Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2007, n. 6277
CASS
Sentenza 6 dicembre 2007

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La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

A seguito dell'introduzione nell'art. 1 del D.Lgs. n. 626 del 1994 del comma quattro bis, ad opera del D.Lgs. n. 242 del 1996, i dirigenti, al pari del datore di lavoro e nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, sono destinatari "iure proprio" dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni.

Commentario1

  • 1RSPP e la nomina del datore di lavoro: è delega?
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 20 febbraio 2012

    SCARICA L'EBOOK Il nuovo apprendistato 1. Premessa Va considerato che, ai sensi del disposto di cui all'art. 8 del d.lgs. 626/1994, ora art. 31 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, il datore di lavoro designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e che i compiti di detto responsabile sono dettagliatamente elencati nell'art. 33 e, tra essi, rientra l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare. Nel fare ciò, il responsabile del servizio opera per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poichè l'obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2007, n. 6277
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6277
Data del deposito : 6 dicembre 2007

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