Sentenza 6 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, l'irrevocabilità dell'accertamento della pericolosità sociale è subordinata alla condizione "rebus sic stantibus", e pertanto la rivalutazione è possibile in presenza di elementi nuovi, perché mai valutati anche se esistenti, ovvero sopravvenuti, che possono essere costituiti dall'intervento della sentenza assolutoria nel giudizio penale, sempre che essa non sia dovuta ad una diversa valutazione di quegli stessi elementi che, considerati nella prospettiva del giudizio di prevenzione, sono già stati ritenuti sufficienti a fondare il giudizio di pericolosità "ante delictum".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2005, n. 13544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13544 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 06/12/2005
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1910
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 14417/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL AN N. IL 01/06/1960;
2) ZA WI N. IL 17/10/1960;
avverso DECRETO del 19/01/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. E. Ferri che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del decreto impugnato. OSSERVA
In data 12.11.1999 il Tribunale di Milano, Sez. Autonoma Misure di Prevenzione, sulla scorta del rinvio a giudizio di LL RA, esercente la professione di avvocato, per il reato di cui all'art. 74 L.S., pronunciava Decreto n. 255 del 1999, con il quale applicava al medesimo la misura della sorveglianza speciale per la durato di anni 5 e la confisca dell'intero patrimonio suo e della moglie ZZ IL;
In data 23.10.2000 la Corte d'Appello di Milano riformava parzialmente il decreto impugnato, riducendo la misura personale anni 4, revocando la confisca dell'immobile di Via Papi 17 Milano e confermando la misura patrimoniale dell'intero residuo patrimonio;
In data 28.06.2001 la Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto di cui sopra, confermava definitivamente le misure di prevenzione disposte;
In data 20.12.2001 la Corte d'Appello di Milano mandava assolto LL, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 1, per non aver commesso il fatto;
In data 29.01.2003 la Corte di Cassazione confermava l'assoluzione del LL;
In data 18.03.2003, il LL e ZZ presentavano al Tribunale di Milano, Sez. Autonoma Misure di Prevenzione un'istanza di revoca delle misure di prevenzione sulla scorta di elementi nuovi rappresentati dalla sentenza di assoluzione, e dalle prove emerse dall'istruttoria e non disponibile dal giudice della prevenzione;
Il Tribunale di Milano, Sez. Autonoma Misure di Prevenzione, in data 13.06.2003, con decreto n. 130/03 respingeva l'istanza di revoca di cui sopra e ordinava la confisca della somma di L. 50.000.000, già sottoposta a sequestro penale e dissequestrata dalla Corte d'Appello di merito per appurata provenienza lecita;
La Procura Generale in data 29.10.2004 esprimeva parere favorevole al totale accoglimento dell'appello proposta dai ricorrenti;
La Corte d'Appello di Milano con provvedimento del 19-1-05 respingeva l'impugnazione proposta contro il decreto in questione. Avverso il decreto emesso in data 19.01.2005 dalla Corte d'Appello di Milano propongono ricorso per Cassazione per violazione di legge, LL e ZZ deducendo i seguenti motivi.
MOTIVI
VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALLA L. 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART.
7. Invocano i ricorrenti l'intervento della Suprema Corte adita per rimediare ad un'ingiustizia che aveva visto un individuo sottoposto a nove anni di limitazione della propria libertà personale (cinque di detenzione e quattro di sorveglianza speciale) nonché alla confisca dell'intero patrimonio familiare nonostante un'assoluzione piena. Al LL, esercente la professione di avvocato, erano state applicate le misure di prevenzione personali e patrimoniali sulla scorta del suo rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 74 L.S. Ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2 le misure di prevenzione possono essere revocate giacché il principio dell'intangibilità del giudicato di un provvedimento applicativo di misura di prevenzione è subordinato alla condizione rebus sic stantibus;
ne deriva che la revoca o la modifica del provvedimento possono essere disposte, ove l'interessato ne faccia richiesta, qualora sia cessata o mutata la causa che lo determinò. La sentenza assolutoria aveva escluso il coinvolgimento del LL, e in termini di assoluta certezza, pertanto, nonostante la distinzione e l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale, l'accertata mancata commissione del fatto da parte del soggetto incide sull'applicazione della misura di prevenzione, e ne giustifica la revoca, qualora il giudicato penale abbia affrontato la stessa res judicanda del procedimento di prevenzione e sia valso a cancellare gli elementi indiziari di pericolosità. Oltremodo, l'intero compendio probatorio emerso dall'istruttoria dibattimentale, e non disponibile dal giudice della prevenzione, costituivano, insieme alla sentenza assolutoria, il novum necessario per la richiesta della revoca.
VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALLA L. 31 MAGGIO 1965, N. 575, ART. 2 TER E L. 19 MARZO 1990, N. 55, ART. 14 SULLA REVOCA DELLE MISURE DI
PREVENZIONE PATRIMONIALI.
La Corte d'Appello che ha assolto LL ha ampiamente dibattuto esaurientemente spiegato in termini coerenti la collocazione, ormai definitiva, dell'associazione nel limitato lasso temporale 95/97. Per poter disporre la confisca in un procedimento di prevenzione, non è sufficiente la sussistenza di indizi di carattere personale sulla pericolosità sociale di un soggetto, ma occorre che vi sia anche correlazione temporale fra detta pericolosità e l'acquisizione dei beni confiscati.
Nel caso in esame si era verificato che la stessa Corte la quale ha deciso per la conferma totale della confisca, in precedenza in sede di appello avverso il decreto di applicazione delle misure preventive, aveva deciso in guisa diametralmente opposta. Infatti, la stessa Corte di Appello, precedentemente, aveva revocato la confisca dell'immobile di Via Lazzaro Papi, 17 Milano, di proprietà della ricorrente ZZ, perché "... trattasi di immobile acquistato con atto preliminare ... un anno prima dell'operatività dimostrata dal sodalizio al quale LL è indiziato di appartenere". Orbene la genesi dell'associazione era stata fissata al '95, per cui dovrebbe essere revocata la confisca almeno di quei beni acquistati prima ovvero che sono stati acquistati con denaro a disposizione del prevenuto e/o della terza sequestrata prima di tale anno.
VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALLA L. 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ARTT. 7 E 12 SULLA REVOCA DELLA MISURA CON EFFICACIA EX NUNC.
Premesso che, la Suprema Corte ha avuto modo, di rilevare che "... il sopraggiungere di elementi - quali la buona condotta, l'ottemperanza agli obblighi, l'assunzione di lavoro stabile - indicative del riadattamento sociale e della cessazione della pericolosità del soggetto legittimano la revoca della misura di prevenzione", il ricorrente evidenzia di avere richiesto ai giudici la revoca presentandosi con una condotta esente da qualsiasi nota negativa da parte delle autorità preposte, con l'evidenza di non essersi mai trincerato dietro alla facoltà di non rispondere, di aver partecipato a tutte le udienze, di essersi sempre comportato lealmente con l'autorità non avendo minimamente tentato di distrarre beni dal proprio patrimonio, nonostante una grave malattia cui è stato colpito e il trauma subito per l'esperienza carceraria ha ripreso la propria attività professionale, ha ricevuto il parere favorevole del commissariato di competenza, ha ricevuto il parere favorevole della Procura Generale. Meritava, quindi, il ricorrente la revoca delle misure impostegli.
VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALLA L. 31 MAGGIO 1965, N. 575, ART. 2 TER, L. 19 MARZO 1990, N. 55, ART. 14 E L. 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 7, SULLA CONFISCA DELLA SOMMA DI L. 50.000.000 (Euro
25.822,84)
Con il decreto impugnato, la Corte d'Appello confermava la confisca della somma di L. 50.000.000 - rinvenuta presso la cassetta di sicurezza intestata alla di lui coniuge, anch'essa ricorrente, ZZ. Tale somma era stata oggetto di sequestro penale nell'ambito dell'attinente procedimento di merito e dissequestrata già a seguito della sentenza di primo grado in quanto di accertata provenienza lecita. La giurisprudenza di legittimità ha più volte sostenuto che non vi è ragione alcuna affinché in materia di prevenzione si deroghi ai normali principi e si faccia gravare l'onere probatorio a carico del proposto per la misura reale, perché ex adverso tale soluzione comporterebbe un sensibile vulnus ai principi costituzionali di eguaglianza, di presunzione di non colpevolezza e di diritto di difesa. Il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello della prevenzione, dopo, hanno completamente eluso il precetto normativo limitandosi a non ritenere esaurientemente provata dalla difesa la provenienza lecita ma senza indicare la relazione causale tra l'illecita provenienza del denaro e la condotta afferente il reato associativo per il quale sono state applicate le misure di prevenzione.
