Sentenza 13 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2002, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
ee 59885 0 2059 /02 : N REPUBBLICA ITALIANA 0 O I 8 9 Z 1 A / R 4 N / T 6 S 2 I B . G R . LA CORT EMA DI CASSAZIONE P Oggetto O A B E TRIBUTI IRPEF A D SEZIONE TRIBUTARIA T I CONTENZIOSO RICORSO A S 1 I N PER CASSAZIONE 3 E R 1 S E INAMMISSIBILITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . I T A N A R.G.N. 10538/98 M PresidenteDott. Mario DELLI PRISCOLI Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron. 5022 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 24/05/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZICAL ha pronunciato la seguente SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 59885 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IA FARMACEUTICI IND FARMACO, in persona del legale rappresentante amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PASQUALE BAFFI 75, presso lo studio dell'avvocato ACCOMANDO SABINO, 2001 che la difende unitamente all'avvocato MANCARI 1298 ANTONINO, giusta procura a margine;
- controricorrente avversO la sentenza n. 55/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 14/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato ACCOMANDO, che si riporta agli scritti e chiede il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. SAZIONA 2 FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO L'Ufficio delle II.DD. di Milano ha notificato alia IA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA SRL avvisi di rettifica con i quali ha recuperato a 911tassazione maggiori redditi imponibili r e esercizi 1985, 1986 P 1987, sulla base dell'esame p della dichiarazione dsi redditi, del bilancio allegato, dei documenti collegati e dei rilievi formulati dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano nel verbale redatto il 13 marzo 1989. La società ha impugnato gli atti e la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto in parte i ricorsi. Entrambe le parti hanno proposto appello e Commissione Tributaria Regionale ha la ritenuto illegittimo il recupero a tassazione degli ammortamenti per studi e ricerche (lire 29.764.000 per il 1985, lire 52.755.000 per il 1986 lire 21.172.000 per il 1987) e per le spese di viaggi e 1985, di rappresentanza (lire 43.860.000 per 11 lire 35.102.000 per il 1986 e lire 31.650.000 per il 1987). Avverso quest'ultima decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo la violazione degli artt. 67 71 DPR 597/1973 @ la carenza di motivazione sul punto relativo alla mancanza del requisito della inerenza dei costi, eccepita con i motivi di appello. La società IA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA SRL resiste con controricorso. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, come conseguenza della inammissibilità dell'appello proposto dalla stessa parte oggi ricorrente. Come noto, il giudice ha il dovere di verificare, anche di ufficio, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità degli atti introduttivi del giudizio e di quelli di impugnazione. Per queste ultime, Occorre sempre verificare che le questioni dedotte come motivo di impugnazione siano state già ritualmente prospettate nel grado di provenienza. Con specifico riferimento al ricorso per cassazione, questo "deve investire a pena di questioni che hanno formato inammissibilità oggetto di gravame con l'atto di appello, poiché nel giudizio di legittimità non possono essere prospettati per la prima volta questioni nuove 0 temi nuovi di indagini non compiute perché non richieste in sede di merito" (Cass. 13819/1999, ex 2 plurimis). Naturalmente, una questione può ritenersi già prospettata in sede di merito se sia stata dedotta ritualmente. Nella specie, il Collegio, dovendo verificare se le questioni sollevate con il ricorso per Cassazione fossero state già dedotte in appello (tanto più che con il secondo motivo stato dedotto proprio che la Commissione Regionale non aveva motivato SU questioni dedotte con i motivi di appello), ha rilevato che l'appello dell'ufficio finanziario è stato proposto in maniera irrituale. Infatti, l'atto di impugnazione поп contiene un "attacco diretto" alla sentenza impugnata. L'appello proposto dall'Ufficio Distrettuale delle II. DD. di Milano (prot. 21477 del 6 novembre 1994) contiene soltanto la narrazione dei fatti e la esposizione del pensiero dell'Ufficio; non contiene nessuna specifica censura nei confronti della sentenza di primo grado, che viene menzionata soltanto perché, negli ultimi due righi, se ne chiede il parziale annullamento. I giudici di appello hanno respinto nel merito l'impugnazione che avrebbero dovuto, più correttamente, dichiarare inammissibile. L'ammissibilità dell'appello presupposto ricorso per indefettibile della ammissibilità del 3 Conseguentemente,cassazione. nella specie, la inammissibilità dell'appello si riflette sul ricorso per cassazione che deve essere dichiarato a sua volta inammissibile. Stimasi equo compensare le spese, tenuto conto della novità della questione di merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso compensa le spese. Così deciso in Roma il 24 maggio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. NI RO) (dr. Mario Delli Priscoli) Mario Helli Buscoli IL CANCELLIERE C DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 13 FEB 2002- IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanic E N 6 O 8 I 9 Z 5 1 / A . 4 R N / T 6 S 2 A I B . I G .R R E L .P L R A D A T . L A U B E D D B A I I T E S A R T 1 I N T 3 N E R 1 S E E S I . T E A N A M