni di lavoro o familiari, si sostituirà al padre la madre, ove possibile, previo accordo tra le parti.
c) Nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali trascorrerà metà del periodo Per_1
festivo con il padre ed il resto con la madre, alternando di anno in anno nel periodo natalizio il giorno del 24 con un genitore e del 25 dicembre con l'altro; i coniugi, di volta in volta, si accorderanno circa i giorni da trascorrere insieme al minore nell'esclusivo interesse del medesimo. Durante il periodo estivo sia la madre che il padre lo terranno con sé per un periodo di gg. 15 anche non consecutivi. Dette permanenze dovranno essere concordate compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori e comunicate con largo anticipo. d) Il Sig. contribuirà mensilmente al mantenimento del figlio minore, in ragione di Euro 300,00 Pt_1
mensili (euro trecento/00), da versarsi alla coniuge entro la fine di ogni mese a mezzo di bonifico bancario. Detto assegno sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat, così come previsto per legge. e) Tutte le spese straordinarie mediche e scolastiche (pre-scuola e dopo scuola compresi) saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i coniugi, quelle extrascolastiche (sport, corsi di studio, viaggi, colonie estive, hobbies, attività ludiche e ricreative) dovranno essere concordate. Le parti concordano che le spese per il corredo scolastico di (tute scuola, diario, quaderni, astuccio, libri ed ogni acquisto che si Per_1
effettua all'inizio dell'anno) saranno divise al 50%. f) Il provvederà a supportare la Pt_1
Sig.ra nella misura di Euro 20,00 mensili per le spese vive di alimentazione dei tre Pt_2
cani che si trovano presso l'abitazione di quest'ultima; le spese veterinarie ed extra alimentazione, quali ad esempio quelle per l'acquisto dei collari anti-parassitari, saranno sostenute dalle Parti nella misura del 50% ciascuno;
g) I ricorrenti si prestano reciprocamente l'assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio non sussistendo alcuna condizione a ciò impeditiva. h) Le parti convengono, altresì, che l'Assegno Unico Universale (AUU) sarà percepito nella misura del
50% da ciascun genitore, così come eventuali nuovi ed ulteriori contributi spettanti ai genitori affidatari, mentre eventuali ulteriori contributi pubblici per il figlio minore che per legge siano a favore del genitore collocatario del minore saranno percepiti interamente dalla madre, collocataria di . i) Le parti hanno regolato e definito ogni altra questione Per_1 economica e patrimoniale”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 12/09/2014 nel Comune di NETTUNO (RM), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
27/02/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NETTUNO (RM), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 64, Parte II, Serie
A, dell'anno 2014); compensa le spese di causa.
Latina, 17/09/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino