Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2002, n. 4265
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Sentenza 22 novembre 2002

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Il titolare di un caseificio, in qualità di datore di lavoro, ha l'obbligo di valutare il rischio dei dipendenti da esposizione a "rumori pericolosi", in quanto la presenza di impianti rumorosi, quali tranciatrici della pasta ed i tini di coagulazione, comporta l'obbligo di valutare l'entità del rischio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2002, n. 4265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4265
    Data del deposito : 22 novembre 2002

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