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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 15/07/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 23/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. . Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Giuliano Berardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 11 febbraio 2025
Da
nata a [...] al Tagliamento (PN) il 07/05/1970 Parte_1 residente in [...], C.F. ; , C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] residente in [...], C.F.
nata a [...] il [...] residente in C.F._2 Parte_3
Caneva (PN), Via Carmine n. 20, C.F. , tutte difese e rappresentate nella C.F._3 presente procedura dall'Avv.to Gabriele Fantin (C.F. – PEC C.F._4
- Fax 178 2213792 ) del Foro di OR e con domicilio Email_1 eletto presso il domicilio digitale ex art. 16-sexies D.L. 18/10/2012 conv. in L. 17/12/2010 n. 221 all'indirizzo PEC come da procura alle liti 18/03/2022 valida Email_1 anche nella presente fase di impugnazione che si allega nella busta telematica di deposito, appellanti
Contro
1 , in persona del Ministro in carica, C.F. Controparte_1
, difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. , presso i P.IVA_1 P.IVA_2 cui uffici in Trieste, Piazza
Dalmazia n. 3, sono per legge domiciliati e presso cui andranno inviate le comunicazioni di cancelleria, giusta il disposto di cui all'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 176 c.p.c., al numero di telefax 040 361109 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2 appellato
appello avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di OR n.35/2024 pubblicata il 13 agosto
2024 e non notificata
In punto: impugnazione sospensione
CONCLUSIONI
Per parte appellante
nel merito in principalità : previa disapplicazione per contrasto con il diritto eurounitario ovvero di declaratoria di illegittimità, dei rispettivi atti di sospensione dal servizio di tutte le ricorrenti, e nello specifico:
a) del provvedimento 21/12/2021 protocollo 0006237/2021 (cfr. doc. 2) relativamente alla anche, in via incidentale e pregiudiziale, secondo quanto consentito Parte_4 Parte_1 dall'art. 63, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (ed in ogni caso dall'art. 5 Allegato E alla Legge 2248/1865), previa disapplicazione in quanto illegittimo per violazione di legge palese violazione dei termini b) del provvedimento 21/12/2021 protocollo 0006238/2021 (cfr. doc. 8) relativamente alla anche, in via incidentale e pregiudiziale, secondo quanto consentito Parte_4 Parte_2 dall'art. 63, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (ed in ogni caso dall'art. 5 Allegato E alla Legge 2248/1865), previa disapplicazione in quanto illegittimo per violazione di legge palese violazione dei termini previsti dalla norma (“entro cinque giorno della ricezione dell'invito”) ed eccesso di potere;
c) del provvedimento 21/12/2021 protocollo 12163 (cfr. doc. 14) relativamente alla Professoressa per il periodo di effettiva sospensione patito (21/12/2021-24/02/2022) Parte_3 quali atti presupposti della sospensione lavorativa disposta in danno delle citate ricorrenti - e previa disapplicazione dell'art.
4-quinquies D.L. 44/2021 convertito in L. 76/2021 e/o all'esito della dichiarata illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art.
4-ter e 4-quinquies D.L. 44/2021 convertito in L. 76/2021, e/o per violazione delle norme eurounitarie indicate. condannare il
2 sito in Roma, viale Trastevere 76/a, 00153 ROMA, C.F. Controparte_1
, in persona del pro-tempore, al pagamento della retribuzione in favore delle P.IVA_1 CP_2 ricorrenti dalle date di illegittima sospensione dal servizio sino alla effettiva reimmissione in servizio oltre interessi legali dalla messa in mora – ed in subordine dalla domanda - al saldo effettivo.
Riammettersi in termini le ricorrenti per causa alle stesse non imputabile (sopravvenienza del documento rispetto ai termini delle note conclusionali) per la produzione del documento dimesso n.
79 (lettera EMA 13/10/2023).
Spese di primo grado e del gravame rifuse.
Per parte appellata:
Si chiede pertanto la reiezione del gravame avversario e, per l'effetto, la conferma dell'impugnata sentenza. Spese del grado rifuse. Si depositano gli atti già versati in prime cure
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di OR, rigettate le questioni di costituzionalità dell'obbligo vaccinale sollevate dalle docenti nei confronti del Controparte_1 di cui erano dipendenti come docenti di scuola primaria e secondaria, ritenuto legittimo il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione emesso dal dirigente scolastico nei loro confronti con decorrenza 21 dicembre 2021, respingeva ogni domanda azionata dalle interessate, compensando le spese di lite.
A sostegno della decisione il tribunale escludeva che le considerazioni in fatto relative alla efficacia strategica della vaccinazione quale strumento di diffusione del Covid, potessero costituire oggetto di valutazione da parte del giudice di rilevanza della questione di costituzionalità, anche in ragione degli arresti sopravvenuti della Corte Costituzionale sulle medesime disposizioni e di pronunce già emesse dall'ufficio in materia.
Secondo il tribunale l'irretroattività della norma introdotta dall'art. 8 comma 4 DL 24/22 impediva di accogliere le domande delle ricorrenti che avrebbero potuto essere utilizzate in altre mansioni soltanto dall'1.4.22, come peraltro avvenuto nel caso di specie.
Ad avviso del giudice l'invocazione dell'art. 42 legge 81/08 non era pertinente poiché il legislatore non aveva previsto il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale quale incompatibilità tra l'esercizio della mansione di docente e lo stato di salute .
Riteneva insussistente il diritto all'assegno alimentare in quanto non previsto in favore dei docenti.
2. Avverso la sentenza proponevano appello tre delle quattro ricorrenti che avevano agito in primo grado ( cfr. nessun appello era proposto da ), con una serie di motivi. Parte_5
3 Si costituiva tardivamente il che contrastava l'appello di cui chiedeva la reiezione. CP_1
3. La causa era discussa oralmente all'udienza del 12 giugno 2025 e decisa dalla Corte di Appello di
Trieste come da separato dispositivo di cui era data lettura alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Le appellanti hanno impugnato la sentenza con una serie di motivi.
Con il primo motivo contestavano la nullità della sentenza per motivazione apparente e illogica considerato che il primo giudice aveva riportato nella motivazione in modo acritico e pedissequo le argomentazioni difensive della difesa della parte convenuta;
difese che peraltro non si attagliavano al caso di specie. Inoltre il giudice aveva riportato motivi per il rigetto che non erano pertinenti rispetto alle richieste attoree, fermo restando che il ruolo del giudice era di valutare la rilevanza e non manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in giudizio.
