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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/10/2025, n. 3585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3585 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5109 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Patruno e Giancarlo Parte_1
Opponente Contro
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentat Opposta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************ Con decreto n. 931/2021, notificato in data 09.03.2021, si ingiungeva a
[...]
, in qualità di debitrice principale, il pagamento della somma di € 49.647,42 e a Parte_1
in qualità di coobbligato, il pagamento della somma di € 45.637,84 a titolo Parte_2 i contratti stipulati con l'originaria titolare ME CA PA. Nello specifico:
- contratto revolving 10070400615947 con un saldo debitore maturato per €.4.009,58 stipulato dalla sola;
Parte_1
- contratto n. 200 aldo debitore di € 12.788,80 stipulato unitamente a
Parte_2 2143525916 con un saldo debitore di € 14.548,34 stipulato unitamente a
Parte_2 2143525918 con un saldo debitore di € 18.300,70 stipulato unitamente a
Parte_2 ione, notificato il 09.04.2021, spiegava formale Parte_3 opposizione avverso il decreto, chiedendone la revoc Preliminarmente, eccepiva l'inesistenza e/o la nullità del decreto ingiuntivo nei confronti di essendo questi deceduto in data 29.04.2020 antecedente alla notifica del Parte_2 opposto;
la prescrizione dei crediti vantati e per i quali era decorso il termine decennale. Riferiva che l'originaria titolare dei rapporti ME CA PA aveva ceduto i crediti a CA PA, la quale a sua volta li aveva ceduti a che a sua volta li aveva ceduti a CP_3
. Nell'ambito delle citate cessioni, sost i fosse la prova che tra i crediti CP_4 trasse anche la posizione di , alla quale la presunta cessione Parte_1 non era stata notificata con conseguente inopponibilità e difetto di legittimazione attiva dell'opposta. Contestava l'ammontare del credito preteso per difetto di prova, precisando che il contratto n. 10070400615947 non era stato prodotto, l'e/c prodotto riportava operazioni a partire dal 2009, a fronte di un contratto asseritamente stipulato nel 2003. In relazione agli altri tre contratti, evidenziava la produzione in copia e comunque privi della firma della banca, nonché la mancanza del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione applicato, con mera indicazione di un piano di ammortamento alla francese soltanto per due di questi. Sosteneva, dunque, l'illegittimità e/o usurarietà del piano di ammortamento alla francese utilizzato nella fattispecie concreta. Eccepiva la nullità delle clausole relative agli interessi, anche moratori, per superamento del tasso soglia usura, frutto di applicazione di un piano di ammortamento alla francese e di un regime di capitalizzazione composto, con conseguente gratuità dei finanziamenti contestati. Asseriva l'applicazione in concreto di un TAEG di gran lunga superiore rispetto a quello indicato in contratto, attesa l'esclusione dal calcolo del TAEG dei costi assicurativi, con conseguente rideterminazione degli interessi ai tassi BOT. Eccepiva, infine, la concessione abusiva del credito avendo l'originaria titolare dei rapporti, ME CA PA, concesso ulteriori finanziamenti all'odierna opponente pur conoscendone le difficoltà economiche emerse in relazione al primo dei contratti stipulati, ossia la linea di credito revolving, con conseguente responsabilità precontrattuale della banca opposta anche relativamente all'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. Con comparsa del 02.09.2021 si costituiva in giudizio , chiedendo Controparte_1 l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decret Asseriva di aver dato piena prova del credito, avendo debitamente prodotto, sin dalla fase monitoria, la richiesta di apertura di credito revolving (all n. 4 fasc. fasc. monitorio), il contratto di prestito personale n. 20072143525917 (all. n. 6 monitorio), il contratto di prestito personale n. 20072143525916 (all. n. 8 fasc. monitorio) e il contratto di prestito personale n. 20072143525918 (all. n. 10 fasc. monitorio, oltre agli estratti conto certificati (all. n. 5, 7, 9 e 11 fasc. monitorio). Inoltre, di aver depositato già in fase monitoria tutta la documentazione relativa alle intervenute cessioni del credito (all. n. 12, 13 e 14 fasc. monitorio), dando così prova della propria legittimazione attiva, evidenziando che le cessioni erano state regolarmente comunicate alla debitrice ceduta (all. n. 15 fasc. monitorio). Eccepiva la genericità della sollevata eccezione di prescrizione del credito, comunque nella specie non maturata ed in ogni caso interrotta con le comunicazioni delle intervenute cessioni e contestuale richiesta di rientro dalla debitoria, inviate in data 14.06.2016 e 04.08.2016. Asserendo la legittimità dei tassi applicati e delle condizioni contrattuali pattuite, eccepiva la genericità delle contestazioni mosse da parte opponente;
inoltre, che nei prestiti personali con rimborso a rate costanti veniva applicato l'ammortamento alla francese, il quale non produce anatocismo e che comunque nella linea di credito revolving non si fosse verificato alcun effetto anatocistico;
