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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 15/05/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 219/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 219/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE CIMINO e dell'avv. CHIARA CIMINO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PASUT FRANCO, elettivamente domiciliato in Novara, Corso della Vittoria 8 nell'ufficio legale dell' presso l'Avv. Franco Pasut CP_1
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
Conclusioni
Per parte ricorrente
“Piaccia al Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Novara, contrariis rejectis,
✓ in via principale, pregiudiziale e preliminare, ritenuti i gradi motivi, sospendere la provvisoria esecuzione della ordinanza ingiunzione opposta n. OI-001230503;
✓ nel merito revocare e/o dichiarare inefficace l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001230503 per nullità e/o infondatezza della pretesa;
✓ in ulteriore subordine ridurre l'importo sanzionatorio al minimo edittale e comunque ad un importo inferiore rispetto a quello comminato;
pagina 1 di 6 ✓condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_1 spese, competenze ed onorari di giudizio”
Per parte resistente
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, previa riunione alla presente causa della causa iscritta al numero di ruolo 220/2024 pendente tra le stesse parti, respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta.
Vinte le spese”
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.2.2024, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001230503 dell' della Sede di Novara, atto formato il 21.12.2023, facendo seguito ad atto di CP_1 accertamento n. 5200.01/06/2018.0090870 del 01.06.2018, relativo a omessi CP_1 versamenti di trattenute contributive dei dipendenti per l'anno 2016 e indirizzato all'odierno ricorrente quale amministratore della S.R.L. Metalinfissi.
Riepilogata la normativa di cui all'art. 3, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983, le modifiche di cui all'art. 23, comma 2, d.l. n. 48/2023 e il contenuto dell'ordinanza ingiunzione opposta, il ricorrente: - ha eccepito la violazione dell'art. 14, l. n. 689/1981, osservando che l'accertamento, riferito all'anno 2016, è datato 1.6.2018 (sicché la notifica deve essere necessariamente in data pari o successiva), quando l'ultimo termine utile per i versamenti era scaduto il 20.1.2017; - ha eccepito l'intervenuta prescrizione dal diritto di riscuotere la sanzione, ai sensi dell'art. 28, l. n. 689/1981; - ha lamentato l'avvenuta rideterminazione della sanzione, in seguito dell'entrata in vigore dell'art. 23, D.L. 06.05.2023, n. 48, conv. in L. 03.07.2023, n. 85, senza notifica del provvedimento di rideterminazione, con conseguente lesione del diritto di difesa del destinatario;
- ha opposto la ritenuta nullità dell'ordinanza ingiunzione, per difetto di motivazione, non riportando il provvedimento un conteggio dettagliato delle ritenute del cui omesso versamento si discute;
- ha esposto che la società Metalinfissi s.r.l. aveva subito una grave crisi finanziaria, a seguito di alcune procedure esattoriali ed esecutive che l'avevano interessata, chiedendo disporsi la riduzione dell'importo della sanzione.
L'opponente ha altresì domandato la sospensione cautelare del provvedimento opposto.
Si è costituito l' con memoria difensiva depositata il 4.11.2024. CP_1
pagina 2 di 6 L' premesse alcune considerazioni sui limiti alla cognizione del giudice CP_1 dell'opposizione a sanzione amministrativa: - ha opposto l'inesistenza di un termine di conclusione del procedimento amministrativo, nella fattispecie de qua; - ha dedotto che il termine di prescrizione non avrebbe potuto decorrere che dall'entrata in vigore della normativa, recante la depenalizzazione, che era stato interrotto dalla notificazione dell'atto di accertamento della violazione e poi sospeso per tre mesi, onde consentire il pagamento e nuovamente dal 23.2 al 31.5.2020, in forza dell'art. 103, comma 6 bis, l. n. 27/2020, richiamando altresì il disposto dell'art. 68, d.l. n. 18/2020; - quanto al merito, ha prodotto l'atto di accertamento e ha esposto che, stante la presenza di tre precedenti violazioni specifiche, la sanzione amministrativa era stata calcolata moltiplicando per 3 le quote a carico dipendenti non versate, argomentando, inoltre, sulla gravità della condotta illecita;
- ha evidenziato che nel provvedimento di accertamento erano contenuti i conteggi dettagliati delle sanzioni, fondate sulle dichiarazioni rese dall'impresa datrice di lavoro, che trattasi di un'attività amministrativa vincolata e che tutti i presupposti di legge erano stati compiutamente indicati nel provvedimento.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, la causa è giunta all'udienza odierna, all'esito della quale, dopo la discussione delle parti, è stata posta in decisione.