Con il secondo motivo le appellanti censuravano l'omessa motivazione e violazione dell'art. 112
c.p.c. In particolare contestavano la ricostruzione del primo giudice e la sua conclusione in merito alla efficacia preventiva della vaccinazione anti Covid 19, rilevando come da affermazioni di AIFA Parte e anche dell' di cui chiedevano la produzione sub. 79 con rimessione del termine, emergeva chiaramente che la vaccinazione era utile soltanto per il singolo ma non era un mezzo utile per impedire la diffusione della Sars- Cov2 e la trasmissione del virus ad altri.
Evidenziavano le appellanti di aver provato in giudizio che all'epoca della sospensione esistevano in commercio farmaci utili alla cura della malattia;
farmaci alternativi alla vaccinazione;
circostanze neppure valutate dal giudice al fine di ritenere o meno l'obbligo vaccinale in contrasto con l'art. 3
Cost.
Con terzo motivo impugnavano la sentenza nel punto in cui il primo giudice aveva errato nella interpretazione dell'art. 8 comma 4 DL 24/22 ritenendo che la norma di interpretazione autentica non avesse efficacia retroattiva e ciò in pieno contrasto con il dato letterale della disposizione che faceva riferimento al 15 dicembre 2022 e con l'interpretazione adottata dalla giurisprudenza di merito che si era già espressa ( cfr. tribunale Treviso sentenza già prodotta in primo grado). Eccepivano le appellanti che il tribunale di OR non aveva preso posizione neppure rispetto alle tesi giuridiche offerte dalla parte appellante.
Con quarto motivo le docenti e censuravano l'omessa pronuncia da parte del Pt_2 Parte_1 giudice dell'illegittimità del provvedimento di sospensione per violazione del principio di contradditorio previsto dall'art. 4ter in merito alla comunicazione dell'invito da parte del dirigente alle docenti di comunicare o meno l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In particolare le docenti
4 avevano ricevuto la richiesta soltanto in data 22 gennaio 2022 e la loro sospensione era stata disposta in data 21.12.2021 in piena violazione della norma di legge.
Con quinto motivo riproponevano le questioni di legittimità costituzionale che non erano neppure state esaminate dal primo giudice rilevando come l'obbligo vaccinale contrastasse con l'art. 3 e 32
Cost. oltre che con le convenzioni internazionali ratificate dallo Stato in materia di godimento di diritti politici e civili.
Criticavano la decisione nel punto in cui il tribunale non aveva preso in considerazione che il farmaco utilizzato per il vaccino fosse sperimentale e quindi non potesse essere utilizzato in forma generalizzata tenuto conto dei pericoli e del numero di decessi conseguenti all'inoculazione del farmaco;
elementi che avrebbero dovuto indurre il legislatore a far cessare il suo utilizzo.
Ritenevano contrario alla Costituzione che l'obbligo vaccinale dal 15 febbraio 2022 fosse stato previsto come conditio sine qua non per accedere ai luoghi di lavoro, in contrasto con la normativa comunitaria antidiscriminatoria.
Con sesto e ultimo motivo censuravano la sentenza nel punto in cui il giudice di prime cure non si era espresso sulla istanza di rimessione in termini per produrre il doc. 79 ( lettera EMA organo comunitario che aveva approvato l'immissione condizionata in commercio dei pro farmaci per la prevenzione della malattia Covid 19), di data 19.10.2023 al fine di sostenere la rilevanza e manifesta fondatezza della questione di costituzionalità sollevata in giudizio.
Nota dal cui contenuto riportato nel ricorso in appello, emergeva che i vaccini somministrati non avevano funzione prevenzionale,, ma erano stati autorizzati esclusivamente come mezzo di protezione personale per coloro che desideravano sottoporsi al vaccino.
Rilevavano come la omessa pronuncia avesse inciso sulla validità giuridica della sentenza impugnata.
5. Si costituiva tardivamente il contrastando integralmente l'appello di cui eccepiva la CP_1 inammissibilità per carenza del requisito della probabilità di essere accolto.
Quanto alle questioni di costituzionalità rilevava che erano state già esaminate e rigettate dalla Corte
Costituzionale con sentenze nn. 14 e 15 /2023; rispetto poi alla questione procedimentale sollevata da e eccepiva che ciò che rilevava era la data di invio della richiesta e non la Parte_1 Pt_2 sua ricezione( principio efficace anche in materia di notificazione degli atti giudiziari).
Nel merito riteneva comunque irrilevante l'eccepita tardività in carenza di disposizione normativa che prevedesse la nullità del provvedimento amministrativo.
Contrastava gli altri motivi in ragione della loro irrilevanza compresa la richiesta di rimessione in termini per la produzione documentale trattandosi di censure rimaste assorbite dalle pronunce della
Corte Costituzionale citate e comunque fondate sulla non provata inutilità della campagna vaccinale.
5 Insisteva quindi per il rigetto dell'appello anche alla luce di precedenti emessi da questa Corte in tema.
6. Il proposto appello va rigettato per le assorbenti ragioni di seguito indicate.
I motivi di appello comuni alle appellanti – ad eccezione del quarto proposto sul quale si prende posizione in prosieguo- possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e vanno rigettati in quanto infondati;
trattasi in prevalenza delle questioni di costituzionalità già sollevate in primo grado e, ad avviso delle appellanti, non compiutamente esaminate dal tribunale di OR che avrebbe omesso ogni pronuncia sul punto.
In merito alla eccepita omessa pronuncia e/o nullità della sentenza per motivazione apparente, il
Collegio prende atto delle doglianze, osservando che il rigetto della questione può emergere implicitamente dall'esame del merito realizzato dal primo giudice. In ogni caso l'eventuale fondatezza del motivo non assume rilevanza dirimente, alla luce della natura della pronuncia del giudice di appello che- come è noto- si sostituisce integralmente alla sentenza di primo grado nella valutazione delle domande proposte, senza possibilità, nel caso di nullità per omessa pronuncia, di rimessione della causa al primo grado, né di pronuncia meramente rescindente della sentenza di primo grado.
Analogamente in via preliminare il Collegio osserva che già nel giudizio di primo grado il , CP_1 costituendosi, aveva sollevato l'eccezione di difetto di interesse ad agire delle ricorrenti rispetto al periodo temporale successivo all'entrata in vigore dell'art. 8 DL 24/22 invocato dalle appellanti, rilevando che dopo l'1.4.22 le docenti erano state riammesse in servizio e utilizzate in mansioni diverse. Parte
7. Nel merito le questioni riproposte in questa sede, anche alla luce della nota dimessa dalla parte appellante sub. 79 la cui produzione è ammissibile trattandosi di documento sopravvenuto rispetto alla fase decisionale di primo grado, sono infondate.
Infatti i motivi inerenti la diversa finalità prevenzionale, la temporaneità dell'obbligo vaccinale, il contrasto con le norme internazionali, sono questioni già esaminate e rigettate autorevolmente dalla
Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14,15 , nonché 185 e 186/23; in particolare la nr 15/23 con la quale i giudici costituzionali hanno esaminato partitamente la questione del personale scolastico escludendo sia la violazione dell'art. 3, che del 32 Cost..