nel TAEG non era stato correttamente inserito il costo relativo all'assicurazione, essendo questa solo facoltativa. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla eventuale concessione abusiva del credito, in quanto, essendo l'opposta una mera cessionaria del credito, non aveva alcun obbligo circa la valutazione del merito creditizio dell'opponente, valutazione di esclusiva competenza della cedente. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine la condanna di , ai sensi degli art. 2033 o 2041 Parte_1 c.c., alla restituzione della somma ingiu Concessa la provvisoria esecuzione con ordinanza del 09.09.2021, esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, espletata ctu tecnico – contabile, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria. Infatti, deve osservarsi che nel caso di cessione "in blocco" di crediti da parte di un istituto bancario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco", costituisce prova idonea ad attestare la titolarità del credito in capo al cessionario. Tale dimostrazione non richiede un dettagliato elenco di ciascun rapporto oggetto della cessione, a condizione che gli elementi condivisi tra le diverse categorie consentano un'identificazione chiara e inequivocabile (Tribunale Milano sez. VI, 06/10/2023, n.7725; Tribunale Roma sez. XVII, 05/10/2023, n.14103). In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944). Nella specie, l'opposta ha depositato il contratto di cessione del 16.04.2013 tra ME CA PA e CA PA (dal quale è possibile evincere che i crediti oggetto di giudizio erano ricompresi nella cessione, appartenendo, quali contratti di credito al consumo, alle categorie specificamente elencate: “apertura di linea di credito utilizzabile anche mediante carta, finanziamento di beni o servizi effettuato dal cliente direttamente presso un partner commerciale convenzionato con ME, prestito personale erogato al cliente dalla rete di vendita ME”); l'estratto della Gazzetta Ufficiale dal quale è facilmente evincibile che, con contratto del 29.04.2013, era intervenuta tra CA PA e una Controparte_5 cessione in blocco di crediti, tra i quali rientravano anche quell rsia (…”contratti di credito al consumo che rispondono ai seguenti criteri: sono stati ceduti pro soluto da ME a CA ai sensi di un contratto di cessione dei crediti stipulato in data 16.04.2013…”); il contratto di cessione tra e CA (oggi Controparte_5 CP_1 [...]
) (all. n. 12, 13 e 14 fasc. dei cre uti, n CP_1 iti i contratti sottoscritti dall'odierna opponente (all. n. 6 fasc. opposta). Inoltre, la disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione relativa ai contratti oggetto dell'azione monitoria (all. n. da 4 a 11 fasc. monitorio) dimostra la titolarità del diritto in capo alla società. È d'uopo ricordare, poi che in caso di cessioni in blocco non sussiste l'obbligo di notifica nei confronti del debitore ceduto, infatti secondo quanto disciplinato dall'art. 58 TUB, allorché si proceda a una cessione collettiva di crediti ai sensi dell'art. 4 L. 130/1999, la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale ha efficacia verso i debitori ceduti ed esonera dall'onere di notificazione previsto dall'art. 1264 c.c. La dimostrazione dell'avvenuta cessione può intervenire anche in un momento successivo alla pubblicazione, e, in caso di contestazione, deve essere supportata da prova autonoma e specifica. È riconosciuta la legittimazione del cessionario ad agire in giudizio per il credito, anche ai sensi dell'art. 37 CCII, ove la titolarità si fondi su una serie ininterrotta di trasferimenti debitamente documentati (Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 10/04/2025). Ad ogni buon conto, l'opposta ha dato espressa comunicazione delle intervenute cessioni alla debitrice, in data 14.06.2016 e 04.08.2016 (all. n. 15 fasc. monitorio). Relativamente alla contestata concessione abusiva del credito, merita, di contro, accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della cessionaria. Infatti, nella fattispecie in esame si è realizzata una mera cessione del credito e non una cessione del contratto, con conseguente permanenza della titolarità del rapporto in capo alla cedente. Nella cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 ss. c.c., si verifica una sostituzione nella figura di "parte" di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite;
sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto;
nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 ss c.c., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di "creditore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre le azioni a tutela del sinallagma contrattuale;
ed invero, riconoscere siffatta legittimazione al cessionario, che non si inserisce in quel rapporto sinallagmatico che giustifica l'esperibilità delle azioni, significa consentirgli una indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario;
di conseguenza, in caso di cessione di un credito avente fonte contrattuale, vi è una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale, che rimane al cedente, e la titolarità del diritto di credito ceduto, che invece viene trasmessa al cessionario, il quale acquista però solo i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del credito ceduto ed all'adempimento della prestazione, non anche le azioni contrattuali;
la previsione dell'art. 1263 c.c., comma 1, in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito e quindi anche le azioni giudiziarie a tutela del credito, tra cui l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta (Tribunale Vercelli, 03/12/2018, n.535). I contratti oggi oggetto di controversia sono stati tutti stipulati in date antecedenti all'intervenuta cessione;
