Sentenza 27 giugno 2012
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicchè la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità - in ordine al reato di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen. - dell'imputato, legale rappresentante di una s.a.s., per non avere adeguatamente informato il lavoratore, il quale aveva ingerito del detersivo contenuto in una bottiglia non contrassegnata, ritenendo trattarsi di acqua minerale).
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- 1. Cass. Pen., sez. IV, 12 novembre 2018, n. 51321https://www.iusinitinere.it/
Non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità la condotta negligente del lavoratore intento a depositare materiale inerte presso l'area di stoccaggio secondaria della cava, il quale, avvicinatosi eccessivamente al ciglio della suddetta area con l'autocarro all'interno del quale stava lavorando, faceva franare la parte del ciglio interessata, precipitando così lungo la scarpata e trovandovi la morte. Ciò in quanto il suo comportamento non è anomalo rispetto alle mansioni attribuitegli né assolutamente imprevedibile rispetto alla tipologia dell'attività e alle caratteristiche del luogo, ben potendosi prevedere che qualcuno degli autisti che dovevano scaricare il materiale, …
Leggi di più… - 2. Massima sicurezza tecnologica sul posto di lavoro (Cass. 3616/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicchè la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile; peraltro, la "massima sicurezza tecnologica" esigibile dal datore di lavoro, cioè l'adozione di tecnologie più …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2012, n. 37986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37986 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente - del 27/06/2012
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - rel. Consigliere - N. 1066
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 6823/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR GI N. IL 16/07/1964;
avverso la sentenza n. 9042/2010 della CORTE APPELLO DI ROMA del 26/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona della dott. Alfredo Montagna che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e della parte civile che ne ha chiesto il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 maggio 2011, la Corte di appello di Roma, confermava la sentenza del Tribunale di Roma in data 19 gennaio 2010, impugnata da AR GI. Quest'ultimo era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 590 c.p., comma 3, poiché nella qualità di legale rappresentante dell'impresa Eventi Black s.a.s. tenendo nella qualità come sopra indicata, condotte improntate a negligenza, imprudenza, imperizia e integrante la violazione dei rischi per la presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro;
per non aver formato e informato (o comunque aver omesso di provvedere a tale formazione e Informazione) alla dipendente CI NO sullo svolgimento delle sue mansioni specifiche;
per aver omesso affinché si provvedesse a contrassegnare il contenitore del liquido detergente per lavastoviglie utilizzato all'interno della discoteca denominata "Goa", cagionava l'infortunio di NO CI la quale, mentre stava effettuando l'operazione di pulizia della lavastoviglie con l'utilizzo di un detersivo denominato "Triton" contenuto in una bottiglia non contrassegnata, per dissetarsi utilizzava tale bottiglia al posto di una bottiglia di acqua minerale - non potendosi distinguere i due liquidi - e a causa della ingestione del suindicato detergente, riportava lesioni personali gravi comportanti una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a giorni quaranta.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando con un unico motivo:
2.1 la nullità della impugnata sentenza in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) per violazione dell'art. 590 c.p., D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 21, 22, 72 octies e quater e comunque per contraddittorietà, manifesta illogicità e apoditticità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato. Va premesso che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica, intrinsecamente connaturati all'esercizio dell' attività lavorativa, anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione da parte del lavoratore subordinato. Tale conclusione è fondata sulla disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, secondo le quali, il datore di lavoro o comunque la persona dallo stesso delegata, è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2. Ne consegue che il titolare della posizione di garanzia ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera, essendo tale posizione di garanzia estesa anche al controllo della correttezza dell'agire del lavoratore, essendo imposto al "garante" (anche) di esigere dal lavoratore il rispetto delle regole di cautela. Le censure avanzate non tengono quindi conto che in tema di infortuni sul lavoro, l'eventuale colpa concorrente dei lavoratori non può spiegare alcun effetto esimente per uno dei "garanti" della sicurezza sul posto di lavoro, che si sia reso comunque responsabile, come nel caso in esame, di specifica violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica, in quanto la normativa relativa è diretta a prevenire pure la condotta colposa dei lavoratori per la cui tutela è adottata (v. tra le tante. Sezione 4, 22 gennaio 2007, Pedone ed altri). In particolare quanto alla censura volta a prospettare l'interruzione del nesso causale basata sul comportamento della vittima (che avrebbe inopinatamente afferrato la bottiglietta senza guardarla), questa non tiene conto che, poiché le norme di prevenzione antinfortunistica - come già sopra ricordato- mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (Sez. 4, 29 gennaio 2007, Di Vincenzo). Partendo da queste premesse indiscutibili in diritto, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di merito che, con ricostruzione dei fatti e analisi convincente, ha escluso che la condotta della NO avesse integrato alcunché di esorbitante o di imprevedibile, tale da poter rilevare ai fini dell'interruzione del nesso causale, avendo ravvisato questo, sempre con argomentazioni qui incensurabili e giuridicamente corrette, nelle inosservanze colpose ascritte all'imputato (in particolare, di non aver effettuato la valutazione dei rischi, la formazione e la informazione del personale con particolare riguardo alle modalità di prelievo e conservazione del liquido per lavastoviglie da usare per la macchina piccola ubicata sotto il bancone del bar). Siffatta conclusione è ineccepibile, tenendo altresì conto della situazione particolare del caso in esame, in cui la decisione (da cui è scaturito l'episodio) di provvedere ad alimentare il piccolo serbatoio della macchina da bar, non acquistando più i singoli flaconi, ma utilizzando più economicamente il liquido acquistato all'ingrosso per la lavastoviglie più grande, come giustamente posto in rilievo dalla Corte territoriale non era certo di competenza ne' addebitarle ai dipendenti del bar.
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla costituita parte civile.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna il ricorrente a rifondere le spese del giudizio in favore della parte civile, liquidandole in complessivi Euro 1800,00 oltre IVA e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2012. Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2012