Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2015, n. 4325
CASS
Sentenza 27 ottobre 2015

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Massime1

In tema di infortuni sul lavoro, qualora sussista la possibilità di ricorrere a plurime misure di prevenzione di eventi dannosi, il datore di lavoro è tenuto ad adottare il sistema antinfortunistico sul cui utilizzo incida meno la scelta discrezionale del lavoratore, al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile.

Commentario1

  • 1Cass. Pen., sez. IV, 12 novembre 2018, n. 51321
    https://www.iusinitinere.it/

    Non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità la condotta negligente del lavoratore intento a depositare materiale inerte presso l'area di stoccaggio secondaria della cava, il quale, avvicinatosi eccessivamente al ciglio della suddetta area con l'autocarro all'interno del quale stava lavorando, faceva franare la parte del ciglio interessata, precipitando così lungo la scarpata e trovandovi la morte. Ciò in quanto il suo comportamento non è anomalo rispetto alle mansioni attribuitegli né assolutamente imprevedibile rispetto alla tipologia dell'attività e alle caratteristiche del luogo, ben potendosi prevedere che qualcuno degli autisti che dovevano scaricare il materiale, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2015, n. 4325
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4325
Data del deposito : 27 ottobre 2015

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