Pronunce cui questa Corte non può che richiamarsi, in ragione dell'autorevolezza del consesso che le ha pronunciate e della carenza nel giudizio da parte delle odierne appellanti, di argomentazioni ulteriori idonee a superare il convincimento espresso dai giudici della Consulta negli arresti citati.
6 Né è sostenibile che l'utilizzo del vaccino fosse contrario alle norme eurounitarie che impongono che ogni farmaco sia utilizzato per l'indicazione terapeutica prevista nelle schede tecniche dei prodotti e non per usi diversi ( cfr. regolamento Ue n. 712/12 art. 16 e 17).
Infatti la malattia provocata dal virus Sars- Cov2( nuovo ceppo del Covid 19) è il Covid-19 e quindi il vaccino previene, riduce ed elimina gli effetti della malattia Covid-19, in linea con le sue schede tecniche. D'altra parte gli insegnanti rientrano tra le categorie di soggetti a contatto con il pubblico e quindi particolarmente soggette a rischio di contagio rispetto alle quali l'obbligo vaccinale, quale condizione di svolgimento dell'attività di docenza, appare giustificato.
In tema ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. va richiamata la parte motivazionale della sentenza della
Corte di Cassazione sezione Lavoro n. 31216/24 ove, con riferimento all'obbligo vaccinale per il personale scolastico, i giudici di legittimità osservavano che:”… È indubbio che la norma (art.
4-ter
d.l. n. 44 del 2021) facesse riferimento all'obbligo vaccinale come funzionale alla «prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2», ma ciò altro non significa se non che l'immunizzazione del singolo aveva un effetto di limitazione della trasmissione idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge) e dunque il risultato avuto di mira dal legislatore attraverso la campagna vaccinale. In questa logica non hanno pregio altre distinzioni ed è il rifiuto a sottoporsi alle vaccinazioni esistenti ed autorizzate, che rileva. Né vi è luogo a pensare che il vaccino abbia avuto una utilizzazione diversa da quella autorizzata. Anche a voler seguire il ragionamento di cui al secondo motivo, l'utilizzo del vaccino, rispetto al singolo, sarebbe quello suo proprio e l'effetto di prevenzione deriverebbe dall'immunizzazione del singolo e non da un'utilizzazione del presidio sanitario per scopi diversi.”( cfr. il sottolineato è della scrivente).
8. In merito alla natura sperimentale del vaccino che pertanto non avrebbe potuto essere qualificato come obbligatorio anche se in via temporanea, trattasi di censura già esaminata e autorevolmente confutata dai giudici della Consulta che, con la sentenza n. 14/23, oltre ad evidenziare che anche il quadro normativo ha subito- compreso l' art. 4 del DL 44/21- numerose modifiche in relazione alle conseguenze derivanti dall'inosservanza dell'obbligo vaccinale e , soprattutto in relazione alla durata dell'obbligo in relazione alla necessità di gestire la pandemia in risposta alla evoluzione della situazione sanitaria e delle conoscenze mediche , hanno valutato in modo approfondito anche l'aspetto dell'attendibilità scientifica.
In particolare ai punti motivazionali 10 e seguenti della sentenza n. 14/23 che viene richiamata in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., i giudici costituzionali hanno escluso la natura sperimentale del vaccino e della sua efficacia osservando quanto segue:” 10.1.- Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non
7 sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza. 10.2.- Relativamente ai primi due profili - che lo stesso giudice rimettente sostanzialmente non contesta - convergono le conclusioni dell'AIFA, dell'ISS e del Segretariato generale del Ministero della salute. Viene innanzitutto attestato che i «vaccini anti Covid--19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia [...] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia» (così, testualmente, la nota dell'ISS sopra menzionata, pagina 2). Come attestato più dettagliatamente dall'AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell'AIFA sopra menzionata, pagina 9). Ciò posto, l'Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute pubblica, quale è senz'altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto «questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi» (pagina 8 della nota dell'AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall'AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualità, valutazione dell'efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard. È stato infatti possibile
«affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e di arruolare negli studi di fase 3 un numero molto elevato (decine di migliaia) di partecipanti» (pagina 10 della nota dell'AIFA).
Sull'efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si sofferma l'ISS, esponendo che «[l]a vaccinazione anti Covid-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l'elevata efficacia dei vaccini anti-COVlD-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli operatori sanitari» (pagine 2 e 3 della nota dell'ISS). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità della variante Omicron di eludere
l'immunità rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che «la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della malattia severa o peggior esito» (pagina 3 della nota dell'ISS). L'ISS chiarisce, inoltre, che «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile» (pagina 5 della nota dell'ISS). 10.3.- Quanto al profilo della sicurezza, l'AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA «certifica che la sicurezza, l'efficacia e la
8 qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi». Inoltre - affrontando specificamente le criticità segnalate dal Collegio rimettente - l' attesta l'assoluta attendibilità del sistema di raccolta dati, basato sulla CP_3 farmacovigilanza passiva (pagine da 16 a 23 della nota dell'AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra «segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti Covid-19» e «analisi del segnale»
(pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Alla base della segnalazione dell'evento avverso vi è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Secondo le conclusioni esposte, «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali» (pagine 26 e 27 della nota dell'AIFA). Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l'ISS, a sua volta, attesta che «[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate
contro
Covid-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti Covid-19» (pagina 6 della nota dell'ISS). Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l'EMA, fino all'inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che «[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini Covid-19 sono lievi e di breve durata.
Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari» (pagina 8 della nota dell'ISS). 11.- Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di
CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva,
e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021). Ed è su questi dati scientifici - forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a "esperti" del settore - che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a "esperti" non
è dato vedere con quali criteri scelti. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-
9 scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di
"un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque" (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio…omissis”.
9. Le ulteriori questioni sollevate dalle appellanti sono state esaminate e rigettate da questa Corte di
Appello nella sentenza n. 120/2023 emessa sub rg. 26/2023, già dimessa in primo grado dal CP_1 insieme alle note di discussione e quindi nota alle parti;
decisione la cui motivazione è integralmente richiamata in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c.. Nel precedente citato il Collegio ha rigettato le eccezioni di costituzionalità osservando come la norma impositiva dell'obbligo vaccinale
– nel bilanciamento degli interessi individuali e collettivi- non superasse i limiti costituzionali rientrando nell'ambito della politica di tutela collettiva la potestà esclusiva dello Stato di legiferare, imponendo delle limitazioni ai diritti del singolo che erano giustificate dalla eccezionalità della pandemia e dalla necessità di contenerne la diffusione.
