Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2001, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA C TI SUIRE04050 0 1 IN NOME DEL POPOLO TALIANO CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE violazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: distanze liqeli Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G. N. 14607/97 - Cron. 465 Dott. Rafaele CORONA Consigliere 326 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 04/10/00 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere CORTE SUPPEN ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE Richlanic S E NTEN ZA 3000 dal 25 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE IG TO, BA NELLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 63, presso lo studio dell'avvocato TIRONE M., difesi dagli avvocati PICONE IU, TAGLIALATELA FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
. contro s u . ET IU, ET MA, ET l, iG i ORSOLA;
M M intimati 2000 avverso la sentenza n. 1833/96 della Corte d'Appello 1559 di NAPOLI, depositata il 02/07/96; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/00 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per ricorso, in subordine per il l'inammissibilità del rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Napoli, accogliendo parzialmente la domanda proposta, con atto di citazione notificato il 29 aprile 1981, da PP, IA ed LA PO nei confronti di ON AC nonchè di NE TO chiamata in causa come litisconsorte necessaria, per quel che ancora rileva in questa sede, condanno il AC e la TO a risarcire agli cagionati al loro fabbricato daattori i danni infiltrazioni di acque provenienti dal finitimo edificio costruito dai convenuti;
rigettò, invece, il capo della domanda volto all'eliminazione di vedute dirette, laterali ed oblique illecittimamente esercitabili da due balconate del fabbricato finitimo. Tale sentenza fu impugnata, con appello e, con appelloprincipale, dai PO incidentale, dal AC e dalla TO e Ia Corte d'Appello di Napoli, con sentenza resa in Cata 2 luglio 1996, ha accolto l'appello ч евит principale, condannando il AC e la TO © la Corte d'Appello di Napoli, sentenza resa in data 2 luglio 1996, ha accolto l'appello principale, condannando +l AC-o 3 la TO ad eliminare le vedute indicate nella relazione sulla consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 30 ottobre 1987 ed ha rigettato l'appello incidentale, concernente la condanna al risarcimento dei danni da infiltrazioni di acque. Fer la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso il AC e la TO, affidandosi ad un unico, articolato motivo. Gli intimati, PP, IA e LA PO, non hanno svolto attività difensive. All'udienza del 28 ottobre 1999, fu disposta, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., la rinnovazione della notificazione del ricorso, poiché eseguita direttamente agli intimati, anziché presso il loro procuratore costituito nel giudizio d'appello. Con nota depositata il 13 aprile 2000 i ricorrenti hanno rilevato che la notifica diretta agli intimati era stata determinata dal decesso del loro procuratore. й и MOTIVI DELLA DECISIONE к Preliminarmente, va revocata l'ordinanza di а ч rinnovazione della notificazione del ricorso eme sa all'udienza del 28 ottobre 1999, poiché, come peraltro è noto al Collegio, la precedente morte del procuratore in giudizio degli intimati 4 " imponeva la notifica del ricorso nella residenza dichiarata dagli stessi intimati. Con l'unico motivo formulato ricorrenti censurano 1'impugnata sentenza per omessa, apparente od insufficiente motivazione, adducendo che: a) il giudice d'appello non ha in alcun modo ritenuta esattezza delle conclusionimotivata 12 del C.T.U. in ordine al nesso causale tra la di mancata realizzazione del giunto collegamento tra le due costruzioni, addebitata ad essi ricorrenti, e la produzione dell'evento dannoso, costituito dall'infiltrazioni di acque, in tal modo operando un'insufficiente analisi delle censure svolte con l'atto di appello;
b) come dimostrato dall' "elaborato tecnico di parte per atti ing. Chianese debitamente giurato presso la Pretura di Napo li", depositato in questa sede, il giudizio erroneo;
c) ugualmente espresso dal C.T.U. apodittica si rivela la decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la prova per Lesti;
d) la decisione della Corte d'Appello va ulativo in ordine all'eliminazione cassata anche nel capo delle vedute illegittime, poiché sui punto cessata la materia del contendere, avendo, essi ricorrenti, già adeguato gli sporti ai limiti 5 imposti dalla sentenza. Γ. motivo si rivela inammissibile in ciascuno dei profili nei quali si articola. In primo luogo, omettendo di riportare in ricorso le censure formulate con l'atto di appello, che la corte distrettuale avrebbe omesso di esaminare, i ricorrenti violano 11 principio di autonomia ed autosufficienza del ricorso, secondo devono essere integralmente i quale le censure consentendo, in tal modo al svolte nel ricorso, giudice di legittimità di valutarne la rilevanza e fondatezza senza la necessità di esaminare gli atti della fase di merito. Né l'ostacolo rilevato può essere superato con la produzione della perizia giurata, trattandosi di produzione vietata ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.. La censura di inammissibilità colpisce anche la parte del motivo concernente la prova per testi, attesa l'estrema genericità del rilievo svolto al 7 1 7 riguardo, che, peraltro, non tiene conto delle puntuali considerazioni che sorreggono il giudige di inammissibilità di capitoli di prova. Quanto, poi, alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, relativamente alla statuizione di condanna ad 6 eliminare le vedute illegittime, ricorrenti omettono di documentare l'asserita soppressione dolle vedute, che, peraltro, potrebbe essere stata determinata dall'esecuzione della sentenza caso, in vero l'esecuzione impugnata. In tal spontanea lascerebbe immutate le ragioni del contendere. I ricorso va, pertanto, respinto, senza, tuttavia, alcun provvedimento in ordine alle spese di lite, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, addi 4 ottobre 2000, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. Gl P ridente VI Bulda n ye Courigliere extensow Grafolitans IL CANCELLIERE C1 hoooo Francesco Catania 250000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 25 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 4557 Frances 7