***
Il Tribunale ritiene fondata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 14, l. n. 689/1981, proposta dall'opponente.
A norma dell'art. 14 menzionato, “la violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione”.
Non può essere accolta l'eccezione dell' secondo cui la norma sarebbe inapplicabile CP_1 all'emissione di ordinanza ingiunzione, trattandosi di verificare la decadenza dal potere sanzionatorio eventualmente derivata dall'omessa contestazione dell'illecito nei termini prescritti.
pagina 3 di 6 La norma deve ritenersi applicabile anche alle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione degli illeciti contributivi. Sul punto, va richiamata, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 317/2024, che ha altresì analizzato le questioni intertemporali che si possono porre nelle ipotesi in cui si tratti di illeciti precedenti la depenalizzazione, come nella specie (parzialmente: sono in contestazione omessi versamenti di trattenute contributive dal dicembre 2015, anteriori dunque all'entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, avvenuta l'8.2.20216).
La Corte d'Appello, nella menzionata sentenza, ha in primo luogo notato “come la disposizione dell'art. 14 venga in rilievo in forza del rinvio alla stessa disposto dall'art. 6 del D. Lgs. 8/2016, laddove dispone che "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689" (fra le citate disposizioni è indubbiamente incluso anche l'art. 14)”, sicché nessun dubbio può sussistere in ordine all'operatività della fattispecie decadenziale di cui all'art. 14 L. 689/81 nel caso in esame, quanto alle omesse trattenute commesse già nella vigenza del d. lgs. n. 8/2016 (in tal senso si è già orientato questo Tribunale, con sent. n. 286/2024, pronunciata fra le medesime parti in giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione avente ad oggetto omesso versamento di trattenute tutte commesse dopo il febbraio 2016, in adesione all'orientamento già espresso da C. App. Torino, n. 389/2023).
Quanto all'omesso versamento delle trattenute relative al periodo dicembre 2015 - febbraio 2016, osservato che sul punto non sono state proposte difese specifiche dall' , giova, in ogni caso, rilevare che, laddove non risulti che la contestazione sia CP_2 avvenuta in seguito all'articolato sistema di passaggi di cui di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 15.1.2016, n. 8 (trasmissione dall'ente di previdenza all'Autorità Giudiziaria e ritrasmissione da questa all'Istituto degli accertamenti relativi agli omessi versamenti delle ritenute, configurati come reato e depenalizzati), non può essere ritenuta applicabile la tempistica prevista dall'art. 9 del D. Lgs. n. 8/2016 citato;
da ciò consegue la piena applicabilità anche per tale parte (mediante il rinvio di cui all'art. 6 del D. Lgs. 8/2016) dell'art. 14 della L. 689/1981, con particolare riguardo alla fattispecie decadenziale ivi stabilita (cfr. ancora Corte App. Torino, n. 317/2024). In tale caso, una volta accertato che l'autorità giudiziaria non abbia a suo tempo trasmesso all atti relativi al CP_1 procedimento penale (eventualmente, anche perché mai promosso), la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito va collocata al momento di entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l comunque avrebbe potuto motu proprio dar corso al CP_1 procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione (Cass., n.7641/2025, cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi, fra cui la n. 9021/2025 menzionata dal ricorrente).
pagina 4 di 6 L' ha prodotto l'atto di accertamento (doc. 1 , da cui si evince che le ritenute di CP_1 CP_1 cui è stato omesso il versamento risalgono a periodi da dicembre 2015 a novembre 2016.
A norma dell'art. 18, primo comma, d. lgs. 241/1997, come modificato dal d. lgs. n. 422/1998, il termine per il pagamento dei contributi previdenziali scade il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle ritenute. Dall'atto di accertamento si evince che l'unica attività istruttoria compiuta dall' è stata una verifica in archivio, sicché CP_1 non occorre considerare alcun lasso di tempo ulteriore, per poter affermare la piena conoscenza dell'illecito da parte dell'Amministrazione. Lo stesso ha prodotto i dati CP_1 derivanti dalle denunce contributive e argomentato sulla loro rilevanza probatoria, sicché nemmeno pare sussistere un'attività di occultamento dell'imponibile, che possa aver reso necessari accertamenti istruttori.
L' non ha prodotto prova della notifica del verbale di accertamento. La contestazione CP_1 della violazione, dunque, per quanto qui emerge, risulta essere avvenuta con la notifica dell'ordinanza ingiunzione il 24.1.2024, a distanza di numerosi anni dai fatti e a termine di cui all'art. 14 senza dubbio decorso.
Solo per completezza si rileva che, anche a voler ipotizzare una notifica del verbale avvenuta contestualmente all'emissione dell'atto di accertamento, che reca la data del 1.6.2018, la contestazione dovrebbe ritenersi tardiva, in quanto avvenuta quando il termine di 90 giorni dall'accertamento era ampiamente decorso.
Ne consegue che l'accertamento dell'illecito è illegittimo per intervenuta decadenza dell'amministrazione dal potere sanzionatorio sottostante all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, che, pertanto, va annullata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 2.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a rimborso del CU.
Va disposta la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-001230503, emessa dall' nei confronti di;
CP_1 Parte_1
pagina 5 di 6 2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio , CP_1 Parte_1 liquidate in complessivi euro 2.000, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a rimborso del CU, con distrazione in favore dei difensori avv. Giuseppe Cimino e avv. Chiara Cimino, dichiaratisi antistatari.
Novara, 15 maggio 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 219/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE CIMINO e dell'avv. CHIARA CIMINO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PASUT FRANCO, elettivamente domiciliato in Novara, Corso della Vittoria 8 nell'ufficio legale dell' presso l'Avv. Franco Pasut CP_1
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
Conclusioni
Per parte ricorrente
“Piaccia al Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Novara, contrariis rejectis,
✓ in via principale, pregiudiziale e preliminare, ritenuti i gradi motivi, sospendere la provvisoria esecuzione della ordinanza ingiunzione opposta n. OI-001230503;
✓ nel merito revocare e/o dichiarare inefficace l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001230503 per nullità e/o infondatezza della pretesa;
✓ in ulteriore subordine ridurre l'importo sanzionatorio al minimo edittale e comunque ad un importo inferiore rispetto a quello comminato;
pagina 1 di 6 ✓condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_1 spese, competenze ed onorari di giudizio”
Per parte resistente
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, previa riunione alla presente causa della causa iscritta al numero di ruolo 220/2024 pendente tra le stesse parti, respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta.
Vinte le spese”
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.2.2024, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001230503 dell' della Sede di Novara, atto formato il 21.12.2023, facendo seguito ad atto di CP_1 accertamento n. 5200.01/06/2018.0090870 del 01.06.2018, relativo a omessi CP_1 versamenti di trattenute contributive dei dipendenti per l'anno 2016 e indirizzato all'odierno ricorrente quale amministratore della S.R.L. Metalinfissi.