10. Le ulteriori doglianze sollevate dalle odierne appellanti con riferimento al personale scolastico e alla retroattività o meno della disciplina normativa sopravvenuta, risultano superate alla luce della sentenza della Corte di Cassazione sezione Lavoro n. 31216/24 ove i giudici di legittimità, nel confermare la valutazione compiuta dalla Corte di Appello di Brescia di non rilevanza delle questioni costituzionali sollevate dai ricorrenti anche con riferimento alla nota EMA di cui al doc. 79 di parte appellante, stabilivano quanto segue:” In questa logica non hanno pregio altre distinzioni ed è il rifiuto a sottoporsi alle vaccinazioni esistenti ed autorizzate, che rileva. Né vi è luogo a pensare che il vaccino abbia avuto una utilizzazione diversa da quella autorizzata. ( cfr. statuizione relativa ai primi due motivi di ricorso). Nella medesima pronuncia, sulla questione controversa della retroattività
o meno della disciplina normativa sopravvenuta, i giudici di legittimità,- con motivazione condivisa da questa Collegio e richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c, decidevano.- che :”.. L'art.
4- ter2, come introdotto dall'art. 8, co. 4, del d.l. n. 24 del 2022, al comma 3, ultimo inciso ha stabilito che «l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica». È poi vero che il co. 1 del menzionato art.
4-ter2 fissava l'obbligo vaccinale per il personale scolastico dal 15.12.2021 al 15.6.2022, ma ciò non significa che si sia intervenuti con efficacia retroattiva sull'assetto dei rapporti riguardanti il personale scolastico. Fino all'intervenire del d.l. n. 24 del 2022, infatti, l'art.
4-ter del d.l. n. 44 del 2021, stabiliva l'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, dal 15.12.2021, senza prevedere, salvo che il personale c.d. esentato, alcun repêchage in mansioni di supporto. È del resto evidente che la normativa emergenziale disciplinava di tempo in tempo le misure ritenute adeguate
10 ad affrontare l'epidemia e dunque non vi è ragione, anche al di là del normale effetto solo per il futuro delle nuove norme (art. 11 delle c.d. preleggi), perché essa disponesse con portata retroattiva, alterando l'assetto dei rapporti quale regolato dalla disciplina preesistente. Con il d.l. n. 24 del 2022
è stato introdotto per il personale scolastico già soggetto ad obbligo di vaccinazione fin dal
15.12.2021, il diritto alla collocazione in mansioni di supporto e da allora è quanto avvenuto rispetto ai ricorrenti, come dato atto dalla sentenza impugnata, che dunque è pienamente condivisibile sul punto.”.
Analogamente la Corte riteneva non applicabile la previsione normativa di cui all'art. 42 legge 81/08 in ragione della specialità della norma per cui è causa rilevando che:”… con riferimento ai lavoratori in caso di sopravvenuta inidoneità, anche solo parziale-temporanea, alle mansioni, come sancito da
Cass., S.U., 7 agosto 1998, n. 7755. Quest'ultima pronuncia, concernendo la sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, è inconferente e non può riguardare un caso del tutto speciale, come quello di specie, di inabilità rispetto alle mansioni cagionata dal rifiuto volontario di sottoposizione ad un obbligo vaccinale nel corso di una pandemia da virus. La normativa riguardante quest'ultima vicenda è del tutto specifica e integralmente regolativa di ogni conseguenza giuridica di tempo in tempo prevista in ragione dell'evolversi della situazione sanitaria. L'obbligo di repêchage è stato a vario titolo previsto (esso era originariamente stabilito per il personale soggetto a vaccinazione obbligatoria dall'art. 4, co. 8, del d.l. n. 44 del 2021, conv. dalla l. n. 76 del 2021) o non più previsto, se non per il personale c.d. esentato (art.
4-ter, commi 2, 3, 5, e 6, del d.l. n. 44 del 2021, quale introdotto ad opera del d.l. n. 172 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 3 del 2022) e poi di nuovo previsto per il personale scolastico nelle forme particolari di cui si è detto con il d.l. n. 24 del 2022
(v. sul tema e per i primi due periodi, Cass. 5 giugno 2024, n. 15697) e non vale il richiamo a regolazioni diverse da quelle espressamente contenute nelle norme.”.
11. Residua l'esame della eccezione di nullità dei provvedimenti di sospensione con riferimento alle posizioni delle docenti e ( cfr. docc. 1 e 7 parte ricorrente primo grado) che si erano Pt_1 Pt_2 dolute dell'adozione del provvedimento di sospensione senza il rispetto del termine previsto dal comma terzo dell'art. 4 ter del DL 44/21 ( come riportato a pagg. 24-25-26-27 atto di appello).
In merito si dà atto che la lamentata ricezione nel gennaio 2022 della comunicazione in merito all'inoculazione o meno del vaccino, non è stata contestata in modo specifico dal;
tuttavia CP_1
è pur vero che nel caso di specie le docenti non si erano sottoposte a vaccino né risultavano essere entrate in possesso nel periodo temporale di 5 giorni fissato dal legislatore, di documentazione idonea a dimostrare l'incompatibilità della vaccinazione con il proprio stato di salute.
In via generale deve osservarsi che termine procedimentale per la cui inosservanza il legislatore non ha previsto alcuna conseguenza giuridica né in termini di nullità né in termini di decadenza dal potere
11 di sospensione;
né la disposizione normativa indica come perentorio il termine de quo.
In ogni caso nel caso di specie le appellanti non hanno provato in concreto di aver subito un pregiudizio, ritenuto che- per quanto esposto- non si erano nel frattempo sottoposte a vaccinazione né avevano chiesto di poter essere vaccinate.
Anche questa censura si appalesa pertanto infondata.
12. All'esito del giudizio di appello l'impugnazione va rigettata con conseguente conferma del rigetto della domanda proposta in primo grado dalle odierne appellanti.
Sulle spese del grado l'esistenza di un solo precedente di legittimità emesso anche a fronte di giurisprudenza di merito di contenuto opposto ( cfr. sentenze dei tribunali di primo grado dimesse dalla parte appellante e questione di costituzionalità sollevata dal tribunale Catania con ordinanza n.
74/ 2025), costituiscono gravi ragioni per disporre la compensazione di ½ delle spese di lite.
La quota residua è posta a carico delle parti soccombenti e liquidata in ragione del valore dichiarato della controversia ( euro 14.127,37), secondo i criteri di cui al DM 55/2014 e ss. modificazioni.
