Sentenza 14 marzo 2014
Massime • 3
L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, quand'anche maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata nel giudizio di merito. (Fattispecie relativa al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, di lieve entità, al quale era stata applicata la circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo introdotto dalla legge n. 49 del 2006, prima che, nelle more del giudizio di cassazione, lo stesso diventasse, per effetto del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. con modd. nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, figura autonoma di delitto).
L'acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte (nella specie, del pubblico ministero) in assenza della previa audizione del suo autore non ne comporta l'inutilizzabilità, ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.; ne deriva che, in tal caso, la parte presente al compimento di detta nullità deve dolersene immediatamente nelle forme prescritte, pena la decadenza dal potere di deducibilità e la conseguente sanatoria dovuta all'accettazione degli effetti dell'atto.
In tema di stupefacenti, il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", ed il conseguente dovere di rideterminare la pena, non trovano applicazione quando i delitti in questione costituiscono reati-satellite, poiché, nell'istituto della continuazione, una volta individuata la "violazione più grave", i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria, e si applica una pena unica inflitta per tutte le fattispecie concorrenti.
Commentari • 6
- 1. Art. 501- Esame dei periti e dei consulenti tecnicihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Esame dei periti e dei consulenti tecnici (art. 501) Non è data ai consulenti tecnici la facoltà di controesame dei periti, giacché l'art. 501 comma 1, in tema di esame dei periti e dei consulenti tecnici, rinvia alle disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili e queste ultime non prevedono alcuna forma di controesame dei testi tra di loro (Sez. 3, 29219/2017). L'acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte (nella specie, del PM) in assenza della previa audizione del suo autore non ne comporta l'inutilizzabilità, ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178 comma 1 lett. c), soggetta ai limiti di …
Leggi di più… - 2. Le regole dibattimentali sulla formazione della prova si estendono anche al procedimento di esecuzione e sorveglianzaAvv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 3. Art. 606 - Casi di ricorsohttps://www.filodiritto.com/
- 4. Art. 609 - Cognizione della corte di cassazionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …
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La questione in esame trae spunto dall'ordinanza emessa in data 28 luglio 2015 dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze con la quale veniva respinta l'impugnazione proposta da un soggetto internato in ospedale psichiatrico giudiziario avverso il provvedimento di proroga della misura di sicurezza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Firenze il 19 novembre 2014. Il soggetto ricoverato in O.P.G. veniva ritenuto non imputabile per vizio totale di mente dalla Corte di Assise di Firenze con sentenza emessa in data 7 giugno 2000 per l'omicidio commesso in danno della madre. Conseguentemente, l'infermo di mente veniva sottoposto a misura di sicurezza, con ricovero in O.P.G., con diagnosi di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2014, n. 25807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25807 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 14/03/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 311
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 21502/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI OV N. IL 06/06/1983;
NE MA N. IL 27/03/1983;
avverso la sentenza n. 1454/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 23/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
uditi i difensori avv. Lillo Gianvito, per il IO e l'avv. RI Pasquale, per il RI, che chiedono l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 novembre 2012 la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce - Sezione di Maglie in data 12 marzo 2009, che condannava, fra gli altri, RI NI e IO IO alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi nove di reclusione e a quella di 2.500,00 Euro di multa, ritenendoli colpevoli del reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p., al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in S. Cesarea Terme il 23 luglio 2005, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del su citato D.P.R..
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello di Lecce hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dei predetti imputati, deducendo rispettivamente i motivi di doglianza di seguito indicati.
2.1. Per quel che attiene alla posizione di RI NI si lamentano vizi di illogicità della motivazione e travisamento della prova, in ragione della mancata corrispondenza della pronuncia impugnata alle relative acquisizioni processuali, con riferimento ad una serie di carenze riscontrabili per quel che attiene ai profili della mancata identificazione dell'acquirente, dell'implausibilità dell'ipotizzato meccanismo di vendita delle sostanze stupefacenti e del prezzo della cessione, oltre che della valutazione delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti.
Non vi sono riscontri all'attività di spaccio e la Corte di merito, inoltre, non ha chiarito le ragioni per cui, sulla base degli elementi acquisiti, ha ritenuto di escluderne la compatibilità con l'ipotesi del consumo di gruppo: l'imputato, infatti, è un acquirente ed è un assuntore;
sin dall'inizio è certa l'identità del gruppo;
non vi sono stati passaggi intermedi;
le modalità della consumazione di droga sono sicuramente compatibili con rapporti di conoscenza diretta;
nulla vieta che alcuni degli avventori, individuati ma non identificati dai verbalizzanti, possano aver fatto parte del gruppo ed abbiano preso accordi per vedersi direttamente presso la discoteca.
