CASS
Sentenza 9 maggio 2023
Sentenza 9 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2023, n. 12321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12321 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 1 Num. 12321 Anno 2023 Presidente: ACIERNO MARIA Relatore: ID EA Data pubblicazione: 09/05/2023 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2022 dal Cons. ID EA FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Milano, con decreto depositato in data 23.12.2020, ha rigettato la domanda di ES UN, cittadina della Nigeria, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria. E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo alla ricorrente dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non avendo la richiedente parlato di persecuzione politica, etnica o religiosa (la stessa aveva riferito di aver lasciato la Nigeria per sottrarsi alle minacce e alle aggressioni del proprio marito - cui era andata in sposa con un matrimonio forzato – che, dopo essere stato dalla stessa lasciato, la aveva raggiunta in altra città e fatta picchiare). Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha ritenuto l’insussistenza di nessuna delle ipotesi di cui all’art. 14 d.lgs n. 251/2007, atteso che la situazione della Nigeria nella zona d’origine della richiedente non era di guerra, né vi erano violenze diffuse, perché fuori dalla zona di influenza di Boko Haram. Infine, la ricorrente non è stata comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata ritenuta sussistente alcuna specifica situazione di vulnerabilità personale. Ha proposto ricorso per cassazione ES UN affidandolo a due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. RAGIONI DELLA DECISIONE 3 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 8 comma 3, 27 comma 1 bis d.lgs n. 25/08, 14 lett c) d.lgs n. 251/07, 35 bis d.lgs n. 25/08 in relazione all’art. 360 comma 1° nn. 3 e 4 cod. proc. civ.. In particolare, la ricorrente lamenta che il Tribunale di Milano, in violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, non ha menzionato le fonti aggiornate che avrebbe utilizzato in merito all’analisi delle condizioni nel paese di provenienza della ricorrente (nello specifico l’Edo State della Nigeria). Peraltro, oltre a non essere stata indicata alcuna fonte dalla quale ha ritenuto che nella sua zona d’origine non vi fosse la guerra né violenze diffuse, la motivazione è quasi inesistente e del tutto generica. 2 Il motivo è fondato. Questa Corte (vedi Cass. n. 7105/2021) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di protezione internazionale, mentre nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l'indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell'ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l'inadeguatezza, in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio, diversamente, ove – come nel caso di specie - il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi (conf. Cass. n. 6556/2022). Nel caso di specie, il tribunale ha affermato l’insussistenza in Edo State della Nigeria di una situazione di guerra o violenze diffuse, riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 14 lett c) d.lgs n. 251/2007, senza, tuttavia, indicare minimamente la fonte della propria conoscenza, così da non consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (vedi anche Cass. n. 13255/2020). 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 5 comma 6° d.lgs n. 286/1998 in relazione all’art. 360 nn. 3,4, e 5 nonché difetto di motivazione in 4 ordine al diniego della protezione umanitaria e omesso esame di fatti decisivi documentati, avuto riguardo alla grave patologia di cui la ricorrente è affetta (HIV). 4. Il motivo è assorbito, atteso che, come precisato dalla stessa ricorrente nel ricorso (vedi pag. 2), la domanda di protezione umanitaria è stata formulata in via subordinata rispetto alle protezioni maggiori. L’impugnato decreto deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie entrambi i motivi , cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 20.6.2022
P.Q.M.
Accoglie entrambi i motivi , cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 20.6.2022