Nei confronti delle appellanti la cui impugnazione è rigettata deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore versamento del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater
DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
- Rigetta l'appello;
- Compensa tra le parti ½ delle spese di lite del grado e condanna le appellanti a rifondere al
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1 quota residua che, in detta frazione, liquida in complessivi euro 1984,00 per compensi, oltre spese generali, ed accessori come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Lucio Benvegnù
12 13
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. . Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Giuliano Berardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 11 febbraio 2025
Da
nata a [...] al Tagliamento (PN) il 07/05/1970 Parte_1 residente in [...], C.F. ; , C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] residente in [...], C.F.
nata a [...] il [...] residente in C.F._2 Parte_3
Caneva (PN), Via Carmine n. 20, C.F. , tutte difese e rappresentate nella C.F._3 presente procedura dall'Avv.to Gabriele Fantin (C.F. – PEC C.F._4
- Fax 178 2213792 ) del Foro di OR e con domicilio Email_1 eletto presso il domicilio digitale ex art. 16-sexies D.L. 18/10/2012 conv. in L. 17/12/2010 n. 221 all'indirizzo PEC come da procura alle liti 18/03/2022 valida Email_1 anche nella presente fase di impugnazione che si allega nella busta telematica di deposito, appellanti
Contro
1 , in persona del Ministro in carica, C.F. Controparte_1
, difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. , presso i P.IVA_1 P.IVA_2 cui uffici in Trieste, Piazza
Dalmazia n. 3, sono per legge domiciliati e presso cui andranno inviate le comunicazioni di cancelleria, giusta il disposto di cui all'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 176 c.p.c., al numero di telefax 040 361109 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2 appellato
appello avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di OR n.35/2024 pubblicata il 13 agosto
2024 e non notificata
In punto: impugnazione sospensione
CONCLUSIONI
Per parte appellante
nel merito in principalità : previa disapplicazione per contrasto con il diritto eurounitario ovvero di declaratoria di illegittimità, dei rispettivi atti di sospensione dal servizio di tutte le ricorrenti, e nello specifico:
a) del provvedimento 21/12/2021 protocollo 0006237/2021 (cfr. doc. 2) relativamente alla anche, in via incidentale e pregiudiziale, secondo quanto consentito Parte_4 Parte_1 dall'art. 63, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (ed in ogni caso dall'art. 5 Allegato E alla Legge 2248/1865), previa disapplicazione in quanto illegittimo per violazione di legge palese violazione dei termini b) del provvedimento 21/12/2021 protocollo 0006238/2021 (cfr. doc. 8) relativamente alla anche, in via incidentale e pregiudiziale, secondo quanto consentito Parte_4 Parte_2 dall'art. 63, comma 1, D.Lgs. 165/2001 (ed in ogni caso dall'art. 5 Allegato E alla Legge 2248/1865), previa disapplicazione in quanto illegittimo per violazione di legge palese violazione dei termini previsti dalla norma (“entro cinque giorno della ricezione dell'invito”) ed eccesso di potere;
c) del provvedimento 21/12/2021 protocollo 12163 (cfr. doc. 14) relativamente alla Professoressa per il periodo di effettiva sospensione patito (21/12/2021-24/02/2022) Parte_3 quali atti presupposti della sospensione lavorativa disposta in danno delle citate ricorrenti - e previa disapplicazione dell'art.
4-quinquies D.L. 44/2021 convertito in L. 76/2021 e/o all'esito della dichiarata illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art.
4-ter e 4-quinquies D.L. 44/2021 convertito in L. 76/2021, e/o per violazione delle norme eurounitarie indicate. condannare il
2 sito in Roma, viale Trastevere 76/a, 00153 ROMA, C.F. Controparte_1
, in persona del pro-tempore, al pagamento della retribuzione in favore delle P.IVA_1 CP_2 ricorrenti dalle date di illegittima sospensione dal servizio sino alla effettiva reimmissione in servizio oltre interessi legali dalla messa in mora – ed in subordine dalla domanda - al saldo effettivo.
Riammettersi in termini le ricorrenti per causa alle stesse non imputabile (sopravvenienza del documento rispetto ai termini delle note conclusionali) per la produzione del documento dimesso n.
79 (lettera EMA 13/10/2023).
Spese di primo grado e del gravame rifuse.
Per parte appellata:
Si chiede pertanto la reiezione del gravame avversario e, per l'effetto, la conferma dell'impugnata sentenza. Spese del grado rifuse. Si depositano gli atti già versati in prime cure
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di OR, rigettate le questioni di costituzionalità dell'obbligo vaccinale sollevate dalle docenti nei confronti del Controparte_1 di cui erano dipendenti come docenti di scuola primaria e secondaria, ritenuto legittimo il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione emesso dal dirigente scolastico nei loro confronti con decorrenza 21 dicembre 2021, respingeva ogni domanda azionata dalle interessate, compensando le spese di lite.
A sostegno della decisione il tribunale escludeva che le considerazioni in fatto relative alla efficacia strategica della vaccinazione quale strumento di diffusione del Covid, potessero costituire oggetto di valutazione da parte del giudice di rilevanza della questione di costituzionalità, anche in ragione degli arresti sopravvenuti della Corte Costituzionale sulle medesime disposizioni e di pronunce già emesse dall'ufficio in materia.
Secondo il tribunale l'irretroattività della norma introdotta dall'art. 8 comma 4 DL 24/22 impediva di accogliere le domande delle ricorrenti che avrebbero potuto essere utilizzate in altre mansioni soltanto dall'1.4.22, come peraltro avvenuto nel caso di specie.
Ad avviso del giudice l'invocazione dell'art. 42 legge 81/08 non era pertinente poiché il legislatore non aveva previsto il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale quale incompatibilità tra l'esercizio della mansione di docente e lo stato di salute .
Riteneva insussistente il diritto all'assegno alimentare in quanto non previsto in favore dei docenti.
2. Avverso la sentenza proponevano appello tre delle quattro ricorrenti che avevano agito in primo grado ( cfr. nessun appello era proposto da ), con una serie di motivi. Parte_5
3 Si costituiva tardivamente il che contrastava l'appello di cui chiedeva la reiezione. CP_1
3. La causa era discussa oralmente all'udienza del 12 giugno 2025 e decisa dalla Corte di Appello di
Trieste come da separato dispositivo di cui era data lettura alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Le appellanti hanno impugnato la sentenza con una serie di motivi.
Con il primo motivo contestavano la nullità della sentenza per motivazione apparente e illogica considerato che il primo giudice aveva riportato nella motivazione in modo acritico e pedissequo le argomentazioni difensive della difesa della parte convenuta;
difese che peraltro non si attagliavano al caso di specie. Inoltre il giudice aveva riportato motivi per il rigetto che non erano pertinenti rispetto alle richieste attoree, fermo restando che il ruolo del giudice era di valutare la rilevanza e non manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in giudizio.
