Sentenza 7 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro può essere esonerato dalla responsabilità penale se dimostri di aver delegato ad altri i relativi compiti con atto certo ed inequivoco che, quantunque non necessariamente scritto, deve poter essere provato in modo rigoroso quanto al contenuto e alla forma espressa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2007, n. 12800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12800 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 07/02/2007
Dott. DE GRAZIA Benito R.V. - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - N. 162
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 30796/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER VI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 11 giugno 2003 dalla Corte di Appello di NAPOLI;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GERACI VI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di NAPOLI confermava la responsabilità di VI ER per avere, in NAPOLI il 12 settembre 1997, commesso l'omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, (art. 589 c.p., commi 1 e 2 in relazione al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 38, comma 2, e D.P.R. n. 164 del 1956, art. 52, commi 3 e 4) del lavoratore
IU TO;
riduceva, peraltro, in virtù della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'anzidetta circostanza aggravante, la pena irrogata dal giudice di primo grado (anni uno e mesi due di reclusione) a mesi otto di reclusione.
1.1. L'impresa COMETER, gestita dall'imputato, aveva ricevuto dalla BARILLA s.p.a. l'appalto per il montaggio di una linea di produzione dolciaria ed i lavori, ai quali era addetta la squadra di cui faceva parte il TO, consistevano nella posa in opera, lungo il soffitto, di alcune tubature.
Il lavoratore - intento al montaggio, a circa sei metri di altezza da terra, di un tubo che sì trovava su un ponteggio mobile - aveva messo un piede in fallo ed era rovinato al suolo. Prontamente soccorso e trasportato in ospedale, l'uomo era tuttavia deceduto.
I tecnici della ASL, intervenuti sul posto, avevano accertato che il trabattello sul quale stava lavorando il TO era mancante di fermi per le ruote, di tavole fermapiedi e di una scaletta interna per la salita sull'ultimo piano.
Osservava la Corte che l'imputato si era difeso eccependo di aver designato un responsabile per la sicurezza del lavoro nella persona di NT UR.
L'affermazione difensiva contrastava, peraltro, con le risultanze processuali, atteso che non era stato "esibito alcun atto formale" dal quale risultassero "nomina e ambito della stessa".
1.2. Concludevano i giudici di appello - come si è accennato - concedendo le circostanze attenuanti generiche (equivalenti alla contestata circostanza aggravante) e riducendo la pena irrogata dal giudice di primo grado sul presupposto che i precedenti penali dell'imputato fossero "risalenti nel tempo".
2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza e formulando, a sostegno della richiesta, due motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 40 c.p. e la illogicità delle conclusioni cui la Corte di merito era pervenuta.
Il ricorrente ribadisce che NT UR (che aveva confermato la circostanza) era stato da lui delegato alla sicurezza ed aveva, a tal fine, frequentato un corso di qualificazione professionale.
2.2 Con il secondo motivo censura il giudizio di equivalenza delle opposte circostanze e la conseguente commisurazione della pena, osservando che i giudici di appello non avevano considerato che l'evento era dipeso anche dalla condotta del UR, sicché "l'efficienza causale del suo comportamento colposo" era necessariamente limitata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non merita accoglimento.
3.1. Il primo motivo è infondato.
Va premesso che - come si è sopra accennato - la Corte di merito ha escluso che ante factum l'imputato avesse conferito al UR una delega scritta.
È, peraltro, controverso se la delega debba o meno rivestire forma scritta.
Sembra, anzi, da condividersi la soluzione negativa, fermo restando che è piuttosto arduo che una delega non documentata per iscritto possa essere, come comunemente richiesto, specifica ed individuare con sufficiente precisione sia il soggetto delegato, sia le funzioni al medesimo attribuite (in modo tale da consentire una puntuale ricostruzione dei suoi poteri-doveri e dei relativi limiti). La soluzione oggi prevalente in giurisprudenza va in questa direzione (così ad esempio Cass. Ili 13 luglio 2004, Beltrami, RV 230088 secondo cui l'esigenza "che la delega di funzioni da parte dei vertici aziendali ai soggetti preposti debba avere forma espressa e contenuto chiaro non comporta la necessità della forma scritta"; Cass. IV 8 marzo 1995, Monetti, secondo cui la prova della delega "deve essere fornita in modo rigoroso, deve essere certa", anche se ciò non implica che "debba essere necessariamente conferita per iscritto"; Cass. IV 30 dicembre 1994, Gentili, secondo cui in caso di inosservanza delle norme antinfortunistiche, il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità penale se ha delegato ad altri i relativi compiti "pur se la delega non assuma la forma di un atto scritto, ma consista in un comportamento univoco;
Cass. IV 13 febbraio 1991, Simili, RV 187537 secondo cui tanto la delega quanto la volontaria assunzione delle attribuzioni devono risultare da atti inequivoci e devono essere specificamente provate).
E non vi sono ragioni per discostarsi da tale soluzione. Non è essenziale la forma scritta della delega, ne' è richiesta la prova scritta della stessa.
Non è possibile, invero, limitare all'esistenza di un atto scritto la possibilità di dimostrare l'avvenuto trasferimento di funzioni e, in genere, l'effettiva ripartizione dei compiti all'interno dell'impresa, ferma restando la necessità di una individuazione rigorosa e incontrovertibile dell'avvenuto rilascio della delega e del suo contenuto.
È, pertanto, ammissibile che trasferimento e ripartizione siano dimostrati anche tramite una prova diversa da quella documentale. La certezza dell'esistenza della delega, del suo contenuto e del suo destinatario si deve raggiungere utilizzando il sistema probatorio che il codice di rito mette a disposizione, che non ammette alcuna presunzione di maggiore efficacia di taluni mezzi di prova (come quello documentale) rispetto ad altri. È il datore di lavoro, inoltre, ad essere onerato della prova circa il fatto storico dell'avvenuto conferimento della delega (cfr. ex plurimis Cass. IV 3 novembre 1994, Sonnino), ed è da ritenere che quest'onere si estenda ai contenuti ed ai limiti della delega stessa.
Ciò premesso, peraltro, non risulta che, nel corso dei giudizi di merito, l'imputato abbia offerto la prova anzidetta. Correttamente, pertanto, la Corte ha ritenuto che l'imputato non potesse essere esonerato da responsabilità.
Responsabilità che - come questa Corte ha già avuto modo di osservare (cfr. Cass. IV 3 novembre 1989, Trozzi, RV 182963) - non è ravvisabile soltanto quando i compiti organizzativi siano stati effettivamente delegati ad altra persona qualificata e capace, che abbia liberamente accettata la delega, e sempre che tale delega risulti giudizialmente provata.
3.2. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Corretti, e insindacabili in sede di legittimità, sono i rilievi fattuali del giudice di merito (in particolare, l'esistenza di precedenti penali) che rendevano l'imputato immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini della commisurazione della pena. Ma l'esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Le generiche censure del ricorrente in ordine a pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano, pertanto, manifestamente infondate.
Non può mai, invero, definirsi eccessiva una pena applicata in misura comunque vicina al minimo edittale per un fatto che, nella scala di valori al medesimo applicabile, non può essere ritenuto di minima entità, anche perché commesso da un recidivo.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2007