VIOLAZIONE DELL'ART. 6 CEDU, PAR. 1 E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI. Ai sensi dell'art. 6 cedu, 1 alinea, "ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ... da un tribunale ..., il quale deciderà ... delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, ...".
Il procedimento relativo alle misure di prevenzione viola apertamente tale principio essendo esso celebrato a porte chiuse pur non sussistendo alcun valido motivo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale o per la protezione della vita privata delle parti in causa, ne' la mancata pubblicità è giustificata dal pregiudizio degli interessi della giustizia. Per quanto sopra esposto, i ricorrenti chiedono che la Corte di Cassazione adita annulli, con o senza rinvio, il decreto impugnato. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. Quanto al primo motivo si osserva che con l'istanza di revoca, la difesa aveva chiesto che, dapprima il Tribunale, e poi la Corte territoriale accertassero l'insussistenza della pericolosità sociale del EL con efficacia ex tunc, cioè, sin dall'origine e, conseguentemente, revocassero la misura di prevenzione personale e patrimoniale, sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza della 2^ sezione penale della Corte di Appello di Milano che, in data 20.12.01, aveva assolto EL dall'accusa di avere fatto parte dell'associazione per delinquere dedita al narcotraffico facente capo a CI ZO. Entrambi i giudici del merito hanno ritenuto, che, la sentenza assolutoria pronunciata dalla Corte di Appello di Milano non rappresentasse di per sè un fatto nuovo, tale da escludere sin dall'origine la pericolosità del proposto con effetti ex tunc. Osserva in proposito questa Corte di legittimità che tale valutazione è del tutto esente da vizi logico-giuridici e, come tale, non sindacabili, in questa sede.
Sia il Tribunale che la Corte di merito hanno correttamente premesso che nel procedimento di prevenzione, l'intangibilità del giudicato è subordinata alla condizione rebus sic stantibus, con la conseguenza che è possibile rivalutare la pericolosità sociale di un soggetto in presenza di elementi nuovi - (perché mai valutati anche se esistenti, ovvero sopravvenuti) che consentano una deroga al principio del ne bis in idem (v., fra le altre, Cass. Sez. 1^, 28.1.98, n. 6521), e che, per pacifica elaborazione giurisprudenziale, i limiti di operatività del divieto del ne bis in idem operano con riguardo all'applicazione della sola misura di prevenzione di carattere personale.
Quindi i Giudici di merito hanno opportunamente sottolineato che, dalla lettura della sentenza assolutoria di secondo grado si evinceva che i giudici di appello erano pervenuti al proscioglimento del EL sulla base di una diversa valutazione di quegli stessi elementi che, valutati nell'ottica propria del procedimento di prevenzione, erano già stati ritenuti sufficienti a fondare il giudizio di pericolosità sociale espresso dai giudici di primo grado, confermato in appello e, definitivamente, in Cassazione. Inoltre sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno evidenziato:
A) il decreto del 23.10.2000 della Corte territoriale aveva sottolineato l'esistenza di "indizi gravi, precisi, univoci e concordanti dell'attività usuraria posta in essere, a partire dal 1991, anche dal EL", che l'aveva sostanzialmente ammessa, pur avendone negato la funzione di riciclaggio dei proventi del narcotraffico;
nello specifico, tali indizi si desumevano:
- "da tutte le operazioni di prestito documentate non soltanto dal materiale sequestrato al EL nel suo studio, nella sua abitazione e nella cassetta di sicurezza, ma anche dai verbali di s.i. rese dalle persone che dal 1990/91 al 1994 avevano ottenuto i vari prestiti a tassi oggettivamente usurari e per elevati importi";
- dai titoli per oltre L. 700 milioni sequestrati nella cassetta di sicurezza del EL";
- "da un altro elevato numero di titoli per importi considerevoli sequestrati presso l'abitazione dello stesso unitamente ad un appunto manoscritto, sequestrato anche presso la MIRAGE TRAVEL di GR LO CO insieme a altri titoli, riportante una serie di conteggi suddivisi in tre colonne così intestate: anticipati da NF. per IN e NC;
ricevuti da RA;
ricevuti da NC e INnzo;
con suddivisione di quote di un terzo ciascuno (e cioè tra CI ZO, EL AN, GR CO LO) e riportante ancora prestiti effettuati nel 1991".