pertanto, l'eventuale realizzazione della fattispecie contestata avrebbe dovuto, al più, essere imputata all'originaria titolare dei rapporti, non certo alla cessionaria, odierna opposta. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente. In diPArte la genericità della stessa, non essendo stati specificati né i crediti presuntamente prescritti né il dies a quo di decorrenza del termine, deve rilevarsi che i contratti di finanziamento personale sottoscritti da ricadono nella disciplina del Parte_1 mutuo. Sul punto è principio ormai consolidato quello secondo cui in linea generale, nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4232). Invero, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Tribunale Roma sez. XVII, 03/03/2020, n.4627). Nella specie, il dies a quo di decorrenza della prescrizione va individuato nella scadenza dell'ultima rata per ogni singolo contratto (agosto e settembre 2017, settembre 2016) e il dies ad quem con le note di rientro della debitoria (interruttive della la prescrizione, lettere di richiesta di rientro dalla debitoria del 14.06.2016 e del 04.08.2016 (all. n. 15 fasc. monitorio), con la conseguenza che alcuna prescrizione era maturata alla data di notifica del decreto ingiuntivo. Parimenti va rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova del credito dovuta a mancata allegazione del piano di ammortamento. Infatti, il piano di ammortamento va considerato come una clausola negoziale, costituendo l'elemento contrattuale al quale far riferimento per il calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi. La mancata consegna del piano di ammortamento rappresenta al massimo violazione di una norma di comportamento e come tale è inidonea ad incidere sulla nullità delle clausole contrattuali, dando luogo (al più) ad una responsabilità precontrattuale o contrattuale (Corte appello Ancona sez. I, 23/01/2024, n.142). Invero, il piano di ammortamento è una mera modalità esplicativa delle condizioni già dedotte all'interno del contratto, con finalità di illustrare al mutuatario lo sviluppo, tempo per tempo, del rapporto di finanziamento: come tale esso non può essere considerato un elemento costitutivo del contratto, con la conseguenza che la sua mancanza non genera alcun vizio contrattuale (Tribunale Rimini sez. I, 24/02/2023, n.159). Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte, statuendo che l'assenza di specifica menzione delle modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizzazione composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale secondo il piano "alla francese", non determina la nullità parziale dell'accordo. Tale vuoto informativo non configura una situazione di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né rappresenta una violazione della normativa sulla traPArenza delle condizioni contrattuali e sui rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Il piano di ammortamento francese è considerato uno standard nel settore bancario;
pertanto, la mancanza della sua esplicitazione non impedisce la comprensione delle condizioni finanziarie da parte del cliente, non pregiudicando la chiarezza e la determinatezza delle prestazioni dovute dalle parti. In aggiunta, l'applicazione dei principi di traPArenza deve essere ponderata in relazione alla pratica commerciale e alle conoscenze tecniche tipiche dei soggetti operanti nel settore bancario, che presuppone un certo grado di efficienza informativa implicita in relazione ai prodotti creditizi standardizzati (Cassazione civile sez. III, 18/02/2025, n.4176). Circa la mancanza di sottoscrizione da parte dell'istituto di credito, va ribadito che per principio ormai consolidato, il contratto cosiddetto monofirma è valido. I contratti bancari, in caso mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, pertanto, non sono nulli per difetto della forma scritta. Si tratta, infatti, di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cassazione civile sez. I, 30/06/2023, n.18590). La doglianza va, pertanto, rigettata. In merito alla difformità tra TAEG dichiarato e TAEG applicato deve osservarsi che l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n.39169). Quanto alla eccepita nullità del decreto ingiuntivo notificato al coobbligato Parte_2 se è pur vero che la notifica è stata effettuata successivamente al dec rendendo, pertanto, il decreto ingiuntivo nullo nei suoi confronti, è altrettanto vero che tale circostanza a nulla rileva nei confronti della posizione di , che rivestiva Parte_1 la qualità di obbligata principale e alla quale il decre puo' ritenersi validamente notificato. Nel merito si ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal ctu, in quanto condivisibili. Preliminarmente va ribadito che quanto all'eccepita violazione della normativa antiusura, deve ribadirsi che la S. Corte ha precisato che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG) e cioè al tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (Cass. Ord. n. 39898/2021). La CA d'Italia, trimestralmente comunica i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) applicati dagli intermediari, rilevati su delega del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n.108/96, in base alle categorie omogenee di operazioni definite annualmente dal MEF stesso. I valori medi derivanti dalla rilevazione statistica periodica, corretti per le eventuali variazioni Il perito nominato ha analizzato i contratti oggetto di controversia accertando quanto segue. Il contratto di finanziamento n. 20072143525916 è stato sottoscritto in data 23.07.2009; dall'analisi della documentazione contrattuale può evincersi l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese e di un tasso fisso (TAN) del 9,07% corrispondente al tasso espressamente pattuito in contratto. Ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, il ctu ha accertato il mancato superamento del tasso soglia sia per gli interessi corrispettivi, essendo il TEG calcolato pari al 9,78% inferiore al tasso soglia del 16,095%, sia per gli interessi moratori, non effettuando di conseguenza e correttamente alcun ricalcolo in merito. Il contratto di finanziamento n. 20072143525917 è stato sottoscritto in data 28.07.2010; dall'analisi della documentazione contrattuale può evincersi l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese e di un tasso fisso (TAN) del 8,32% corrispondente al tasso espressamente pattuito in contratto. Ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, il ctu ha accertato il mancato superamento del tasso soglia sia per gli interessi corrispettivi, essendo il TEG calcolato pari al
8,633% inferiore al tasso soglia del 19,620%, sia per gli interessi moratori, non effettuando di conseguenza e correttamente alcun ricalcolo. Il contratto di finanziamento n. 20072143525918 è stato sottoscritto in data 17.06.2011; dall'analisi della documentazione contrattuale può evincersi l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese e di un tasso fisso (TAN) del 9,55% corrispondente al tasso espressamente pattuito in contratto. Ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, il ctu ha accertato il mancato superamento del tasso soglia sia per gli interessi corrispettivi, essendo il TEG calcolato pari al
9,966% inferiore al tasso soglia del 17,863%, sia per gli interessi moratori, non effettuando di conseguenza e correttamente alcun ricalcolo. Per tutti e tre i contratti di finanziamento il TAEG applicato corrisponde al TAEG indicato in contratto. Ciò posto, per quanto attiene alla disciplina sulla traPArenza ed alla eccepita mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicato, va osservato che se è pur vero che il CTU ha rilevato la mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicato in tutti e tre i contratti di finanziamento, è altrettanto vero che come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (pronuncia alla quale ne sono poi seguite altre): “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di traPArenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130; Cassazione civile sez. I, 25/06/2025, n.17173). La doglianza sollevata va, pertanto rigettata. In relazione al contratto n. 10070400615947 di carta di credito ad uso rotativo, nei limiti delle contestazioni sollevate, anche in questo caso si ritengono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il perito nominato. Più dettagliatamente: l'estratto conto prodotto dall'opposta è riconducibile al contratto contestato essendoci peraltro corrispondenza con il numero indicato da parte opponente;
la sussistenza di movimentazioni solo a partire dal 2009, a fronte della apertura del conto ivi indicata in data 27.10.2003, potrebbe essere dovuta ad un mancato precedente utilizzo della carta pur richiesta. Ad ogni buon conto, il contratto depositato da parte opposta all'allegato n. 4 del fascicolo monitorio non può ritenersi inconfutabilmente riconducibile al contratto revolving oggetto di controversia, in quanto non vi sono indicati né il numero, né altri elementi all'uopo utili. Parte opposta, dunque, non ha compiutamente adempiuto al proprio onere probatorio. Come rilevato dal ctu, il documento prodotto non è adeguatamente leggibile e tanto ne ha impedito e ne impedisce la compiuta analisi;
da ciò discende la revoca del decreto ingiuntivo in relazione a tale specifica voce di credito. Alla luce di quanto fin qui esposto, l'opposizione deve essere accolta per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna di Parte_1 al pagamento della somma così rideterminata. Infine, non avendo parte opponente fornito prova del danno subito a seguito della segnalazione alla centrale rischi, la domanda per come formulata non può essere accolta. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, con spese di ctu definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 09.04.2021 avverso il decreto ingiuntivo n. 931/2021 notificato il 09.03.2021, così provvede:
1. ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 931/2021, notificato il 09.03.2021;
2. CONDANNA al pagamento, in favore di , in Parte_1 Controparte_1 persona del leg e per essa ale Controparte_2 rappresentante p.t., della somma di €.45.637,84 nzionali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo;
3. CONDANNA al pagamento, in favore di , in Parte_1 Controparte_1 persona del leg e per essa ale Controparte_2 rappresentante p.t., delle spese processuali che liq re rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge;
4. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 08.11.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 09/10/2025
Il Giudice Assunta Napoliello
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Patruno e Giancarlo Parte_1
Opponente Contro
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentat Opposta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************ Con decreto n. 931/2021, notificato in data 09.03.2021, si ingiungeva a
[...]