Riepilogata la normativa di cui all'art. 3, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983, le modifiche di cui all'art. 23, comma 2, d.l. n. 48/2023 e il contenuto dell'ordinanza ingiunzione opposta, il ricorrente: - ha eccepito la violazione dell'art. 14, l. n. 689/1981, osservando che l'accertamento, riferito all'anno 2016, è datato 1.6.2018 (sicché la notifica deve essere necessariamente in data pari o successiva), quando l'ultimo termine utile per i versamenti era scaduto il 20.1.2017; - ha eccepito l'intervenuta prescrizione dal diritto di riscuotere la sanzione, ai sensi dell'art. 28, l. n. 689/1981; - ha lamentato l'avvenuta rideterminazione della sanzione, in seguito dell'entrata in vigore dell'art. 23, D.L. 06.05.2023, n. 48, conv. in L. 03.07.2023, n. 85, senza notifica del provvedimento di rideterminazione, con conseguente lesione del diritto di difesa del destinatario;
- ha opposto la ritenuta nullità dell'ordinanza ingiunzione, per difetto di motivazione, non riportando il provvedimento un conteggio dettagliato delle ritenute del cui omesso versamento si discute;
- ha esposto che la società Metalinfissi s.r.l. aveva subito una grave crisi finanziaria, a seguito di alcune procedure esattoriali ed esecutive che l'avevano interessata, chiedendo disporsi la riduzione dell'importo della sanzione.
L'opponente ha altresì domandato la sospensione cautelare del provvedimento opposto.
Si è costituito l' con memoria difensiva depositata il 4.11.2024. CP_1
pagina 2 di 6 L' premesse alcune considerazioni sui limiti alla cognizione del giudice CP_1 dell'opposizione a sanzione amministrativa: - ha opposto l'inesistenza di un termine di conclusione del procedimento amministrativo, nella fattispecie de qua; - ha dedotto che il termine di prescrizione non avrebbe potuto decorrere che dall'entrata in vigore della normativa, recante la depenalizzazione, che era stato interrotto dalla notificazione dell'atto di accertamento della violazione e poi sospeso per tre mesi, onde consentire il pagamento e nuovamente dal 23.2 al 31.5.2020, in forza dell'art. 103, comma 6 bis, l. n. 27/2020, richiamando altresì il disposto dell'art. 68, d.l. n. 18/2020; - quanto al merito, ha prodotto l'atto di accertamento e ha esposto che, stante la presenza di tre precedenti violazioni specifiche, la sanzione amministrativa era stata calcolata moltiplicando per 3 le quote a carico dipendenti non versate, argomentando, inoltre, sulla gravità della condotta illecita;
- ha evidenziato che nel provvedimento di accertamento erano contenuti i conteggi dettagliati delle sanzioni, fondate sulle dichiarazioni rese dall'impresa datrice di lavoro, che trattasi di un'attività amministrativa vincolata e che tutti i presupposti di legge erano stati compiutamente indicati nel provvedimento.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, la causa è giunta all'udienza odierna, all'esito della quale, dopo la discussione delle parti, è stata posta in decisione.
***
Il Tribunale ritiene fondata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 14, l. n. 689/1981, proposta dall'opponente.
A norma dell'art. 14 menzionato, “la violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione”.
Non può essere accolta l'eccezione dell' secondo cui la norma sarebbe inapplicabile CP_1 all'emissione di ordinanza ingiunzione, trattandosi di verificare la decadenza dal potere sanzionatorio eventualmente derivata dall'omessa contestazione dell'illecito nei termini prescritti.
pagina 3 di 6 La norma deve ritenersi applicabile anche alle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione degli illeciti contributivi. Sul punto, va richiamata, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 317/2024, che ha altresì analizzato le questioni intertemporali che si possono porre nelle ipotesi in cui si tratti di illeciti precedenti la depenalizzazione, come nella specie (parzialmente: sono in contestazione omessi versamenti di trattenute contributive dal dicembre 2015, anteriori dunque all'entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, avvenuta l'8.2.20216).
La Corte d'Appello, nella menzionata sentenza, ha in primo luogo notato “come la disposizione dell'art. 14 venga in rilievo in forza del rinvio alla stessa disposto dall'art. 6 del D. Lgs. 8/2016, laddove dispone che "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689" (fra le citate disposizioni è indubbiamente incluso anche l'art. 14)”, sicché nessun dubbio può sussistere in ordine all'operatività della fattispecie decadenziale di cui all'art. 14 L. 689/81 nel caso in esame, quanto alle omesse trattenute commesse già nella vigenza del d. lgs. n. 8/2016 (in tal senso si è già orientato questo Tribunale, con sent. n. 286/2024, pronunciata fra le medesime parti in giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione avente ad oggetto omesso versamento di trattenute tutte commesse dopo il febbraio 2016, in adesione all'orientamento già espresso da C. App. Torino, n. 389/2023).