B) Tutti gli elementi prima ricordati erano stati ritenuti dalla Corte di Appello e dalla Cassazione sufficienti ad affermare che "ai fini del giudizio di prevenzione (...) sussiste un quadro sintomatico del legame esistente tra il EL, il CI, il TETI, e GR LO CO a far tempo almeno dall'anno 1991, dimostrato dall'esercizio a far tempo da tale anno dell'attività di prestito ad elevati tassi di interesse, svolto in società- tra il EL, il GR e il CI, come provato dalla documentazione sequestrata" (ciò, fra l'altro, era sufficiente per ritenere priva di qualsiasi pregio l'istanza difensiva volta ad ottenere la restituzione dei beni entrati nel patrimonio del proposto prima del 1995). C) La sussistenza degli elementi indiziari in ordine alla riferita attività usuraria svolta dal proposto era stata addirittura confermata dalla sentenza con cui la Corte di Appello di Milano aveva assolto il EL dal delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 potendosi leggere, nella citata sentenza;
"la Corte osserva che se da un canto non può dubitarsi, se non altro per le ammissioni dallo stesso rese e per la congerie di prove - documentali e testimoniali - acquisite, che il LL abbia svolto attività di prestiti di denaro a condizioni non infrequentemente usurarie o comunque eccessivamente onerose per i mutuatari e che tanto sia avvenuto anche con il concorso di due soggetti, CO INnzo "I e GR IT NC, la cui partecipazione, ed in posizione di primissimo piano, all'associazione per delinquere di cui è processo non è in discussione, dall'altro, invece, analoghe certezze non possano essere nutrite circa la capacità di tali risultanze ad includere nel novero degli associati l'appellante". Correttamente, quindi, i Giudici di merito hanno ritenuto che:
"Anche solo tale ultima considerazione sarebbe di per sè sufficiente a fornire un riscontro della pericolosità sociale del EL, ritenuta in sede prevenzionale, ed a giustificare l'applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione personale e patrimoniale ai sensi della L. n. 55 del 1990, art. 14, rientrando lo stesso a pieno titolo nella categoria di "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose", quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia quella usuraria" (per la quale, fra l'altro, pende nei confronti del sottoposto il proc. pen. N. 11769/98, anche se dopo l'iscrizione nel registro degli indagati non risultano ulteriori sviluppi).
Alla stregua di tali risultanze questo Supremo Collegio ritiene che l'intervenuta assoluzione in sede penale non configuri, fatto nuovo tale da elidere "ex tunc" il giudizio di pericolosità sociale in capo al EL, così come esattamente affermato nel decreto impugnato.
Ne consegue, pertanto, che, alla luce dei principi prima esposti, risulta preclusa ogni valutazione in ordine alla richiesta di revoca della misura di prevenzione personale, come correttamente ritenuto dal Tribunale e dalla Corte di Appello.
Rileva ancora questa Corte di legittimità che i giudici del merito hanno correttamente motivato anche in ordine a quanto sostenuto, in via subordinata, dalla difesa secondo cui il EL, avendo già sofferto due anni di custodia in carcere, tre anni di arresti domiciliari e uno di sorveglianza speciale, "dando prova di essersi sempre scrupolosamente uniformato ai regolamenti e alle prescrizioni impostegli", non fosse più attualmente pericoloso e che la ripresa di un lavoro stabile confermava "la cessazione della presunta pericolosità".
Già il 1^ Giudice aveva esattamente osservato, peraltro in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice, che lo stato di detenzione, per quanto protratto e connotato da buona condotta, non offre garanzie di sicuro distacco del detenuto dal mondo criminale di appartenenza, essendo dettato certamente anche dall'esigenza di ottenere i benefici previsti, in tali casi dall'ordinamento penitenziario.