, in qualità di debitrice principale, il pagamento della somma di € 49.647,42 e a Parte_1
in qualità di coobbligato, il pagamento della somma di € 45.637,84 a titolo Parte_2 i contratti stipulati con l'originaria titolare ME CA PA. Nello specifico:
- contratto revolving 10070400615947 con un saldo debitore maturato per €.4.009,58 stipulato dalla sola;
Parte_1
- contratto n. 200 aldo debitore di € 12.788,80 stipulato unitamente a
Parte_2 2143525916 con un saldo debitore di € 14.548,34 stipulato unitamente a
Parte_2 2143525918 con un saldo debitore di € 18.300,70 stipulato unitamente a
Parte_2 ione, notificato il 09.04.2021, spiegava formale Parte_3 opposizione avverso il decreto, chiedendone la revoc Preliminarmente, eccepiva l'inesistenza e/o la nullità del decreto ingiuntivo nei confronti di essendo questi deceduto in data 29.04.2020 antecedente alla notifica del Parte_2 opposto;
la prescrizione dei crediti vantati e per i quali era decorso il termine decennale. Riferiva che l'originaria titolare dei rapporti ME CA PA aveva ceduto i crediti a CA PA, la quale a sua volta li aveva ceduti a che a sua volta li aveva ceduti a CP_3
. Nell'ambito delle citate cessioni, sost i fosse la prova che tra i crediti CP_4 trasse anche la posizione di , alla quale la presunta cessione Parte_1 non era stata notificata con conseguente inopponibilità e difetto di legittimazione attiva dell'opposta. Contestava l'ammontare del credito preteso per difetto di prova, precisando che il contratto n. 10070400615947 non era stato prodotto, l'e/c prodotto riportava operazioni a partire dal 2009, a fronte di un contratto asseritamente stipulato nel 2003. In relazione agli altri tre contratti, evidenziava la produzione in copia e comunque privi della firma della banca, nonché la mancanza del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione applicato, con mera indicazione di un piano di ammortamento alla francese soltanto per due di questi. Sosteneva, dunque, l'illegittimità e/o usurarietà del piano di ammortamento alla francese utilizzato nella fattispecie concreta. Eccepiva la nullità delle clausole relative agli interessi, anche moratori, per superamento del tasso soglia usura, frutto di applicazione di un piano di ammortamento alla francese e di un regime di capitalizzazione composto, con conseguente gratuità dei finanziamenti contestati. Asseriva l'applicazione in concreto di un TAEG di gran lunga superiore rispetto a quello indicato in contratto, attesa l'esclusione dal calcolo del TAEG dei costi assicurativi, con conseguente rideterminazione degli interessi ai tassi BOT. Eccepiva, infine, la concessione abusiva del credito avendo l'originaria titolare dei rapporti, ME CA PA, concesso ulteriori finanziamenti all'odierna opponente pur conoscendone le difficoltà economiche emerse in relazione al primo dei contratti stipulati, ossia la linea di credito revolving, con conseguente responsabilità precontrattuale della banca opposta anche relativamente all'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. Con comparsa del 02.09.2021 si costituiva in giudizio , chiedendo Controparte_1 l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decret Asseriva di aver dato piena prova del credito, avendo debitamente prodotto, sin dalla fase monitoria, la richiesta di apertura di credito revolving (all n. 4 fasc. fasc. monitorio), il contratto di prestito personale n. 20072143525917 (all. n. 6 monitorio), il contratto di prestito personale n. 20072143525916 (all. n. 8 fasc. monitorio) e il contratto di prestito personale n. 20072143525918 (all. n. 10 fasc. monitorio, oltre agli estratti conto certificati (all. n. 5, 7, 9 e 11 fasc. monitorio). Inoltre, di aver depositato già in fase monitoria tutta la documentazione relativa alle intervenute cessioni del credito (all. n. 12, 13 e 14 fasc. monitorio), dando così prova della propria legittimazione attiva, evidenziando che le cessioni erano state regolarmente comunicate alla debitrice ceduta (all. n. 15 fasc. monitorio). Eccepiva la genericità della sollevata eccezione di prescrizione del credito, comunque nella specie non maturata ed in ogni caso interrotta con le comunicazioni delle intervenute cessioni e contestuale richiesta di rientro dalla debitoria, inviate in data 14.06.2016 e 04.08.2016. Asserendo la legittimità dei tassi applicati e delle condizioni contrattuali pattuite, eccepiva la genericità delle contestazioni mosse da parte opponente;
inoltre, che nei prestiti personali con rimborso a rate costanti veniva applicato l'ammortamento alla francese, il quale non produce anatocismo e che comunque nella linea di credito revolving non si fosse verificato alcun effetto anatocistico;