2.2. Per quel che attiene alla posizione di IO IO si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per l'inosservanza degli artt. 484, 420-ter, 420-quater e 495 c.p.p., con riferimento alla inutilizzabilità di una consulenza tecnica del P.M. - a firma del dott. Daga Fernando - acquisita su accordo delle parti all'udienza dibattimentale del 12 giugno 2008 con revoca dell'ordinanza ammissiva dell'esame del consulente, benché la difesa avesse chiesto, ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., comma 5, la rinnovazione dell'attività istruttoria compiuta in quell'udienza, tenuto conto del fatto che la stessa era stata celebrata in assenza dell'imputato, legittimamente impedito a comparire ed erroneamente dichiarato contumace. Ne deriva che il provvedimento di revoca emesso dal Tribunale era da ritenersi, ex art. 495 c.p.p., comma 4, illegittimo per la mancata costituzione del contraddittorio, e per il fatto che non era stata emessa un'ordinanza dichiarativa della superfluità e non rilevanza dell'esame del teste.
3. Con motivi nuovi in data 26 febbraio 2014 il difensore di IO IO ha chiesto l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2014, n. 10, deducendo che, nel confronto tra le due normative, la lex mitior è rappresentata dalla nuova disciplina, non solo perché nel caso in esame, inerente a droghe cd. "pesanti", la nuova disposizione prevede una pena detentiva inferiore nel massimo (cinque anni rispetto ai sei anni della norma previgente, ossia l'art. 73, comma 5, nella sua formulazione antecedente al 2006), ma anche per il fatto che, configurando l'ipotesi della lieve entità come reato autonomo, la sottrae al bilanciamento con altre circostanze aggravanti e la sottopone ad un termine prescrizionale più breve.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi sono entrambi inammissibili, per le ragioni di seguito rispettivamente indicate.
5. Manifestamente infondati, in primo luogo, devono ritenersi i motivi di doglianza prospettati dal RI, poiché in relazione ai profili su evidenziati (v. il par. 2.1.) il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, sostanzialmente reiterando, peraltro, le medesime censure già sollevate dinanzi ai Giudici di merito, che ne hanno conformemente escluso la fondatezza sulla base di una congrua e lineare motivazione, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una completa ed approfondita disamina delle risultanze processuali. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di primae curae, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata nelle deduzioni e nei rilievi difensivi, ponendo in evidenza, sulla base delle univoche dichiarazioni rese dalle persone escusse in dibattimento, ed in particolare dai Carabinieri che svolsero il servizio antidroga nella notte tra il 24 ed il 25 luglio 2005 presso il parcheggio di una discoteca in S. Cesarea Terme, le seguenti circostanze di fatto: a) che verso le ore 3.30 essi videro sopraggiungere un'auto monovolume tipo "Mercedes Vito" dalla quale scesero dei giovani, tranne uno che rimase fermo sul sedile anteriore destro;
b) che mentre gli altri si disponevano attorno al furgone, cominciarono ad avvicinarsi freneticamente, di lì a poco, altri ragazzi, i quali, dopo aver parlato con gli originari occupanti del mezzo, vi entravano, si chinavano e subito dopo ne uscivano;
c) che, dopo aver identificato, assieme agli odierni ricorrenti, le altre persone giunte presso la discoteca con quell'autoveicolo, i militari accertavano che sullo schienale reclinato del sedile centrale posteriore del furgone era stata collocata una mattonella di ceramica 25x20 su cui si trovavano due schede di plastica utilizzate per preparare le cd. "piste" di cocaina, nonché quatto di tali "piste", già preparate e pronte per essere offerte ad altri avventori;
d) che indosso alla persona rimasta all'interno del veicolo (RI Vito) venivano rinvenuti diversi quantitativi di sostanze stupefacenti (cocaina ed hashish), con la somma in contanti di 100 Euro;
e) che, analogamente, veniva rinvenuta indosso al RI la somma di 130 Euro nella tasca dei pantaloni e quella di 80 Euro nel portafogli, mentre in possesso del IO veniva rinvenuta la somma di 70 Euro nella tasca dei jeans;
f) che anche indosso ad altro imputato (LI BI) venne rinvenuta una somma di denaro di 40 Euro;
g) che, in particolare, insospettiti dai movimenti osservati attorno al furgone, i militari avevano notato che i ragazzi si avvicinavano consegnando del danaro agli imputati, per poi salire e piegarsi sul sedile;
h) che a ricevere i soldi dagli avventori erano il RI, il IO e il De AR, mentre il RI si trovava all'interno del furgone per preparare le dosi e gli altri due fungevano da "palo"; i) che, allorquando i Carabinieri intervennero per bloccare i ragazzi che si trovavano fuori del furgone, essi cercarono di avvisare della presenza dei militari l'altro che era rimasto dentro. In tal guisa ricostruito il contesto storico-fattuale della regiudicanda, è agevole rilevare come i Giudici di merito abbiano fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia, per un verso ritenendo inverosimile la configurabilità dell'ipotizzato consumo di gruppo, essendo stata, di contro, oggettivamente verificata, alla luce delle su indicate modalità e circostanze sintomatiche, la presenza di un'attività di commercio di droga svoltasi proprio sotto gli occhi dei Carabinieri, e, per altro verso, ritenendo comprovata, sulla base di congrue ed esaustive argomentazioni solo genericamente contestate dalla difesa, la finalità di una continuativa cessione di sostanze stupefacenti in favore dei frequentatori della discoteca sottoposta al controllo. La non punibilità del cd. "consumo di gruppo", infatti, può riguardare solo quelle ipotesi, nel caso di specie motivatamente escluse dalla Corte di merito, in cui la sostanza non sia destinata a terzi, ma all'utilizzo personale degli appartenenti al gruppo che la codetengono (da ultimo, v. Sez. Un., n. 25401 del 31/01/2013, dep. 10/06/2013, Rv. 255258).