Aveva, inoltre, rilevato il Tribunale che dal certificato dei carichi pendenti emerge, come il EL fosse stato di recente rinviato a giudizio per avere omesso di versare la cauzione imposta col decreto applicativo della misura di prevenzione, nonostante il Tribunale avesse per ben due volte respinto l'istanza di revoca della cauzione, non ritenendo sussistente la dedotta impossibilità di ottemperare all'obbligo di versamento.
Ancora più puntuale ed esaustiva è sul punto la seguente motivazione della Corte territoriale. "Quanto all'invocata revoca delle misure con efficacia ex nunc, poi, se è vero che, "nei quasi cinque anni di detenzione" e nei "quasi due anni trascorsi quale sorvegliato speciale", il LL è stato sottoposto a un "severo controllo" e si è (per quel che si sa) ben condotto, non è affatto vero che "lo scopo" delle misure di prevenzione applicate si dovrebbe ritenere, per ciò solo, "ampiamente realizzato", con la conseguenza che l'istanza di revoca dovrebbe essere senz'altro accolta. Infatti, anche a volere prescindere dalla considerazione - ma, francamente, non si vede come - che la buona condotta intramuraria, in quanto tesa al conseguimento dei benefici penitenziari, è condotta non univocamente significativa, ai diversi fini della prevenzione, e che, d'altro canto, il puntuale rispetto delle prescrizioni imposte con l'applicazione delle misure è nulla più di una necessaria osservanza di doveri la cui violazione esporrebbe il prevenuto a sanzioni penali, onde ciò si profila, ancora una volta, come un dato sicuramente positivo, ma comunque non univocamente significativo ne', tanto meno, risolutivo, ai fini dell'invocata revoca delle misure, resta che il LL, avvocato, aveva compiuto le deplorevoli attività per le quali si è poi guadagnato l'assoggettamento alle misure ridette merce la "strumentalizzazione della propria professione" (v. Decreto n. 255 del 1999 del Tribunale, pag. 22). Fatto, questo, assai inquietante;
fatto, per forza di cose, incombente tuttora (avendo il LL recentemente ripreso, sia pure nel settore civile soltanto, l'esercizio dell'attività di avvocato); e fatto rispetto al quale, malgrado l'estrema delicatezza del caso e l'innegabile problematicità della soluzione, la più ampia cautela, evidentemente, si impone, rendendo obbligato, a fronte del non escludibile e immanente pericolo di una strumentalizzazione ulteriore, il mantenimento delle applicate misure". Nessuna violazione di legge è dato, quindi, di riscontrare nella più che adeguata e convincente va-lutazione di merito fornita dalla Corte di Appello che ha esattamente ritenuto - come già Tribunale - che non sussistevano le condizioni per disporre la revoca (ex tunc o ex nunc) della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Infondati sono anche i motivi che censurano il decreto impugnato nella parti in cui non accolgono la richiesta di revoca delle misure di prevenzione patrimoniali e dispongono la confisca della somma di L. 50.000.000 (Euro 25.822,84).