nel TAEG non era stato correttamente inserito il costo relativo all'assicurazione, essendo questa solo facoltativa. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla eventuale concessione abusiva del credito, in quanto, essendo l'opposta una mera cessionaria del credito, non aveva alcun obbligo circa la valutazione del merito creditizio dell'opponente, valutazione di esclusiva competenza della cedente. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine la condanna di , ai sensi degli art. 2033 o 2041 Parte_1 c.c., alla restituzione della somma ingiu Concessa la provvisoria esecuzione con ordinanza del 09.09.2021, esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, espletata ctu tecnico – contabile, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria. Infatti, deve osservarsi che nel caso di cessione "in blocco" di crediti da parte di un istituto bancario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco", costituisce prova idonea ad attestare la titolarità del credito in capo al cessionario. Tale dimostrazione non richiede un dettagliato elenco di ciascun rapporto oggetto della cessione, a condizione che gli elementi condivisi tra le diverse categorie consentano un'identificazione chiara e inequivocabile (Tribunale Milano sez. VI, 06/10/2023, n.7725; Tribunale Roma sez. XVII, 05/10/2023, n.14103). In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944). Nella specie, l'opposta ha depositato il contratto di cessione del 16.04.2013 tra ME CA PA e CA PA (dal quale è possibile evincere che i crediti oggetto di giudizio erano ricompresi nella cessione, appartenendo, quali contratti di credito al consumo, alle categorie specificamente elencate: “apertura di linea di credito utilizzabile anche mediante carta, finanziamento di beni o servizi effettuato dal cliente direttamente presso un partner commerciale convenzionato con ME, prestito personale erogato al cliente dalla rete di vendita ME”); l'estratto della Gazzetta Ufficiale dal quale è facilmente evincibile che, con contratto del 29.04.2013, era intervenuta tra CA PA e una Controparte_5 cessione in blocco di crediti, tra i quali rientravano anche quell rsia (…”contratti di credito al consumo che rispondono ai seguenti criteri: sono stati ceduti pro soluto da ME a CA ai sensi di un contratto di cessione dei crediti stipulato in data 16.04.2013…”); il contratto di cessione tra e CA (oggi Controparte_5 CP_1 [...]
) (all. n. 12, 13 e 14 fasc. dei cre uti, n CP_1 iti i contratti sottoscritti dall'odierna opponente (all. n. 6 fasc. opposta). Inoltre, la disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione relativa ai contratti oggetto dell'azione monitoria (all. n. da 4 a 11 fasc. monitorio) dimostra la titolarità del diritto in capo alla società. È d'uopo ricordare, poi che in caso di cessioni in blocco non sussiste l'obbligo di notifica nei confronti del debitore ceduto, infatti secondo quanto disciplinato dall'art. 58 TUB, allorché si proceda a una cessione collettiva di crediti ai sensi dell'art. 4 L. 130/1999, la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale ha efficacia verso i debitori ceduti ed esonera dall'onere di notificazione previsto dall'art. 1264 c.c. La dimostrazione dell'avvenuta cessione può intervenire anche in un momento successivo alla pubblicazione, e, in caso di contestazione, deve essere supportata da prova autonoma e specifica. È riconosciuta la legittimazione del cessionario ad agire in giudizio per il credito, anche ai sensi dell'art. 37 CCII, ove la titolarità si fondi su una serie ininterrotta di trasferimenti debitamente documentati (Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 10/04/2025). Ad ogni buon conto, l'opposta ha dato espressa comunicazione delle intervenute cessioni alla debitrice, in data 14.06.2016 e 04.08.2016 (all. n. 15 fasc. monitorio). Relativamente alla contestata concessione abusiva del credito, merita, di contro, accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della cessionaria. Infatti, nella fattispecie in esame si è realizzata una mera cessione del credito e non una cessione del contratto, con conseguente permanenza della titolarità del rapporto in capo alla cedente. Nella cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 ss. c.c., si verifica una sostituzione nella figura di "parte" di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite;
sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto;
nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 ss c.c., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di "creditore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre le azioni a tutela del sinallagma contrattuale;
ed invero, riconoscere siffatta legittimazione al cessionario, che non si inserisce in quel rapporto sinallagmatico che giustifica l'esperibilità delle azioni, significa consentirgli una indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario;
di conseguenza, in caso di cessione di un credito avente fonte contrattuale, vi è una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale, che rimane al cedente, e la titolarità del diritto di credito ceduto, che invece viene trasmessa al cessionario, il quale acquista però solo i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del credito ceduto ed all'adempimento della prestazione, non anche le azioni contrattuali;
la previsione dell'art. 1263 c.c., comma 1, in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito e quindi anche le azioni giudiziarie a tutela del credito, tra cui l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta (Tribunale Vercelli, 03/12/2018, n.535). I contratti oggi oggetto di controversia sono stati tutti stipulati in date antecedenti all'intervenuta cessione;