Con il secondo motivo le appellanti censuravano l'omessa motivazione e violazione dell'art. 112
c.p.c. In particolare contestavano la ricostruzione del primo giudice e la sua conclusione in merito alla efficacia preventiva della vaccinazione anti Covid 19, rilevando come da affermazioni di AIFA Parte e anche dell' di cui chiedevano la produzione sub. 79 con rimessione del termine, emergeva chiaramente che la vaccinazione era utile soltanto per il singolo ma non era un mezzo utile per impedire la diffusione della Sars- Cov2 e la trasmissione del virus ad altri.
Evidenziavano le appellanti di aver provato in giudizio che all'epoca della sospensione esistevano in commercio farmaci utili alla cura della malattia;
farmaci alternativi alla vaccinazione;
circostanze neppure valutate dal giudice al fine di ritenere o meno l'obbligo vaccinale in contrasto con l'art. 3
Cost.
Con terzo motivo impugnavano la sentenza nel punto in cui il primo giudice aveva errato nella interpretazione dell'art. 8 comma 4 DL 24/22 ritenendo che la norma di interpretazione autentica non avesse efficacia retroattiva e ciò in pieno contrasto con il dato letterale della disposizione che faceva riferimento al 15 dicembre 2022 e con l'interpretazione adottata dalla giurisprudenza di merito che si era già espressa ( cfr. tribunale Treviso sentenza già prodotta in primo grado). Eccepivano le appellanti che il tribunale di OR non aveva preso posizione neppure rispetto alle tesi giuridiche offerte dalla parte appellante.
Con quarto motivo le docenti e censuravano l'omessa pronuncia da parte del Pt_2 Parte_1 giudice dell'illegittimità del provvedimento di sospensione per violazione del principio di contradditorio previsto dall'art. 4ter in merito alla comunicazione dell'invito da parte del dirigente alle docenti di comunicare o meno l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In particolare le docenti
4 avevano ricevuto la richiesta soltanto in data 22 gennaio 2022 e la loro sospensione era stata disposta in data 21.12.2021 in piena violazione della norma di legge.
Con quinto motivo riproponevano le questioni di legittimità costituzionale che non erano neppure state esaminate dal primo giudice rilevando come l'obbligo vaccinale contrastasse con l'art. 3 e 32
Cost. oltre che con le convenzioni internazionali ratificate dallo Stato in materia di godimento di diritti politici e civili.
Criticavano la decisione nel punto in cui il tribunale non aveva preso in considerazione che il farmaco utilizzato per il vaccino fosse sperimentale e quindi non potesse essere utilizzato in forma generalizzata tenuto conto dei pericoli e del numero di decessi conseguenti all'inoculazione del farmaco;
elementi che avrebbero dovuto indurre il legislatore a far cessare il suo utilizzo.
Ritenevano contrario alla Costituzione che l'obbligo vaccinale dal 15 febbraio 2022 fosse stato previsto come conditio sine qua non per accedere ai luoghi di lavoro, in contrasto con la normativa comunitaria antidiscriminatoria.
Con sesto e ultimo motivo censuravano la sentenza nel punto in cui il giudice di prime cure non si era espresso sulla istanza di rimessione in termini per produrre il doc. 79 ( lettera EMA organo comunitario che aveva approvato l'immissione condizionata in commercio dei pro farmaci per la prevenzione della malattia Covid 19), di data 19.10.2023 al fine di sostenere la rilevanza e manifesta fondatezza della questione di costituzionalità sollevata in giudizio.
Nota dal cui contenuto riportato nel ricorso in appello, emergeva che i vaccini somministrati non avevano funzione prevenzionale,, ma erano stati autorizzati esclusivamente come mezzo di protezione personale per coloro che desideravano sottoporsi al vaccino.
Rilevavano come la omessa pronuncia avesse inciso sulla validità giuridica della sentenza impugnata.
5. Si costituiva tardivamente il contrastando integralmente l'appello di cui eccepiva la CP_1 inammissibilità per carenza del requisito della probabilità di essere accolto.
Quanto alle questioni di costituzionalità rilevava che erano state già esaminate e rigettate dalla Corte
Costituzionale con sentenze nn. 14 e 15 /2023; rispetto poi alla questione procedimentale sollevata da e eccepiva che ciò che rilevava era la data di invio della richiesta e non la Parte_1 Pt_2 sua ricezione( principio efficace anche in materia di notificazione degli atti giudiziari).
Nel merito riteneva comunque irrilevante l'eccepita tardività in carenza di disposizione normativa che prevedesse la nullità del provvedimento amministrativo.
Contrastava gli altri motivi in ragione della loro irrilevanza compresa la richiesta di rimessione in termini per la produzione documentale trattandosi di censure rimaste assorbite dalle pronunce della
Corte Costituzionale citate e comunque fondate sulla non provata inutilità della campagna vaccinale.
5 Insisteva quindi per il rigetto dell'appello anche alla luce di precedenti emessi da questa Corte in tema.
6. Il proposto appello va rigettato per le assorbenti ragioni di seguito indicate.
I motivi di appello comuni alle appellanti – ad eccezione del quarto proposto sul quale si prende posizione in prosieguo- possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e vanno rigettati in quanto infondati;
trattasi in prevalenza delle questioni di costituzionalità già sollevate in primo grado e, ad avviso delle appellanti, non compiutamente esaminate dal tribunale di OR che avrebbe omesso ogni pronuncia sul punto.
In merito alla eccepita omessa pronuncia e/o nullità della sentenza per motivazione apparente, il
Collegio prende atto delle doglianze, osservando che il rigetto della questione può emergere implicitamente dall'esame del merito realizzato dal primo giudice. In ogni caso l'eventuale fondatezza del motivo non assume rilevanza dirimente, alla luce della natura della pronuncia del giudice di appello che- come è noto- si sostituisce integralmente alla sentenza di primo grado nella valutazione delle domande proposte, senza possibilità, nel caso di nullità per omessa pronuncia, di rimessione della causa al primo grado, né di pronuncia meramente rescindente della sentenza di primo grado.
Analogamente in via preliminare il Collegio osserva che già nel giudizio di primo grado il , CP_1 costituendosi, aveva sollevato l'eccezione di difetto di interesse ad agire delle ricorrenti rispetto al periodo temporale successivo all'entrata in vigore dell'art. 8 DL 24/22 invocato dalle appellanti, rilevando che dopo l'1.4.22 le docenti erano state riammesse in servizio e utilizzate in mansioni diverse. Parte
7. Nel merito le questioni riproposte in questa sede, anche alla luce della nota dimessa dalla parte appellante sub. 79 la cui produzione è ammissibile trattandosi di documento sopravvenuto rispetto alla fase decisionale di primo grado, sono infondate.
Infatti i motivi inerenti la diversa finalità prevenzionale, la temporaneità dell'obbligo vaccinale, il contrasto con le norme internazionali, sono questioni già esaminate e rigettate autorevolmente dalla
Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14,15 , nonché 185 e 186/23; in particolare la nr 15/23 con la quale i giudici costituzionali hanno esaminato partitamente la questione del personale scolastico escludendo sia la violazione dell'art. 3, che del 32 Cost..