La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione del delitto oggetto del tema d'accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. In questa Sede, del resto, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, e a verificarne la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
6. Parimenti inammissibili, ex art. 606 c.p.p., comma 3, devono ritenersi le doglianze prospettate dal IO, in quanto formulate per la prima volta in questa Sede, senza averne fatto specifico motivo di censura in occasione del gravame, con la preventiva sottoposizione della questione alla relativa cognizione della Corte di merito.
Sotto quest'ultimo profilo, infatti, v'è da osservare, preliminarmente, che la regola per cui la inutilizzabilità può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento deve essere raccordata alla norma che limita la cognizione della Suprema Corte di Cassazione, oltre i confini del devolutum, alle sole questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento sul fatto. Ne consegue che non possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità la cui valutazione - come avvenuto nel caso qui preso in esame, chiaramente involgente una serie di apprezzamenti sulla rilevanza o meno dell'attività di istruzione probatoria - richieda accertamenti di merito, che come tali devono essere necessariamente sollecitati nel giudizio di appello, salva la possibilità di sindacare i relativi provvedimenti, mediante un successivo ricorso per cassazione, entro i limiti segnati dall'articolo 606, comma 1, lettera b), e.p.p. (da ultimo, v. Sez. 6, n. 37767 del 21/09/2010, dep. 22/10/2010, Rv. 248589; Sez. 4, n. 2586 del 17/12/2010, dep. 26/01/2011, Rv. 249490). Nè il ricorrente considera, peraltro, le implicazioni riconnesse all'insegnamento giurisprudenziale specificamente dettato al riguardo da questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 32902 del 24/06/2011, dep. 26/08/2011, Rv. 250940), secondo cui l'acquisizione di una relazione di consulenza tecnica di parte in assenza della previa audizione del suo autore non ne comporta certo l'inutilizzabilità, ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183 c.p.p., comma 1, lett. a), con la conseguente decadenza dal potere di deducibilità per effetto della sanatoria dovuta all'accettazione degli effetti dell'atto in ragione dell'omessa formulazione della relativa doglianza nella competente sede di merito.
Palesemente infondati, inoltre, devono ritenersi i motivi nuovi dedotti dal ricorrente, avendo i Giudici di merito offerto congrua ed esaustiva giustificazione dell'adeguatezza del trattamento sanzionatorio applicato all'imputato, cui è stata già riconosciuta l'ipotesi lieve D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, con l'individuazione del minimo edittale della pena prevista dalla legge - identica, sia in relazione all'attuale che alla previgente disciplina normativa - poi ulteriormente ridotta per effetto della concessione delle attenuanti generiche, così pervenendo ad un risultato finale che evidentemente si pone entro i limiti della forbice edittale, anche in relazione agli effetti della modifica normativa di recente introdotta con la L. n. 10 del 2014, con l'esclusione di ogni possibile profilo di illegalità della pena. Nè alcun rilievo può assumere, al riguardo, l'applicazione dell'aumento di un mese per la continuazione "interna", dovendosi escludere il riesame della determinazione del relativo incremento, la cui unitarietà non può essere sciolta poiché nell'istituto della continuazione i meno gravi episodi criminosi perdono la loro autonomia sanzionatoria e la dosimetria del relativo trattamento confluisce nella pena unica irrogata per tutte le fattispecie concorrenti (in tal senso, v. Sez. 6, 6 marzo 2014, n. 12727).
7. V'è, infine, da osservare che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, quand'anche la stessa sia maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta ne' rilevata nel giudizio di merito (Sez. Un., n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Rv. 231164).
8. Conclusivamente, alla inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in ragione delle questioni dedotte si ritiene equo determinare nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2014