Quanto all'omesso versamento delle trattenute relative al periodo dicembre 2015 - febbraio 2016, osservato che sul punto non sono state proposte difese specifiche dall' , giova, in ogni caso, rilevare che, laddove non risulti che la contestazione sia CP_2 avvenuta in seguito all'articolato sistema di passaggi di cui di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 15.1.2016, n. 8 (trasmissione dall'ente di previdenza all'Autorità Giudiziaria e ritrasmissione da questa all'Istituto degli accertamenti relativi agli omessi versamenti delle ritenute, configurati come reato e depenalizzati), non può essere ritenuta applicabile la tempistica prevista dall'art. 9 del D. Lgs. n. 8/2016 citato;
da ciò consegue la piena applicabilità anche per tale parte (mediante il rinvio di cui all'art. 6 del D. Lgs. 8/2016) dell'art. 14 della L. 689/1981, con particolare riguardo alla fattispecie decadenziale ivi stabilita (cfr. ancora Corte App. Torino, n. 317/2024). In tale caso, una volta accertato che l'autorità giudiziaria non abbia a suo tempo trasmesso all atti relativi al CP_1 procedimento penale (eventualmente, anche perché mai promosso), la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito va collocata al momento di entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l comunque avrebbe potuto motu proprio dar corso al CP_1 procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione (Cass., n.7641/2025, cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi, fra cui la n. 9021/2025 menzionata dal ricorrente).
pagina 4 di 6 L' ha prodotto l'atto di accertamento (doc. 1 , da cui si evince che le ritenute di CP_1 CP_1 cui è stato omesso il versamento risalgono a periodi da dicembre 2015 a novembre 2016.
A norma dell'art. 18, primo comma, d. lgs. 241/1997, come modificato dal d. lgs. n. 422/1998, il termine per il pagamento dei contributi previdenziali scade il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle ritenute. Dall'atto di accertamento si evince che l'unica attività istruttoria compiuta dall' è stata una verifica in archivio, sicché CP_1 non occorre considerare alcun lasso di tempo ulteriore, per poter affermare la piena conoscenza dell'illecito da parte dell'Amministrazione. Lo stesso ha prodotto i dati CP_1 derivanti dalle denunce contributive e argomentato sulla loro rilevanza probatoria, sicché nemmeno pare sussistere un'attività di occultamento dell'imponibile, che possa aver reso necessari accertamenti istruttori.
L' non ha prodotto prova della notifica del verbale di accertamento. La contestazione CP_1 della violazione, dunque, per quanto qui emerge, risulta essere avvenuta con la notifica dell'ordinanza ingiunzione il 24.1.2024, a distanza di numerosi anni dai fatti e a termine di cui all'art. 14 senza dubbio decorso.
Solo per completezza si rileva che, anche a voler ipotizzare una notifica del verbale avvenuta contestualmente all'emissione dell'atto di accertamento, che reca la data del 1.6.2018, la contestazione dovrebbe ritenersi tardiva, in quanto avvenuta quando il termine di 90 giorni dall'accertamento era ampiamente decorso.
Ne consegue che l'accertamento dell'illecito è illegittimo per intervenuta decadenza dell'amministrazione dal potere sanzionatorio sottostante all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, che, pertanto, va annullata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 2.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a rimborso del CU.
Va disposta la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-001230503, emessa dall' nei confronti di;
CP_1 Parte_1
pagina 5 di 6 2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio , CP_1 Parte_1 liquidate in complessivi euro 2.000, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a rimborso del CU, con distrazione in favore dei difensori avv. Giuseppe Cimino e avv. Chiara Cimino, dichiaratisi antistatari.
Novara, 15 maggio 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 6 di 6