Sentenza 22 novembre 2002
Massime • 1
Il titolare di un caseificio, in qualità di datore di lavoro, ha l'obbligo di valutare il rischio dei dipendenti da esposizione a "rumori pericolosi", in quanto la presenza di impianti rumorosi, quali tranciatrici della pasta ed i tini di coagulazione, comporta l'obbligo di valutare l'entità del rischio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2002, n. 4265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4265 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Claudio VITALONE Presidente
Dott. Nicola QUINTADAMO Consigliere
Dott. Marco GENTILE "
Dott. Vittorio VANGELISTA "
Dott. Aldo FIALE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA AN, n. a Casal di Principe il 25-3-1954;
avverso la sentenza 12-3-2001 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo FIALE;
udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Antonio ALBANO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza 12.3.2001 il Tribunale monocratico di S. Maria Capua Vetere affermava la penale responsabilità di SA AN in ordine al reato di cui:
-- agli artt. 40 e 50, lett. a), D. Lgs. 15.8.1991, n. 277 (poiché, nella qualità di gestore di un caseificio, ometteva di effettuare la valutazione del rischio di esposizione ai rumore dei lavoratori - acc. in Cancello Arnone, il 13.10.1998)e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena - condizionalmente sospesa - di lire 7 milioni di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il SA, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del difetto di motivazione - ha eccepito:
-- l'insussistenza del reato, poiché "le macchine erano in funzione per due ore o due ore e mezzo circa al giorno ed egli non aveva l'obbligo di rilevamento del rumore, poiché il laboratorio si trovava in aperta campagna";
-- l'incongrua determinazione della pena.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché articolato in fatto e manifestamente infondato.
1. L'eccezione riferita all'affermazione di responsabilità introduce censure in punto di fatto della sentenza impugnata (pure erroneamente riferite all'inquinamento acustico dell'ambiente esterno), non proponibili come tali in sede di legittimità. A norma dell'art. 40 del D. Lgs. 15.8.1991, n. 277 (in materia di tutela della salute dei lavoratori):
-- il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro ai quali applicare le disposizioni di protezione contro i rischi di esposizione al rumore e di attuare le prescritte misure preventive e protettive (1 comma);
-- la valutazione deve essere programmata ed effettuata ad opportuni intervalli da personale competente, sotto la responsabilità del datore di lavoro (3 comma),-- i metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati, considerate in particolare le caratteristiche del rumore da misurare, la durata dell'esposizione, i fattori ambientali e le caratteristiche dell'apparecchio di misura. Essi devono permettere in ogni caso di stabilire se i valori limite consentiti siano superati (4 comma);
-- il datore di lavoro deve redigere e tenere a disposizione dell'organo di vigilanza un rapporto nel quale devono essere indicati i criteri e le modalità di effettuazione delle valutazioni, al fine di consentire la verifica dell'adeguatezza e dell'esattezza dell'autoanalisi effettuata (6 comma). Nei caseifici si svolge attività rumorosa, connessa all'attivazione dei tini di coagulazione e delle macchine trinciatrici della pasta, sicché non vi è dubbio circa l'effettiva esposizione dei lavoratori a rumori.
Non possono sussistere incertezze, pertanto, circa l'obbligatorietà della valutazione del rischio relativo.
In via meramente indicativa può ritenersi che le attività svolte in impianti siffatti (per le quali le conoscenze attualmente disponibili non consentono un inquadramento predefinito) generalmente non superano gli 80 dB(A), sicché generalmente non sembra ricorrere l'obbligo, imposto dall'art. 40, comma 2, del D. Lgs. n. 277-1991, di "una misurazione effettuata nell'osservanza dei criteri riportati nell'Allegato VI". Resta comunque ferma la responsabilità del datore di lavoro nello stabilire se, nello specifico caso, i livelli di esposizione LEP possano ragionevolmente ritenersi inferiori a tale limite.
Ai fini dell'applicazione della disciplina sui rumori, poi, l'esposizione quotidiana e settimanale dei lavoratori al rumore, va calcolata con le formule specificate nell'art. 39 del D. Lgs. n. 277- 1991, che hanno appunto riguardo anche alla durata delle singole esposizioni personali.
2. La pena - irrogata con corretto e motivato riferimento ai criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen. - risulta appena superiore al minimo edittale.
3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 500-00 euro.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro cinquecento-00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 Novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 GENNAIO 2003.