Pronunce cui questa Corte non può che richiamarsi, in ragione dell'autorevolezza del consesso che le ha pronunciate e della carenza nel giudizio da parte delle odierne appellanti, di argomentazioni ulteriori idonee a superare il convincimento espresso dai giudici della Consulta negli arresti citati.
6 Né è sostenibile che l'utilizzo del vaccino fosse contrario alle norme eurounitarie che impongono che ogni farmaco sia utilizzato per l'indicazione terapeutica prevista nelle schede tecniche dei prodotti e non per usi diversi ( cfr. regolamento Ue n. 712/12 art. 16 e 17).
Infatti la malattia provocata dal virus Sars- Cov2( nuovo ceppo del Covid 19) è il Covid-19 e quindi il vaccino previene, riduce ed elimina gli effetti della malattia Covid-19, in linea con le sue schede tecniche. D'altra parte gli insegnanti rientrano tra le categorie di soggetti a contatto con il pubblico e quindi particolarmente soggette a rischio di contagio rispetto alle quali l'obbligo vaccinale, quale condizione di svolgimento dell'attività di docenza, appare giustificato.
In tema ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. va richiamata la parte motivazionale della sentenza della
Corte di Cassazione sezione Lavoro n. 31216/24 ove, con riferimento all'obbligo vaccinale per il personale scolastico, i giudici di legittimità osservavano che:”… È indubbio che la norma (art.
4-ter
d.l. n. 44 del 2021) facesse riferimento all'obbligo vaccinale come funzionale alla «prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2», ma ciò altro non significa se non che l'immunizzazione del singolo aveva un effetto di limitazione della trasmissione idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge) e dunque il risultato avuto di mira dal legislatore attraverso la campagna vaccinale. In questa logica non hanno pregio altre distinzioni ed è il rifiuto a sottoporsi alle vaccinazioni esistenti ed autorizzate, che rileva. Né vi è luogo a pensare che il vaccino abbia avuto una utilizzazione diversa da quella autorizzata. Anche a voler seguire il ragionamento di cui al secondo motivo, l'utilizzo del vaccino, rispetto al singolo, sarebbe quello suo proprio e l'effetto di prevenzione deriverebbe dall'immunizzazione del singolo e non da un'utilizzazione del presidio sanitario per scopi diversi.”( cfr. il sottolineato è della scrivente).
8. In merito alla natura sperimentale del vaccino che pertanto non avrebbe potuto essere qualificato come obbligatorio anche se in via temporanea, trattasi di censura già esaminata e autorevolmente confutata dai giudici della Consulta che, con la sentenza n. 14/23, oltre ad evidenziare che anche il quadro normativo ha subito- compreso l' art. 4 del DL 44/21- numerose modifiche in relazione alle conseguenze derivanti dall'inosservanza dell'obbligo vaccinale e , soprattutto in relazione alla durata dell'obbligo in relazione alla necessità di gestire la pandemia in risposta alla evoluzione della situazione sanitaria e delle conoscenze mediche , hanno valutato in modo approfondito anche l'aspetto dell'attendibilità scientifica.
In particolare ai punti motivazionali 10 e seguenti della sentenza n. 14/23 che viene richiamata in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., i giudici costituzionali hanno escluso la natura sperimentale del vaccino e della sua efficacia osservando quanto segue:” 10.1.- Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non
7 sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza. 10.2.- Relativamente ai primi due profili - che lo stesso giudice rimettente sostanzialmente non contesta - convergono le conclusioni dell'AIFA, dell'ISS e del Segretariato generale del Ministero della salute. Viene innanzitutto attestato che i «vaccini anti Covid--19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia [...] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia» (così, testualmente, la nota dell'ISS sopra menzionata, pagina 2). Come attestato più dettagliatamente dall'AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell'AIFA sopra menzionata, pagina 9). Ciò posto, l'Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute pubblica, quale è senz'altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto «questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi» (pagina 8 della nota dell'AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall'AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualità, valutazione dell'efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard. È stato infatti possibile
«affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e di arruolare negli studi di fase 3 un numero molto elevato (decine di migliaia) di partecipanti» (pagina 10 della nota dell'AIFA).
Sull'efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si sofferma l'ISS, esponendo che «[l]a vaccinazione anti Covid-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l'elevata efficacia dei vaccini anti-COVlD-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli operatori sanitari» (pagine 2 e 3 della nota dell'ISS). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità della variante Omicron di eludere
l'immunità rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che «la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della malattia severa o peggior esito» (pagina 3 della nota dell'ISS). L'ISS chiarisce, inoltre, che «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile» (pagina 5 della nota dell'ISS). 10.3.- Quanto al profilo della sicurezza, l'AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA «certifica che la sicurezza, l'efficacia e la
8 qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi». Inoltre - affrontando specificamente le criticità segnalate dal Collegio rimettente - l' attesta l'assoluta attendibilità del sistema di raccolta dati, basato sulla CP_3 farmacovigilanza passiva (pagine da 16 a 23 della nota dell'AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra «segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti Covid-19» e «analisi del segnale»
(pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Alla base della segnalazione dell'evento avverso vi è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Secondo le conclusioni esposte, «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali» (pagine 26 e 27 della nota dell'AIFA). Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l'ISS, a sua volta, attesta che «[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate
contro
Covid-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti Covid-19» (pagina 6 della nota dell'ISS). Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l'EMA, fino all'inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che «[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini Covid-19 sono lievi e di breve durata.
Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari» (pagina 8 della nota dell'ISS). 11.- Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di
CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva,
e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021). Ed è su questi dati scientifici - forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a "esperti" del settore - che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a "esperti" non
è dato vedere con quali criteri scelti. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-
9 scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di
"un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque" (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio…omissis”.
9. Le ulteriori questioni sollevate dalle appellanti sono state esaminate e rigettate da questa Corte di
Appello nella sentenza n. 120/2023 emessa sub rg. 26/2023, già dimessa in primo grado dal CP_1 insieme alle note di discussione e quindi nota alle parti;
decisione la cui motivazione è integralmente richiamata in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c.. Nel precedente citato il Collegio ha rigettato le eccezioni di costituzionalità osservando come la norma impositiva dell'obbligo vaccinale
– nel bilanciamento degli interessi individuali e collettivi- non superasse i limiti costituzionali rientrando nell'ambito della politica di tutela collettiva la potestà esclusiva dello Stato di legiferare, imponendo delle limitazioni ai diritti del singolo che erano giustificate dalla eccezionalità della pandemia e dalla necessità di contenerne la diffusione.
