Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2014, n. 25807
CASS
Sentenza 14 marzo 2014

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L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, quand'anche maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata nel giudizio di merito. (Fattispecie relativa al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, di lieve entità, al quale era stata applicata la circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo introdotto dalla legge n. 49 del 2006, prima che, nelle more del giudizio di cassazione, lo stesso diventasse, per effetto del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. con modd. nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, figura autonoma di delitto).

L'acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte (nella specie, del pubblico ministero) in assenza della previa audizione del suo autore non ne comporta l'inutilizzabilità, ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.; ne deriva che, in tal caso, la parte presente al compimento di detta nullità deve dolersene immediatamente nelle forme prescritte, pena la decadenza dal potere di deducibilità e la conseguente sanatoria dovuta all'accettazione degli effetti dell'atto.

In tema di stupefacenti, il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", ed il conseguente dovere di rideterminare la pena, non trovano applicazione quando i delitti in questione costituiscono reati-satellite, poiché, nell'istituto della continuazione, una volta individuata la "violazione più grave", i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria, e si applica una pena unica inflitta per tutte le fattispecie concorrenti.

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  • 4Art. 609 - Cognizione della corte di cassazione
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  • 5Le regole dibattimentali sulla formazione della prova si estendono anche al procedimento di esecuzione e sorveglianza
    Avv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2014, n. 25807
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25807
Data del deposito : 14 marzo 2014

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