Ed invero, i Giudici del merito - dopo aver escluso, sulla base delle argomentazioni prima esposte la possibilità di dare favorevole ingresso all'istanza di revoca delle misure patrimoniali adottate in origine, tanto più che sia i modi sia i tempi delle singole acquisizioni di beni, ossia dei beni poi confiscati, si correlano perfettamente alle illecite attività non scalfite dalla sentenza di assoluzione - hanno anche escluso la possibilità di dare favorevole ingresso alle suddetta istanza di revoca, che deve essere esclusa, comunque, anche in relazione alla confisca della somma di L. 50.000.000 disposta con il decreto emesso dal Tribunale. I Giudici di merito hanno correttamente premesso - in conformità a principi più volte affermati da questa Corte di legittimità - che criterio generale, in tema di confisca dei beni rientranti nella disponibilità di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione è che i sufficienti indizi da cui desumere la provenienza dei beni da attività illecite possano anche consistere nella sola notevole sperequazione tra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati;
ed invero "ai fini della confisca dei beni in sede di prevenzione, la sospetta provenienza dei beni è deducibile anche dall'assenza di fonti lecite di guadagno da parte del prevenuto, perché la legge fa derivare dall'attività delinquenziale, in relazione alla notevole sperequazione tra tenore di vita desumibile appunto dal valore dei beni da confiscare e redditi dichiarati o apparenti, una presunzione di provenienza illecita, che può essere superata solo con dimostrazione di segno contrario". "Al riguardo non si verifica alcuna inversione dell'onere di prova, perché la legge consente di ritenere la provenienza illegittima dei singoli beni da elementi acquisiti di inequivoca sintomaticità (sproporzione tra tenore di vita e reddito) e non dalla mancata allegazione della loro provenienza legittima, la cui dimostrazione è idonea a contrastare la sintomaticità indicata" (v., fra le altre, Cass. 20.11.98, Iorio;
Cass. Sez. 5, 27.1.97 n. 5218). A carico dell'interessato è quindi posto un onere di allegazione, al fine di sminuire o elidere l'efficacia probatoria degli elementi indizianti offerti dall'accusa.
Quindi i Giudici del merito, e in particolare il Tribunale, - a differenza di quanto assumono i ricorrenti - hanno minuziosamente esposto la situazione patrimoniale dei coniugi LL a partire dal 1991 (dichiarazioni dei redditi, acquisti beni immobili ecc.), ed hanno richiamato circostanze significative per giungere alla conclusione che anche la somma in discussione era effettivamente riconducibile a quell'attività di prestito a condizioni usuraie che, come detto, era stata accertata dagli stessi giudici penali i quali avevano prosciolto il EL dall'accusa di aver fatto parte dell'associazione criminale capeggiata dal CI. Tra le più sintomatiche il Tribunale ha evidenziato:
In primo luogo, la circostanza che tale ingente somma di denaro fosse custodita all'interno di una cassetta di sicurezza, (accesa oltretutto nel 1992, e quindi in coincidenza con lo svolgimento della ricordata attività usuraria), anziché, come normalmente accade, depositata su un conto corrente bancario, costituiva un primo indizio della sua illecita provenienza.
In secondo luogo, il fatto che le 5 mazzette da L. 10 milioni fossero custodite unitamente a numerose cambiali eassegni per un valore di oltre L. 700 milioni - pacificamente riconduciteli all'attività di prestito usuraio accusata sia nel giudizio di prevenzione sia nel procedimento penale relativo all'associazione per delinquere - confermava la tesi accusatoria secondo cui anche tale somma costituiva il provento di quella illecita attività posta in essere dal EL in concorso col CI e col GR sin dal 1991. Il proposto, peraltro, di fronte alla specifica domanda, non aveva saputo spiegare le ragioni per cui aveva depositato quella somma nella cassetta di sicurezza anziché versarla più semplicemente sul conto corrente di cui lo stesso disponeva presso il medesimo Istituto Bancario.
Risultava ancora che il EL, nell'ambito - del procedimento penale relativo all'associazione per delinquere, al fine di giustificare la presenza della somma di L. 50 milioni nella cassetta di sicurezza, aveva fornito una versione dei fatti del tutto diversa rispetto a quella resa nell'attuale giudizio di prevenzione. Correttamente quindi, sia il Tribunale che la Corte di Appello, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, hanno ritenuto pienamente riscontrata l'ipotesi accusatoria secondo cui, in realtà, quella somma non era transitata ufficialmente sul conto corrente bancario di cui pure il EL disponeva all'interno del medesimo Istituto di Credito, poiché costituiva il frutto dell'attività usuraria posta in essere dal proposto.
Infine, i Giudici di merito, con adeguate argomentazioni, hanno ritenuto che, a fronte di tali elementi, l'impostazione difensiva non era supportata da sufficienti riscontri documentali e ne' il EL, ne' la moglie, aveva assolto all'onere di allegazione diretto a contrastare i positivi elementi indizianti in ordine all'illecita provenienza della somma di denaro in sequestro. Anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato poiché il giudizio di prevenzione si è svolto secondo il pieno rispetto delle regole procedurali stabilite dalla legge e nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.
Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2006