pertanto, l'eventuale realizzazione della fattispecie contestata avrebbe dovuto, al più, essere imputata all'originaria titolare dei rapporti, non certo alla cessionaria, odierna opposta. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente. In diPArte la genericità della stessa, non essendo stati specificati né i crediti presuntamente prescritti né il dies a quo di decorrenza del termine, deve rilevarsi che i contratti di finanziamento personale sottoscritti da ricadono nella disciplina del Parte_1 mutuo. Sul punto è principio ormai consolidato quello secondo cui in linea generale, nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4232). Invero, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Tribunale Roma sez. XVII, 03/03/2020, n.4627). Nella specie, il dies a quo di decorrenza della prescrizione va individuato nella scadenza dell'ultima rata per ogni singolo contratto (agosto e settembre 2017, settembre 2016) e il dies ad quem con le note di rientro della debitoria (interruttive della la prescrizione, lettere di richiesta di rientro dalla debitoria del 14.06.2016 e del 04.08.2016 (all. n. 15 fasc. monitorio), con la conseguenza che alcuna prescrizione era maturata alla data di notifica del decreto ingiuntivo. Parimenti va rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova del credito dovuta a mancata allegazione del piano di ammortamento. Infatti, il piano di ammortamento va considerato come una clausola negoziale, costituendo l'elemento contrattuale al quale far riferimento per il calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi. La mancata consegna del piano di ammortamento rappresenta al massimo violazione di una norma di comportamento e come tale è inidonea ad incidere sulla nullità delle clausole contrattuali, dando luogo (al più) ad una responsabilità precontrattuale o contrattuale (Corte appello Ancona sez. I, 23/01/2024, n.142). Invero, il piano di ammortamento è una mera modalità esplicativa delle condizioni già dedotte all'interno del contratto, con finalità di illustrare al mutuatario lo sviluppo, tempo per tempo, del rapporto di finanziamento: come tale esso non può essere considerato un elemento costitutivo del contratto, con la conseguenza che la sua mancanza non genera alcun vizio contrattuale (Tribunale Rimini sez. I, 24/02/2023, n.159). Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte, statuendo che l'assenza di specifica menzione delle modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizzazione composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale secondo il piano "alla francese", non determina la nullità parziale dell'accordo. Tale vuoto informativo non configura una situazione di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né rappresenta una violazione della normativa sulla traPArenza delle condizioni contrattuali e sui rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Il piano di ammortamento francese è considerato uno standard nel settore bancario;
pertanto, la mancanza della sua esplicitazione non impedisce la comprensione delle condizioni finanziarie da parte del cliente, non pregiudicando la chiarezza e la determinatezza delle prestazioni dovute dalle parti. In aggiunta, l'applicazione dei principi di traPArenza deve essere ponderata in relazione alla pratica commerciale e alle conoscenze tecniche tipiche dei soggetti operanti nel settore bancario, che presuppone un certo grado di efficienza informativa implicita in relazione ai prodotti creditizi standardizzati (Cassazione civile sez. III, 18/02/2025, n.4176). Circa la mancanza di sottoscrizione da parte dell'istituto di credito, va ribadito che per principio ormai consolidato, il contratto cosiddetto monofirma è valido. I contratti bancari, in caso mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, pertanto, non sono nulli per difetto della forma scritta. Si tratta, infatti, di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cassazione civile sez. I, 30/06/2023, n.18590). La doglianza va, pertanto, rigettata. In merito alla difformità tra TAEG dichiarato e TAEG applicato deve osservarsi che l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n.39169). Quanto alla eccepita nullità del decreto ingiuntivo notificato al coobbligato Parte_2 se è pur vero che la notifica è stata effettuata successivamente al dec rendendo, pertanto, il decreto ingiuntivo nullo nei suoi confronti, è altrettanto vero che tale circostanza a nulla rileva nei confronti della posizione di , che rivestiva Parte_1 la qualità di obbligata principale e alla quale il decre puo' ritenersi validamente notificato. Nel merito si ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal ctu, in quanto condivisibili. Preliminarmente va ribadito che quanto all'eccepita violazione della normativa antiusura, deve ribadirsi che la S. Corte ha precisato che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG) e cioè al tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (Cass. Ord. n. 39898/2021). La CA d'Italia, trimestralmente comunica i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) applicati dagli intermediari, rilevati su delega del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n.108/96, in base alle categorie omogenee di operazioni definite annualmente dal MEF stesso. I valori medi derivanti dalla rilevazione statistica periodica, corretti per le eventuali variazioni Il perito nominato ha analizzato i contratti oggetto di controversia accertando quanto segue. Il contratto di finanziamento n. 20072143525916 è stato sottoscritto in data 23.07.2009; dall'analisi della documentazione contrattuale può evincersi l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese e di un tasso fisso (TAN) del 9,07% corrispondente al tasso espressamente pattuito in contratto. Ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, il ctu ha accertato il mancato superamento del tasso soglia sia per gli interessi corrispettivi, essendo il TEG calcolato pari al 9,78% inferiore al tasso soglia del 16,095%, sia per gli interessi moratori, non effettuando di conseguenza e correttamente alcun ricalcolo in merito. Il contratto di finanziamento n. 20072143525917 è stato sottoscritto in data 28.07.2010; dall'analisi della documentazione contrattuale può evincersi l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese e di un tasso fisso (TAN) del 8,32% corrispondente al tasso espressamente pattuito in contratto. Ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, il ctu ha accertato il mancato superamento del tasso soglia sia per gli interessi corrispettivi, essendo il TEG calcolato pari al
8,633% inferiore al tasso soglia del 19,620%, sia per gli interessi moratori, non effettuando di conseguenza e correttamente alcun ricalcolo. Il contratto di finanziamento n. 20072143525918 è stato sottoscritto in data 17.06.2011; dall'analisi della documentazione contrattuale può evincersi l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese e di un tasso fisso (TAN) del 9,55% corrispondente al tasso espressamente pattuito in contratto. Ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, il ctu ha accertato il mancato superamento del tasso soglia sia per gli interessi corrispettivi, essendo il TEG calcolato pari al
9,966% inferiore al tasso soglia del 17,863%, sia per gli interessi moratori, non effettuando di conseguenza e correttamente alcun ricalcolo. Per tutti e tre i contratti di finanziamento il TAEG applicato corrisponde al TAEG indicato in contratto. Ciò posto, per quanto attiene alla disciplina sulla traPArenza ed alla eccepita mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicato, va osservato che se è pur vero che il CTU ha rilevato la mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicato in tutti e tre i contratti di finanziamento, è altrettanto vero che come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (pronuncia alla quale ne sono poi seguite altre): “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di traPArenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130; Cassazione civile sez. I, 25/06/2025, n.17173). La doglianza sollevata va, pertanto rigettata. In relazione al contratto n. 10070400615947 di carta di credito ad uso rotativo, nei limiti delle contestazioni sollevate, anche in questo caso si ritengono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il perito nominato. Più dettagliatamente: l'estratto conto prodotto dall'opposta è riconducibile al contratto contestato essendoci peraltro corrispondenza con il numero indicato da parte opponente;
la sussistenza di movimentazioni solo a partire dal 2009, a fronte della apertura del conto ivi indicata in data 27.10.2003, potrebbe essere dovuta ad un mancato precedente utilizzo della carta pur richiesta. Ad ogni buon conto, il contratto depositato da parte opposta all'allegato n. 4 del fascicolo monitorio non può ritenersi inconfutabilmente riconducibile al contratto revolving oggetto di controversia, in quanto non vi sono indicati né il numero, né altri elementi all'uopo utili. Parte opposta, dunque, non ha compiutamente adempiuto al proprio onere probatorio. Come rilevato dal ctu, il documento prodotto non è adeguatamente leggibile e tanto ne ha impedito e ne impedisce la compiuta analisi;
da ciò discende la revoca del decreto ingiuntivo in relazione a tale specifica voce di credito. Alla luce di quanto fin qui esposto, l'opposizione deve essere accolta per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna di Parte_1 al pagamento della somma così rideterminata. Infine, non avendo parte opponente fornito prova del danno subito a seguito della segnalazione alla centrale rischi, la domanda per come formulata non può essere accolta. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, con spese di ctu definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 09.04.2021 avverso il decreto ingiuntivo n. 931/2021 notificato il 09.03.2021, così provvede:
1. ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 931/2021, notificato il 09.03.2021;
2. CONDANNA al pagamento, in favore di , in Parte_1 Controparte_1 persona del leg e per essa ale Controparte_2 rappresentante p.t., della somma di €.45.637,84 nzionali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo;
3. CONDANNA al pagamento, in favore di , in Parte_1 Controparte_1 persona del leg e per essa ale Controparte_2 rappresentante p.t., delle spese processuali che liq re rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge;
4. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 08.11.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 09/10/2025
Il Giudice Assunta Napoliello