10. Le ulteriori doglianze sollevate dalle odierne appellanti con riferimento al personale scolastico e alla retroattività o meno della disciplina normativa sopravvenuta, risultano superate alla luce della sentenza della Corte di Cassazione sezione Lavoro n. 31216/24 ove i giudici di legittimità, nel confermare la valutazione compiuta dalla Corte di Appello di Brescia di non rilevanza delle questioni costituzionali sollevate dai ricorrenti anche con riferimento alla nota EMA di cui al doc. 79 di parte appellante, stabilivano quanto segue:” In questa logica non hanno pregio altre distinzioni ed è il rifiuto a sottoporsi alle vaccinazioni esistenti ed autorizzate, che rileva. Né vi è luogo a pensare che il vaccino abbia avuto una utilizzazione diversa da quella autorizzata. ( cfr. statuizione relativa ai primi due motivi di ricorso). Nella medesima pronuncia, sulla questione controversa della retroattività
o meno della disciplina normativa sopravvenuta, i giudici di legittimità,- con motivazione condivisa da questa Collegio e richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c, decidevano.- che :”.. L'art.
4- ter2, come introdotto dall'art. 8, co. 4, del d.l. n. 24 del 2022, al comma 3, ultimo inciso ha stabilito che «l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica». È poi vero che il co. 1 del menzionato art.
4-ter2 fissava l'obbligo vaccinale per il personale scolastico dal 15.12.2021 al 15.6.2022, ma ciò non significa che si sia intervenuti con efficacia retroattiva sull'assetto dei rapporti riguardanti il personale scolastico. Fino all'intervenire del d.l. n. 24 del 2022, infatti, l'art.
4-ter del d.l. n. 44 del 2021, stabiliva l'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, dal 15.12.2021, senza prevedere, salvo che il personale c.d. esentato, alcun repêchage in mansioni di supporto. È del resto evidente che la normativa emergenziale disciplinava di tempo in tempo le misure ritenute adeguate
10 ad affrontare l'epidemia e dunque non vi è ragione, anche al di là del normale effetto solo per il futuro delle nuove norme (art. 11 delle c.d. preleggi), perché essa disponesse con portata retroattiva, alterando l'assetto dei rapporti quale regolato dalla disciplina preesistente. Con il d.l. n. 24 del 2022
è stato introdotto per il personale scolastico già soggetto ad obbligo di vaccinazione fin dal
15.12.2021, il diritto alla collocazione in mansioni di supporto e da allora è quanto avvenuto rispetto ai ricorrenti, come dato atto dalla sentenza impugnata, che dunque è pienamente condivisibile sul punto.”.
Analogamente la Corte riteneva non applicabile la previsione normativa di cui all'art. 42 legge 81/08 in ragione della specialità della norma per cui è causa rilevando che:”… con riferimento ai lavoratori in caso di sopravvenuta inidoneità, anche solo parziale-temporanea, alle mansioni, come sancito da
Cass., S.U., 7 agosto 1998, n. 7755. Quest'ultima pronuncia, concernendo la sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, è inconferente e non può riguardare un caso del tutto speciale, come quello di specie, di inabilità rispetto alle mansioni cagionata dal rifiuto volontario di sottoposizione ad un obbligo vaccinale nel corso di una pandemia da virus. La normativa riguardante quest'ultima vicenda è del tutto specifica e integralmente regolativa di ogni conseguenza giuridica di tempo in tempo prevista in ragione dell'evolversi della situazione sanitaria. L'obbligo di repêchage è stato a vario titolo previsto (esso era originariamente stabilito per il personale soggetto a vaccinazione obbligatoria dall'art. 4, co. 8, del d.l. n. 44 del 2021, conv. dalla l. n. 76 del 2021) o non più previsto, se non per il personale c.d. esentato (art.
4-ter, commi 2, 3, 5, e 6, del d.l. n. 44 del 2021, quale introdotto ad opera del d.l. n. 172 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 3 del 2022) e poi di nuovo previsto per il personale scolastico nelle forme particolari di cui si è detto con il d.l. n. 24 del 2022
(v. sul tema e per i primi due periodi, Cass. 5 giugno 2024, n. 15697) e non vale il richiamo a regolazioni diverse da quelle espressamente contenute nelle norme.”.
11. Residua l'esame della eccezione di nullità dei provvedimenti di sospensione con riferimento alle posizioni delle docenti e ( cfr. docc. 1 e 7 parte ricorrente primo grado) che si erano Pt_1 Pt_2 dolute dell'adozione del provvedimento di sospensione senza il rispetto del termine previsto dal comma terzo dell'art. 4 ter del DL 44/21 ( come riportato a pagg. 24-25-26-27 atto di appello).
In merito si dà atto che la lamentata ricezione nel gennaio 2022 della comunicazione in merito all'inoculazione o meno del vaccino, non è stata contestata in modo specifico dal;
tuttavia CP_1
è pur vero che nel caso di specie le docenti non si erano sottoposte a vaccino né risultavano essere entrate in possesso nel periodo temporale di 5 giorni fissato dal legislatore, di documentazione idonea a dimostrare l'incompatibilità della vaccinazione con il proprio stato di salute.
In via generale deve osservarsi che termine procedimentale per la cui inosservanza il legislatore non ha previsto alcuna conseguenza giuridica né in termini di nullità né in termini di decadenza dal potere
11 di sospensione;
né la disposizione normativa indica come perentorio il termine de quo.
In ogni caso nel caso di specie le appellanti non hanno provato in concreto di aver subito un pregiudizio, ritenuto che- per quanto esposto- non si erano nel frattempo sottoposte a vaccinazione né avevano chiesto di poter essere vaccinate.
Anche questa censura si appalesa pertanto infondata.
12. All'esito del giudizio di appello l'impugnazione va rigettata con conseguente conferma del rigetto della domanda proposta in primo grado dalle odierne appellanti.
Sulle spese del grado l'esistenza di un solo precedente di legittimità emesso anche a fronte di giurisprudenza di merito di contenuto opposto ( cfr. sentenze dei tribunali di primo grado dimesse dalla parte appellante e questione di costituzionalità sollevata dal tribunale Catania con ordinanza n.
74/ 2025), costituiscono gravi ragioni per disporre la compensazione di ½ delle spese di lite.
La quota residua è posta a carico delle parti soccombenti e liquidata in ragione del valore dichiarato della controversia ( euro 14.127,37), secondo i criteri di cui al DM 55/2014 e ss. modificazioni.
Nei confronti delle appellanti la cui impugnazione è rigettata deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore versamento del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater
DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
- Rigetta l'appello;
- Compensa tra le parti ½ delle spese di lite del grado e condanna le appellanti a rifondere al
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1 quota residua che, in detta frazione, liquida in complessivi euro 1984,00 per compensi, oltre spese generali, ed accessori come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Lucio Benvegnù
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